Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1147 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Angela Calabrò e Domenico Dario Borgese) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Gianfranco Esposito, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto CP_1
Greco) appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Indebito pensionistico.
Ripetizione.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il 15.5.2019, l' ha chiesto a di restituire i ratei CP_1 Parte_1 della pensione anticipata di vecchiaia per invalidità che aveva percepito sin dal 1.7.2010
e che sono risultati indebiti a seguito della disposta cancellazione della sua contribuzione agricola che si sovrappone ai periodi in cui egli ha lavorato all'estero.
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2) è contraria al diritto alla totalizzazione dei periodi di assicurazione che egli ha maturato all'estero; 3) presuppone cancellati anche i contributi versati dal 1977 al 1982 e negli anni 1996 e 1997, che però non si sovrappongono a periodi di lavoro all'estero; 4) trascura che nel 2010, quando egli ne ha fatto richiesta, per accedere alla “pensione anticipata per invalidità” bastavano 15 anni di contribuzione che egli aveva senz'altro, in ragione dei periodi di lavoro prestato all'estero sino al 1976, dell'attività lavorativa svolta in seguito e del servizio di leva;
5) viola la disciplina speciale dell'indebito pensionistico che ne assicura l'irripetibilità anche ai fini di tutela del minimo vitale;
6) contrasta con la “legge del 1957” che, dopo un quinquennio, prescrive la definitiva acquisizione dei contributi indebitamente versati;
7)
è preclusa dalla “prescrizione e decadenza” in cui l' è incorso. CP_1
3. Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto dimostrato che, decurtata dei contributi agricoli accreditati in periodi sovrapponibili a quelli di lavoro all'estero,
l'anzianità contributiva del ricorrente, pur integrata dai contributi maturati all'estero, non gli consenta comunque di accedere al trattamento pensionistico in godimento.
4. Il ricorrente appella la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
5. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo CP_1 infondato, il Collegio, a seguito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza perché il tribunale non si è pronunciato sulle denunciate carenze dell'iniziativa restitutoria dell' che la rendono illegittima e ha perciò offerto una motivazione solo CP_1 apparente.
6.1. La doglianza è solo in parte fondata, perché il tribunale, pur pronunciandosi, in modo sintetico, sull'insussistenza del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di vecchiaia (ex art. 1, c. 8, del d.lgs. 503/1992), in effetti non ha delibato le ragioni che il ricorrente aveva addotto per contestare la richiesta di restituzione dell' resistente. Controparte_2
Pag. 2 di 8 6.2. La disamina di quelle ragioni, a cui è tenuto il giudice d'appello, non induce però a condividerle per come meglio si dirà in seguito, dopo aver valutato le censure che si appuntano sulla riconosciuta sussistenza dell'indebito pensionistico e che, nell'ordine logico delle questioni controverse, precedono le questioni relative alla sua ripetibilità.
7. Con il secondo motivo di gravame, infatti, l'appellante ripropone la doglianza che si incentra sull'erronea decurtazione, dal suo montante contributivo, non solo dei periodi di lavoro agricolo sovrapponibili a periodi di lavoro all'estero, ma anche dei periodi in cui tale sovrapposizione non sussiste. Con il terzo motivo di gravame, poi,
l'appellante addebita al tribunale di non aver considerato la copiosa documentazione prodotta per giustificare le risultanze dell'estratto contributivo “del 2010” che gli hanno permesso di accedere alla pensione che l' ha successivamente revocato alla stregua CP_1 delle erronee cancellazioni operate nell'estratto contributivo “del 2019”.
8. Le due doglianze, tra loro connesse, sono nel complesso infondate perché:
1) dall'originario estratto contributivo prodotto dall' e dalla documentazione CP_1 prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. il “libretto di lavoro Liechtenstein”) si evince che egli dal 1.7.1972 al 30.6.1976 ha lavorato ininterrottamente in Liechtenstein e, dunque, non può aver maturato, in concomitanza, un'utile contribuzione anche quale lavoratore agricolo in Italia;
2) la medesima documentazione (ed in particolare il “provvedimento di pensione svizzera” prodotto dal ricorrente) consente di verificare altresì che egli ha lavorato in
Svizzera da aprile a luglio del 1969 e da marzo a luglio del 1972. Sicché, negli stessi periodi, non può aver parimenti maturato contribuzione previdenziale anche in Italia;
3) del resto, ai sensi dell'art. 6, c. 1, della l. n. 334/19681, l'emigrazione temporanea non comporta la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli (necessaria per acquisire e mantenere lo status di lavoratore agricolo a fini previdenziali2), purché sia di
Pag. 3 di 8 durata inferiore a due anni. Sicché l'emigrazione del ricorrente in Liechtenstein, essendo durata più di due anni, ha determinato la perdita del requisito di iscrizione in quegli elenchi anche per gli anni successivi, compresi tra il 1977 e il 1982, nei quali invece il ricorrente lo rivendica a fini contributivi3;
4) a ciò si aggiunga che il comma 2 dello stesso articolo appena citato4 stabilisce che ai fini dell'applicazione delle disposizioni del precedente comma, e dunque ai fini della conservazione dell'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli, il lavoratore deve tempestivamente comunicare all'ufficio provinciale competente l'inizio e la fine del periodo di emigrazione, a pena della cancellazione da quegli stessi elenchi. Il ricorrente non ha però dedotto, né provato di aver ottemperato a tali prescrizioni e ha dunque perso il requisito di iscrizione utile a fini contributivi anche nei periodi di emigrazione inferiori a due anni, come quelli che ha trascorso in Svizzera negli anni 1968, 1969 e 1972;
5) comunque, dal suo estratto contributivo si ricava che il ricorrente, al momento in cui nel 2010 ha fatto domanda di pensione anticipata per invalidità, poteva vantare, al netto dei periodi di lavoro all'estero, la contribuzione da lavoro dipendente maturata soltanto in un primo periodo di lavoro bracciantile dal 1.9.1966 al 1968 (per 541 giorni).
