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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Proc.. Nr. 1715/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1715/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto, e vertente TRA (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vittoria Cappello, elettivamente domiciliata come in atti E
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosa Virardi, elettivamente domiciliato come in atti Ricorrenti NONCHÉ
in sede Controparte_2
Interventore necessario CONCLUSIONI All'udienza del 17.12.2024 - trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.- le parti, giusto deposito di note di trattazione e di dichiarazione di rinuncia a comparire e di non volersi riconciliare, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste dalla sentenza di separazione. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. che ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 30.09.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Crosia in data 29.07.1995 (Atto di Matrimonio Anno 1995, n. 10, Parte II, Serie A); che dalla suddetta unione sono nati due figli, il 18.03.1998 e il 09.11.1995; che il Tribunale di Per_1 Persona_2
Castrovillari con sentenza n. 202/2024, pubblicata il 02.02.2024 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che da tale sentenza hanno sempre vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale. Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni concordate in sede di separazione, indicate in ricorso e di seguito riportate: la casa coniugale, sita in Mirto Crosia alla Via Buonarotti n. 5 di proprietà di resta nella Parte_1 disponibilità della stessa, con tutti gli arredi e suppellettili;
rinuncia al mantenimento per sé; i figli Parte_1
e sono maggiorenni e nulla viene previsto a titolo di mantenimento degli stessi atteso che la prima Persona_2 Per_1
1 vive fuori e i genitori provvederanno a versare alla stessa se necessario una somma per il suo sostentamento, mentre il secondo ha costituito un proprio nucleo familiare. È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 17.12.2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. All'udienza del 17.12.2024 - tenutasi in modalità cartolare - le parti, giusto deposito di note di trattazione e di dichiarazione di rinuncia a comparire e di non volersi riconciliare, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste dalla sentenza di separazione n. 202/2024, riportate nel ricorso congiunto. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini. Il p.m. a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha fatto pervenire osservazioni. Orbene, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 28.11.2023 data di comparizione dei medesimi innanzi al Tribunale di Castrovillari nel giudizio di separazione (R.G n. 1342/2023) conclusosi con sentenza n. 202/2024 pubbl. il 02/02/2024 passata in giudicato (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, stante le rispettive domande di divorzio. Le parti, come sopra evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso congiunto – che qui si intendono richiamate e trascritte. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in Crosia in data 29.07.1995 (Atto di Matrimonio Anno 1995, n. 10, Parte II, Serie A) alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
E. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025 Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1715/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto, e vertente TRA (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vittoria Cappello, elettivamente domiciliata come in atti E
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosa Virardi, elettivamente domiciliato come in atti Ricorrenti NONCHÉ
in sede Controparte_2
Interventore necessario CONCLUSIONI All'udienza del 17.12.2024 - trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.- le parti, giusto deposito di note di trattazione e di dichiarazione di rinuncia a comparire e di non volersi riconciliare, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste dalla sentenza di separazione. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. che ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 30.09.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Crosia in data 29.07.1995 (Atto di Matrimonio Anno 1995, n. 10, Parte II, Serie A); che dalla suddetta unione sono nati due figli, il 18.03.1998 e il 09.11.1995; che il Tribunale di Per_1 Persona_2
Castrovillari con sentenza n. 202/2024, pubblicata il 02.02.2024 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che da tale sentenza hanno sempre vissuto separati e non vi è alcuna possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale. Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni concordate in sede di separazione, indicate in ricorso e di seguito riportate: la casa coniugale, sita in Mirto Crosia alla Via Buonarotti n. 5 di proprietà di resta nella Parte_1 disponibilità della stessa, con tutti gli arredi e suppellettili;
rinuncia al mantenimento per sé; i figli Parte_1
e sono maggiorenni e nulla viene previsto a titolo di mantenimento degli stessi atteso che la prima Persona_2 Per_1
1 vive fuori e i genitori provvederanno a versare alla stessa se necessario una somma per il suo sostentamento, mentre il secondo ha costituito un proprio nucleo familiare. È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 17.12.2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. All'udienza del 17.12.2024 - tenutasi in modalità cartolare - le parti, giusto deposito di note di trattazione e di dichiarazione di rinuncia a comparire e di non volersi riconciliare, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste dalla sentenza di separazione n. 202/2024, riportate nel ricorso congiunto. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini. Il p.m. a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha fatto pervenire osservazioni. Orbene, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 28.11.2023 data di comparizione dei medesimi innanzi al Tribunale di Castrovillari nel giudizio di separazione (R.G n. 1342/2023) conclusosi con sentenza n. 202/2024 pubbl. il 02/02/2024 passata in giudicato (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, stante le rispettive domande di divorzio. Le parti, come sopra evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso congiunto – che qui si intendono richiamate e trascritte. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in Crosia in data 29.07.1995 (Atto di Matrimonio Anno 1995, n. 10, Parte II, Serie A) alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
E. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025 Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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