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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/12/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 1496/2023 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Fiammetta Pannone, giusta procura in Parte_1
atti) parte appellante
E
(avv. Diana Sarro, giusta procura in atti) Controparte_1
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la sentenza nr.
511/2022 con cui il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale nr. 2304/22, elevato dalla Polizia Municipale del . A sostegno del gravame Parte_1
deduceva l'erroneità della pronuncia per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità. Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, come in atti motivato, riproponendo i motivi di opposizione articolati nel ricorso introduttivo e non esaminati dal giudice di prime cure.
2. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, e merita accoglimento.
p. 1/3
3. Il giudicante, in diverso avviso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento dell'infrazione. Infatti, nel verbale impugnato gli agenti accertatori – pubblici ufficiali, in mancanza di prova dell'affidamento a privati di tale attività – hanno attestato che la postazione di controllo è segnalata da adeguata cartellonistica stradale apposta nel rispetto della vigente normativa. L'originaria parte ricorrente, cui competeva il relativo onere, non ha fornito specifici ed oggettivi elementi di prova di segno contrario, neppure per quanto concerne la pur dedotta illegittimità e non conformità alle disposizioni di legge dei pannelli e degli strumenti di segnalazione dell'apparecchiatura, limitandosi sul punto a deduzioni del tutto apodittiche. In tal senso, “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione, Sez. 2,
ord. nr. 23566/2017). La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “in mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende illegittima
la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti” (Cassazione, Sez.
2, sent. nr. 1661/2019).
4. È fondato il motivo di opposizione relativo alla mancata omologazione dell'apparecchiatura autovelox, riproposto dalla parte appellata. Infatti, secondo il più recente orientamento di legittimità “nelle violazioni per superamento del limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285 del 1992. L'approvazione rappresenta infatti una
fase preliminare e autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo, come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285/1992. Pertanto, proprio in virtù della funzione che svolgono, per gli autovelox è indispensabile l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente”
(Cassazione, sez. II, sent. nr. 26521/2025). Ed ancora, “in tema di violazioni del codice della strada per
superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione
p. 2/3 elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e
dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cassazione, sez. 2, ord. nr. 10505/2024). Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che era onere dell'ente fornire prova dell'omologazione del dispositivo autovelox utilizzato per il rilievo dell'infrazione, prova non ha fornito, atteso che ha documentato la sola approvazione del dispositivo, ma non la sua omologazione. Il motivo di impugnazione, pertanto, è fondato. Assorbiti gli altri motivi.
5. Per quanto innanzi, l'appello è rigettato ed è confermata l'impugnata sentenza sulla base delle suesposte ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado
(Cassazione, sez. 6-1, ord. nr. 352/2017).
6. Compensate le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, atteso il consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale la decisione è stata assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 511/2022, Parte_1
ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, come in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Benevento, 11/12/2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 1496/2023 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Fiammetta Pannone, giusta procura in Parte_1
atti) parte appellante
E
(avv. Diana Sarro, giusta procura in atti) Controparte_1
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la sentenza nr.
511/2022 con cui il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale nr. 2304/22, elevato dalla Polizia Municipale del . A sostegno del gravame Parte_1
deduceva l'erroneità della pronuncia per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità. Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, come in atti motivato, riproponendo i motivi di opposizione articolati nel ricorso introduttivo e non esaminati dal giudice di prime cure.
2. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, e merita accoglimento.
p. 1/3
3. Il giudicante, in diverso avviso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento dell'infrazione. Infatti, nel verbale impugnato gli agenti accertatori – pubblici ufficiali, in mancanza di prova dell'affidamento a privati di tale attività – hanno attestato che la postazione di controllo è segnalata da adeguata cartellonistica stradale apposta nel rispetto della vigente normativa. L'originaria parte ricorrente, cui competeva il relativo onere, non ha fornito specifici ed oggettivi elementi di prova di segno contrario, neppure per quanto concerne la pur dedotta illegittimità e non conformità alle disposizioni di legge dei pannelli e degli strumenti di segnalazione dell'apparecchiatura, limitandosi sul punto a deduzioni del tutto apodittiche. In tal senso, “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (Cassazione, Sez. 2,
ord. nr. 23566/2017). La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “in mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende illegittima
la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti” (Cassazione, Sez.
2, sent. nr. 1661/2019).
4. È fondato il motivo di opposizione relativo alla mancata omologazione dell'apparecchiatura autovelox, riproposto dalla parte appellata. Infatti, secondo il più recente orientamento di legittimità “nelle violazioni per superamento del limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285 del 1992. L'approvazione rappresenta infatti una
fase preliminare e autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo, come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285/1992. Pertanto, proprio in virtù della funzione che svolgono, per gli autovelox è indispensabile l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente”
(Cassazione, sez. II, sent. nr. 26521/2025). Ed ancora, “in tema di violazioni del codice della strada per
superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione
p. 2/3 elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e
dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cassazione, sez. 2, ord. nr. 10505/2024). Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che era onere dell'ente fornire prova dell'omologazione del dispositivo autovelox utilizzato per il rilievo dell'infrazione, prova non ha fornito, atteso che ha documentato la sola approvazione del dispositivo, ma non la sua omologazione. Il motivo di impugnazione, pertanto, è fondato. Assorbiti gli altri motivi.
5. Per quanto innanzi, l'appello è rigettato ed è confermata l'impugnata sentenza sulla base delle suesposte ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado
(Cassazione, sez. 6-1, ord. nr. 352/2017).
6. Compensate le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, atteso il consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale la decisione è stata assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 511/2022, Parte_1
ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, come in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Benevento, 11/12/2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3