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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 525/2021 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Guardia Piemontese, via Liguria n. 6, presso lo studio dell'Avv. Umile Cistaro, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore.
ATTORE
e
, in persona del Sindaco p.t., c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Paola (CS), via Gioacchino da Fiore n. 1, presso lo studio dell'avv.
CO De RE, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda attrice.
La domanda è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
L'attrice ha convenuto il in persona del Sindaco pro tempore, innanzi Controparte_1
al Tribunale di Paola in quanto, secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, il sinistro per cui è causa sarebbe stato causato dal cattivo stato in cui versava il manto stradale sito in , alla Via Bernardino IO (strada di collegamento tra Via San Rocco e Via CP_1
Promintesta), a causa della presenza di numerose buche insidiose non segnalate e non visibili presente sullo stesso.
Parte attrice adduce, infatti, che: “In data 26.11.2019, alle ore 16.00 circa, in agro di il Prof. , mentre alla guida del suo ciclomotore Vespa Piaggio CP_1 Parte_1
targ. X5D8NV percorreva in direzione est - ovest la Via Bernardino IO (strada di collegamento tra Via San Rocco e Via Promintesta), scendendo dal centro del paese verso la zona marina, finiva in una delle numerose buche insidiose ivi esistenti (cfr. all.ti
1 e 2), cadendo rovinosamente a terra. Si precisa che il luogo esatto del sinistro coincide con la parte finale (sempre provenendo dal centro del paese) del restringimento forzato della carreggiata sopra specificata;
restringimento disposto dall'autorità competente per lavori di ripristino – peraltro ancora in corso – di porzione del sito stradale, con consequenziale apposizione di cartellonistica stradale che dispone il senso unico alternato in quel tratto di strada”.
A causa del suddetto sinistro l'attore “veniva soccorso e trasportato da persone – che ivi transitavano, assistevano al sinistro ed intervenivano in suo aiuto – presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “SAN FRANCESCO” di laddove gli veniva CP_1
diagnosticata “lussazione esposta interfalangea pollice sx con ferita LC e frattura composta base III metatarso dx” (cfr. referto all.ti 3, 4, 5 e 6).
Successivamente alle cure del pronto soccorso il Prof. si sottoponeva ad un vero Pt_1
e proprio calvario clinico di visite, accertamenti ed esami diagnostici oltre che pagina 2 di 9 riabilitativi (v. all.ti da n. 7 a 10), che non solo risultavano particolarmente dolorosi per il suo fisico, ma si rivelavano estremamente deleteri per il suo umore, in quanto egli risultava notevolmente limitato nello svolgimento delle normali attività quotidiane sia personali che professionali, con evidente deterioramento della sua qualità di vita.” (si veda pag. 2 dell'atto di citazione).
In riferimento ai danni materiali l'attore riferiva: “In seguito alla caduta nella buca anche il ciclomotore del Prof. riportava diversi danni (giusta fotografie allegate sub nn. Pt_1
11, 12 e 13), per un ammontare complessivo di euro 634,00 (comprensivo di IVA), giusta preventivo allegato sub all. 14.”.
Per i motivi anzidetti ha adito il Tribunale di Paola per ivi sentire Parte_1
condannare il al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni Controparte_1
subite dall'odierno attore per “complessivi euro 23.198,66 o della somma maggiore o minore che si accerterà in corso di causa a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali” ed ancora per “condannare altresì il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attore”.
Il si è costituito in giudizio, contestando la domanda attorea e Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) Nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni di cui sopra;
2) In subordine e solo nella denegata ipotesi di non rigettare n toto la domanda , nel merito riconoscere in capo al sig. un concorso di colpa nella causazione Pt_1
dell'evento per cui è causa, diminuendo in percentuale il chiesto risarcimento;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Come è noto, “I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva,
pagina 3 di 9 necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279;
Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811)” (Cassazione sez. III Civile, sentenza 20 gennaio-
24 febbraio 2011, n. 4476).
Onere del danneggiato è provare l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nel caso in esame risulta sufficientemente provato, a seguito dell'espletata istruttoria, che, in fatto, l'incidente occorso a si sia verificato per una difettosa Parte_1
custodia addebitabile al convenuto.
