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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 459/2024 R.G., promossa da:
L' C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROSSI LISA, con domicilio eletto in Indirizzo Telematico presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv.. PERRUCCI ALESSANDRO, con domicilio eletto in Via Nicola
Fabrizi, 34 65121 Pescara presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
- In via preliminare,
pagina1 di 11 Previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi motivi, revocare / sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.123/2024 del 23.4.24, RG n.
304/2024 concesso dal Tribunale di Lanciano in data 23.4.24 e notificato in data 2.5.24.
- Nel merito
Revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo n.123/2024 del
23.4.24, RG n. 304/2024 concesso dal Tribunale di Lanciano per le ragioni esposte in narrativa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e conseguentemente: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società opposta in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te pro tempore, per le causali meglio specificate nella parte espositiva del presente atto e per l'effetto respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
- Nel merito in e via riconvenzionale
Condannare a corrispondere ad la Controparte_2 Controparte_1 somma di € 2.690,40 per risarcimento del danno derivante da perdita del latte congelato per le ragioni tutte indicate in narrativa o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, nonché a corrispondere e retrocedere le somme pagate da e non dovute o la Parte_1 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo;
- Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presenti giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Il procuratore conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo opposto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
pagina2 di 11 L' azienda specializzata nella produzione e vendita di Controparte_1 prodotti caseari, si oppone al Decreto Ingiuntivo n.123/2024 del Tribunale di Lanciano, emesso il 23 aprile 2024, che la ingiungeva a pagare
€ 14.271,69 più interessi e spese a favore di e fonda Controparte_2
l'opposizione su due punti principali relativi alle fatture n.618 del 30.11.23
(€ 3.295,46) e n.692 del 31.12.23 (€10.976,23) emesse da CP_2
: ritiene ingiustificato l'addebito per contenuto
[...] Controparte_3 nella Fattura n. 692/23 posto che il contratto tra le parti prevedeva solo il risciacquo dei secchi da parte di , come confermato Parte_1 anche da uno scambio di email tra le parti. Inoltre, il contratto non includeva alcuna voce di costo specifica per la sanificazione. Argomenta che l'attività di sanificazione, secondo le normative CE 852/2004 e
853/2004, è di competenza e responsabilità di , in quanto Controparte_2 fornitore del servizio e proprietario dei contenitori, e che Controparte_2 non ha fornito prova dell'effettiva esecuzione della sanificazione né delle procedure e controlli adottati.
Contesta anche l'addebito per la rottura di 66 secchi e rispettivi coperchi
(€ 212,52) sostenendo che la rottura dei secchi, con conseguente perdita di 1520 litri di latte, è avvenuta a causa di fattori non imputabili a sé e presenta una domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento di
€ 2.690,40 per il valore del latte perso (1520 litri a € 1,77/litro, comprensivo di costo del latte e oneri di congelamento, deposito e trasporto).
si costituisce in giudizio per resistere all'opposizione Controparte_2 sulla Fattura n.618 del 30/11/2023 relativa allo stoccaggio, movimentazione e trasporto sottolinea che il servizio non è mai stato contestato onde l'importo è interamente dovuto.
Sulla Fattura n. 692 del 31/12/2023 relativa ai servizi di detersione, disinfezione e sanificazione dei secchi e dei coperchi, contesta di essere tenuta alla sanificazione e rileva che il contratto stipulato il 13/04/2023 Pa prevedeva espressamente l'obbligo per di restituire i P_ secchi/contenitori "lavati, sanificati, impilati, racchiusi in film estensibile ed, in generale, in uno stato tale da poter essere subito riutilizzati". La postilla pagina3 di 11 aggiunta a penna da ("verranno solo risciacquati") viene Parte_1 ritenuta non valida e inefficace a derogare agli accordi contrattuali ed era stata contestata dal Dott. (per ) Parte_2 Controparte_2 tramite email del 13/04/2023, nella quale ribadiva che i secchi avrebbero dovuto rientrare "lavati, detersi, sciacquati ed asciutti".
