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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3310 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(ROMANIA 11/05/1985, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUISA VIVIANI;
- Ricorrente -
contro
(ROMANIA 16/07/1984, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. BARBARA VALMORI;
- Convenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Jimbolia (Romania) il 23/08/2010; dall'unione è nato un figlio, il 15/06/2014. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/07/2025 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio alle condizioni in quella sede meglio specificate. ha concordato sulla pronuncia del divorzio, chiedendo tuttavia un diverso CP_1 assetto delle relative condizioni.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, la signora rinuncia CP_1 all'assegno divorzile;
- 1 -
2. Il figlio resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_2 collocato in via prevalente presso il domicilio materno;
3. Il sig. verserà alla moglie la somma mensile di € 600,00 a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio entro il giorno 05 di ogni mese Persona_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT annuali;
4. Le spese straordinarie comprese quelle sportive saranno suddivise tra i coniugi al 50% e individuate dal Protocollo d'intesa di codesto Tribunale;
5. La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico e universale e/o a.n.f. o CP_1 altro equipollente, le parti, concordano che il contributo venga erogato per intero alla madre, genitore collocatario, il sig. si impegna a prestare il consenso;
Parte_1
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi accordi tra le parti, un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola con pernotto sino alla mattina del giorno successivo in cui lo riaccompagnerà a scuola e a settimane alterne dal sabato mattina sino alle ore 20,00 della domenica o sino al lunedì mattina ( preventivamente concordato) in tal caso lo riaccompagnerà a scuola;
inoltre sette giorni durante le vacanze natalizie, in modo che comprenda ad anni alterni il natale o il capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo che comprenda ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo,
15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Il 20/03/2023 si è tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, poi definito con accordo omologato dal Tribunale di Velletri con sentenza n.
2433/2023 del 06/12/2023.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
- 2 - Le condizioni concordate non appaiono in contrasto con norme di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole, e di conseguenza sussistono tutti i presupposti di legge perché il Tribunale possa prenderne atto.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473-bis.4), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Jimbolia (Romania) il 23/08/2010;
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Pomezia di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, parte II, serie
C, atto n. 46);
3) prende atto degli accordi conclusi dalle parti e riportati in motivazione.
4) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
CA SE
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3310 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(ROMANIA 11/05/1985, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUISA VIVIANI;
- Ricorrente -
contro
(ROMANIA 16/07/1984, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. BARBARA VALMORI;
- Convenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Jimbolia (Romania) il 23/08/2010; dall'unione è nato un figlio, il 15/06/2014. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/07/2025 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio alle condizioni in quella sede meglio specificate. ha concordato sulla pronuncia del divorzio, chiedendo tuttavia un diverso CP_1 assetto delle relative condizioni.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, la signora rinuncia CP_1 all'assegno divorzile;
- 1 -
2. Il figlio resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_2 collocato in via prevalente presso il domicilio materno;
3. Il sig. verserà alla moglie la somma mensile di € 600,00 a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio entro il giorno 05 di ogni mese Persona_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT annuali;
4. Le spese straordinarie comprese quelle sportive saranno suddivise tra i coniugi al 50% e individuate dal Protocollo d'intesa di codesto Tribunale;
5. La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico e universale e/o a.n.f. o CP_1 altro equipollente, le parti, concordano che il contributo venga erogato per intero alla madre, genitore collocatario, il sig. si impegna a prestare il consenso;
Parte_1
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi accordi tra le parti, un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola con pernotto sino alla mattina del giorno successivo in cui lo riaccompagnerà a scuola e a settimane alterne dal sabato mattina sino alle ore 20,00 della domenica o sino al lunedì mattina ( preventivamente concordato) in tal caso lo riaccompagnerà a scuola;
inoltre sette giorni durante le vacanze natalizie, in modo che comprenda ad anni alterni il natale o il capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo che comprenda ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo,
15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Il 20/03/2023 si è tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, poi definito con accordo omologato dal Tribunale di Velletri con sentenza n.
2433/2023 del 06/12/2023.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
- 2 - Le condizioni concordate non appaiono in contrasto con norme di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole, e di conseguenza sussistono tutti i presupposti di legge perché il Tribunale possa prenderne atto.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473-bis.4), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Jimbolia (Romania) il 23/08/2010;
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Pomezia di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, parte II, serie
C, atto n. 46);
3) prende atto degli accordi conclusi dalle parti e riportati in motivazione.
4) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
CA SE
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