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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
2808/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa OS IT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2808/2022 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 3/07/2025, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche, e pendente
T R A
in persona del l.r.p.t., (p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DO PO ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via E. Fagiani n. 11/A, giusta procura in atti;
Attrice
E
in persona del l.r.p.t., (p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Walter CP_1 P.IVA_2
Perrotta, ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla P.zza Zumbini n. 39, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: risoluzione contrattuale e risarcimento danni;
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris reiectis, accogliere in toto la domanda attorea e per l'effetto, accertati i difetti del componente ricostruito e consegnato alla di cui alla Parte_1
fattura 364 del 2021 ovvero la non corrispondenza del suddetto bene fornito dalla rispetto CP_1
al componente necessario per il corretto funzionamento della gru ed accertata, conseguentemente, la responsabilità della con l'obbligo di restituzione delle somme incassate e di risarcimento CP_1
dei danni arrecati, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare in ogni caso la al CP_1
pagamento in favore della quantomeno della somma complessiva di € 20.442,00, Parte_1
ovvero della somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito della necessaria istruzione del giudizio, a titolo di restituzione della somma incassata e di ristoro di tutti i danni patiti per come descritti in premessa e per come meglio illustrati e provati nei termini ex lege previsti. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere ogni contraria domanda, istanza, deduzione e richiesta, e, per l'effetto:
1. In via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
2. Nel
merito rigettare l'avversa domanda in quanto illegittima e infondata in fatto e diritto.
3. Nel contempo accertate la temerarietà dell'avversa domanda con condanna di parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc anche, ove ritenuto, ai sensi del terzo comma della detta norma. Con vittoria sempre e comunque delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni sopra Parte_1 CP_1
riportate.
A sostegno della domanda, ha argomentato di essersi rivolta a nel mese di giugno del CP_1
2021, per la riparazione dei componenti dell'argano di una gru di cui era proprietaria;
che la ditta, solo dopo il saldo della riparazione, per un importo pari ad € 7.442,00 - come da fattura in atti allegata - pagina 2 di 7 comunicava in data 15/07/2022 il termine dei lavori e che il pezzo era disponibile per la ditta incaricata di montare la gru;
che a seguito delle operazioni di montaggio della gru sul cantiere edile e dei primi utilizzi, dal giorno 06/08/2022 veniva riscontrato un vizio di rumorosità eccessiva del “motoriduttore”
riparato, che veniva più volte segnalato a la quale però non aveva inteso porvi rimedio;
CP_1
che, pertanto, a suo dire, era evidente la responsabilità del prestatore d'opera che aveva incassato il prezzo richiesto per la ricostruzione dei componenti della gru, consegnando un bene non idoneo all'uso e comunque privo delle caratteristiche necessarie per l'utilizzo; che per risolvere il problema occorreva smontare nuovamente la gru e sostituire il pezzo ricostruito con il ricambio originale, con i conseguenti gravi danni derivanti sia per il fermo cantiere che per le operazioni di smontaggio e rimontaggio,
quantificabili quantomeno in € 13.000,00.
si è costituita, eccependo l'improcedibilità della avversa domanda, per mancato CP_1
esperimento della negoziazione assistita (eccezione rinunciata dalla parte alla prima udienza) e nel merito il corretto funzionamento della gru;
ha concluso quindi per il rigetto dell'avversa domanda.
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è infondata e che,
pertanto, va rigettata nei termini di seguito precisati.
ha chiesto la risoluzione del contratto, ritenendo che l'opera di ricostruzione del Parte_1
“motoriduttore” commissionata e consegnata dalla società convenuta risulti privo delle caratteristiche necessarie per l'utilizzo e presenti difetti (eccessivo rumore del gruppo riduttore durante l'utilizzo gru)
che rendono la gru inidonea all'uso.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, sez. Un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; cass. Cass. n. 13685/2019), è da ritenersi assolto da parte attrice l'onere probatorio su di lei incombente, relativo alla sussistenza del titolo contrattuale che fonda le pretese azionate in giudizio.
Il contratto d'opera intercorso tra le parti, infatti, oltre a costituire circostanza incontestata, è stato riscontrato dai testi escussi, dalla fattura n.364/2021 e dalla ricevuta del bonifico a mezzo del quale è
stato eseguito il pagamento del prezzo. pagina 3 di 7 Ciò posto, occorre verificare se sussista il grave inadempimento che giustifichi la chiesta risoluzione.