All'udienza del 12 settembre 2023, veniva escusso il testimone di parte attrice Parte_2
, il quale ha dichiarato: “Confermo che in data 26.11.2019, alle ore 16.00 circa, in
[...]
agro di il Prof. , mentre alla guida del suo ciclomotore CP_1 Parte_1
Piaggio Vespa, tg. X5D8NV, percorreva in direzione est - ovest la Via Bernardino
IO (strada di collegamento tra Via San Rocco e Via Promintesta), scendendo dal centro del Paese verso la zona marina, finiva in una delle numerose buche non segnalate ivi esistenti, cadendo rovinosamente a terra. Io stavo percorrendo la via
Sottopromintesta in direzione centro città superata la rotatoria esistente nell'intersezione, notavo che scendeva questa vespa piaggio con a bordo il prof.
.”;”. Pt_1
In ordine alle condizioni del manto stradale, nel luogo teatro del sinistro occorso all'attrice, il teste ha riferito: “Confermo che le buche in cui cadeva il prof. sono Pt_1
pagina 4 di 9 quelle che mi si mostrano (all. n. 1 e 2 fascicolo di parte attrice). Preciso che io stesso
l'ho visto cadere al suolo dopo essere entrato con il veicolo nelle buche già da me descritte precedentemente e riconosciute nelle foto”; Capitolo 3) “Confermo che le buche in cui cadeva il prof. non erano in alcun modo segnalate” ed ancora Pt_1
“Confermo che ad oggi il tratto di strada sopra descritto non presenta più le buche esistenti al momento del sinistro occorso al prof. (come da foto allegate alla Pt_1
memoria ex art. 183 cpc n. 2, sub doc.ti a, b e c), atteso che il solo dopo che si CP_1
é verificato l'incidente per cui è causa, ha provveduto ad asfaltare quel tratto di strada dissestato”.
In data 12 marzo 2024 veniva escussa la teste , moglie Testimone_1
dell'attore, la quale con riferimento al luogo in cui è avvenuto il sinistro ha dichiarato:
“Confermo che ad oggi il tratto di strada teatro del sinistro non presenta più le buche esistenti al momento del sinistro occorso a mio marito atteso che il solo dopo CP_1
che si è verificato l'incidente per cui è causa, ha provveduto ad asfaltare quel tratto di strada dissestato. Riconosco nelle foto a), b) e c) allegate al fascicolo telematico di parte attrice che mi vengono mostrate il luogo di causa nelle condizioni attuali ripristinate”.
Pertanto, essendo stato provato il nesso causale tra le condizioni in cui versava il manto stradale di competenza dell'ente convenuto e i danni subiti da , e non Parte_1
essendo stato provato un concorso di colpa dell'attore, la domanda va parzialmente accolta.
Non può essere liquidato il danno dinamico-relazionale in quanto la teste escussa ha effettuato un rinvio generico alla tipologia di danno richiesto (affermando che: “a seguito del sinistro mio marito ha il pollice bloccato e gli risulta difficile anche occuparsi delle faccende quotidiane”), non specificando nel dettaglio cosa gli fosse precluso a seguito dei danni riportati a causa del sinistro.
pagina 5 di 9 Per ciò che concerne, poi, i danni al ciclomotore, essi non possono essere riconosciuti in quanto, il preventivo prodotto (si veda allegato n. 14 del fascicolo di parte attrice) non riporta la firma del redattore e non ne è stata confermata la provenienza in sede istruttoria, in ossequio al principio enunciato dalla Cassazione che ha statuito: “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contradittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur” (Ord. Cassazione 36900/2021). Né il suddetto onere probatorio può essere assolto con la produzione della valutazione reperita sulla rivista specializzata
MOTO.it (si veda allegato n. 27 al fascicolo attoreo), in quanto essa costituisce mero indizio.
Si ritiene, poi, che la testimonianza generica del teste , sottoufficiale della Pt_2
Guardia di Finanza, (il quale riferiva: “Confermo che il motociclo del prof. , a Pt_1
seguito della caduta, riportava danni come da foto che mi si mostrano (all. n. 11, 12 e
13 fascicolo di parte attrice)”, sebbene provi l'an dei danni materiali occorsi al veicolo, non può assurgere a prova del quantum, non rivestendo egli la qualifica di tecnico
(carrozziere ad esempio) e non avendo quantificato il danno proprio nella predetta qualità.
