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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Laura Martano rilevato che con provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del
17.06.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” redatti nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
preso atto del deposito di note scritte ai fini di udienza nell'interesse di entrambe le parti;
ritenuto di decidere la causa, come già calendarizzato nella precedente udienza, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., mediante deposito del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito redatti. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
20656/2024 r.g.a.c.
TRA
, , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Alessandro Modica, e Diego C.F._2
Antonelli, , ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il loro studio sito in Napoli alla P.tta M. Serao n. 34
- APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1
Bruno Cantone, , ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Centro
Direzionale Is. E/4
- APPELLATA
OGGETTO: impugnazione sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello, regolarmente notificato alle parti appellate,
impugnava la sentenza n. 10532/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, emessa in data 18.04.2024 e non notificata, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'ingiunzione di pagamento n.
20230002000260000135787, compensando integralmente le spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per l'erronea valutazione del Giudice riguardo la regolare notifica degli presupposti all'ingiunzione impugnata, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'annullamento dell'ingiunzione e del verbale n. B20121131700, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata deducendo Controparte_1
l'intervenuto discarico delle somme dovute effettuato dall'Ente
Impositore, con conseguente cessazione della materia del contendere.
---
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la
Società appellata ha dimostrato per tabulas l'integrale discarico
(intervenuto dopo l'instaurazione dell'appello in data 15.04.2025) delle somme portate dagli atti oggetto di impugnativa.
Tuttavia, considerato che tra le parti permane la conflittualità in ordine alle spese, la valutazione dei motivi di appello è funzionale esclusivamente alla delibazione sulle stesse in applicazione dei principi di soccombenza virtuale.
Orbene, in applicazione dei predetti principi, risultano fondate le doglianze dell'appellante in relazione all'invalidità della notifica del verbale di accertamento, in quanto la Società appellata non depositava in giudizio la documentazione necessaria comprovare la regolarità della notifica dell'atto.
In particolare, va rilevato che in caso di notifica effettuata a mezzo posta, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 17 ottobre n. 26957/2024, si è pronunciata sulla questione relativa alla prova che deve essere fornita ai fini del perfezionamento della notifica di un atto giudiziario, o un atto impositivo, eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza per la temporanea assenza del destinatario.
La S.C. ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021 secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora
l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”
Pertanto, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge 890/1982 effettuata dalla Suprema Corte, considerato che la Società appellata non ha prodotto in giudizio il predetto avviso, l'opposizione proposta in primo grado da
[...]
, ove valutata nel merito, sarebbe stata accolta in quanto Parte_1 fondata.
Sicché, in applicazione del principio di soccombenza virtuale e considerato altresì che lo sgravio è avvenuto quando il giudizio di appello era già pendente, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della e si liquidano come in Controparte_1 dispositivo, con esclusione della fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e, per la semplicità della questione trattata, in applicazione di parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 20656/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna alla refusione delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio in favore di Parte_1 che liquida in euro 64,50 per spese vive ed in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge;
- Condanna alla refusione delle spese Controparte_1 processuali del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1 liquida in euro 43,00 per spese vive ed in euro 139,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge.
Napoli, 4.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
-
- .
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice, dott.ssa Laura Martano rilevato che con provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del
17.06.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” redatti nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
preso atto del deposito di note scritte ai fini di udienza nell'interesse di entrambe le parti;
ritenuto di decidere la causa, come già calendarizzato nella precedente udienza, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., mediante deposito del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito redatti. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
20656/2024 r.g.a.c.
TRA
, , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Alessandro Modica, e Diego C.F._2
Antonelli, , ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il loro studio sito in Napoli alla P.tta M. Serao n. 34
- APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1
Bruno Cantone, , ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Centro
Direzionale Is. E/4
- APPELLATA
OGGETTO: impugnazione sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello, regolarmente notificato alle parti appellate,
impugnava la sentenza n. 10532/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, emessa in data 18.04.2024 e non notificata, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'ingiunzione di pagamento n.
20230002000260000135787, compensando integralmente le spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per l'erronea valutazione del Giudice riguardo la regolare notifica degli presupposti all'ingiunzione impugnata, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'annullamento dell'ingiunzione e del verbale n. B20121131700, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata deducendo Controparte_1
l'intervenuto discarico delle somme dovute effettuato dall'Ente
Impositore, con conseguente cessazione della materia del contendere.
---
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la
Società appellata ha dimostrato per tabulas l'integrale discarico
(intervenuto dopo l'instaurazione dell'appello in data 15.04.2025) delle somme portate dagli atti oggetto di impugnativa.
Tuttavia, considerato che tra le parti permane la conflittualità in ordine alle spese, la valutazione dei motivi di appello è funzionale esclusivamente alla delibazione sulle stesse in applicazione dei principi di soccombenza virtuale.
Orbene, in applicazione dei predetti principi, risultano fondate le doglianze dell'appellante in relazione all'invalidità della notifica del verbale di accertamento, in quanto la Società appellata non depositava in giudizio la documentazione necessaria comprovare la regolarità della notifica dell'atto.
In particolare, va rilevato che in caso di notifica effettuata a mezzo posta, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 17 ottobre n. 26957/2024, si è pronunciata sulla questione relativa alla prova che deve essere fornita ai fini del perfezionamento della notifica di un atto giudiziario, o un atto impositivo, eseguita a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza per la temporanea assenza del destinatario.
La S.C. ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021 secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora
l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”
Pertanto, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge 890/1982 effettuata dalla Suprema Corte, considerato che la Società appellata non ha prodotto in giudizio il predetto avviso, l'opposizione proposta in primo grado da
[...]
, ove valutata nel merito, sarebbe stata accolta in quanto Parte_1 fondata.
Sicché, in applicazione del principio di soccombenza virtuale e considerato altresì che lo sgravio è avvenuto quando il giudizio di appello era già pendente, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della e si liquidano come in Controparte_1 dispositivo, con esclusione della fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e, per la semplicità della questione trattata, in applicazione di parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 20656/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna alla refusione delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio in favore di Parte_1 che liquida in euro 64,50 per spese vive ed in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge;
- Condanna alla refusione delle spese Controparte_1 processuali del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1 liquida in euro 43,00 per spese vive ed in euro 139,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge.
Napoli, 4.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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