Gli esiti dell'istruttoria testimoniale consentono di ritenere che la gru, a seguito della riparazione eseguita da sia funzionante, sebbene durante il suo funzionamento produca una rumorosità CP_1
anomala.
In particolare,
-il teste , utilizzatore della gru dai fatti di causa sino ad oggi, ha dichiarato che Testimone_1
“Dopo la riparazione della gru mediante montaggio del riduttore la gru è funzionante e tutt'ora funziona sebbene con il problema del rumore. Ciò comporta che dobbiamo lavorare piano piano perché
se aumenta la velocità aumenta il rumore”;
- il teste , socio della società attrice, ha riferito: “ la gru è stata trasporta sul cantiere per Testimone_2
cui è causa dove è stata montata. Subito dopo è stata messa in funzione ed immediatamente abbiamo riscontrato la rumorosità eccessiva. [...] abbiamo contattato subito il sig. (non ricordo se Parte_2
abbiamo fatto sollecitazioni scritte) lamentando il vizio riscontrato. Il sig. è intervenuto, ha Parte_2
messo del grasso. Non ricordo però se lo ha messo lui o il sig. e mi disse che il rumore era CP_2
dipeso dal fatto che gli ingranaggi erano nuovi”);
- il teste ha precisato che “sin dalla prima verifica che ho fatto ho sentito che dal Testimone_3
riduttore di sollevamento della gru proveniva un forte rumore che si sentiva abbastanza. Anche le altre volte che mi sono recato sul cantiere ho sentito rumore che se non sbaglio risale a prima dell'estate
2023”).
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, ing. , invece, da una lato ha confermato che “la Per_1
gru svolge servizio in cantiere da diversi mesi permettendo, comunque, il prosieguo delle operazioni”
ed ha ribadito “l'utilizzo, senza disservizi operativi, della gru fino ad oggi” e dall'altro lato ha concluso che il rumore anomalo emesso dal riduttore sia da ricondurre, “con più alte probabilità di causa, alla
mancata sostituzione della coppia conica d'ingresso del riduttore per quanto precedentemente
argomentato, non potendosi, parimenti, escludere altre possibili concause”, significando che “la pagina 4 di 7 possibilità che il rumore sia generato da un'anomalia dipendente dal motore elettrico, non può
escludersi del tutto, sebbene rivesta una bassa probabilità, a giudicare dal tipo di anomalia sonora che
si avverte”.
Quanto accertato non consente di imputare alla un grave inadempimento, atteso che il CP_1
lamentato rumore, anche se attribuibile alla società convenuta, come ritenuto probabile dal CTU, non ha impedito alla società di utilizzare la gru, che prima dell'intervento era del tutto Parte_1
inutilizzabile e solo grazie all'intervento riparatore della società convenuta ha ripreso a funzionare,
tanto che al momento del sopralluogo eseguito dal ctu in data 17.02.2025, a distanza di circa quattro anni dalla riparazione, ancora opera nel sito del cantiere dell'attrice di Via R. Chinnici in Cosenza.
Per pacifica giurisprudenza, l'indagine circa la gravità dello inadempimento deve tenere conto sia dell'aspetto oggettivo rappresentato dal valore (determinabile mediante il criterio di proporzionalità)
che la parte dell'obbligazione non adempiuta riveste rispetto alla complessiva estensione dell'accordo
(Cass. 7 giugno 1993 n. 6367) sia di quello soggettivo costituito dall'entità dello squilibrio contrattuale conseguito alla lamentata circostanza (Cass. 23 marzo 1991 n. 3156), sia delle modalità e delle circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, con pregiudizio dello interesse dell'altra parte.
Pertanto, nella specie, l'inadempimento contrattuale contestato alla consistente, si ripete, CP_1
nel fatto che il riduttore durante l'uso provoca un rumore irregolare (definito dal ctu “d'intensità
mediamente superiore alla norma”), non può reputarsi grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., giacché, non può sostenersi che l'eccessivo rumore sia idoneo a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale della società attrice ed a sconvolgere l'intera economia del rapporto al punto da ostacolarne la prosecuzione,
con conseguente esclusione della esistenza di un turbamento del normale sinallagma negoziale, tale da pregiudicare irrimediabilmente la posizione del committente, ove si consideri che l'obbligazione pagina 5 di 7 assunta dalla società convenuta nel giugno 2021 era quella di riparare l'argano della gru fino a quel momento non funzionante.
