Articolo 1 della Legge 27 novembre 1956, n. 1407
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1957
Art. 1.
Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni e' concessa una 13ª mensilita' del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.
Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13ª mensilita' compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno.
La 13ª mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957