Ciò posto, nella perizia depositata dal CTU, dott.ssa , le cui Persona_1
risultanze vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate, ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, ed in particolare nelle conclusioni si legge: “Le diagnosi su riportate sono in rapporto causale con il fatto lesivo descritto agli atti. Il paziente presenta importanti limitazioni funzionali del pollice sinistro e del piede destro verosimilmente attribuibili e attendibili in seguito alle lesioni di cui sopra;
è impedito nell'articolare in maniera completa il pollice sinistro, che presenta visivamente una chiara deformità rispetto all'altro, e quindi nel compiere le normali attività quotidiane con forte limitazione dei movimenti di prensione pagina 6 di 9 costringendo il periziando ad utilizzare spesso l'altra mano. Per il danno subito al piede destro l'ortostatismo protratto è condizionato e deve acquistare calzature di almeno un numero più grande per sopperire agli esiti del danno subito;
i postumi non sono suscettibili a mio avviso di miglioramenti tramite terapie chirurgiche o altro ed inficiano soprattutto le attività sportive e hobbistiche del paziente;
le spese presentate appaiono congrue e nel futuro potrebbe giovarsi a livello algico di cure fisioterapiche o da stabilire da figure dedicate, es. da un medico- fisiatra e/o ortopedico. Alla luce degli accertamenti medico-legali espletati, del quadro clinico e strumentale sopra descritto e dalla documentazione allegata del Sig. , per gli esiti dell'evento lesivo Parte_1
occorsogli si valutano secondo criterio per analogia e proporzionalità le seguenti voci di danno estrapolate dalle linee guida per la “Valutazione medico-legale del danno alla persona”- (SIMLA)-: I metatarso = 3%, III metatarso = 2%, anchilosi dell'articolazione interfalangea del pollice in estensione = 5%; cicatrice mano = 1%. Applicando alle seguenti voci di danno un calcolo riduzionistico si ottiene una somma complessiva pari al 7%. Il numero totale dei giorni di invalidità è di 84, dal giorno del trauma al
17/02/2020, giorno di chiusura della malattia, come indicato nell'ultimo certificato del
18/01/2020 e così suddivisi:
Giorni 24 di Invalidità Temporanea Totale
Giorni 20 di Invalidità Temporanea Parziale al 75%
Giorni 20 di Invalidità Temporanea Parziale al 50%
Giorni 20 di Invalidità Temporanea Parziale al 25%”.
Orbene, le conclusioni a cui perviene il suindicato consulente vanno condivise.
Pertanto, in merito alla posizione del sig. , considerata l'età Parte_1
dell'attore (58 anni, sei mesi e 3 giorni) al momento dell'evento dannoso e dei consueti criteri equitativi di risarcimento del danno seguiti da questo Tribunale (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale - Tribunale di Milano – anno 2024, che pagina 7 di 9 prevedono una liquidazione congiunta del danno biologico “standard” e del danno morale), il danno biologico ed il danno morale subiti da , possono Parte_1
essere quantificati, all'attualità, in € 19.285,00 (danno biologico da inabilità temporanea pari a € 6.210,00 - per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% € 115,00 -, danno biologico da inabilità permanente e danno morale pari ad € 13.075,00), oltre spese mediche documentate, giudicate congrue dal Ctu e pari ad € 321,66.
In definitiva, il in persona del Sindaco pro tempore, deve essere Controparte_1
condannato a corrispondere a l'importo di € 19.285,00 a valori Parte_1
attuali, nonché la somma di € 321,66 a titolo di spese mediche.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (prevalente) e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022 n. 147, ridotti al 50%, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 147/22, considerato il valore medio delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - ridotta del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad €
26.000,00 ). Le spese di lite vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore, nella Controparte_1
pagina 8 di 9 causazione del sinistro per cui è causa, condanna il in persona Controparte_1
del rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , a Parte_1
titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 19.285,00, a valori attuali, nonché della somma di € 321,66;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate nella Parte_1
complessiva somma di euro 2.802,50, di cui € 2.538,50, per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Paola, 24.11.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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