Sono gli stessi testi di parte attrice, infatti, a riferire che mentre la gru prima della riparazione non era funzionante, dopo “ha lavorato tutti i giorni” (teste e ). Pt_1 Tes_1
Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la gru, dopo la riparazione, è
risultata idonea all'uso, essendo stato eliminato il vizio del gruppo, lavorando, al più, a velocità ridotta.
Ciò manifesta l'infondatezza della richiesta declaratoria di risoluzione del contratto e della conseguente domanda restitutoria.
Venendo all'esame della domanda risarcitoria, è opportuno anzitutto rammentare il noto e condiviso principio di diritto in base al quale "in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera,
qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di
risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua
destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non
può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla
medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione" (Cass. 2018/18578, 2015/4366, 15249/2005,
9295/2006).
Per tali ragioni, poichè la società attrice ha domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non sono risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta, non sussistendo le circostanze poste a base della pretesa azionata, che evidentemente presuppone la stessa causa petendi che è posta a base della domanda di risoluzione, posto che i danni di cui si è chiesto il risarcimento sono collegati al mancato funzionamento della gru, ovvero agli stessi fatti posti a base della domanda di risoluzione.
Nell'atto introduttivo l'attrice ha, infatti, rappresentato che dall'inidoneità all'uso della gru deriveranno alla società gravi danni “sia per il fermo del cantiere che per le operazioni di smontaggio e rimontaggio necessari per la sostituzione del pezzo ricostruito dalla ”. Nella memoria ex at.183 cpc n.1, ha CP_1
pagina 6 di 7 specificato che per provvedere alla sostituzione del pezzo realizzato dalla convenuta è necessario provvedere nuovamente allo smontaggio dell'intera gru, con un conseguente fermo del cantiere ed il contestuale utilizzo di ulteriori mezzi da noleggiare (anche per provvedere a smontaggio e rimontaggio).
Per tali ragioni la domanda attrice non può trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione ove richiesta;
pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, come liquidate con decreto del
3.6.2025.
Cosenza, 12 novembre 2025
Il Giudice
OS IT
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa OS IT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2808/2022 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 3/07/2025, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche, e pendente
T R A
in persona del l.r.p.t., (p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DO PO ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via E. Fagiani n. 11/A, giusta procura in atti;
Attrice
E
in persona del l.r.p.t., (p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Walter CP_1 P.IVA_2
Perrotta, ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla P.zza Zumbini n. 39, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: risoluzione contrattuale e risarcimento danni;
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris reiectis, accogliere in toto la domanda attorea e per l'effetto, accertati i difetti del componente ricostruito e consegnato alla di cui alla Parte_1
fattura 364 del 2021 ovvero la non corrispondenza del suddetto bene fornito dalla rispetto CP_1
al componente necessario per il corretto funzionamento della gru ed accertata, conseguentemente, la responsabilità della con l'obbligo di restituzione delle somme incassate e di risarcimento CP_1
dei danni arrecati, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare in ogni caso la al CP_1
pagamento in favore della quantomeno della somma complessiva di € 20.442,00, Parte_1
ovvero della somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito della necessaria istruzione del giudizio, a titolo di restituzione della somma incassata e di ristoro di tutti i danni patiti per come descritti in premessa e per come meglio illustrati e provati nei termini ex lege previsti. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere ogni contraria domanda, istanza, deduzione e richiesta, e, per l'effetto:
1. In via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
2. Nel
merito rigettare l'avversa domanda in quanto illegittima e infondata in fatto e diritto.
3. Nel contempo accertate la temerarietà dell'avversa domanda con condanna di parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc anche, ove ritenuto, ai sensi del terzo comma della detta norma. Con vittoria sempre e comunque delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le conclusioni sopra Parte_1 CP_1
riportate.