L'importo della fattura n. 692/2023 deriva direttamente da queste attività straordinarie e urgenti, poste in essere dall'opposta tramite proprio personale documentate da una tabella delle ore impiegate.
sostiene che, in quanto Operatore del Settore Alimentare Controparte_2
(OSA) con autorizzazione sanitaria, avrebbe dovuto Parte_1 definire e validare una procedura di lavaggio e sanificazione dei secchi in conformità ai Regolamenti CE 852/04 e 853/04; contesta la domanda riconvenzionale di , relativa al risarcimento di € 2.690,40 Parte_1 per la presunta perdita di latte affermando che non vi sono elementi utili o prove a sostegno di tale richiesta, né è possibile accertare il disservizio o il quantitativo di latte andato perduto.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Sul primo motivo dell'opposizione, in argomento di sanificazione dei secchi destinati alla conservazione di latte congelato, deve considerarsi che in linea di principio tale attività ricade, in base alla normativa europea (in particolare i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004), sull'Operatore del Settore Alimentare (OSA) che ha la disponibilità e la responsabilità dei contenitori nell'ambito della propria attività: per tale loro qualità, gli O.S.A. sono i principali responsabili della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sotto il loro controllo, e questo include la pulizia e la sanificazione delle attrezzature e dei contenitori.
pagina4 di 11 II. Merita preliminarmente rammentare l'immediata applicabilità nell'ordinamento italiano dei regolamenti U.E., atti giuridici di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (Articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). A differenza delle direttive, non necessitano di un atto di recepimento da parte degli
Stati membri per produrre effetti giuridici all'interno dell'ordinamento nazionale. In caso di conflitto tra un regolamento UE e una norma nazionale, il regolamento prevale. Il giudice nazionale ha il dovere di applicare direttamente la norma del regolamento UE, disapplicando la norma interna eventualmente in contrasto.
L'efficacia diretta assicura che il diritto dell'Unione sia applicato in modo uniforme ed efficace in tutti gli Stati membri, garantendo ai cittadini e alle imprese i diritti e gli obblighi che ne derivano. Nel dirimere una controversia che ricade nell'ambito di applicazione dei
Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, va quindi fatto riferimento direttamente a queste normative.
III. Gli OSA sono tenuti a predisporre, attuare e mantenere le procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points), finalizzato alla identificazione e controllo dei pericoli significativi per la sicurezza alimentare, nel cui contesto la sanificazione dei contenitori è certamente un punto critico.
IV. Il Regolamento CE n. 852/2004 in particolare stabilisce requisiti generali di igiene, includendo la necessità che tutte le attrezzature e i contenitori che vengono a contatto con gli alimenti siano mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati per evitare contaminazioni.
V. Per gli alimenti di origine animale, come nel caso specifico il latte, si applicano anche le norme specifiche del Regolamento CE n.
853/2004 che integra il precedente e impone requisiti aggiuntivi per garantire l'igiene. In particolare, i contenitori per il trasporto del latte devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima del loro riutilizzo, onde l'OSA è tenuto a definire e validare procedure di pagina5 di 11 lavaggio e sanificazione dettagliate, specificando i prodotti da utilizzare, le concentrazioni, i tempi e i controlli di verifica (ad esempio, tramite tamponi di superficie per la valutazione dei microrganismi e dei residui chimici), operando tramite personale addetto alla manipolazione degli alimenti adeguatamente formato sulle procedure di pulizia e sanificazione e sulle norme igieniche.
VI. Nell'assunto di parte opponente la sanificazione non era onere di ma di competenza di , in quanto P_ Controparte_2 in conformità alle previsioni del regolamento CE 852/2004 e CP_4
853/2004 per l'utilizzo e la sanificazione dei contenitori di plastica utilizzati dai produttori di latte, applicato anche al servizio di congelamento di latte ovino in termini di gestione delle attrezzature;
secondo la normativa e anche nel caso di specie infatti i bidoni utilizzati per contenere e congelare il latte sono di proprietà del fornitore del servizio e questi ne è il responsabile della corretta pulizia e sanificazione.
VII. Sul punto va evidentemente precisato che la qualifica di O.S.A. e quindi la soggezione alle disposizioni dei regolamenti richiamati, ricade anche in capo all'opponente (che dal tenore della difesa sembra rivendicarla, quanto meno limitatamente i fini del giudizio, solo in capo a ), in quanto un caseificio è a tutti gli CP_2 CP_2 effetti un Operatore del Settore Alimentare (OSA) secondo i
Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004
VIII. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 definisce l'Operatore del Settore
Alimentare come "la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo". Un caseificio, in quanto azienda che produce, trasforma e distribuisce alimenti
(prodotti lattiero-caseari), rientra quindi pienamente in questa definizione.
