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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2216/2019 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.03.2025, tra:
- con sede in ND Controparte_1
NI (FG) al Viale Giuseppe Di Vittorio n. 7, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di GI , in persona del presidente del P.IVA_1
consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore signor _2
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), domiciliato per la
[...] C.F._1
carica presso la sede sociale;
- , nata a [...] [...], residente in [...]Parte_1
NI in Località Caruso o Porto di Vico (C.F.: ), C.F._2
1 entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati Jacopo Sanalitro del Foro di Firenze (C.F.: ), Luigi Valentino C.F._3
Damone del Foro di GI (C.F.: ) e Carlo Maria Iaccarino del Foro C.F._4
di Napoli (C.F.: ), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._5
quest'ultimo in Napoli alla Via S. Pasquale a Chiaia n. 55
- ricorrenti -
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Capobianco (C.F.: C.F._6
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33
- resistente -
- (C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_4 P.IVA_3
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Monda (C.F.:
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._7
presso il cui studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 156 elettivamente domicilia
- resistente -
- (P.I.: , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Nicola Martino (C.F.: ); C.F._8
-resistente–
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Le ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_3
, il Consorzio di Bonifica della Capitanata e la , con cui hanno
[...] Controparte_5
premesso:
- che l'azienda vivaistica “ ” è corrente in agro di San Nicandro CP_1 Controparte_6
NI (FG), sui terreni censiti in catasto al foglio n. 13, particelle: -6 di ha 00.06.40, uliveto di 2^classe; -6 di ha 00.26.20, orto irriguo di 2^classe; -51 di ha 00.02.74, orto irriguo di 2^classe; -180 di ha 00.54.10, uliveto di 2^classe; -177 di ha 00.58.94, orto irriguo di
2^classe, per un'estensione complessiva di ettari uno e are quarantotto (ha 1.48.00), di cui risulta coperta da serre la superficie di metri quadrati seimilaquattrocento (mq 6.400) circa;
2 - che le particelle nn. 6, 51 e 180 sono di proprietà di e sono concesse in Parte_1
comodato alla predetta azienda vivaistica, mentre la particella n. 177 è di proprietà della medesima azienda;
- che l vivaistica Aurora Società Cooperativa confina sul lato nord con la strada S.P. CP_1
40 bis, sul lato ovest con la strada vicinale Paludi, sul lato est -per tutta la sua lunghezza- con il Canale “Scarafone” e sul lato sud con terreno seminativo di proprietà di terzi, riportato in catasto alla particella 183;
- che l'anzidetta azienda produce tutto l'anno diversi milioni di piantine orticole di varie specie, destinate sia ad una clientela professionale che ad una clientela hobbistica;
- che, a seguito degli eventi meteorici del 26 agosto 2018, la tracimazione del canale
Scarafone determinava il blocco della viabilità stradale e l'inondazione di centinaia di ettari di terreni, ivi incluse le serre dell'azienda vivaistica in oggetto;
- che il predetto evento causava la perdita di un numero consistente di piantine, il cortocircuito di vari componenti elettrici e la rottura di elementi strutturali, oltre che l'inagibilità del vivaio;
- che, come emerso dai rilievi e dai sopralluoghi eseguiti dal tecnico di parte, la causa dell'allagamento è da ascriversi alla scarsa manutenzione del canale Scarafone, che, in corrispondenza dei terreni dell'azienda ricorrente, presenta argini inerbiti, ricoperti in prevalenza di gramigna e cannuccia ed in numerosi tratti si presenta ricoperto di pietrisco e materiale sedimentato, con conseguente riduzione della sezione utile del canale stesso;
- che tra le cause dell'allagamento è da includersi anche l'inadeguatezza del ponte situato sotto la SP 40 bis – Sacca Orientale, il quale presenta una sezione di passaggio manifestatamente sottodimensionata rispetto alle piene del canale e con il lato inferiore a quota altimetrica più bassa di almeno quaranta centimetri (40 cm) rispetto all'altezza massima effettiva degli argini in quel punto, costituendo un vero e proprio “tappo” che impedisce il normale deflusso delle acque verso il lago di Lesina;
- che gli eventi meteorici che hanno colpito il versante del promontorio del Gargano ed i conseguenti danni provocati nella zona di cui è causa sono stati riportati anche da agenzie di giornali e televisioni locali, nonché da una delegazione del Governo, che, nei giorni successivi alle precipitazioni, si è recata sui predetti al fine di verificare, unitamente ad una rappresentanza di agricoltori, gli ingenti danni subiti;
