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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1134/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11232/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 AN - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Regione Campania
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250060294516000 TASSE REGIONALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20334/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate SC e alla Regione Campania, AN
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.071 2025 00602945 16 000 per Tassa automobilistica anno 2019 dell'importo di euro 142,45.
Ha eccepito:
che l'importo corrispondente alla tassa per il 2019 era stato pagato con bonifico bancario SEPA – numero operazione 104333171 del 26/06/2019 la cui ricevuta era stata inviata all'indirizzo Email_3;
mancata notifica dell'atto presupposto;
decandeza e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SC che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione con riferimento alle censure antecedenti alla formazione del ruolo ed ha chiesto in ogni caso il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Ricorrente ha prodotto copia del bonifico di pagamento della tassa automobilistica anno 2019 relativa al veicolo targa Targa_1 nonché copia della mail inviata a Email_3 con la quale veniva trasmesso in data 24.10.2019 la ricevuta di avvenuto bonifico.
La pretesa di cui alla cartella impugnata attiene pertanto ad una tassa già pagata ed il cui pagamento era stato portato a conoscenza della Regione Campania.
Da tanto discende che il ricorso deve essere accolto con condanna alle spese della Nominativo_2 Campania e della Agenzia delle Entrate SC come indicato in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . NA AD e la Regione Campania in solido al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 300,00 oltre accessori
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11232/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 AN - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Regione Campania
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250060294516000 TASSE REGIONALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20334/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate SC e alla Regione Campania, AN
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.071 2025 00602945 16 000 per Tassa automobilistica anno 2019 dell'importo di euro 142,45.
Ha eccepito:
che l'importo corrispondente alla tassa per il 2019 era stato pagato con bonifico bancario SEPA – numero operazione 104333171 del 26/06/2019 la cui ricevuta era stata inviata all'indirizzo Email_3;
mancata notifica dell'atto presupposto;
decandeza e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SC che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione con riferimento alle censure antecedenti alla formazione del ruolo ed ha chiesto in ogni caso il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Ricorrente ha prodotto copia del bonifico di pagamento della tassa automobilistica anno 2019 relativa al veicolo targa Targa_1 nonché copia della mail inviata a Email_3 con la quale veniva trasmesso in data 24.10.2019 la ricevuta di avvenuto bonifico.
La pretesa di cui alla cartella impugnata attiene pertanto ad una tassa già pagata ed il cui pagamento era stato portato a conoscenza della Regione Campania.
Da tanto discende che il ricorso deve essere accolto con condanna alle spese della Nominativo_2 Campania e della Agenzia delle Entrate SC come indicato in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . NA AD e la Regione Campania in solido al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 300,00 oltre accessori