IX. Ne consegue che un caseificio, come qualsiasi impresa alimentare,
è tenuto a rispettare le norme de Regolamento (CE) n. 852/2004 che includono la pulizia e la disinfezione degli ambienti e delle pagina6 di 11 attrezzature, le condizioni di trasporto, la gestione dei rifiuti alimentari, l'igiene del personale e, fondamentale,
l'implementazione e il mantenimento di procedure basate sui principi del sistema HACCP, e del Regolamento (CE) n. 853/2004 che assume particolare rilevanza per i caseifici, in quanto stabilisce norme specifiche aggiuntive per gli alimenti di origine animale. Il latte e i prodotti lattiero-caseari sono chiaramente inclusi. Di conseguenza, un caseificio deve soddisfare requisiti specifici legati alla provenienza del latte, alla sua manipolazione, alla trasformazione e alla garanzia della sua sicurezza igienica.
X. Questo significa che, anche se i secchi sono noleggiati da terzi, il caseificio ha la responsabilità ultima di assicurare che questi contenitori siano idonei e igienicamente sicuri per il contatto con il latte e i prodotti caseari.
XI. La questione della sanificazione dei secchi, quindi, non dipende solo da un accordo contrattuale tra due parti, ma è ancorata a precise disposizioni normative che impongono agli OSA di garantire la sicurezza e l'igiene di tutti i processi e le attrezzature coinvolte nella produzione alimentare.
XII. Nel caso specifico i secchi sono di proprietà del fornitore del servizio ( ) e destinati alla conservazione di latte Controparte_2 congelato, ed in tali sensi è ragionevole ritenere che la responsabilità della corretta pulizia e sanificazione, per garantire la conformità normativa e la sicurezza alimentare, ricada su di esso.
Questo perché il fornitore ha l'obbligo di fornire attrezzature idonee e igienicamente sicure. D'altro canto si deve considerare che secondo gli accordi esistenti tra le parti, e non contestati sotto questo profilo, lo scarico del latte che acquista da P_ terzi avviene nella sede di , dove dalla cisterna Controparte_2 viene immesso nei secchi e poi congelato per la conservazione fino al momento in cui ne chiede la consegna presso la P_ propria sede.
XIII. Questa procedura rende ragionevole ritenere che i contenitori pagina7 di 11 debbano ricevere la procedura di sanificazione nell'immediatezza, o comunque in un tempo ragionevole e rispondente alla normativa di settore, precedente all'immissione in essi del latte da conservare, e questo non rende verosimile che nei secchi possa immettersi latte semplicemente dopo averli prelevati dall'imballaggio (quand'anche imballati nelle condizioni indicate nella documentazione fotografica allegata al contratto del 13/04/2023) se solo si consideri che si tratta di materiale impilato, con parti interne ed esterne a contatto.
XIV. Gli accordi contrattuali tra le parti possono prevedere una diversa ripartizione delle responsabilità., ma solo se il contratto stabilisca chiaramente che il cliente ( ) è tenuto a restituire i Parte_1 secchi lavati e sanificati, allora tale clausola può attribuire la responsabilità della sanificazione al cliente: gli accordi tra le parti possono definire chi è materialmente tenuto a eseguire la sanificazione e a sostenerne i costi purché tali accordi non deroghino alle normative cogenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.
XV. Nel caso in esame si ritiene che la sanificazione dei contenitori sia a carico della , perché nell'accordo sottoscritto il Controparte_2
13/04/2023 risulta interlineata la dicitura “lavati, sanificati” e in relazione ad essa viene riportata la postilla “verranno solo risciacquati”.
XVI. L'avere mantenuto nel contratto l'ulteriore specificazione secondo cui alla restituzione i secchi dovevano essere “impilati, racchiusi in film estensibile ed in generale in uno stato tale da poter essere subito riutilizzati”, ed in particolare tale ultimo inciso sulla riutilizzabilità, potrebbe in effetti sollevare dubbi sul reale intento dei contraenti nell'affidamento delle operazioni di sanificazione alla
, di talché i secchi potessero essere immediamente P_ disimballati e riutilizzati. Tuttavia non si ritiene possibile accedere a tale interpretazione, con la quale contrastano almeno due considerazioni che si ritengono rilevanti: la prima è che le modalità
d'imballaggio, benché indicate da , non si dimostrano CP_2
pagina8 di 11 idonee ad evitare che i secchi, quand'anche sanificati da P_
, potessero restare immuni da agenti esterni vanificanti
[...]