3 -che l'esondazione verificatasi il 26 agosto 2018 costituisce solo l'ultima di una lunga serie di casi di tracimazione che hanno interessato il canale Scarafone, come quella avutasi nei mesi di giugno 2007 ed ottobre 2007, quando si determinò un altro allagamento dei terreni ricadenti nella zona in esame e la predetta azienda provvedeva prontamente a denunciare i conseguenti danni all' di San Nicandro NI, reclamando Controparte_7
l'immediato intervento di svuotamento dell'alveo del dai detriti e dalla vegetazione Pt_2
esistente, nonché chiedendo di intervenire sulla sezione troppo stretta del ponte che è distante appena 20 m dalle serre dell'azienda;
- che tali denunce rimanevano tuttavia inascoltate e tali da determinare, come precisato in consulenza dal tecnico di parte, “un gravissimo ostacolo al normale deflusso delle acque in piena” e costituire “la causa di ritorno, o rigurgito, che ha provocato dapprima un innalzamento del livello delle acque e successivamente la tracimazione delle acque anche nei terreni degli incaricanti”;
- che, come sostenuto dal tecnico di parte, per evitare il ripetersi di tali eventi andrebbe aumentata, almeno nella sua parte terminale, la sezione del canale con argini più alti, ma soprattutto andrebbe realizzato, in corrispondenza della S.P. 40 bis, un nuovo ponte, con sezione almeno doppia rispetto a quella in essere;
-che, a seguito dell'episodio di allagamento del 26 agosto 2018, l'azienda vivaistica Aurora
Società Cooperativa ha subito ingenti danni, sia diretti per euro 52.607,00 (per la perdita totale e parziale di piantine orticole, per la perdita e sostituzione di onduline di rivestimento distrutte dalla furia dell'acqua, per la perdita di batterie e di elettrosommerse andate in corto, per il carico e trasporto di fango e detriti), che indiretti per euro 37.173,00 (per il ripristino dello stato dei luoghi e per il mancato guadagno), per un danno complessivo di euro
89.780,00;
-che l'evento non può qualificarsi né fortuito, né di forza maggiore, atteso che già in altre circostanze le acque del canale in oggetto sono fuoriuscite dall'alveo ed hanno invaso i terreni dell'azienda , causando ogni volta ingenti danni alle piantumazioni Controparte_1
ed alle strutture esistenti;
-che solo nel pomeriggio del 27 agosto l' ( CP_8 Controparte_9
), appartenente alla Protezione Civile, è intervenuta in aiuto del vivaio,
[...]
pompando l'acqua nei canali di scolo extra aziendali ormai vuoti;
4 - che, a seguito dell'evento, l'azienda è rimasta ferma per circa 30 giorni per il ripristino dello stato dei luoghi, registrando la perdita di milioni di piantine, non potendo procedere alla semina, ma soprattutto non potendo evadere gli ordini commissionati.
Le parti ricorrenti hanno quindi avanzato richiesta di condanna degli enti convenuti, in via solidale o, in subordine, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati “nella complessiva somma di euro 89.780,00 (euro ottantanovemilasettecentoottanta/00) o nella diversa somma determinata in corso di causa anche mediante CTU che sin d'ora si chiede di voler ammettere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data del verificarsi dell'evento pregiudizievole e fino al soddisfo;
all'adozione di tutti gli interventi necessari ad eliminare i pericoli per la pubblica
e privata incolumità, mettendo in sicurezza la zona dall'evidente rischio idrogeologico, ivi compresa la sistemazione del ponte sulla S.P. 40 bis”.
…
Con atto del 20.12.2019 si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito CP_3
preliminarmente l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale Regionale delle acque pubbliche in favore del Tribunale Civile di GI;
ha poi contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la responsabilità fosse da attribuire unicamente al Consorzio di
Bonifica della Capitanata.
...
Si è altresì costituito in giudizio il , il quale ha Controparte_4
eccepito in rito la nullità dell'atto di citazione, asserendo la carenza dell'esposizione dei fatti di causa e dell'indicazione dell'oggetto e, nel merito, ha anch'esso contestato la propria
“legittimazione passiva”.
…
Si è poi costituita in giudizio anche la , eccependo, in via principale, Controparte_5
l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale ordinario di GI e richiedendo altresì il rigetto dell'avverso ricorso, sul presupposto che la causa della esondazione sia da ricercare nelle eccezionalità delle precipitazioni meteoriche. A sostegno delle proprie deduzioni ha precisato inoltre, riportando uno stralcio del contenuto della nota dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale del 23/01/2019, prot. 898 - denuncia danni in agro del
Comune di San Nicandro NI - che gli immobili in questione ricadono in “aeree di
5 alveo fluviale in modellamento attivo ed area golenale e fascia di pertinenza fluviale”, costituendo porzioni di terreno interessate dal deflusso delle acque.
…
Con ordinanza del 18.01.2022, letti gli esiti della prova testimoniale delegata al Tribunale di
GI, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, anch'essa delegata al Tribunale di
GI.
