Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1962/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] C.F._1 (CS) in data 31/10/1956, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Montone, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
E
, C.F. , parte nata a [...] E_ C.F._2 (CS) in data 11/11/1961, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Sannuto, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 07/11/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. All'udienza presidenziale del 5/12/2024, sentiti i coniugi comparenti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti insistevano per la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. All'esito dell'integrazione documentale richiesta, all'udienza del giorno 6/2/2025, dopo la discussione, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n. 864/2018 di questo Tribunale, pubblicata il 29.9.2018 nel procedimento n. 166/2018 R.G. (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso. In particolare, in ricorso le parti hanno concordato quanto segue:
“A) GLI ASPETTI PATRIMONIALI I coniugi sono proprietari dei seguenti immobili: a) fabbricato di civile abitazione sito in
Spezzano Albanese (CS) alla via Antonio Scopelliti n.19; b) terreno sito in C. da Serralta, Spezzano
Albanese (CS); c) terreno sito in C. da Bonifica, San Lorenzo del Vallo (CS); immobili che – secondo quanto previsto da Cass. Civ. Sez. Un. Sent. 29 luglio 2021 n. 21761) – formeranno oggetto, con il presente atto, di trasferimento immobiliare;
e ciò nel modo che segue. 1) L'immobile già adibito a casa coniugale ed abitato dal Sig. , sito a PA
Spezzano Albanese (CS), Via Antonio Scopelliti n. 19, composto da piano seminterrato, piano terra con terrazzo e piccola corte e piano primo, costruito nel 1993 su lotto di terreno edificabile acquistato il 22-07-1992, a rogito per Notaio Dr.ssa di Trebisacce (CS), Rep n. Persona_1
24574, Racc. n. 5172, registrato ad Amendolara il 31-07-1992 al n. 304 serie IV (doc. 2), distinto al Catasto Urbano del Comune di Spezzano Albanese al Foglio 19, part. 1674, sub. 2 (doc. 3), di cui i coniugi sono comproprietari viene donato alla figlia nata a [...]
Castrovillari il 05-08-1984 ( e residente a RS (CS); più precisamente, C.F._3 donano alla medesima, per la quota del 50% ciascuno la nuda proprietà del suddetto immobile sul quale, tuttavia, il Sig. riserva a sé il diritto di usufrutto vita natural durante, PA escludendo la cessione del diritto ad altri;
di conseguenza, il Sig. , fino a quando PA resterà ad abitarvi, provvederà a farsi carico delle imposte ed altre spese ad esso relative (utenze, tributi); l'immobile de quo è libero e non è gravato da pesi e/o iscrizioni;
l'immobile è stato costruito in epoca successiva al 01-09-1967, come risulta dalla concessione edilizia n. 606 (pratica edilizia n. 856) rilasciata dal Comune di Spezzano Albanese il 20 maggio 1993 (doc. 4); inoltre, i coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1 bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52, dichiarano che il titolo di provenienza, l'identificazione catastale e le planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto. 2) Il terreno edificabile della superficie di 1000 mq sito in C. da Serralta in agro di
Spezzano Albanese (CS), distinto al Catasto terreni del Comune di Spezzano Albanese al Foglio 21, part. 557 (doc. 5), acquistato dalla Sig.ra in data in data 17-12-1983 a rogito E_ per Notaio Dr. di Corigliano Calabro (CS) e di cui i coniugi sono Persona_2 comproprietari al 50% ciascuno, viene donato al figlio nato a [...]_3 il 02-12-1987 e residente a [...], C. da Arcavacata, Loc. Chiodo. C.F._4
3) Il terreno agricolo sito in C. da Bonifica, in agro di San Lorenzo del Vallo (CS), distinto al catasto terreni del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) al Foglio 6, part. 44 (doc. 6), acquistato in data 14-09-1991 a rogito per Notaio Dr. di Luzzi (CS) e di cui i Persona_3 coniugi sono comproprietari al 50% (l'altra metà l'aveva acquistato il Sig. , Controparte_3 padre di ), viene donato alla figlia nata a [...] il 05-08- Pt_1 Controparte_2
1984 ( e residente a RS (CS); più precisamente, donano alla medesima, C.F._3 per la quota del 25% ciascuno, la nuda proprietà del suddetto terreno sul quale, tuttavia, il Sig.
riserva a sé il diritto di usufrutto vita natural durante, escludendo la cessione del PA diritto ad altri;
di conseguenza, il Sig. provvederà a farsi carico delle spese ad PA esso relative.