l'intervenuta sanificazione, prima dell'effettivo riutilizzo;
la seconda si rinviene dal tenore della corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti il 13/04/2023 da cui risulta che dopo la ricezione del contratto firmato, con la interlineatura e postilla evidenziate, la CP_2
risponde che “i secchi devono essere almeno lavati affinché
[...] non presentino residui di sporco all'atto della consegna”, a tale comunicazione risponde “Ti confermo che saranno P_ risciacquati con acqua ma non lavati con detergente”, cui fa seguito l'ulteriore risposta di;
“Buongiorno, bisogna che i secchi CP_2 ci rientrino in azienda lavati, detersi, sciacquati ed asciutti. Se così non dovesse essere, dovremo procedere noi chiedendovene conto.
Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Saluti”
XVII. Non è possibile attribuire a tale conversazione, sia per la terminologia che fa riferimento al solo uso di “detergente”, sia per la sua stretta connessione con la comunicazione immediatamente precedente in cui si chiedeva solo il lavaggio e rimozione di residui, la valenza esaustiva ed inequivoca ad attribuire ad il P_ compito della sanificazione, e quindi a ritenere reintrodotta nel contratto la previsione dell'intervento a suo carico in deroga all'annotazione apposta al contratto in forma scritta.
XVIII. Deve peraltro notarsi che ha riferito che nel corso P_ dei risalenti rapporti, la sanificazione era sempre stata operata dall'esecutore e non da essa committente, ed a fronte di ciò non risulta allegazione di da cui risultino precedenti addebiti CP_2 separati per interventi di sanificazione, da cui potesse rilevarsi una costante deroga all'incombente che cade normativamente a carico del proprietario dei contenitori.
***
XIX. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di latte, deve rilevarsi che trattandosi di prodotto congelato, la perdita dai contenitori per rottura dei medesimi può logicamente intervenire pagina9 di 11 solo dopo il passaggio dallo stato solido a quello liquido a seguito dello scongelamento;
d'altro canto non è ipotizzabile che i contenitori fossero già danneggiati all'atto del riempimento (e quindi in ipotesi, restituiti rotti dalla committente) perché in tal caso la perdita si sarebbe manifestata immediatamente. La rottura dei contenitori va quindi collocata in un lasso temporale compreso tra l'intervenuto completo congelamento del latte e quello del suo scongelamento nella cella di stoccaggio, nel quale va compresa anche l'operazione di imballaggio;
poiché le operazioni di trasporto sono contrattualmente poste a carico della la Controparte_2 responsabilità del danneggiamento va addotta a suo carico, in difetto di prova contraria;
d'altro canto può valorizzarsi in tali sensi la disponibilità della manifestata prima del giudizio a CP_2 non addebitare il costo dei contenitori danneggiati, altrimenti non giustificabile. Per la quantificazione del latte disperso e dei relativi costi sono congrue le documentazioni allegate dall P_ che ne attestano il costo di acquisto e trasporto (fino alla sede CP_2
) , mentre il quantitativo corrisponde a quello contenuto nei
[...] secchi danneggiati (mediamente 23 Lt per secchio) La riconvenzionale va accolta con condanna dell'opposta al pagamento di € 2.690,40
XX. Le prestazioni di cui alla fattura n.618/23 non sono contestate onde l'importo in essa indicato (€ 3 295,46) è dovuto dall'opponente.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato
XXI. Va dichiarata la compensazione giudiziale – parziale - degli importi di cui alla fattura 618/23 e della somma riconosciuta in riconvenzione, con condanna di al pagamento Controparte_1 della differenza
Le spese sono integralmente compensate sia per la reciproca Pt_3 soccombenza parziale, sia per la considerazione che l'occorso è dipeso dalla non chiara puntualizzazione dei reciproci impegni in sede di conclusione dell'accordo.
P.Q.M.
pagina10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. Dichiara tenuta al pagamento della somma di Parte_1
€ 3.295,46 di cui alla fattura n.618/23, con gli interessi dalla scadenza al saldo
3. Dichiara tenuta al risarcimento del danno in Controparte_2 favore di nell'ammontare di € 2.690,40 con gli P_ interessi dalla domanda al saldo;
4. Dichiara parzialmente compensate le somme di cui ai punti 2 e 3 e condanna al pagamento dell'eccedenza; Controparte_5
5. Compensa le spese di lite
6. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 27 giugno 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 459/2024 R.G., promossa da:
L' C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROSSI LISA, con domicilio eletto in Indirizzo Telematico presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv.. PERRUCCI ALESSANDRO, con domicilio eletto in Via Nicola
Fabrizi, 34 65121 Pescara presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
- In via preliminare,
pagina1 di 11 Previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi motivi, revocare / sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.123/2024 del 23.4.24, RG n.
