Art. 8. Coordinamento del controllo.
I presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.
I presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.