Nei restanti periodi, tra il 1992 e il 1994 e nel mese di gennaio del 1996, ha infatti esercitato attività di lavoro autonomo. Sicché, anche a voler computare i contributi degli anni 1977, 1979, 1980, 1981, 1985 (rapportati a complessivi 1.327 giorni di lavoro e di disoccupazione in agricoltura che pur non sono coperti dal concorrente requisito di iscrizione che è necessario a fini contributivi) e anche a voler considerare gli otto mesi che nel 1969 non coincidono con il periodo di emigrazione in Svizzera e pur sommando i contributi che ha maturato nei quattro anni di lavoro in Liechtenstein (dal 1972 al 1976)
necessario per la costituzione del rapporto assicurativo tra l'ente ed il lavoratore”. Cfr. anche Cass.
1229/1983. 3 Cass. 34482/2023: “Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata si applica l'art. 6, comma 1, della l. n. 334 del 1968, che prevede la cancellazione dagli elenchi in caso di emigrazione protrattasi oltre un biennio, in quanto i predetti lavoratori non possono considerarsi estranei alla più ampia disciplina dettata per la formazione degli elenchi e, in particolare, per le cause generali di cessazione dall'iscrizione …”. 4 Che così recita: “Ai fini di cui al precedente comma, i lavoratori interessati debbono comunicare all'ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura l'inizio ed il termine del periodo di emigrazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In difetto di tale comunicazione nel termine previsto, si procede alla cancellazione dagli elenchi, salvo l'accertamento del diritto nei casi previsti dal precedente primo comma”.
Pag. 4 di 8 e nei tredici mesi di lavoro in Svizzera (negli anni 1968, 1969, 1972), non raggiungerebbe comunque l'anzianità contributiva di almeno 15 anni, che egli indica come requisito minimo di accesso alla pensione che gli è stata erogata;
6) non possono giovargli, a tal fine, i rapporti di lavoro subordinato in agricoltura che sostiene di aver prestato negli anni 1996 e 1997, perché in quegli anni non risulta essere stato iscritto nei ridetti elenchi anagrafici agricoli e, infatti, tali rapporti non risultano registrati nel suo originario estratto contributivo, datato 18.6.2010, che pur era immune dalle decurtazioni che ha contestato in giudizio;
7) poco è a dirsi della denuncia del mancato computo, a fini contributivi, del servizio di leva, perché il ricorrente non offre prova di averlo prestato, non ne indica l'eventuale durata, non dimostra di aver chiesto l'accredito dei relativi contributi figurativi.
9. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ripropone le eccezioni di irripetibilità dell'indebito che il tribunale non ha delibato.
10. La disamina di quelle eccezioni, che compete al giudice d'appello, però non gli giova perché:
1) egli denuncia, in primo luogo, la carenza del requisito del dolo del percettore che, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 412/1991, è necessario per rendere ripetibile l'indebito pensionistico. Sennonché il dolo è conclamato dal fatto che nel 2010 egli ha chiesto la pensione sulla base di un estratto contributivo in cui risultavano periodi di contribuzione quale lavoratore agricolo a dispetto della prestazione lavorativa che negli stessi periodi aveva reso all'estero, in regime di emigrazione non denunciata ritualmente e della quale
è incontroverso che l' abbia avuto conoscenza solo quando, in data 15.5.2019, il CP_1 ricorrente ha presentato domanda di vecchiaia a carico di Stato estero. Non può dunque dubitarsi della malafede di chi, tacendo di aver lavorato all'estero per anni (e senza soluzione di continuità tra il 1972 e il 1976), abbia fatto valere a fini contributivi gli inesistenti rapporti bracciantili registrati in Italia negli stessi anni e in concomitanza con i periodi di emigrazione, ponendoli a base della sua domanda di pensionamento anticipato. A tal proposito, si consideri che al dolo è da equipararsi l'omessa segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente previdenziale5. E, nella specie, non è dimostrato (e
Pag. 5 di 8 anzi non è nemmeno stato dedotto) che l' avesse avuto conoscenza, prima del 2019, CP_1 dei ridetti periodi di lavoro all'estero che hanno comportato, per effetto della cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli, la perdita della corrispondente contribuzione previdenziale;
2) egli sostiene in secondo luogo, l'irripetibilità delle somme che, per la loro entità, rispondono alla necessità della tutela del minimo vitale. Sennonché le esigenze di tutela che rivendica non costituiscono, ai sensi dell'art. 13 dianzi citato, un ostacolo alla ripetibilità dell'erogazione indebita, ma incidono esclusivamente sulle modalità di recupero che non devono essere tali da pregiudicare le esigenze vitali del pensionato e della sua famiglia6. Tali modalità, però, non formano oggetto della controversia, perché
l'appellante nemmeno deduce che gli sia stato negato di poter rateizzare il pagamento o che l' stia operando, a suo danno, trattenute mensili esorbitanti i limiti di legge;
CP_1