304/2024 concesso dal Tribunale di Lanciano in data 23.4.24 e notificato in data 2.5.24.
- Nel merito
Revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo n.123/2024 del
23.4.24, RG n. 304/2024 concesso dal Tribunale di Lanciano per le ragioni esposte in narrativa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e conseguentemente: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società opposta in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te pro tempore, per le causali meglio specificate nella parte espositiva del presente atto e per l'effetto respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
- Nel merito in e via riconvenzionale
Condannare a corrispondere ad la Controparte_2 Controparte_1 somma di € 2.690,40 per risarcimento del danno derivante da perdita del latte congelato per le ragioni tutte indicate in narrativa o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, nonché a corrispondere e retrocedere le somme pagate da e non dovute o la Parte_1 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo;
- Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presenti giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Il procuratore conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo opposto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
pagina2 di 11 L' azienda specializzata nella produzione e vendita di Controparte_1 prodotti caseari, si oppone al Decreto Ingiuntivo n.123/2024 del Tribunale di Lanciano, emesso il 23 aprile 2024, che la ingiungeva a pagare
€ 14.271,69 più interessi e spese a favore di e fonda Controparte_2
l'opposizione su due punti principali relativi alle fatture n.618 del 30.11.23
(€ 3.295,46) e n.692 del 31.12.23 (€10.976,23) emesse da CP_2
: ritiene ingiustificato l'addebito per contenuto
[...] Controparte_3 nella Fattura n. 692/23 posto che il contratto tra le parti prevedeva solo il risciacquo dei secchi da parte di , come confermato Parte_1 anche da uno scambio di email tra le parti. Inoltre, il contratto non includeva alcuna voce di costo specifica per la sanificazione. Argomenta che l'attività di sanificazione, secondo le normative CE 852/2004 e
853/2004, è di competenza e responsabilità di , in quanto Controparte_2 fornitore del servizio e proprietario dei contenitori, e che Controparte_2 non ha fornito prova dell'effettiva esecuzione della sanificazione né delle procedure e controlli adottati.
Contesta anche l'addebito per la rottura di 66 secchi e rispettivi coperchi
(€ 212,52) sostenendo che la rottura dei secchi, con conseguente perdita di 1520 litri di latte, è avvenuta a causa di fattori non imputabili a sé e presenta una domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento di
€ 2.690,40 per il valore del latte perso (1520 litri a € 1,77/litro, comprensivo di costo del latte e oneri di congelamento, deposito e trasporto).
si costituisce in giudizio per resistere all'opposizione Controparte_2 sulla Fattura n.618 del 30/11/2023 relativa allo stoccaggio, movimentazione e trasporto sottolinea che il servizio non è mai stato contestato onde l'importo è interamente dovuto.
Sulla Fattura n. 692 del 31/12/2023 relativa ai servizi di detersione, disinfezione e sanificazione dei secchi e dei coperchi, contesta di essere tenuta alla sanificazione e rileva che il contratto stipulato il 13/04/2023 Pa prevedeva espressamente l'obbligo per di restituire i P_ secchi/contenitori "lavati, sanificati, impilati, racchiusi in film estensibile ed, in generale, in uno stato tale da poter essere subito riutilizzati". La postilla pagina3 di 11 aggiunta a penna da ("verranno solo risciacquati") viene Parte_1 ritenuta non valida e inefficace a derogare agli accordi contrattuali ed era stata contestata dal Dott. (per ) Parte_2 Controparte_2 tramite email del 13/04/2023, nella quale ribadiva che i secchi avrebbero dovuto rientrare "lavati, detersi, sciacquati ed asciutti".