B) I RAPPORTI ECONOMICI
4) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun contributo di mantenimento viene stabilito a favore dell'uno o dell'altro; Pag. 3 di 4
5) Con riferimento alle spese ed al mantenimento dei figli, si conviene che i figli sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, i coniugi non sono tenuti al loro mantenimento.
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, i cui rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 co. 8 della legge professionale forense.”. All'udienza del 6.2.2025, poi, le parti hanno sottoscritto il seguente accordo:
“Le parti dichiarano di volersi divorziare e che il seguente accordo patrimoniale, costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
1) I signori e , di seguito cedenti, trasferiscono alla figlia E_ PA
, sopra generalizzata, di seguito cessionaria, ciascuno per le rispettive Controparte_2 quote (1/2) la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Spezzano Albanese, identificato in catasto del predetto Comune al foglio 19 part. 1674 sub 2 ,con costituzione di usufrutto a favore di vita, natural durante, escludendo la cessione del diritto ad altri. Il Sig. PA [...]
, fin quando resterà ad abitarvi provvederà a farsi carico delle imposte ed altre spese Pt_1 relative al suddetto immobile (utenze, tributi).
2) I signori e , di seguito cedenti, trasferiscono al figlio E_ PA
, sopra generalizzato, ciascuno per le rispettive quote (1/2) la piena proprietà del Controparte_3 terreno edificabile sito in Contrada Serralta, in agro di Spezzano Albanese e distinto in Catasto del predetto Comune al Foglio n.21 part 557.
3) I signori e , di seguito cedenti, trasferiscono alla figlia E_ PA
, sopra generalizzata, di seguito cessionaria, i rispettivi diritti, pari al Controparte_2
25% e così complessivamente il 50% dell'intero, della nuda proprietà del terreno agricolo sito in
C.da Bonifica, in agro di San Lorenzo del Vallo, e distinto al Catasto del predetto Comune al foglio
6, part.511, con costituzione del diritto di usufrutto in favore di , vita natural PA durante, escludendo la cessione del diritto ad altri. Il Sig. provvederà a farsi PA carico delle spese relative al suddetto immobile. I cedenti dichiarano, ai sensi dell'art. 40 legge 47/1985 che l'edificazione dell'immobile è avvenuta giusta concessione edilizia rilasciata dal Comune di Spezzano Albanese n. 606 del
20.05.1993. I cedenti dichiarano, altresì, che successivamente non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedono provvedimenti autorizzativi. I cedenti dichiarano, ai sensi dell'art. 29 comma I bis legge 52/1985, che lo stato di fatto dell'immobile è conforme alla planimetria catastale esistente al catasto la cui copia costituisce parte integrante del presente verbale.
I cedenti, ai sensi dell'art. 30 DPR 380/2001, producono, per essere allegati al presente verbale, i certificati di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di cessione, rilasciati dal
Comune di San Lorenzo del Vallo prot.n. 168 del 10.01.2025 nonché dal Comune di Spezzano Albanese prot.n.605 del 20.01.2025.
Le parti dichiarano che, ai fini della redazione del presente accordo di trasferimento, nessuna assistenza e consiglio hanno ricevuto dal giudice ovvero dal cancelliere, avendo confidato unicamente sull'assistenza dei rispettivi difensori e dei rispettivi consulenti personali. Le parti quindi sono consapevoli che nessuna responsabilità sarà imputabile al giudice, al cancelliere e all'Amministrazione della Giustizia per eventuali vizi di cui l'accordo possa essere affetto e per le relative conseguenze giuridiche (nullità, inefficacia, sanzioni, acquisto a non domino etc). ed, altresì, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del
29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplicato della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del
Tribunale. Pag. 4 di 4
Le parti si obbligano a tenere indenni ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici.”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, ritenendole conformi alla legge, anche alla luce della citata pronuncia n. 21761\21 delle SS.UU. della Corte di Cassazione;
pertanto, visto il verbale dell'udienza del giorno 6/2/2025, ove le parti (compresi i due figli), comparse personalmente, hanno formalizzato innanzi al Giudice e al Cancelliere la volontà di trasferire, con effetti reali, gli immobili meglio descritti in motivazione, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato, ivi compresi i trasferimenti immobiliari. In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PAOLA in data
10/09/1983 tra e (Atto N. 11 parte II serie PA E_
B - anno 1983 - Comune di SPEZZANO ALBANESE), come sopra generalizzati, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
B. COMPENSA le spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.3.2025
Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò