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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/07/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 409 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Rosario Magliarisi, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Alfonso Marco Cardella, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Filiazione naturale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27/06/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17 febbraio 2025, , Parte_1
premettendo che dalla relazione sentimentale con è nato Controparte_1
un figlio ( classe 2019), ha chiesto al Tribunale che disponesse Per_1
l'affidamento congiunto del minore, collocato presso di sé, con previsione di un calendario di visite con il padre e l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio, versandole un assegno mensile di €
350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, domandando, infine,
l'autorizzazione al rilascio della carta di identità in favore del figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 9 maggio 2025,
[...]
non si è opposto all'affidamento congiunto del minore, chie- Parte_2
dendo che lo stesso venisse collocato presso il proprio domicilio, prevenden- do l'obbligo posto a carico della di contribuire al mantenimento Parte_1
del figlio, corrispondendo un assegno mensile di € 250,00 o, in subordine, che il minore venisse collocato in via paritaria presso ciascun genitore, con obbli- go di mantenimento a carico di entrambi.
Mutato il giudice delegato, all'udienza del 27 giugno 2025, il giudice ha formu- lato un proposta conciliativa, cui le parti hanno aderito, e ha adottato i prov- vedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ponendo la causa in decisione, previa discussione orale dei procuratori delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e tenuto conto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, va dispo- sto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore Per_1
[...]
- 2 -
[...] , con collocazione prevalente presso il domicilio della madre. CP_1
Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genito- re tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Va, altresì, previsto l'obbligo posto a carico del di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio minore, versando a un asse- Parte_1
gno complessivo mensile di euro 250,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, con la previsione che ciascun genitore percepirà la quota parte dell'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo.
Nessun altra statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio della carta identità, tenuto conto del consenso espresso dal in CP_1
udienza.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: affida il figlio a entrambi i genitori, Persona_2 Controparte_2
e , con collocazione stabile presso il domicilio materno
[...] Controparte_1
e con facoltà per il padre di frequentare il figlio liberamente o, in caso di di- saccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 CP_3
si, a titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno mensile di € 250,00, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli
- 3 - indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 409 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Rosario Magliarisi, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Alfonso Marco Cardella, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Filiazione naturale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27/06/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17 febbraio 2025, , Parte_1
premettendo che dalla relazione sentimentale con è nato Controparte_1
un figlio ( classe 2019), ha chiesto al Tribunale che disponesse Per_1
l'affidamento congiunto del minore, collocato presso di sé, con previsione di un calendario di visite con il padre e l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio, versandole un assegno mensile di €
350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, domandando, infine,
l'autorizzazione al rilascio della carta di identità in favore del figlio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 9 maggio 2025,
[...]
non si è opposto all'affidamento congiunto del minore, chie- Parte_2
dendo che lo stesso venisse collocato presso il proprio domicilio, prevenden- do l'obbligo posto a carico della di contribuire al mantenimento Parte_1
del figlio, corrispondendo un assegno mensile di € 250,00 o, in subordine, che il minore venisse collocato in via paritaria presso ciascun genitore, con obbli- go di mantenimento a carico di entrambi.
Mutato il giudice delegato, all'udienza del 27 giugno 2025, il giudice ha formu- lato un proposta conciliativa, cui le parti hanno aderito, e ha adottato i prov- vedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ponendo la causa in decisione, previa discussione orale dei procuratori delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e tenuto conto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, va dispo- sto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore Per_1
[...]
- 2 -
[...] , con collocazione prevalente presso il domicilio della madre. CP_1
Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genito- re tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Va, altresì, previsto l'obbligo posto a carico del di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio minore, versando a un asse- Parte_1
gno complessivo mensile di euro 250,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, con la previsione che ciascun genitore percepirà la quota parte dell'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo.
Nessun altra statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio della carta identità, tenuto conto del consenso espresso dal in CP_1
udienza.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: affida il figlio a entrambi i genitori, Persona_2 Controparte_2
e , con collocazione stabile presso il domicilio materno
[...] Controparte_1
e con facoltà per il padre di frequentare il figlio liberamente o, in caso di di- saccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 CP_3
si, a titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno mensile di € 250,00, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli
- 3 - indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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