Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9502/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. STRAFELLA CLAUDIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dopo aver premesso che “Con domande n. 15492346 del 16.11.2022 e 6082946700039
2022/956916 del 01.12.2022, formulate a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro intercorso tra il deducente e l'Amministrazione penitenziaria, il sig. chiedeva all'Ente Pt_1 preposto il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione NaspI e la corresponsione in proprio favore del relativo assegno”, ha chiesto di “Accertare e dichiarare che ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione per le causali Parte_1 CP_ di cui alla narrativa che precede. − Per l'effetto, condannare l' al pronto pagamento in favore del ricorrente dei ratei di disoccupazione maturati e maturandi, oltre interessi e/o rivalutazione”.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti risulta che il rigetto della domanda amministrativa da parte dell' era fondato sul CP_1 contenuto del Messaggio n. 909 del 05.03.2019, con il quale l' ha fornito chiarimenti in CP_2 merito all'erogazione dell'indennità di disoccupazione (NASpi) ai detenuti impegnati in attività di lavoro presso l'Istituto penitenziario o al di fuori di esso;
in particolare, con tale messaggio l CP_1 ha chiarito che “L'indennità di disoccupazione NASpi spetta solo al termine di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di aziende diverse dall'Istituto penitenziario.
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In senso conforme si è espressa anche Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 12/07/2023,
n. 2678, affermando che “Il lavoro penitenziario per i condannati è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di "assegnazione al lavoro" che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in un'apposita graduatoria;
le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie e non danno luogo a rapporti stabili;
inoltre, nessuna disciplina sembra emergere quanto alla cessazione del "rapporto di lavoro" interno, potendo il lavoratore-detenuto essere "escluso dall'attività lavorativa" se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla o per motivi disciplinari, che, peraltro, non si riferiscono specificamente al lavoro come tale. Ne deriva che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare e l'altra quello di retribuire, potendo tali obblighi persistere fino a quando una delle parti recede;
i detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario (quindi, non sono ipotizzabili licenziamenti in senso stretto, tanto che, ai detenuti-lavoratori, non dovrebbe spettare l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione di cui sopra).
In senso contrario, non sembrano decisivi i richiami a Corte Costituzionale 158/2001, relativa ad una fattispecie diversa (riconoscimento del riposo annuale retribuito).
In ogni caso, anche volendo aderire in diritto alla Sentenza del Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro del 17.07.2023 n. 2495/2023 (richiamata a pag. 5, ma non allegata), secondo cui “non vi sono ragioni per escludere il lavoratore detenuto (che sia in possesso di tutti i requisiti) dal trattamento di disoccupazione che viene in rilievo, laddove, come nel caso, abbia fornito la prova di avere almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione e di essere in possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione", si deve rilevare che, in fatto, il ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
il ricorso è infatti fondato esclusivamente su questioni di diritto, senza l'indicazione in fatto circa le giornate di lavoro effettivo e la loro collocazione.
In ogni caso, anche volendo ricavare tali dati dai cedolini paga allegati, vi sarebbe la prova delle
30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, ma sarebbe quantomeno incerta la prova delle 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti.
2 Inoltre, dal ricorso e dai relativi allegati non si evince quando ha avuto inizio la disoccupazione e per quale motivo;
in particolare, non vi è prova che essa sia involontaria (circostanza dedotta ma non dimostrata). Ove essa sia frutto di meccanismi di rotazione all'interno del carcere, valgono i principi di diritto enunciati dalla Corte di Appello di Roma con la già citata sentenza n.
2678/2023, che viene qui espressamente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; inoltre, non è stata minimamente indicata la durata del periodo di disoccupazione (dato che non si può ricavare né dalla domanda amministrativa, né dall'estratto contributivo, non allegati); pertanto,
l'eventuale sentenza di accoglimento potrebbe essere di mero accertamento e/o di condanna generica, ma non vi sono elementi per quantificare la prestazione eventualmente spettante.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 30/08/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
Lecce, lì 06/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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