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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6111/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di volontaria giurisdizione di I Grado iscritta al n. r.g. 6111/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1978, cittadino italiano residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulia
Biagioni
ADOTTANTE
Nei confronti di
, nata il [...], nella regione di Perm Persona_1
(Russia), residente in Russia, Regione di Perm, Distretto di Okhansk, Villaggio Zamalaya, via Lugovoy, n. 3
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visti del 28/04/2025 e del 05/05/2025)
pagina 1 di 4 Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso depositato il 07/04/2025: “CHIEDE che
l'Ecc.mo Tribunale di Firenze voglia fissare, ai sensi dell'art. 311, ai fini della manifestazione personale del consenso e dell'assenso, l'udienza per la comparizione dei soggetti indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata in questa sede
e cioè la costituzione del legame di adozione tra il Sig. , nato a [...]_1
(Albania) il 20.02.1978, cittadino italiano, e residente in [...], Flurhofstrasse 52, St
Gallen 9000, e la Sig.ra , nata il [...], nella Persona_1 regione di Perm, in Russia e attualmente residente in Russia, nella regione di Perm, distretto di Okhansk, villaggio Zamalaya, via Lugovoy, n.3”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione di sorella di con Persona_1 Persona_2 la quale ha contratto matrimonio nell'anno 2023; in particolare, il ricorrente ha rappresentato la sussistenza tra il medesimo e la cognata di un forte legame affettivo, che sarebbe stato istaurato sia attraverso un'assidua frequentazione e corrispondenza, sia attraverso il contributo che egli avrebbe fornito al fine di consentire alla ragazza di condurre gli studi in Russia, ove la stessa intende rimanere a vivere, come da documentazione allegata al ricorso;
all'udienza del 10/09/2025 sono stati sentiti l'adottante, con l'assistenza del proprio legale, che ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione, la moglie dell'adottante, la madre Persona_2 biologica dell'adottanda, nonché l'adottanda Persona_3 [...] le quali hanno espresso il loro assenso all'adozione; all'esito, Persona_1 il Giudice Relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
pagina 2 di 4 2. Va premesso che sussistente la giurisdizione del Giudice italiano, ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. 218/1995, avendo l'adottante la cittadinanza italiana, nonché la competenza del Tribunale di Firenze, ritualmente scelto dal ricorrente ex art. 29 della l. 184/1983, atteso che l'ultimo domicilio del risulta essere stato in Firenze, in via Augusto Pt_1
Barazzuoli n.2.
3. Nel merito, occorre rilevare che difetta uno dei presupposti legittimanti l'adozione di maggiorenne, ossia l'esistenza di un rapporto affettivo stabile e consolidato tra l'adottante e l'odierna adottanda: dalle dichiarazioni rese dagli interessati nel corso dell'udienza camerale (v. verbale di udienza del 10/09/2025) è emerso, difatti, che l'adottante ha incontrato personalmente l'adottanda una sola volta, lo scorso anno, in
Kazakistan e che la stessa non si è mai recata in Svizzera, ove l'adottante risulta vivere e lavorare da oltre dieci anni;
ne consegue che non può ragionevolmente ravvisarsi tra adottante ed adottanda quel legame affettivo consolidato, equiparabile ad rapporto filiale, richiesto per l'applicabilità dell'istituto dell'adozione di maggiorenne;
non può, inoltre, essere sottaciuto che il padre biologico dell'adottanda, SO
(nei cui riguardi la notifica internazionale è stata tentata seguendo la
[...] procedura della Convenzione dell'Aja, senza alcun riscontro positivo in ordine al suo perfezionamento, come dichiarato dal legale del ricorrente), ha espresso oralmente il proprio dissenso all'adozione della figlia come dichiarato in Persona_1 udienza dalla moglie del ricorrente, e dalla madre biologica Persona_2 dell'adottanda, ne consegue che, in difetto delle Persona_3 condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt.
291 e ss. c.c., il ricorso proposto non può essere accolto.
4. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal ché le stesse restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra deduzione, istanza eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/10/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di volontaria giurisdizione di I Grado iscritta al n. r.g. 6111/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1978, cittadino italiano residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulia
Biagioni
ADOTTANTE
Nei confronti di
, nata il [...], nella regione di Perm Persona_1
(Russia), residente in Russia, Regione di Perm, Distretto di Okhansk, Villaggio Zamalaya, via Lugovoy, n. 3
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visti del 28/04/2025 e del 05/05/2025)
pagina 1 di 4 Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso depositato il 07/04/2025: “CHIEDE che
l'Ecc.mo Tribunale di Firenze voglia fissare, ai sensi dell'art. 311, ai fini della manifestazione personale del consenso e dell'assenso, l'udienza per la comparizione dei soggetti indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata in questa sede
e cioè la costituzione del legame di adozione tra il Sig. , nato a [...]_1
(Albania) il 20.02.1978, cittadino italiano, e residente in [...], Flurhofstrasse 52, St
Gallen 9000, e la Sig.ra , nata il [...], nella Persona_1 regione di Perm, in Russia e attualmente residente in Russia, nella regione di Perm, distretto di Okhansk, villaggio Zamalaya, via Lugovoy, n.3”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione di sorella di con Persona_1 Persona_2 la quale ha contratto matrimonio nell'anno 2023; in particolare, il ricorrente ha rappresentato la sussistenza tra il medesimo e la cognata di un forte legame affettivo, che sarebbe stato istaurato sia attraverso un'assidua frequentazione e corrispondenza, sia attraverso il contributo che egli avrebbe fornito al fine di consentire alla ragazza di condurre gli studi in Russia, ove la stessa intende rimanere a vivere, come da documentazione allegata al ricorso;
all'udienza del 10/09/2025 sono stati sentiti l'adottante, con l'assistenza del proprio legale, che ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione, la moglie dell'adottante, la madre Persona_2 biologica dell'adottanda, nonché l'adottanda Persona_3 [...] le quali hanno espresso il loro assenso all'adozione; all'esito, Persona_1 il Giudice Relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
pagina 2 di 4 2. Va premesso che sussistente la giurisdizione del Giudice italiano, ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. 218/1995, avendo l'adottante la cittadinanza italiana, nonché la competenza del Tribunale di Firenze, ritualmente scelto dal ricorrente ex art. 29 della l. 184/1983, atteso che l'ultimo domicilio del risulta essere stato in Firenze, in via Augusto Pt_1
Barazzuoli n.2.
3. Nel merito, occorre rilevare che difetta uno dei presupposti legittimanti l'adozione di maggiorenne, ossia l'esistenza di un rapporto affettivo stabile e consolidato tra l'adottante e l'odierna adottanda: dalle dichiarazioni rese dagli interessati nel corso dell'udienza camerale (v. verbale di udienza del 10/09/2025) è emerso, difatti, che l'adottante ha incontrato personalmente l'adottanda una sola volta, lo scorso anno, in
Kazakistan e che la stessa non si è mai recata in Svizzera, ove l'adottante risulta vivere e lavorare da oltre dieci anni;
ne consegue che non può ragionevolmente ravvisarsi tra adottante ed adottanda quel legame affettivo consolidato, equiparabile ad rapporto filiale, richiesto per l'applicabilità dell'istituto dell'adozione di maggiorenne;
non può, inoltre, essere sottaciuto che il padre biologico dell'adottanda, SO
(nei cui riguardi la notifica internazionale è stata tentata seguendo la
[...] procedura della Convenzione dell'Aja, senza alcun riscontro positivo in ordine al suo perfezionamento, come dichiarato dal legale del ricorrente), ha espresso oralmente il proprio dissenso all'adozione della figlia come dichiarato in Persona_1 udienza dalla moglie del ricorrente, e dalla madre biologica Persona_2 dell'adottanda, ne consegue che, in difetto delle Persona_3 condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt.
291 e ss. c.c., il ricorso proposto non può essere accolto.
4. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal ché le stesse restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra deduzione, istanza eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/10/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4