A sostegno della domanda, ha argomentato di essersi rivolta a nel mese di giugno del CP_1
2021, per la riparazione dei componenti dell'argano di una gru di cui era proprietaria;
che la ditta, solo dopo il saldo della riparazione, per un importo pari ad € 7.442,00 - come da fattura in atti allegata - pagina 2 di 7 comunicava in data 15/07/2022 il termine dei lavori e che il pezzo era disponibile per la ditta incaricata di montare la gru;
che a seguito delle operazioni di montaggio della gru sul cantiere edile e dei primi utilizzi, dal giorno 06/08/2022 veniva riscontrato un vizio di rumorosità eccessiva del “motoriduttore”
riparato, che veniva più volte segnalato a la quale però non aveva inteso porvi rimedio;
CP_1
che, pertanto, a suo dire, era evidente la responsabilità del prestatore d'opera che aveva incassato il prezzo richiesto per la ricostruzione dei componenti della gru, consegnando un bene non idoneo all'uso e comunque privo delle caratteristiche necessarie per l'utilizzo; che per risolvere il problema occorreva smontare nuovamente la gru e sostituire il pezzo ricostruito con il ricambio originale, con i conseguenti gravi danni derivanti sia per il fermo cantiere che per le operazioni di smontaggio e rimontaggio,
quantificabili quantomeno in € 13.000,00.
si è costituita, eccependo l'improcedibilità della avversa domanda, per mancato CP_1
esperimento della negoziazione assistita (eccezione rinunciata dalla parte alla prima udienza) e nel merito il corretto funzionamento della gru;
ha concluso quindi per il rigetto dell'avversa domanda.
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è infondata e che,
pertanto, va rigettata nei termini di seguito precisati.
ha chiesto la risoluzione del contratto, ritenendo che l'opera di ricostruzione del Parte_1
“motoriduttore” commissionata e consegnata dalla società convenuta risulti privo delle caratteristiche necessarie per l'utilizzo e presenti difetti (eccessivo rumore del gruppo riduttore durante l'utilizzo gru)
che rendono la gru inidonea all'uso.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, sez. Un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; cass. Cass. n. 13685/2019), è da ritenersi assolto da parte attrice l'onere probatorio su di lei incombente, relativo alla sussistenza del titolo contrattuale che fonda le pretese azionate in giudizio.
Il contratto d'opera intercorso tra le parti, infatti, oltre a costituire circostanza incontestata, è stato riscontrato dai testi escussi, dalla fattura n.364/2021 e dalla ricevuta del bonifico a mezzo del quale è
stato eseguito il pagamento del prezzo. pagina 3 di 7 Ciò posto, occorre verificare se sussista il grave inadempimento che giustifichi la chiesta risoluzione.
Gli esiti dell'istruttoria testimoniale consentono di ritenere che la gru, a seguito della riparazione eseguita da sia funzionante, sebbene durante il suo funzionamento produca una rumorosità CP_1
anomala.
In particolare,
-il teste , utilizzatore della gru dai fatti di causa sino ad oggi, ha dichiarato che Testimone_1
“Dopo la riparazione della gru mediante montaggio del riduttore la gru è funzionante e tutt'ora funziona sebbene con il problema del rumore. Ciò comporta che dobbiamo lavorare piano piano perché
se aumenta la velocità aumenta il rumore”;
- il teste , socio della società attrice, ha riferito: “ la gru è stata trasporta sul cantiere per Testimone_2
cui è causa dove è stata montata. Subito dopo è stata messa in funzione ed immediatamente abbiamo riscontrato la rumorosità eccessiva. [...] abbiamo contattato subito il sig. (non ricordo se Parte_2
abbiamo fatto sollecitazioni scritte) lamentando il vizio riscontrato. Il sig. è intervenuto, ha Parte_2
messo del grasso. Non ricordo però se lo ha messo lui o il sig. e mi disse che il rumore era CP_2
dipeso dal fatto che gli ingranaggi erano nuovi”);
- il teste ha precisato che “sin dalla prima verifica che ho fatto ho sentito che dal Testimone_3
riduttore di sollevamento della gru proveniva un forte rumore che si sentiva abbastanza. Anche le altre volte che mi sono recato sul cantiere ho sentito rumore che se non sbaglio risale a prima dell'estate
2023”).
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, ing. , invece, da una lato ha confermato che “la Per_1
gru svolge servizio in cantiere da diversi mesi permettendo, comunque, il prosieguo delle operazioni”
ed ha ribadito “l'utilizzo, senza disservizi operativi, della gru fino ad oggi” e dall'altro lato ha concluso che il rumore anomalo emesso dal riduttore sia da ricondurre, “con più alte probabilità di causa, alla
mancata sostituzione della coppia conica d'ingresso del riduttore per quanto precedentemente
argomentato, non potendosi, parimenti, escludere altre possibili concause”, significando che “la pagina 4 di 7 possibilità che il rumore sia generato da un'anomalia dipendente dal motore elettrico, non può
escludersi del tutto, sebbene rivesta una bassa probabilità, a giudicare dal tipo di anomalia sonora che
si avverte”.
