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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 2801/2022 RG
Verbale di udienza scritta del giorno 21.11.2025
Il Giudice, Dott.ssa Teresa Cianciulli;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta;
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 2801/2022 RG, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, vertente
TRA
(P.IVA , in persona del suo procuratore p.t, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Daniele Cutolo
(c.f. ) ed elett. te domiciliata in Montesarchio (BN), alla C.F._1 via Cervinara, n. 37/D, presso lo studio dell'avv. Monica Marro, nonché presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Antonio Iuliucci (c.f.
- indirizzo pec: iuffrè.it - presso il C.F._3 Email_2
cui studio, in Cervinara (AV), alla via Roma n.125, è elett.te domiciliata
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 139/2022, resa dal Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio n. 690/2020.
Con la predetta sentenza, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda proposta da nei confronti della condannando la Controparte_1 Parte_1
Società al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 130,00, a titolo di risarcimento danni, nonché di euro 190,00, per spese di lite.
A sostegno dell'appello, la Società deduceva:
1. l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva la domanda procedibile;
- 2. l'omessa pronuncia in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva;
- 3. la erronea valutazione delle prove;
- 4. l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno e dei danni lamentati;
- 5. l'inammissibilità del riconoscimento degli indennizzi innanzi al Giudice Ordinario;
In forza di tali motivi, l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Cervinara, con la condanna dell'appellata alla restituzione di tutti gli importi corrisposti dalla in forza Pt_1
della sentenza di primo grado e alle spese del doppio grado di giudizio.
pag. 2/7 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 113, II comma c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo relativo al giudizio di primo grado.
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che l'appello è ammissibile.
Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 113, II comma, del Codice di procedura civile.
Tale norma, invero, prevede che il Giudice di Pace decida secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del
Codice di procedura civile.
Nel caso di specie, si verte, appunto, in tema di diritti attinenti a contratti conclusi mediante moduli e formulari. Invero, i contratti di somministrazione dei servizi telefonici rientrano nell'ambito dei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti dal prestatore del servizio per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali secondo la previsione dell'art. 1342 del Codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 10394/2007).
Passando all'esame del merito, va premesso che il Tribunale intende fare applicazione del principio cd. della ragione più liquida, in forza del quale il
Giudice non è tenuto ad esaminare tutti i punti controversi, ma può decidere la causa sulla scorta della ragione ritenuta assorbente e decisiva. Al giudice è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
pag. 3/7 anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 9671/2018).
Orbene, in applicazione di tale principio, consolidato in giurisprudenza, va osservato che l'appello può essere accolto sulla base del motivo contrassegnato con la lettera C) “Inesistenza dei danni”, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di appello.
Tale motivo di appello, incentrato sulla mancata prova del danno, da parte dell'appellata, è fondato.
Non vi è stata idonea allegazione, né prova, da parte dell'attrice, odierna appellata, dei danni asseritamente patiti.
Va osservato, in punto di diritto, che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno ( cfr. Cass. 21140/2007).
Né può ritenersi sussistente la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Il danno morale, infatti, va provato ed è risarcibile solo qualora consegua a violazioni gravi della persona, cioè a lesioni di diritti costituzionali che, sul piano ontologico, superino la soglia della tollerabilità e siano qualificate dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale;
non sono, invece, meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, disappunti e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana
(Cassazione civile sez. III, 08/02/2019, n.3720).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge pag. 4/7 consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass.
SS.UU. n. 26972/2008).
Nel caso di specie, l'attrice ha lamentato genericamente disagi nello svolgimento della vita quotidiana, che, in forza di tali principi giurisprudenziali consolidati, non meritano risarcibilità.
La mancanza di prova del danno preclude anche la concessione dell'indennizzo previsto dalle delibere AGCOM.
È condivisibile il principio giurisprudenziale secondo cui “Gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado dì fornire
pag. 5/7 l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa” (Cass. civ. n 15349/2017).
In mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in via equitativa, giacché questa, per non trasmodare in arbitrio, necessita di parametri cui ancorarsi.
In definitiva, l'appello va accolto. La sentenza di primo grado va riformata e la domanda proposta dall'appellata in primo grado va rigettata.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere ad una diversa disciplina delle spese processuali. Invero, il giudice d'appello, qualora riforma, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado, deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n 6259/2014).
Dunque, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto dello scaglione fino ad euro
1.100,00, valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Va, inoltre, disposta la condanna, consequenziale all'accoglimento dell'appello, alla restituzione delle somme eventualmente percepite dall'appellata e dal procuratore antistatario in forza della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
riforma della sentenza n. 139/22, resa dal Giudice di Pace di Cervinara, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da CP_1
;
[...]