Espletata la detta consulenza e precisate le conclusioni dinanzi al consigliere delegato, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione preliminare di rito sollevata dal circa CP_4
la presunta nullità dell'atto introduttivo del giudizio.
Essa è manifestamente infondata, atteso che da una semplice lettura del ricorso si rileva con evidenza come esso sia assolutamente chiaro nell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché nell'indicazione dell'oggetto di quest'ultima e delle conclusioni (intense precipitazioni, verificatesi in data 26.8.2018 lungo il versante orientale del Gargano, che hanno determinato l'ingrossamento di alcuni torrenti, tra cui il , a seguito del quale si determinava l'allagamento dei fondi di Parte_3
parte ricorrente, con conseguenti danni alle colture orticole nelle serre dell'azienda, il cortocircuito di vari elementi elettrici e la rottura di elementi strutturali, di cui si chiede il risarcimento agli enti convenuti, asseritamente responsabili per una omessa manutenzione del canale/torrente, nonché per una omessa manutenzione del ponte situato sulla strada provinciale S.P. 40 bis”); vi è inoltre un'indicazione chiara del giudice adito nonché degli elementi identificativi delle parti ricorrenti e di quelli delle parti convenute.
In proposito va evidenziato che l'art. 187 del R.D. n° 1775/33 qualifica come nullità di forma degli atti del procedimento solo quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone,
sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto (cfr., in motivazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 157/19): il che, per le ragioni sopra indicate, non si è verificato nel caso di specie.
6 Analogamente va disattesa l'eccezione di difetto di competenza formulata dalla e CP_3
dalla . CP_5
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
…
Passando all'esame del merito della domanda, ritiene questo Tribunale che essa vada rigettata, e ciò per due ragioni, ciascuna delle quali è da sola sufficiente a determinare il detto rigetto.
La prima ragione risiede nella circostanza che, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, è stato accertato che, come eccepito dalla , le precipitazioni Controparte_5
di carattere temporalesco per cui è causa, verificatesi nel pomeriggio del 26 agosto 2018
sulla zona del Gargano settentrionale e che hanno causato lo straripamento del canale
7 Scarafone ed il conseguente allagamento dei terreni di parte ricorrente, hanno presentato i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, ed in quanto tali sono idonei ad integrare quel caso fortuito che esclude la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli enti tenuti alla custodia del corso d'acqua.
In punto di diritto va precisato che l'eccezionalità di un fenomeno naturale, intesa come sensibile deviazione (ed appunto, eccezione) dalla frequenza statistica accettata come
“normale” (ad esempio, forte temporale, nubifragio, calamità naturale), non è sufficiente di per sé sola a configurare l'esimente del caso fortuito, essendo anche necessario che se ne possa escludere la prevedibilità in base alla comune esperienza, e cioè che si possa affermare l'obiettiva inverosimiglianza dell'evento alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale: in altri termini, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale non ne esclude automaticamente la prevedibilità (sic est: non lo rende automaticamente anche inverosimile) sulla base delle concrete circostanze del caso specifico (cfr., soprattutto nelle motivazioni, Cass., sez. 3, n° 30521 del 22/11/2019
e Cass., sez. 3, n° 2482 del 01/02/2018).
In applicazione dei detti principi, le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza n°
15574/21) hanno avuto modo di affermare, per quanto riguarda gli eventi meteorologici, che,
al fine di poterli qualificare come eccezionali ed imprevedibili, non è di certo sufficiente che essi siano di notevole intensità, o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che l'accertamento del fortuito sia orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare,
i dati c.d. pluviometrici), riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, che ne permettano di affermare sia l'eccezionalità (sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale) sia l'imprevedibilità (obiettiva inverosimiglianza dell'evento alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale).
Nel caso di specie il consulente, pur discettando in termini di mera eccezionalità dell'evento meteorologico che qui ci occupa, ha evidenziato che, sulla base dei dati pluviometrici raccolti nella zona del nubifragio, è emerso che le precipitazioni di carattere temporalesco che hanno interessato il Gargano settentrionale tra il pomeriggio del 26 agosto 2018 e le prime ore del giorno successivo 27 agosto, e cioè a partire dalle ore 15 del 26 agosto e per le
8 successive 15 ore, se per altezze di pioggia semioraria hanno avuto un tempo di ritorno leggermente inferiore ai 10 anni e per altezze di pioggia oraria hanno avuto un tempo di ritorno leggermente inferiore ai 100 anni, per altezze di pioggia della durata di 6 ore hanno avuto un tempo di ritorno addirittura superiore ai 500 anni.
Orbene, è proprio tale ultimo dato che ci permette di affermare che ci troviamo di fronte ad un evento non solo eccezionale (in quanto costituente una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale), ma anche imprevedibile (e cioè
obiettivamente inverosimile alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale), ed in quanto tale idoneo ad integrare l'ipotesi del caso fortuito ex art. 2051 c.c., assumendo rilievo causale esclusivo.