3) egli denuncia, in terzo luogo, la violazione della “legge del 1957” che assicura l'irripetibilità dei contributi indebitamente versati da oltre un quinquennio. Sennonché, la presunzione assoluta di legittimità del versamento dei contributi per decorso del termine quinquennale prevista dall'art. 8 del dPR n. 818 del 1957, che il ricorrente invoca, non opera nel caso di specie perché: a) da un canto, l'applicabilità di quella norma presupporrebbe pur sempre che per i rapporti di lavoro in agricoltura disconosciuti dall' il prestatore abbia effettivamente beneficiato del versamento della relativa CP_1 contribuzione previdenziale e di ciò, invece, egli non dà prova, perché la sua iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli non è condizionata all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro;
b) d'altro canto e soprattutto, la disposizione normativa di cui invoca l'applicazione presuppone pur sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l' , onde la stessa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire CP_1
del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”. CP_ 6 Cass. 206/2016: “In tema di indebito previdenziale, l salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità
e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione …”.
Pag. 6 di 8 regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr. Cass.
64/2009 e 12355/2010). Non è dunque applicabile se non è provato l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro che giustifica il versamento dei contributi assicurativi.
E nella specie, come si è detto, è intuitivo che il ricorrente, negli stessi periodi in cui risulta aver lavorato all'estero, non può aver prestato anche attività bracciantile in Italia, con conseguente inesistenza dei rapporti di lavoro assicurati in forza dell'indebita iscrizione negli elenchi.
11. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale l'omessa pronuncia sulla sua “richiesta di CTU contabile” che reitera al fine di “verificare la sussistenza dei requisiti di pensione fin dal 1.1.2010” e, in particolare, l'ammontare delle
“somme pagate a titolo di contributi dal ricorrente”. Il motivo è infondato:
1) perché in relazione ai rapporti di lavoro subordinato in agricoltura che l' ha CP_1 disconosciuto non vengono in rilievo contributi versati dal prestatore, atteso che il relativo obbligo grava sul datore di lavoro;
2) perché la verifica, da parte di un consulente, della sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione esige, preventivamente, che la prova di quei requisiti sia stata già acquisita non potendosi utilizzare la consulenza come mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalla parte interessata, in quanto la consulenza è uno strumento di valutazione di fatti già dimostrati (così, in motivazione, Cass. SU 11353/2004).;
3) perché dalla documentazione esaminata si evince, per le ragioni già esposte,
l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla pensione di cui il ricorrente ha indebitamente fruito.
12. Non sono state specificamente riproposte le eccezioni di illegittimità della richiesta stragiudiziale di ripetizione dell'indebito, e quelle di decadenza e prescrizione del diritto a ripeterlo. Giova comunque segnalare che: a) il provvedimento dell' CP_1 recava sufficienti elementi per identificare la prestazione indebita, il periodo di maturazione dell'indebito, la sua entità, le ragioni dell'indebito medesimo;
b) i riferimenti alla decadenza e alla prescrizione in cui sarebbe incorso l' non sono esplicitati, CP_1 sicché non è dato comprendere quali termini non sarebbero stati rispettati, da quando devono essere computati e quali sono le norme che li contemplano.
Pag. 7 di 8 13. Ne consegue, con le integrazioni motivazionali fin qui esposte, la conferma della pronuncia di rigetto appellata.
14. Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo in base ai parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014 e al valore dell'indebito controverso, seguono la soccombenza in difetto della rituale declaratoria di incapienza reddituale che ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero in favore dei non abbienti.
15. Stante l'esito del gravame, ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 27/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
[...]
Valentia, giudice del lavoro, n. 466/2023, pubblicata in data 26/05/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in CP_1 quattromila euro oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 13/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recita: “Le emigrazioni temporanee, purché di durata inferiore a due anni, non determinano, di per sé, la cancellazione dagli elenchi nominativi;
tuttavia, per la durata di detta emigrazione, è sospeso ogni effetto della iscrizione negli elenchi medesimi, restando salvi i diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione”. 2 Cass. 194/1996: “L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, da parte degli organi amministrativi previsti dalla normativa in materia, costituisce un accertamento costitutivo dello status di lavoratore agricolo e, nel campo delle assicurazioni obbligatorie, rappresenta pertanto il presupposto 5 Cass. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione