Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00887/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2026, proposto da
-ricorrenti-, rappresentati e difesi dall'avvocato Esmeralda Elmazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Torino, IX Sezione Civile, n. -OMISSIS-, pronunciata il -OMISSIS- e depositata in cancelleria il -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il -OMISSIS- i coniugi -ricorrenti- hanno chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ma le loro istanze sono state respinte dall’amministrazione procedente;
- che i provvedimenti de quibus sono stati impugnati dinanzi al Tribunale di Torino;
- che il ricorso dei ricorrenti è stato accolto con la sentenza n. -OMISSIS-, la quale ha accertato il diritto dei ricorrenti al rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e ha conseguentemente trasmesso gli atti al Questore della Provincia di Torino per gli adempimenti di competenza;
- che la decisione è stata notificata all’amministrazione intimata il 1° settembre 2025;
- che la sentenza de qua è passata in giudicato, come da attestazione del 2 febbraio 2026, depositata in atti;
- che poiché l’amministrazione procedente non ha rilasciato i titoli richiesti i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, notificato il 26 gennaio 2026 e depositato il successivo 10 febbraio;
- che il ricorso è compendiato da un’istanza risarcitoria;
- che con la memoria dell’11 marzo 2026 la difesa dei ricorrenti ha comunicato che il -OMISSIS- sono stati rilasciati i titoli richiesti; ha rinunciato alla domanda risarcitoria e ha chiesto la condanna dell’amministrazione resistente alle spese di lite.
Ritenuto, pertanto:
- di dover dichiarare cessata la materia del contendere;
- di porre in le spese di lite in capo all’amministrazione resistente anche in virtù del fatto che essa si è attivato solo a seguito della proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF PR, Presidente
CA AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | FF PR |
IL SEGRETARIO