Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Misino, Laura Poggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Poggi in Verona, Stradone Scipione Maffei n. 8;
contro
Provincia di Verona, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Verona, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota n. prot. -OMISSIS- del 11.01.2024 con la quale il responsabile del servizio V.I.A. della Provincia di Verona, a riscontro dell'istanza n. prot. -OMISSIS- del 25.07.2023 presentata da -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con oggetto “ Miglioramento ed efficientamento assetto logistico e funzionale della sezione acciaieria e sostituzione e rilocazione del WTP a servizio dell'acciaieria ”, ha comunicato/disposto l'archiviazione della stessa, in forza del parere espresso dal Comitato Tecnico Via, espresso nella seduta del 28.12.2023 come da verbale n. -OMISSIS-;
- del parere espresso dal Comitato Tecnico VIA di cui al verbale n. -OMISSIS- del 28.12.2023 e della relazione istruttoria allegata a detto verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- della proposta di parere espressa dal gruppo istruttorio incaricato del Comitato Tecnico Provinciale Valutazione Impatto Ambientale, di cui all'estratto Verbale n. -OMISSIS-del 28 dicembre 2023 con il quale, il gruppo istruttorio, analizzata ed esaminata la documentazione allegata all'istanza, assunta ai fini dell'istruttoria, “ a causa della necessità di approfondimenti in merito alla compatibilità urbanistica del progetto 3 ”, ha proposto “ l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta -OMISSIS- “Miglioramento ed efficientamento assetto logistico e funzionale della sezione acciaieria e sostituzione e rilocazione del WTP a servizio dell'acciaieria” e Sostituzione e rilocazione del WTP a servizio dell'acciaieria ”;
- di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi tutti i documenti richiamati dai provvedimenti impugnati e quelli non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. SI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati facendo valere plurime censure.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente, con atto depositato in data 10.12.2025, ha rinunciato al ricorso, specificando di non avervi più interesse.
Ciò considerato, il ricorso non può ritenersi ritualmente rinunciato, in quanto la rinuncia non è stata notificata all’Amministrazione intimata, ma può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto dal contenuto dell’atto depositato risulta inequivoco il venir meno dell’interesse del ricorrente all’ulteriore coltivazione della controversia.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ateneo intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
SI NI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NI | Ida AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.