2. per l'effetto, condanna l'appellata ed il suo procuratore legale alla restituzione di quanto eventualmente percepito in forza della sentenza di primo grado;
pag. 6/7 3. condanna, altresì, l'appellata al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, nella somma di euro 173,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e, quanto al secondo grado, nella somma di euro 332,00, di cui euro 64,50, per esborsi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 2801/2022 RG
Verbale di udienza scritta del giorno 21.11.2025
Il Giudice, Dott.ssa Teresa Cianciulli;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta;
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 2801/2022 RG, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, vertente
TRA
(P.IVA , in persona del suo procuratore p.t, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Daniele Cutolo
(c.f. ) ed elett. te domiciliata in Montesarchio (BN), alla C.F._1 via Cervinara, n. 37/D, presso lo studio dell'avv. Monica Marro, nonché presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Antonio Iuliucci (c.f.
- indirizzo pec: iuffrè.it - presso il C.F._3 Email_2
cui studio, in Cervinara (AV), alla via Roma n.125, è elett.te domiciliata
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 139/2022, resa dal Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio n. 690/2020.
Con la predetta sentenza, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda proposta da nei confronti della condannando la Controparte_1 Parte_1
Società al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 130,00, a titolo di risarcimento danni, nonché di euro 190,00, per spese di lite.
A sostegno dell'appello, la Società deduceva:
1. l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva la domanda procedibile;
- 2. l'omessa pronuncia in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva;
- 3. la erronea valutazione delle prove;
- 4. l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno e dei danni lamentati;
- 5. l'inammissibilità del riconoscimento degli indennizzi innanzi al Giudice Ordinario;
In forza di tali motivi, l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Cervinara, con la condanna dell'appellata alla restituzione di tutti gli importi corrisposti dalla in forza Pt_1
della sentenza di primo grado e alle spese del doppio grado di giudizio.
pag. 2/7 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 113, II comma c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo relativo al giudizio di primo grado.
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che l'appello è ammissibile.
Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 113, II comma, del Codice di procedura civile.
Tale norma, invero, prevede che il Giudice di Pace decida secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del
Codice di procedura civile.
Nel caso di specie, si verte, appunto, in tema di diritti attinenti a contratti conclusi mediante moduli e formulari. Invero, i contratti di somministrazione dei servizi telefonici rientrano nell'ambito dei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti dal prestatore del servizio per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali secondo la previsione dell'art. 1342 del Codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 10394/2007).
Passando all'esame del merito, va premesso che il Tribunale intende fare applicazione del principio cd. della ragione più liquida, in forza del quale il
Giudice non è tenuto ad esaminare tutti i punti controversi, ma può decidere la causa sulla scorta della ragione ritenuta assorbente e decisiva. Al giudice è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
pag. 3/7 anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 9671/2018).
Orbene, in applicazione di tale principio, consolidato in giurisprudenza, va osservato che l'appello può essere accolto sulla base del motivo contrassegnato con la lettera C) “Inesistenza dei danni”, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di appello.
Tale motivo di appello, incentrato sulla mancata prova del danno, da parte dell'appellata, è fondato.
Non vi è stata idonea allegazione, né prova, da parte dell'attrice, odierna appellata, dei danni asseritamente patiti.
Va osservato, in punto di diritto, che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno ( cfr. Cass. 21140/2007).
Né può ritenersi sussistente la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Il danno morale, infatti, va provato ed è risarcibile solo qualora consegua a violazioni gravi della persona, cioè a lesioni di diritti costituzionali che, sul piano ontologico, superino la soglia della tollerabilità e siano qualificate dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale;
non sono, invece, meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, disappunti e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana
(Cassazione civile sez. III, 08/02/2019, n.3720).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge pag. 4/7 consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass.
SS.UU. n. 26972/2008).
Nel caso di specie, l'attrice ha lamentato genericamente disagi nello svolgimento della vita quotidiana, che, in forza di tali principi giurisprudenziali consolidati, non meritano risarcibilità.
La mancanza di prova del danno preclude anche la concessione dell'indennizzo previsto dalle delibere AGCOM.
È condivisibile il principio giurisprudenziale secondo cui “Gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado dì fornire
pag. 5/7 l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa” (Cass. civ. n 15349/2017).
In mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in via equitativa, giacché questa, per non trasmodare in arbitrio, necessita di parametri cui ancorarsi.
In definitiva, l'appello va accolto. La sentenza di primo grado va riformata e la domanda proposta dall'appellata in primo grado va rigettata.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere ad una diversa disciplina delle spese processuali. Invero, il giudice d'appello, qualora riforma, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado, deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n 6259/2014).
Dunque, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto dello scaglione fino ad euro
1.100,00, valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Va, inoltre, disposta la condanna, consequenziale all'accoglimento dell'appello, alla restituzione delle somme eventualmente percepite dall'appellata e dal procuratore antistatario in forza della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
riforma della sentenza n. 139/22, resa dal Giudice di Pace di Cervinara, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da CP_1
;
[...]
2. per l'effetto, condanna l'appellata ed il suo procuratore legale alla restituzione di quanto eventualmente percepito in forza della sentenza di primo grado;
pag. 6/7 3. condanna, altresì, l'appellata al pagamento, in favore della società appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, nella somma di euro 173,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e, quanto al secondo grado, nella somma di euro 332,00, di cui euro 64,50, per esborsi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7