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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 5790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5790 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 13368/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est..
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 13368 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
, C.F. , rappresentato da sé Parte_1 C.F._1
stesso
RICORRENTE
contro
, C.F. , rappresentata da Controparte_1 C.F._2
sé stessa
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“che il Tribunale voglia accogliere il ricorso: pronunciano lo scioglimento del matrimonio rimettendosi integralmente a Giustizia ai fini della regolamentazione delle condizioni, chiedendo, vista la pronuncia di separazione mediante la quale le spese del procedimento sarebbero state disposte al definitivo e in considerazione delle conclusioni adottate dalla resistente integralmente rigettate (decisione non impugnata) la condanna al pagamento delle stesse nei confronti della convenuta.”
Per parte resistente:
“chiede la dichiarazione di scioglimento del matrimonio concluso con il ricorrente, sussistendone i requisiti e conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi.”
Per il P.M.:
“ voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2023 esponeva che in Parte_1
data 2 febbraio 2007 era nato a [...], figlio legittimo dell'esponente e di;
che le parti in data 30 giugno 2007 Controparte_1
avevano contratto matrimonio adottando il regime della separazione dei beni;
che, a fine luglio 2022, l'esponente aveva lasciato la casa coniugale per inconciliabili divergenze, mettendo a disposizione comunque un
Pag. 2 di 8 congruo importo per il mantenimento del minore;
che da metà settembre
2022, , d'accordo con la propria madre, si era trasferito a vivere Per_1
con il padre presso l'abitazione della nonna paterna;
da quella data fino al deposito del presente ricorso , per sua espressa volontà, aveva Per_1
dormito dalla madre per non più di 20 notti recandosi a mangiare dalla stessa mediamente una volta ogni 10 giorni;
che l'esponente aveva fino ad ora provveduto integralmente a tutte le spese del figlio, anche quelle straordinarie;
che aveva superato con profitto la V ginnasio del Per_1
Liceo Classico Marco Polo, praticava regolarmente sport e conduceva una normale vita sociale;
che, considerata l'età di (16 anni e 8 mesi), Per_1
gli incontri con entrambi i genitori, ivi incluso il pernottamento, erano decisi secondo il suo gradimento. Ciò premesso chiedeva: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi tramite sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separatamente;
2) disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre salvo diverso Per_1
gradimento del figlio;
3) porre a carico dell'esponente, Parte_1
l'integrale mantenimento del figlio incluse le spese straordinarie;
4) ordinare ad la restituzione di euro 5750, indicati in Controparte_1
narrativa, in quanto non utilizzati per il mantenimento del figlio . Per_1
5) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.06.2007 ordinando all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di competenza le prescritte annotazioni”.
Si costituiva , nulla opponendo quanto alle domande di Controparte_1
separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, essendo da tempo venuta meno qualsivoglia comunanza di vita. Chiedeva che il figlio minore fosse affidato ad Per_1
Pag. 3 di 8 entrambi i genitori, con oneri di mantenimento a loro carico rispetto ai periodi di permanenza, secondo un condiviso piano genitoriale, tenuto conto delle determinazioni dello stesso. Rilevava che vi erano ancora da regolare i rapporti economici tra le parti per cui chiedeva che fossero disposte le restituzioni ritenute di giustizia, secondo un equo riparto di oneri economici, tenuto conto delle rispettive, documentate capacità di lavoro anche domestico e dell'apporto nella cura della famiglia.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel processo.
In data 10.1.2024 venivano sentite le parti che confermavano il venir meno dell'affectio coniugalis. In data 14.2.24 veniva sentito il minore . Per_1
Il Giudice, quindi fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 13.2.2025, concedendo alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e alla suddetta udienza tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al collegio.
Veniva pronunciata la sentenza di separazione n. 1812/25, con cui veniva dichiarata la separazione tra i coniugi e posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare al ricorrente un contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro mensili, rivalutabili annualmente in base agli Per_1
indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di questo Tribunale.
Veniva depositata contestuale ordinanza in cui si dava atto che il ricorrente con l'atto introduttivo aveva chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, considerato che tale ultima domanda non era ancora procedibile prima che fosse decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa veniva
Pag. 4 di 8 rimessa sul ruolo del giudice relatore. All'udienza del 4.11.25, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti, nelle note dimesse, dichiaravano che non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e il ricorrente dimetteva la sentenza di separazione con l'attestazione di passaggio in giudicato. Il giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale tenuto, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione avanti al Giudice nella presente procedura in cui è stata dichiarata la separazione tra i coniugi con sentenza n. 1812/2025, pubblicata in data 8.4.2025.