L'importo della fattura n. 692/2023 deriva direttamente da queste attività straordinarie e urgenti, poste in essere dall'opposta tramite proprio personale documentate da una tabella delle ore impiegate.
sostiene che, in quanto Operatore del Settore Alimentare Controparte_2
(OSA) con autorizzazione sanitaria, avrebbe dovuto Parte_1 definire e validare una procedura di lavaggio e sanificazione dei secchi in conformità ai Regolamenti CE 852/04 e 853/04; contesta la domanda riconvenzionale di , relativa al risarcimento di € 2.690,40 Parte_1 per la presunta perdita di latte affermando che non vi sono elementi utili o prove a sostegno di tale richiesta, né è possibile accertare il disservizio o il quantitativo di latte andato perduto.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Sul primo motivo dell'opposizione, in argomento di sanificazione dei secchi destinati alla conservazione di latte congelato, deve considerarsi che in linea di principio tale attività ricade, in base alla normativa europea (in particolare i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004), sull'Operatore del Settore Alimentare (OSA) che ha la disponibilità e la responsabilità dei contenitori nell'ambito della propria attività: per tale loro qualità, gli O.S.A. sono i principali responsabili della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sotto il loro controllo, e questo include la pulizia e la sanificazione delle attrezzature e dei contenitori.
pagina4 di 11 II. Merita preliminarmente rammentare l'immediata applicabilità nell'ordinamento italiano dei regolamenti U.E., atti giuridici di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (Articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). A differenza delle direttive, non necessitano di un atto di recepimento da parte degli
Stati membri per produrre effetti giuridici all'interno dell'ordinamento nazionale. In caso di conflitto tra un regolamento UE e una norma nazionale, il regolamento prevale. Il giudice nazionale ha il dovere di applicare direttamente la norma del regolamento UE, disapplicando la norma interna eventualmente in contrasto.
L'efficacia diretta assicura che il diritto dell'Unione sia applicato in modo uniforme ed efficace in tutti gli Stati membri, garantendo ai cittadini e alle imprese i diritti e gli obblighi che ne derivano. Nel dirimere una controversia che ricade nell'ambito di applicazione dei
Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, va quindi fatto riferimento direttamente a queste normative.
III. Gli OSA sono tenuti a predisporre, attuare e mantenere le procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points), finalizzato alla identificazione e controllo dei pericoli significativi per la sicurezza alimentare, nel cui contesto la sanificazione dei contenitori è certamente un punto critico.
IV. Il Regolamento CE n. 852/2004 in particolare stabilisce requisiti generali di igiene, includendo la necessità che tutte le attrezzature e i contenitori che vengono a contatto con gli alimenti siano mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati per evitare contaminazioni.
V. Per gli alimenti di origine animale, come nel caso specifico il latte, si applicano anche le norme specifiche del Regolamento CE n.
853/2004 che integra il precedente e impone requisiti aggiuntivi per garantire l'igiene. In particolare, i contenitori per il trasporto del latte devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima del loro riutilizzo, onde l'OSA è tenuto a definire e validare procedure di pagina5 di 11 lavaggio e sanificazione dettagliate, specificando i prodotti da utilizzare, le concentrazioni, i tempi e i controlli di verifica (ad esempio, tramite tamponi di superficie per la valutazione dei microrganismi e dei residui chimici), operando tramite personale addetto alla manipolazione degli alimenti adeguatamente formato sulle procedure di pulizia e sanificazione e sulle norme igieniche.
VI. Nell'assunto di parte opponente la sanificazione non era onere di ma di competenza di , in quanto P_ Controparte_2 in conformità alle previsioni del regolamento CE 852/2004 e CP_4
853/2004 per l'utilizzo e la sanificazione dei contenitori di plastica utilizzati dai produttori di latte, applicato anche al servizio di congelamento di latte ovino in termini di gestione delle attrezzature;
secondo la normativa e anche nel caso di specie infatti i bidoni utilizzati per contenere e congelare il latte sono di proprietà del fornitore del servizio e questi ne è il responsabile della corretta pulizia e sanificazione.
VII. Sul punto va evidentemente precisato che la qualifica di O.S.A. e quindi la soggezione alle disposizioni dei regolamenti richiamati, ricade anche in capo all'opponente (che dal tenore della difesa sembra rivendicarla, quanto meno limitatamente i fini del giudizio, solo in capo a ), in quanto un caseificio è a tutti gli CP_2 CP_2 effetti un Operatore del Settore Alimentare (OSA) secondo i
Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004
VIII. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 definisce l'Operatore del Settore
Alimentare come "la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo". Un caseificio, in quanto azienda che produce, trasforma e distribuisce alimenti
(prodotti lattiero-caseari), rientra quindi pienamente in questa definizione.