Sul punto, infatti, soccorrono le indicazioni contenute nel d.lgs. n° 49/2010, il quale, nell'elaborare le mappe di pericolosità per la gestione dei fenomeni alluvionali, ha indicato, nell'art. 6, come:
- frequenti e di elevata probabilità di verificazione le alluvioni con tempo di ritorno fra i 20 ed i 50 anni;
- poco frequenti, ma comunque di media probabilità di verificazione, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni;
- di scarsa probabilità tutte le altre (e quindi quelle con un tempo di ritorno superiore ai 200
anni).
Se quindi le alluvioni con tempi di ritorno superiori ai 200 anni, come per l'appunto quella che qui ci occupa (che, si ribadisce, per altezze di pioggia della durata di 6 ore ha avuto un tempo di ritorno addirittura superiore ai 500 anni), sono legislativamente definite di scarsa probabilità di verificazione, appare evidente che esse costituiscono eventi non solo eccezionali, ma anche imprevedibili nel senso più sopra evidenziato. (in quanto obiettivamente inverosimili alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale).
Tali conclusioni sono perfettamente in linea con quanto statuito dal Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, il quale ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento
9 dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n° 265 del 16/09/2016).
…
In ogni caso, dalla consulenza è emersa come fondata anche l'altra eccezione sollevata dalla , e cioè che l'azienda vivaistica che qui ci occupa ricade per intero in fascia CP_5
di pertinenza fluviale, come disciplinata dalle disposizioni previste dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI (piano assetto idrogeologico) vigente al momento del fatto.
In punto di diritto va ricordato che, a norma dell'art. 96 lett. f) del R.D. n° 523/1904, sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: “Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli
argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle
diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Orbene, nel caso di specie il consulente ha accertato che l'azienda di parte ricorrente ricade interamente all'interno della fascia di pertinenza idraulica di 75 m dall'asse idraulico di cui all'art.6 delle NTA del vigente all'epoca dei fatti (successivamente, con D.G.R. CP_10
n.1675/2020, la fascia di rispetto è stata aumentata a 150 metri) nonché ricade interamente all'interno dell'area golenale, che è molto più grande della stessa fascia di rispetto.
Ha aggiunto il consulente che parte ricorrente ha inoltre posto una serie di ostacoli al libero espandersi delle acque che possono esondare dallo Scarafone, con la costruzione di pareti in muratura nella serra a ridosso del piede del riparo, con la messa a dimora di viti ed alberi da frutto sul ciglio del riparo, a cui si aggiungono anche innalzamenti di muri perimetrali di fabbrica.
Appare pertanto evidente che, come eccepito e già documentato dalla Provincia, l'azienda ricorrente ha violato i divieti di piantagione e di costruzione sanciti dall'art. 96 lett. f) del R.D.
n° 523/1904 (che richiama anche le: “discipline vigenti nelle diverse località”).
Tale norma è di carattere inderogabile, riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono
10 informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle
acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue la totale non risarcibilità, a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c. (applicabile anche alla responsabilità extra-contrattuale, alla luce del richiamo contenuto nell'art. 2056
c.c.), dei danni lamentati dalla parte ricorrente, essendo essi relativi ad una azienda che si trovava per intero dove non avrebbe dovuto trovarsi (all'interno della fascia di rispetto dagli argini) proprio per non creare ostacoli al libero deflusso delle acque in caso di esondazioni e quindi trattandosi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile ed evitando, inoltre, di porre una serie di ostacoli al libero espandersi delle acque con la costruzione di pareti in muratura nella serra a ridosso del piede del riparo,
con la messa a dimora di viti ed alberi da frutto sul ciglio del riparo, ed ancora con gli innalzamenti di muri perimetrali di fabbrica (cfr. anche Cass., sez. 3, n° 20312/2019, la quale, seppure in tema di esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana, ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico ove sia accertata l'insanabile mancanza dello jus aedificandi della costruzione, avendo tale condotta un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana
situata in prossimità di un edificio, può essere esclusa ove sia accertata l'insanabile
mancanza dello jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta avere un'efficacia
causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la
posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni”).
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le ricorrenti vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, della somma di euro 8.500,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro
2.500,00; fase decisionale: euro 3.000), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità del processo, non elevata, ma nemmeno minima) di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M.