Deve quindi ritenersi provato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Va confermato a carico di dalla il contributo al mantenimento CP_1
del figlio nella misura stabilita in sede di separazione. Per_1
Deve essere ricordato al riguardo che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza
(Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è
Pag. 5 di 8 tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
In base a quanto riferito dal ricorrente il figlio , che intraprenderà Per_1
gli studi universitari, continua a vivere prevalentemente con il padre e a vedere saltuariamente la madre.
Le parti hanno dimesso documentazione aggiornata attestante i propri redditi, che ha confermato la situazione patrimoniale già rappresentata in sede di separazione. Il ricorrente ha dichiarato per l'anno 2024 un reddito complessivo di 428.226,00 euro, mentre la resistente, che non ha comunque chiesto la revoca della statuizione assunta in sede di separazione, pur dichiarando un reddito complessivo di 18.256,00 euro, conserva un consistente patrimonio in quanto, come già messo in evidenza nella sentenza di separazione, “è proprietaria di numerosi immobili (alcuni solo per una quota), molti dei quali dati in locazione che le garantiscono un reddito annuo di circa 100.000,00 euro. Inoltre, è titolare di depositi titoli per un controvalore di 133.957,64 euro e due conti correnti con un saldo di
14.709,78 e 448.228,15 euro”.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la resistente, che si era opposta alla previsione di contributo al mantenimento del figlio a suo Per_1
carico, va condannata alla rifusione delle stesse in favore del ricorrente, stante la sua soccombenza;
esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle
Pag. 6 di 8 controversie di valore indeterminato di difficoltà bassa, facendo applicazione di valori minimi tabellari per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e a Venezia, in data 30 giugno 2007, e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia al n. n.93, P.
I, dell'anno 2007;
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare al ricorrente un Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro mensili, Per_1
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di questo Tribunale;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre, rimborso Parte_1
forfetario, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 21 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 7 di 8
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 13368/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est..
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 13368 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
, C.F. , rappresentato da sé Parte_1 C.F._1
stesso
RICORRENTE
contro
, C.F. , rappresentata da Controparte_1 C.F._2
sé stessa
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“che il Tribunale voglia accogliere il ricorso: pronunciano lo scioglimento del matrimonio rimettendosi integralmente a Giustizia ai fini della regolamentazione delle condizioni, chiedendo, vista la pronuncia di separazione mediante la quale le spese del procedimento sarebbero state disposte al definitivo e in considerazione delle conclusioni adottate dalla resistente integralmente rigettate (decisione non impugnata) la condanna al pagamento delle stesse nei confronti della convenuta.”
Per parte resistente:
“chiede la dichiarazione di scioglimento del matrimonio concluso con il ricorrente, sussistendone i requisiti e conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi.”
Per il P.M.:
“ voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2023 esponeva che in Parte_1
data 2 febbraio 2007 era nato a [...], figlio legittimo dell'esponente e di;
che le parti in data 30 giugno 2007 Controparte_1
avevano contratto matrimonio adottando il regime della separazione dei beni;
che, a fine luglio 2022, l'esponente aveva lasciato la casa coniugale per inconciliabili divergenze, mettendo a disposizione comunque un
Pag. 2 di 8 congruo importo per il mantenimento del minore;
che da metà settembre
2022, , d'accordo con la propria madre, si era trasferito a vivere Per_1
con il padre presso l'abitazione della nonna paterna;
da quella data fino al deposito del presente ricorso , per sua espressa volontà, aveva Per_1
dormito dalla madre per non più di 20 notti recandosi a mangiare dalla stessa mediamente una volta ogni 10 giorni;
che l'esponente aveva fino ad ora provveduto integralmente a tutte le spese del figlio, anche quelle straordinarie;
che aveva superato con profitto la V ginnasio del Per_1
Liceo Classico Marco Polo, praticava regolarmente sport e conduceva una normale vita sociale;
che, considerata l'età di (16 anni e 8 mesi), Per_1
gli incontri con entrambi i genitori, ivi incluso il pernottamento, erano decisi secondo il suo gradimento. Ciò premesso chiedeva: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi tramite sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separatamente;
2) disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre salvo diverso Per_1
gradimento del figlio;
3) porre a carico dell'esponente, Parte_1
l'integrale mantenimento del figlio incluse le spese straordinarie;
4) ordinare ad la restituzione di euro 5750, indicati in Controparte_1
narrativa, in quanto non utilizzati per il mantenimento del figlio . Per_1
5) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.06.2007 ordinando all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di competenza le prescritte annotazioni”.