Quanto accertato non consente di imputare alla un grave inadempimento, atteso che il CP_1
lamentato rumore, anche se attribuibile alla società convenuta, come ritenuto probabile dal CTU, non ha impedito alla società di utilizzare la gru, che prima dell'intervento era del tutto Parte_1
inutilizzabile e solo grazie all'intervento riparatore della società convenuta ha ripreso a funzionare,
tanto che al momento del sopralluogo eseguito dal ctu in data 17.02.2025, a distanza di circa quattro anni dalla riparazione, ancora opera nel sito del cantiere dell'attrice di Via R. Chinnici in Cosenza.
Per pacifica giurisprudenza, l'indagine circa la gravità dello inadempimento deve tenere conto sia dell'aspetto oggettivo rappresentato dal valore (determinabile mediante il criterio di proporzionalità)
che la parte dell'obbligazione non adempiuta riveste rispetto alla complessiva estensione dell'accordo
(Cass. 7 giugno 1993 n. 6367) sia di quello soggettivo costituito dall'entità dello squilibrio contrattuale conseguito alla lamentata circostanza (Cass. 23 marzo 1991 n. 3156), sia delle modalità e delle circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, con pregiudizio dello interesse dell'altra parte.
Pertanto, nella specie, l'inadempimento contrattuale contestato alla consistente, si ripete, CP_1
nel fatto che il riduttore durante l'uso provoca un rumore irregolare (definito dal ctu “d'intensità
mediamente superiore alla norma”), non può reputarsi grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., giacché, non può sostenersi che l'eccessivo rumore sia idoneo a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale della società attrice ed a sconvolgere l'intera economia del rapporto al punto da ostacolarne la prosecuzione,
con conseguente esclusione della esistenza di un turbamento del normale sinallagma negoziale, tale da pregiudicare irrimediabilmente la posizione del committente, ove si consideri che l'obbligazione pagina 5 di 7 assunta dalla società convenuta nel giugno 2021 era quella di riparare l'argano della gru fino a quel momento non funzionante.
Sono gli stessi testi di parte attrice, infatti, a riferire che mentre la gru prima della riparazione non era funzionante, dopo “ha lavorato tutti i giorni” (teste e ). Pt_1 Tes_1
Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la gru, dopo la riparazione, è
risultata idonea all'uso, essendo stato eliminato il vizio del gruppo, lavorando, al più, a velocità ridotta.
Ciò manifesta l'infondatezza della richiesta declaratoria di risoluzione del contratto e della conseguente domanda restitutoria.
Venendo all'esame della domanda risarcitoria, è opportuno anzitutto rammentare il noto e condiviso principio di diritto in base al quale "in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera,
qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di
risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua
destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non
può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla
medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione" (Cass. 2018/18578, 2015/4366, 15249/2005,
9295/2006).
Per tali ragioni, poichè la società attrice ha domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non sono risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta, non sussistendo le circostanze poste a base della pretesa azionata, che evidentemente presuppone la stessa causa petendi che è posta a base della domanda di risoluzione, posto che i danni di cui si è chiesto il risarcimento sono collegati al mancato funzionamento della gru, ovvero agli stessi fatti posti a base della domanda di risoluzione.
Nell'atto introduttivo l'attrice ha, infatti, rappresentato che dall'inidoneità all'uso della gru deriveranno alla società gravi danni “sia per il fermo del cantiere che per le operazioni di smontaggio e rimontaggio necessari per la sostituzione del pezzo ricostruito dalla ”. Nella memoria ex at.183 cpc n.1, ha CP_1
pagina 6 di 7 specificato che per provvedere alla sostituzione del pezzo realizzato dalla convenuta è necessario provvedere nuovamente allo smontaggio dell'intera gru, con un conseguente fermo del cantiere ed il contestuale utilizzo di ulteriori mezzi da noleggiare (anche per provvedere a smontaggio e rimontaggio).
Per tali ragioni la domanda attrice non può trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione ove richiesta;
pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, come liquidate con decreto del
3.6.2025.
Cosenza, 12 novembre 2025
Il Giudice
OS IT
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