11 prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
Le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono a loro volta poste per intero a carico delle due parti ricorrenti, in solido tra loro.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l ed Controparte_1 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento, a favore di ciascuna delle resistenti ,
[...] CP_3
della somma di euro Controparte_11 CP_5
8.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dispone che le spese di consulenza tecnica di ufficio vengano poste definitivamente ed interamente a carico delle due ricorrenti, in solido tra loro.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2216/2019 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.03.2025, tra:
- con sede in ND Controparte_1
NI (FG) al Viale Giuseppe Di Vittorio n. 7, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di GI , in persona del presidente del P.IVA_1
consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore signor _2
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), domiciliato per la
[...] C.F._1
carica presso la sede sociale;
- , nata a [...] [...], residente in [...]Parte_1
NI in Località Caruso o Porto di Vico (C.F.: ), C.F._2
1 entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati Jacopo Sanalitro del Foro di Firenze (C.F.: ), Luigi Valentino C.F._3
Damone del Foro di GI (C.F.: ) e Carlo Maria Iaccarino del Foro C.F._4
di Napoli (C.F.: ), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._5
quest'ultimo in Napoli alla Via S. Pasquale a Chiaia n. 55
- ricorrenti -
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Capobianco (C.F.: C.F._6
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33
- resistente -
- (C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_4 P.IVA_3
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Monda (C.F.:
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._7
presso il cui studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 156 elettivamente domicilia
- resistente -
- (P.I.: , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Nicola Martino (C.F.: ); C.F._8
-resistente–
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Le ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_3
, il Consorzio di Bonifica della Capitanata e la , con cui hanno
[...] Controparte_5
premesso:
- che l'azienda vivaistica “ ” è corrente in agro di San Nicandro CP_1 Controparte_6
NI (FG), sui terreni censiti in catasto al foglio n. 13, particelle: -6 di ha 00.06.40, uliveto di 2^classe; -6 di ha 00.26.20, orto irriguo di 2^classe; -51 di ha 00.02.74, orto irriguo di 2^classe; -180 di ha 00.54.10, uliveto di 2^classe; -177 di ha 00.58.94, orto irriguo di
2^classe, per un'estensione complessiva di ettari uno e are quarantotto (ha 1.48.00), di cui risulta coperta da serre la superficie di metri quadrati seimilaquattrocento (mq 6.400) circa;
2 - che le particelle nn. 6, 51 e 180 sono di proprietà di e sono concesse in Parte_1
comodato alla predetta azienda vivaistica, mentre la particella n. 177 è di proprietà della medesima azienda;
- che l vivaistica Aurora Società Cooperativa confina sul lato nord con la strada S.P. CP_1
40 bis, sul lato ovest con la strada vicinale Paludi, sul lato est -per tutta la sua lunghezza- con il Canale “Scarafone” e sul lato sud con terreno seminativo di proprietà di terzi, riportato in catasto alla particella 183;
- che l'anzidetta azienda produce tutto l'anno diversi milioni di piantine orticole di varie specie, destinate sia ad una clientela professionale che ad una clientela hobbistica;
- che, a seguito degli eventi meteorici del 26 agosto 2018, la tracimazione del canale
Scarafone determinava il blocco della viabilità stradale e l'inondazione di centinaia di ettari di terreni, ivi incluse le serre dell'azienda vivaistica in oggetto;
- che il predetto evento causava la perdita di un numero consistente di piantine, il cortocircuito di vari componenti elettrici e la rottura di elementi strutturali, oltre che l'inagibilità del vivaio;
- che, come emerso dai rilievi e dai sopralluoghi eseguiti dal tecnico di parte, la causa dell'allagamento è da ascriversi alla scarsa manutenzione del canale Scarafone, che, in corrispondenza dei terreni dell'azienda ricorrente, presenta argini inerbiti, ricoperti in prevalenza di gramigna e cannuccia ed in numerosi tratti si presenta ricoperto di pietrisco e materiale sedimentato, con conseguente riduzione della sezione utile del canale stesso;
- che tra le cause dell'allagamento è da includersi anche l'inadeguatezza del ponte situato sotto la SP 40 bis – Sacca Orientale, il quale presenta una sezione di passaggio manifestatamente sottodimensionata rispetto alle piene del canale e con il lato inferiore a quota altimetrica più bassa di almeno quaranta centimetri (40 cm) rispetto all'altezza massima effettiva degli argini in quel punto, costituendo un vero e proprio “tappo” che impedisce il normale deflusso delle acque verso il lago di Lesina;
- che gli eventi meteorici che hanno colpito il versante del promontorio del Gargano ed i conseguenti danni provocati nella zona di cui è causa sono stati riportati anche da agenzie di giornali e televisioni locali, nonché da una delegazione del Governo, che, nei giorni successivi alle precipitazioni, si è recata sui predetti al fine di verificare, unitamente ad una rappresentanza di agricoltori, gli ingenti danni subiti;