Si costituiva , nulla opponendo quanto alle domande di Controparte_1
separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, essendo da tempo venuta meno qualsivoglia comunanza di vita. Chiedeva che il figlio minore fosse affidato ad Per_1
Pag. 3 di 8 entrambi i genitori, con oneri di mantenimento a loro carico rispetto ai periodi di permanenza, secondo un condiviso piano genitoriale, tenuto conto delle determinazioni dello stesso. Rilevava che vi erano ancora da regolare i rapporti economici tra le parti per cui chiedeva che fossero disposte le restituzioni ritenute di giustizia, secondo un equo riparto di oneri economici, tenuto conto delle rispettive, documentate capacità di lavoro anche domestico e dell'apporto nella cura della famiglia.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel processo.
In data 10.1.2024 venivano sentite le parti che confermavano il venir meno dell'affectio coniugalis. In data 14.2.24 veniva sentito il minore . Per_1
Il Giudice, quindi fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 13.2.2025, concedendo alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e alla suddetta udienza tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al collegio.
Veniva pronunciata la sentenza di separazione n. 1812/25, con cui veniva dichiarata la separazione tra i coniugi e posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare al ricorrente un contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro mensili, rivalutabili annualmente in base agli Per_1
indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di questo Tribunale.
Veniva depositata contestuale ordinanza in cui si dava atto che il ricorrente con l'atto introduttivo aveva chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, considerato che tale ultima domanda non era ancora procedibile prima che fosse decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa veniva
Pag. 4 di 8 rimessa sul ruolo del giudice relatore. All'udienza del 4.11.25, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti, nelle note dimesse, dichiaravano che non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e il ricorrente dimetteva la sentenza di separazione con l'attestazione di passaggio in giudicato. Il giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale tenuto, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione avanti al Giudice nella presente procedura in cui è stata dichiarata la separazione tra i coniugi con sentenza n. 1812/2025, pubblicata in data 8.4.2025.
Deve quindi ritenersi provato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Va confermato a carico di dalla il contributo al mantenimento CP_1
del figlio nella misura stabilita in sede di separazione. Per_1
Deve essere ricordato al riguardo che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza
(Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è
Pag. 5 di 8 tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
In base a quanto riferito dal ricorrente il figlio , che intraprenderà Per_1
gli studi universitari, continua a vivere prevalentemente con il padre e a vedere saltuariamente la madre.
Le parti hanno dimesso documentazione aggiornata attestante i propri redditi, che ha confermato la situazione patrimoniale già rappresentata in sede di separazione. Il ricorrente ha dichiarato per l'anno 2024 un reddito complessivo di 428.226,00 euro, mentre la resistente, che non ha comunque chiesto la revoca della statuizione assunta in sede di separazione, pur dichiarando un reddito complessivo di 18.256,00 euro, conserva un consistente patrimonio in quanto, come già messo in evidenza nella sentenza di separazione, “è proprietaria di numerosi immobili (alcuni solo per una quota), molti dei quali dati in locazione che le garantiscono un reddito annuo di circa 100.000,00 euro. Inoltre, è titolare di depositi titoli per un controvalore di 133.957,64 euro e due conti correnti con un saldo di
14.709,78 e 448.228,15 euro”.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la resistente, che si era opposta alla previsione di contributo al mantenimento del figlio a suo Per_1
carico, va condannata alla rifusione delle stesse in favore del ricorrente, stante la sua soccombenza;
esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle
Pag. 6 di 8 controversie di valore indeterminato di difficoltà bassa, facendo applicazione di valori minimi tabellari per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e a Venezia, in data 30 giugno 2007, e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia al n. n.93, P.
I, dell'anno 2007;
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare al ricorrente un Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro mensili, Per_1
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di questo Tribunale;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre, rimborso Parte_1
forfetario, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 21 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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