IX. Ne consegue che un caseificio, come qualsiasi impresa alimentare,
è tenuto a rispettare le norme de Regolamento (CE) n. 852/2004 che includono la pulizia e la disinfezione degli ambienti e delle pagina6 di 11 attrezzature, le condizioni di trasporto, la gestione dei rifiuti alimentari, l'igiene del personale e, fondamentale,
l'implementazione e il mantenimento di procedure basate sui principi del sistema HACCP, e del Regolamento (CE) n. 853/2004 che assume particolare rilevanza per i caseifici, in quanto stabilisce norme specifiche aggiuntive per gli alimenti di origine animale. Il latte e i prodotti lattiero-caseari sono chiaramente inclusi. Di conseguenza, un caseificio deve soddisfare requisiti specifici legati alla provenienza del latte, alla sua manipolazione, alla trasformazione e alla garanzia della sua sicurezza igienica.
X. Questo significa che, anche se i secchi sono noleggiati da terzi, il caseificio ha la responsabilità ultima di assicurare che questi contenitori siano idonei e igienicamente sicuri per il contatto con il latte e i prodotti caseari.
XI. La questione della sanificazione dei secchi, quindi, non dipende solo da un accordo contrattuale tra due parti, ma è ancorata a precise disposizioni normative che impongono agli OSA di garantire la sicurezza e l'igiene di tutti i processi e le attrezzature coinvolte nella produzione alimentare.
XII. Nel caso specifico i secchi sono di proprietà del fornitore del servizio ( ) e destinati alla conservazione di latte Controparte_2 congelato, ed in tali sensi è ragionevole ritenere che la responsabilità della corretta pulizia e sanificazione, per garantire la conformità normativa e la sicurezza alimentare, ricada su di esso.
Questo perché il fornitore ha l'obbligo di fornire attrezzature idonee e igienicamente sicure. D'altro canto si deve considerare che secondo gli accordi esistenti tra le parti, e non contestati sotto questo profilo, lo scarico del latte che acquista da P_ terzi avviene nella sede di , dove dalla cisterna Controparte_2 viene immesso nei secchi e poi congelato per la conservazione fino al momento in cui ne chiede la consegna presso la P_ propria sede.
XIII. Questa procedura rende ragionevole ritenere che i contenitori pagina7 di 11 debbano ricevere la procedura di sanificazione nell'immediatezza, o comunque in un tempo ragionevole e rispondente alla normativa di settore, precedente all'immissione in essi del latte da conservare, e questo non rende verosimile che nei secchi possa immettersi latte semplicemente dopo averli prelevati dall'imballaggio (quand'anche imballati nelle condizioni indicate nella documentazione fotografica allegata al contratto del 13/04/2023) se solo si consideri che si tratta di materiale impilato, con parti interne ed esterne a contatto.
XIV. Gli accordi contrattuali tra le parti possono prevedere una diversa ripartizione delle responsabilità., ma solo se il contratto stabilisca chiaramente che il cliente ( ) è tenuto a restituire i Parte_1 secchi lavati e sanificati, allora tale clausola può attribuire la responsabilità della sanificazione al cliente: gli accordi tra le parti possono definire chi è materialmente tenuto a eseguire la sanificazione e a sostenerne i costi purché tali accordi non deroghino alle normative cogenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.
XV. Nel caso in esame si ritiene che la sanificazione dei contenitori sia a carico della , perché nell'accordo sottoscritto il Controparte_2
13/04/2023 risulta interlineata la dicitura “lavati, sanificati” e in relazione ad essa viene riportata la postilla “verranno solo risciacquati”.
XVI. L'avere mantenuto nel contratto l'ulteriore specificazione secondo cui alla restituzione i secchi dovevano essere “impilati, racchiusi in film estensibile ed in generale in uno stato tale da poter essere subito riutilizzati”, ed in particolare tale ultimo inciso sulla riutilizzabilità, potrebbe in effetti sollevare dubbi sul reale intento dei contraenti nell'affidamento delle operazioni di sanificazione alla
, di talché i secchi potessero essere immediamente P_ disimballati e riutilizzati. Tuttavia non si ritiene possibile accedere a tale interpretazione, con la quale contrastano almeno due considerazioni che si ritengono rilevanti: la prima è che le modalità
d'imballaggio, benché indicate da , non si dimostrano CP_2
pagina8 di 11 idonee ad evitare che i secchi, quand'anche sanificati da P_
, potessero restare immuni da agenti esterni vanificanti
[...]