3 -che l'esondazione verificatasi il 26 agosto 2018 costituisce solo l'ultima di una lunga serie di casi di tracimazione che hanno interessato il canale Scarafone, come quella avutasi nei mesi di giugno 2007 ed ottobre 2007, quando si determinò un altro allagamento dei terreni ricadenti nella zona in esame e la predetta azienda provvedeva prontamente a denunciare i conseguenti danni all' di San Nicandro NI, reclamando Controparte_7
l'immediato intervento di svuotamento dell'alveo del dai detriti e dalla vegetazione Pt_2
esistente, nonché chiedendo di intervenire sulla sezione troppo stretta del ponte che è distante appena 20 m dalle serre dell'azienda;
- che tali denunce rimanevano tuttavia inascoltate e tali da determinare, come precisato in consulenza dal tecnico di parte, “un gravissimo ostacolo al normale deflusso delle acque in piena” e costituire “la causa di ritorno, o rigurgito, che ha provocato dapprima un innalzamento del livello delle acque e successivamente la tracimazione delle acque anche nei terreni degli incaricanti”;
- che, come sostenuto dal tecnico di parte, per evitare il ripetersi di tali eventi andrebbe aumentata, almeno nella sua parte terminale, la sezione del canale con argini più alti, ma soprattutto andrebbe realizzato, in corrispondenza della S.P. 40 bis, un nuovo ponte, con sezione almeno doppia rispetto a quella in essere;
-che, a seguito dell'episodio di allagamento del 26 agosto 2018, l'azienda vivaistica Aurora
Società Cooperativa ha subito ingenti danni, sia diretti per euro 52.607,00 (per la perdita totale e parziale di piantine orticole, per la perdita e sostituzione di onduline di rivestimento distrutte dalla furia dell'acqua, per la perdita di batterie e di elettrosommerse andate in corto, per il carico e trasporto di fango e detriti), che indiretti per euro 37.173,00 (per il ripristino dello stato dei luoghi e per il mancato guadagno), per un danno complessivo di euro
89.780,00;
-che l'evento non può qualificarsi né fortuito, né di forza maggiore, atteso che già in altre circostanze le acque del canale in oggetto sono fuoriuscite dall'alveo ed hanno invaso i terreni dell'azienda , causando ogni volta ingenti danni alle piantumazioni Controparte_1
ed alle strutture esistenti;
-che solo nel pomeriggio del 27 agosto l' ( CP_8 Controparte_9
), appartenente alla Protezione Civile, è intervenuta in aiuto del vivaio,
[...]
pompando l'acqua nei canali di scolo extra aziendali ormai vuoti;
4 - che, a seguito dell'evento, l'azienda è rimasta ferma per circa 30 giorni per il ripristino dello stato dei luoghi, registrando la perdita di milioni di piantine, non potendo procedere alla semina, ma soprattutto non potendo evadere gli ordini commissionati.
Le parti ricorrenti hanno quindi avanzato richiesta di condanna degli enti convenuti, in via solidale o, in subordine, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati “nella complessiva somma di euro 89.780,00 (euro ottantanovemilasettecentoottanta/00) o nella diversa somma determinata in corso di causa anche mediante CTU che sin d'ora si chiede di voler ammettere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data del verificarsi dell'evento pregiudizievole e fino al soddisfo;
all'adozione di tutti gli interventi necessari ad eliminare i pericoli per la pubblica
e privata incolumità, mettendo in sicurezza la zona dall'evidente rischio idrogeologico, ivi compresa la sistemazione del ponte sulla S.P. 40 bis”.
…
Con atto del 20.12.2019 si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito CP_3
preliminarmente l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale Regionale delle acque pubbliche in favore del Tribunale Civile di GI;
ha poi contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la responsabilità fosse da attribuire unicamente al Consorzio di
Bonifica della Capitanata.
...
Si è altresì costituito in giudizio il , il quale ha Controparte_4
eccepito in rito la nullità dell'atto di citazione, asserendo la carenza dell'esposizione dei fatti di causa e dell'indicazione dell'oggetto e, nel merito, ha anch'esso contestato la propria
“legittimazione passiva”.
…
Si è poi costituita in giudizio anche la , eccependo, in via principale, Controparte_5
l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale ordinario di GI e richiedendo altresì il rigetto dell'avverso ricorso, sul presupposto che la causa della esondazione sia da ricercare nelle eccezionalità delle precipitazioni meteoriche. A sostegno delle proprie deduzioni ha precisato inoltre, riportando uno stralcio del contenuto della nota dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale del 23/01/2019, prot. 898 - denuncia danni in agro del
Comune di San Nicandro NI - che gli immobili in questione ricadono in “aeree di
5 alveo fluviale in modellamento attivo ed area golenale e fascia di pertinenza fluviale”, costituendo porzioni di terreno interessate dal deflusso delle acque.
…
Con ordinanza del 18.01.2022, letti gli esiti della prova testimoniale delegata al Tribunale di
GI, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, anch'essa delegata al Tribunale di
GI.
Espletata la detta consulenza e precisate le conclusioni dinanzi al consigliere delegato, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione preliminare di rito sollevata dal circa CP_4
la presunta nullità dell'atto introduttivo del giudizio.
Essa è manifestamente infondata, atteso che da una semplice lettura del ricorso si rileva con evidenza come esso sia assolutamente chiaro nell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché nell'indicazione dell'oggetto di quest'ultima e delle conclusioni (intense precipitazioni, verificatesi in data 26.8.2018 lungo il versante orientale del Gargano, che hanno determinato l'ingrossamento di alcuni torrenti, tra cui il , a seguito del quale si determinava l'allagamento dei fondi di Parte_3
parte ricorrente, con conseguenti danni alle colture orticole nelle serre dell'azienda, il cortocircuito di vari elementi elettrici e la rottura di elementi strutturali, di cui si chiede il risarcimento agli enti convenuti, asseritamente responsabili per una omessa manutenzione del canale/torrente, nonché per una omessa manutenzione del ponte situato sulla strada provinciale S.P. 40 bis”); vi è inoltre un'indicazione chiara del giudice adito nonché degli elementi identificativi delle parti ricorrenti e di quelli delle parti convenute.
In proposito va evidenziato che l'art. 187 del R.D. n° 1775/33 qualifica come nullità di forma degli atti del procedimento solo quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone,
sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto (cfr., in motivazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 157/19): il che, per le ragioni sopra indicate, non si è verificato nel caso di specie.
6 Analogamente va disattesa l'eccezione di difetto di competenza formulata dalla e CP_3
dalla . CP_5
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
…
Passando all'esame del merito della domanda, ritiene questo Tribunale che essa vada rigettata, e ciò per due ragioni, ciascuna delle quali è da sola sufficiente a determinare il detto rigetto.
La prima ragione risiede nella circostanza che, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, è stato accertato che, come eccepito dalla , le precipitazioni Controparte_5
di carattere temporalesco per cui è causa, verificatesi nel pomeriggio del 26 agosto 2018
sulla zona del Gargano settentrionale e che hanno causato lo straripamento del canale
7 Scarafone ed il conseguente allagamento dei terreni di parte ricorrente, hanno presentato i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, ed in quanto tali sono idonei ad integrare quel caso fortuito che esclude la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli enti tenuti alla custodia del corso d'acqua.
In punto di diritto va precisato che l'eccezionalità di un fenomeno naturale, intesa come sensibile deviazione (ed appunto, eccezione) dalla frequenza statistica accettata come
“normale” (ad esempio, forte temporale, nubifragio, calamità naturale), non è sufficiente di per sé sola a configurare l'esimente del caso fortuito, essendo anche necessario che se ne possa escludere la prevedibilità in base alla comune esperienza, e cioè che si possa affermare l'obiettiva inverosimiglianza dell'evento alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale: in altri termini, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale non ne esclude automaticamente la prevedibilità (sic est: non lo rende automaticamente anche inverosimile) sulla base delle concrete circostanze del caso specifico (cfr., soprattutto nelle motivazioni, Cass., sez. 3, n° 30521 del 22/11/2019
e Cass., sez. 3, n° 2482 del 01/02/2018).
In applicazione dei detti principi, le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza n°
15574/21) hanno avuto modo di affermare, per quanto riguarda gli eventi meteorologici, che,
al fine di poterli qualificare come eccezionali ed imprevedibili, non è di certo sufficiente che essi siano di notevole intensità, o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che l'accertamento del fortuito sia orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare,
i dati c.d. pluviometrici), riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, che ne permettano di affermare sia l'eccezionalità (sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale) sia l'imprevedibilità (obiettiva inverosimiglianza dell'evento alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale).
Nel caso di specie il consulente, pur discettando in termini di mera eccezionalità dell'evento meteorologico che qui ci occupa, ha evidenziato che, sulla base dei dati pluviometrici raccolti nella zona del nubifragio, è emerso che le precipitazioni di carattere temporalesco che hanno interessato il Gargano settentrionale tra il pomeriggio del 26 agosto 2018 e le prime ore del giorno successivo 27 agosto, e cioè a partire dalle ore 15 del 26 agosto e per le
8 successive 15 ore, se per altezze di pioggia semioraria hanno avuto un tempo di ritorno leggermente inferiore ai 10 anni e per altezze di pioggia oraria hanno avuto un tempo di ritorno leggermente inferiore ai 100 anni, per altezze di pioggia della durata di 6 ore hanno avuto un tempo di ritorno addirittura superiore ai 500 anni.
Orbene, è proprio tale ultimo dato che ci permette di affermare che ci troviamo di fronte ad un evento non solo eccezionale (in quanto costituente una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale), ma anche imprevedibile (e cioè
obiettivamente inverosimile alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale), ed in quanto tale idoneo ad integrare l'ipotesi del caso fortuito ex art. 2051 c.c., assumendo rilievo causale esclusivo.
