Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/04/2026, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15189/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15189 del 2023, proposto da
Duilio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cellamare in RO, piazza SS. Apostoli, n. 66;
contro
RO PI, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, in via del Tempio di Giove, n. 21;
Agenzia del demanio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei legali rappresentanti pp.tt. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in RO, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’atto del 17.7.2023, con cui il Comune di RO ha domandato il pagamento del canone demaniale per l’atto formale n. 2 del 30.5.2012 relativo all’anno 2023 nella misura di euro 70.539,04 (ordine di introito CO104044);
e, per quanto possa occorrere,
- del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30.12.2022, pubblicato sulla G.U. del 7.2.2023, con il quale il Direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, per il trasporto marittimo e per vie d’acqua, ha decretato che “le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2023, applicando l’adeguamento del + 25,15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022” ;
- della deliberazione n. 33 del 25.10.2022, rubricata “Modifica della Deliberazione n. 9 del 6 ottobre 2020” in materia di attribuzione al territorio di Ostia di un coefficiente maggiorato ad alta Valenza Turistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO PI, dell’Agenzia del demanio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa IS TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 16.10.2023 e depositato il 15.11.2023, l’istante in epigrafe ha impugnato l’ordine di introito CO104044 del 17.7.2023 con cui RO PI ha chiesto il pagamento del canone demaniale relativo all’anno 2023 nella misura di euro 70.539,04, e, per quanto occorrer possa, anche il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30.12.2022, pubblicato sulla G.U. del 7.2.2023, che ha applicato, per l’anno 2023, l’aumento del 25,15 per cento alle misure unitarie dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime determinati per il 2022, e la deliberazione n. 33 del 25.10.2022, rubricata “Modifica della Deliberazione n. 9 del 6 ottobre 2020” di attribuzione al territorio di Ostia del coefficiente maggiorato per la cd. alta valenza turistica.
1.1. In punto di fatto, la società ricorrente ha esposto:
- di essere titolare della concessione di un’area demaniale marittima allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare denominato “Il Capanno”;
- che, con l’ordine di introito impugnato, è stato richiesto il pagamento di un canone maggiorato, stante l’applicazione della delib. n. 33/2022 di RO PI, che ha comportato l’approvazione di una nuova scheda di analisi e l’attribuzione di un valore complessivo di 64,50 punti, che ha di fatto collocato il territorio del lido di Ostia in Alta Valenza Turistica;
- che RO PI, contestando un utilizzo difforme della concessione, evincibile dalla discrasia dei dati ricavati dalla planimetria asseverata dal tecnico della società rispetto ai dati ottenuti dalla verifica eseguita dall’amministrazione, ha richiesto l’indennizzo di cui all’art. 8 del d.l. n. 400/1993, applicando un coefficiente maggiorato del doppio;
- che, infine, l’importo richiesto è ulteriormente aumentato, in attuazione del decreto ministeriale 30.12.2022, con il quale, per l’anno 2023, è stato applicato l’incremento del 25,15 per cento alle misure unitarie relative all’anno 2022.
1.2. A fondamento dell’impugnativa, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
- 1. quanto all’alta valenza turistica:
- “Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria ex art. 3 della legge n. 241/1990 – Contraddittorietà e perplessità – Contrasto tra la parte motivazionale e quella dispositiva del provvedimento per illegittimità dell’attribuzione di punteggi del tutto contrastanti con la stessa realtà fattuale acquisita nel corso del procedimento. Incompetenza della Giunta Municipale” – atteso che gli elementi posti alla base della rideterminazione dei punteggi di cui alla scheda di analisi risulterebbero smentiti già in sede di adozione della delibera, con riguardo, in particolare, ai parametri B1 – arrivi turistici; B2 – presenze turistiche; B3 – offerta di posti letto; C1 – qualità delle acque ai fini della balneabilità;
- “Violazione di legge nonché falsa ed erronea applicazione degli artt. 7 ed 8 della L. 241/90. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione” – laddove RO PI avrebbe provveduto a rideterminare la classificazione delle aree interessate con ricadute immediate e consequenziali sulle determinazioni dei canoni dovuti, senza procedere ad alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente e senza consentirle di partecipare alla definizione del procedimento;
- “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle forme dello sviamento e conseguente questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione e dei principi di rango costituzionale di cui sono espressione gli artt. 10 e 11 delle disposizioni della legge in generale” – in quanto, con la rivalutazione dei canoni disposta dalla legge finanziaria 2007, sarebbe stata operata una classificazione della valenza turistica delle aree in concessione per un fine illegittimo - l’aumento dei canoni demaniali - e in contrasto con le previsioni degli artt. 10 e 11 delle preleggi, nella parte in cui stabiliscono che la legge non dispone che per l’avvenire;
- “Illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge in relazione all’art. 3 della l.n. 241/1990 sotto altro profilo - Violazione dell’art. 46bis, terzo comma, della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 e s.m.i.- Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere nelle forme della contraddittorietà e per errata acquisizione degli elementi di fatto” – giacché non sarebbero esplicitate le valutazioni svolte dall’Amministrazione per attuare una revisione complessiva della scheda di analisi del territorio che ricade nel Municipio X;
- 2. quanto al decreto n. 321 del 30.12.2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
“Violazione dell’art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400” – poiché la sostituzione dell’indice dei prezzi praticati dai grossisti con l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali risulterebbe illegittima sia per la metodologia sottesa sia per l’assoluta diversità del contenuto dei panieri relativi ai due indici;
- 3. quanto all’utilizzo difforme:
“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, d.l. 440 del 1993. Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria ex art. 3 della legge n. 241/1990 – Contraddittorietà e perplessità” – atteso che RO PI avrebbe dovuto accertare se ricorresse un uso del bene demaniale difforme dal titolo concessorio e darne conto in motivazione.