l'intervenuta sanificazione, prima dell'effettivo riutilizzo;
la seconda si rinviene dal tenore della corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti il 13/04/2023 da cui risulta che dopo la ricezione del contratto firmato, con la interlineatura e postilla evidenziate, la CP_2
risponde che “i secchi devono essere almeno lavati affinché
[...] non presentino residui di sporco all'atto della consegna”, a tale comunicazione risponde “Ti confermo che saranno P_ risciacquati con acqua ma non lavati con detergente”, cui fa seguito l'ulteriore risposta di;
“Buongiorno, bisogna che i secchi CP_2 ci rientrino in azienda lavati, detersi, sciacquati ed asciutti. Se così non dovesse essere, dovremo procedere noi chiedendovene conto.
Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Saluti”
XVII. Non è possibile attribuire a tale conversazione, sia per la terminologia che fa riferimento al solo uso di “detergente”, sia per la sua stretta connessione con la comunicazione immediatamente precedente in cui si chiedeva solo il lavaggio e rimozione di residui, la valenza esaustiva ed inequivoca ad attribuire ad il P_ compito della sanificazione, e quindi a ritenere reintrodotta nel contratto la previsione dell'intervento a suo carico in deroga all'annotazione apposta al contratto in forma scritta.
XVIII. Deve peraltro notarsi che ha riferito che nel corso P_ dei risalenti rapporti, la sanificazione era sempre stata operata dall'esecutore e non da essa committente, ed a fronte di ciò non risulta allegazione di da cui risultino precedenti addebiti CP_2 separati per interventi di sanificazione, da cui potesse rilevarsi una costante deroga all'incombente che cade normativamente a carico del proprietario dei contenitori.
***
XIX. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di latte, deve rilevarsi che trattandosi di prodotto congelato, la perdita dai contenitori per rottura dei medesimi può logicamente intervenire pagina9 di 11 solo dopo il passaggio dallo stato solido a quello liquido a seguito dello scongelamento;
d'altro canto non è ipotizzabile che i contenitori fossero già danneggiati all'atto del riempimento (e quindi in ipotesi, restituiti rotti dalla committente) perché in tal caso la perdita si sarebbe manifestata immediatamente. La rottura dei contenitori va quindi collocata in un lasso temporale compreso tra l'intervenuto completo congelamento del latte e quello del suo scongelamento nella cella di stoccaggio, nel quale va compresa anche l'operazione di imballaggio;
poiché le operazioni di trasporto sono contrattualmente poste a carico della la Controparte_2 responsabilità del danneggiamento va addotta a suo carico, in difetto di prova contraria;
d'altro canto può valorizzarsi in tali sensi la disponibilità della manifestata prima del giudizio a CP_2 non addebitare il costo dei contenitori danneggiati, altrimenti non giustificabile. Per la quantificazione del latte disperso e dei relativi costi sono congrue le documentazioni allegate dall P_ che ne attestano il costo di acquisto e trasporto (fino alla sede CP_2
) , mentre il quantitativo corrisponde a quello contenuto nei
[...] secchi danneggiati (mediamente 23 Lt per secchio) La riconvenzionale va accolta con condanna dell'opposta al pagamento di € 2.690,40
XX. Le prestazioni di cui alla fattura n.618/23 non sono contestate onde l'importo in essa indicato (€ 3 295,46) è dovuto dall'opponente.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato
XXI. Va dichiarata la compensazione giudiziale – parziale - degli importi di cui alla fattura 618/23 e della somma riconosciuta in riconvenzione, con condanna di al pagamento Controparte_1 della differenza
Le spese sono integralmente compensate sia per la reciproca Pt_3 soccombenza parziale, sia per la considerazione che l'occorso è dipeso dalla non chiara puntualizzazione dei reciproci impegni in sede di conclusione dell'accordo.
P.Q.M.
pagina10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. Dichiara tenuta al pagamento della somma di Parte_1
€ 3.295,46 di cui alla fattura n.618/23, con gli interessi dalla scadenza al saldo
3. Dichiara tenuta al risarcimento del danno in Controparte_2 favore di nell'ammontare di € 2.690,40 con gli P_ interessi dalla domanda al saldo;
4. Dichiara parzialmente compensate le somme di cui ai punti 2 e 3 e condanna al pagamento dell'eccedenza; Controparte_5
5. Compensa le spese di lite
6. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 27 giugno 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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