Sul punto, infatti, soccorrono le indicazioni contenute nel d.lgs. n° 49/2010, il quale, nell'elaborare le mappe di pericolosità per la gestione dei fenomeni alluvionali, ha indicato, nell'art. 6, come:
- frequenti e di elevata probabilità di verificazione le alluvioni con tempo di ritorno fra i 20 ed i 50 anni;
- poco frequenti, ma comunque di media probabilità di verificazione, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni;
- di scarsa probabilità tutte le altre (e quindi quelle con un tempo di ritorno superiore ai 200
anni).
Se quindi le alluvioni con tempi di ritorno superiori ai 200 anni, come per l'appunto quella che qui ci occupa (che, si ribadisce, per altezze di pioggia della durata di 6 ore ha avuto un tempo di ritorno addirittura superiore ai 500 anni), sono legislativamente definite di scarsa probabilità di verificazione, appare evidente che esse costituiscono eventi non solo eccezionali, ma anche imprevedibili nel senso più sopra evidenziato. (in quanto obiettivamente inverosimili alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale).
Tali conclusioni sono perfettamente in linea con quanto statuito dal Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, il quale ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento
9 dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n° 265 del 16/09/2016).
…
In ogni caso, dalla consulenza è emersa come fondata anche l'altra eccezione sollevata dalla , e cioè che l'azienda vivaistica che qui ci occupa ricade per intero in fascia CP_5
di pertinenza fluviale, come disciplinata dalle disposizioni previste dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI (piano assetto idrogeologico) vigente al momento del fatto.
In punto di diritto va ricordato che, a norma dell'art. 96 lett. f) del R.D. n° 523/1904, sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: “Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli
argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle
diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Orbene, nel caso di specie il consulente ha accertato che l'azienda di parte ricorrente ricade interamente all'interno della fascia di pertinenza idraulica di 75 m dall'asse idraulico di cui all'art.6 delle NTA del vigente all'epoca dei fatti (successivamente, con D.G.R. CP_10
n.1675/2020, la fascia di rispetto è stata aumentata a 150 metri) nonché ricade interamente all'interno dell'area golenale, che è molto più grande della stessa fascia di rispetto.
Ha aggiunto il consulente che parte ricorrente ha inoltre posto una serie di ostacoli al libero espandersi delle acque che possono esondare dallo Scarafone, con la costruzione di pareti in muratura nella serra a ridosso del piede del riparo, con la messa a dimora di viti ed alberi da frutto sul ciglio del riparo, a cui si aggiungono anche innalzamenti di muri perimetrali di fabbrica.
Appare pertanto evidente che, come eccepito e già documentato dalla Provincia, l'azienda ricorrente ha violato i divieti di piantagione e di costruzione sanciti dall'art. 96 lett. f) del R.D.
n° 523/1904 (che richiama anche le: “discipline vigenti nelle diverse località”).
Tale norma è di carattere inderogabile, riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono
10 informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle
acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue la totale non risarcibilità, a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c. (applicabile anche alla responsabilità extra-contrattuale, alla luce del richiamo contenuto nell'art. 2056
c.c.), dei danni lamentati dalla parte ricorrente, essendo essi relativi ad una azienda che si trovava per intero dove non avrebbe dovuto trovarsi (all'interno della fascia di rispetto dagli argini) proprio per non creare ostacoli al libero deflusso delle acque in caso di esondazioni e quindi trattandosi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile ed evitando, inoltre, di porre una serie di ostacoli al libero espandersi delle acque con la costruzione di pareti in muratura nella serra a ridosso del piede del riparo,
con la messa a dimora di viti ed alberi da frutto sul ciglio del riparo, ed ancora con gli innalzamenti di muri perimetrali di fabbrica (cfr. anche Cass., sez. 3, n° 20312/2019, la quale, seppure in tema di esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana, ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico ove sia accertata l'insanabile mancanza dello jus aedificandi della costruzione, avendo tale condotta un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana
situata in prossimità di un edificio, può essere esclusa ove sia accertata l'insanabile
mancanza dello jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta avere un'efficacia
causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la
posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni”).
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le ricorrenti vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, della somma di euro 8.500,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro
2.500,00; fase decisionale: euro 3.000), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità del processo, non elevata, ma nemmeno minima) di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M.
11 prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta).
Le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono a loro volta poste per intero a carico delle due parti ricorrenti, in solido tra loro.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l ed Controparte_1 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento, a favore di ciascuna delle resistenti ,
[...] CP_3
della somma di euro Controparte_11 CP_5
8.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dispone che le spese di consulenza tecnica di ufficio vengano poste definitivamente ed interamente a carico delle due ricorrenti, in solido tra loro.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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