2. Si sono costituiti in resistenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia del demanio, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva e l’improcedibilità del ricorso stante la caducazione del decreto del 30.12.2022, intervenuta nelle more.
3. Si è costituita in giudizio anche RO PI, osservando nel merito:
- di avere del tutto legittimamente richiesto l’indennizzo applicando, a seguito del sopralluogo del tavolo tecnico congiunto, il coefficiente di maggiorazione del 200 per cento, per utilizzo difforme dell’area per “mere occupazioni di beni demaniali marittimi e relative pertinenze” di cui al d.l. n. 400/1993;
- di avere tenuto conto, altresì, del decreto ministeriale n. 321 del 30.12.2022, all’epoca vigente e successivamente annullato con la sent. di questa Sezione n. 13 del 2025, della circolare ministeriale n. 2 del 30.12.2023 avente ad oggetto l’art. 4 del d.l. n. 400/1993, nonché della delibera di Giunta n. 33 del 2022 di attribuzione all’area assentita della qualificazione di “alta valenza turistica”, anch’essa poi annullata.
4. Alla pubblica udienza del 24.3.2026, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si esplicitano.
2. Quanto, in primo luogo, all’attribuzione del valore di “alta valenza turistica” all’area demaniale marittima del litorale in questione, osserva il Collegio che la delibera di Giunta n. 33 del 24.10.22 è stata annullata con la sentenza n. 1253/2024 di questa Sezione (confermata in appello; cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 611/2025).
2.1. L’intervenuto annullamento giudiziale della delibera in questione dispiega effetti anche nel presente giudizio, stante la natura generale, inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitaria della delibera medesima, su cui è basato l’ordine di introito impugnato.
2.2. Pertanto, quest’ultimo deve ritenersi affetto da illegittimità derivata, laddove determina il canone annuo per il 2023 tenuto conto della ritenuta appartenenza alla categoria A del litorale di Ostia in applicazione della delibera n. 33/2022, già oggetto di annullamento giudiziale.
3. Analoghe considerazioni valgono per l’adeguamento disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30.12.2022, pubblicato sulla G.U. del 7.2.2023, già annullato dalla Sezione con la sentenza n. 13/2025, con effetti erga omnes (cfr., sempre di questa Sezione, le sentt. n. 8391 del 2025 e n. 8255 del 2025, alle cui argomentazioni si rinvia ex art. 88, co. 2, lett. d , cod. proc. amm.), in accoglimento di doglianze analoghe a quella qui in esame.
4. Venendo, infine, alla doglianza che si appunta sulla richiesta di indennizzo per l’asserito utilizzo difforme del bene in concessione, si osserva che, con la nota gravata, l’amministrazione ha applicato il coefficiente di cui all’art. 8 d.l. n. 440 del 1993 ad opere di facile e difficile rimozione (rispettivamente, per mq 1373,66 e mq 1864,01), facendo rinvio alle “differenze tra perizia tecnica asseverata e Tavolo Tecnico Congiunto” (cfr. tabella relativa al calcolo dell’indennizzo de quo ).
4.1. Sul punto, nei suoi scritti difensivi, RO PI si è limitata a riferire di aver tenuto conto degli esiti del sopralluogo del tavolo tecnico congiunto e di avere, per l’effetto, legittimamente applicato il coefficiente in oggetto, per “mere occupazioni di beni demaniali marittimi e relative pertinenze di cui al D.L. 400/1993” .
4.2. Tuttavia, nell’assenza in atti del verbale del detto sopralluogo e a fronte delle puntuali censure mosse dalla difesa ricorrente, secondo la quale “la società ha in uso legittimo l’area occupata sia dal punto di vista concessorio sia sotto il profilo edilizio ed è sempre stata autorizzata a svolgere le attività ivi consentite” (avvalorate, in punto di argomentazione, anche dalla recente pronuncia del Cons. Stato, sez. VII, n. 1324/2026), non risultano comprovati i presupposti dell’utilizzo difforme del bene rispetto alla concessione. In altri termini, sulla base della documentazione versata in atti, non è dato comprendere, così come eccepito dalla società ricorrente, quali specifici rilievi abbiano condotto RO PI ad avanzare la richiesta dell’indennizzo in questione.
4.3. Le considerazioni che precedono conducono, dunque, ad affermare la fondatezza anche dell’ultimo motivo di ricorso, con conseguente annullamento della nota gravata, anche nella parte in cui viene richiesto l’indennizzo per “uso difforme”.
5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’ordine di introito gravato deve essere annullato, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
6. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra RO PI e la società ricorrente; vanno, invece, compensate nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordine di introito gravato.
Condanna RO PI al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori come per legge; compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA MA NG, Presidente FF
IS TR, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS TR | NA MA NG |
IL SEGRETARIO