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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 426/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pietro Orrù, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e – premesso di aver goduto di una rendita per danno biologico del 28 percento da CP_1
“marcato deficit statico-dinamico del tratto lombosacrale e discopatia cervico-dorsale” – ha rappresentato di essere stato sottoposto a visita di revisione, in data 26 marzo 2021, all'esito della quale l'Istituto, ritenuti migliorati i postumi invalidanti, ha ridotto la misura della rendita complessiva, parametrata ad un danno biologico del 20 percento.
Ritenendo di non aderire alla rivalutazione dell'Ente convenuto, ha quindi Parte_1 dapprima presentato opposizione in sede amministrativa, non accolta, e ha poi proposto il presente ricorso al fine di veder ripristinata la rendita nella misura non inferiore a quella parametrata ad un danno biologico del 25 percento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 1° dicembre 2024, ha riscontrato che il ricorrente è affetto pagina 1 di 3 da “algia cronica in spondilo-disco artrosi a carico di tutta la colonna, bulging discali multipli, ernia discale mediana L2-L3, come si evince dai referti delle risonanze magnetiche, a questo va aggiunta la sofferenza neurogena cronica (elettromiografia) come per stenosi del canale vertebrale sia cervicale sia lombare” (pag. 5 della relazione).
Alla luce delle risultanze della documentazione sanitaria in atti e di quanto emerso in occasione dell'esame obiettivo durante le operazioni peritali, l'ausiliario ha concluso ritenendo che effettivamente il ricorrente sia andato incontro ad un miglioramento della propria condizione di salute, ma non con l'incidenza stimata dall' CP_1
Il consulente ha infatti quantificato il grado del danno biologico associato alla menomazione che deriva dalla patologia a carico della colonna nella misura del 23 percento, utilizzando il codice 193 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000.
Le conclusioni del consulente tecnico devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura del 23 percento a far data dalla disposta revisione (1° aprile 2021).
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del ricorrente CP_1 rapportata al danno biologico quantificato nella misura del 23 per cento, con decorrenza di legge dalla disposta revisione del 1° aprile 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo.
3. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno Parte_1 biologico stimabile nella misura del 23 percento a far data dalla disposta revisione del 1° aprile pagina 2 di 3 2021;
- condanna l' a erogare l'indennizzo in rendita, rapportato ad un danno biologico CP_1 accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei scaduti, dedotto quanto eventualmente già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti, ponendo definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 426/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pietro Orrù, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e – premesso di aver goduto di una rendita per danno biologico del 28 percento da CP_1
“marcato deficit statico-dinamico del tratto lombosacrale e discopatia cervico-dorsale” – ha rappresentato di essere stato sottoposto a visita di revisione, in data 26 marzo 2021, all'esito della quale l'Istituto, ritenuti migliorati i postumi invalidanti, ha ridotto la misura della rendita complessiva, parametrata ad un danno biologico del 20 percento.
Ritenendo di non aderire alla rivalutazione dell'Ente convenuto, ha quindi Parte_1 dapprima presentato opposizione in sede amministrativa, non accolta, e ha poi proposto il presente ricorso al fine di veder ripristinata la rendita nella misura non inferiore a quella parametrata ad un danno biologico del 25 percento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 1° dicembre 2024, ha riscontrato che il ricorrente è affetto pagina 1 di 3 da “algia cronica in spondilo-disco artrosi a carico di tutta la colonna, bulging discali multipli, ernia discale mediana L2-L3, come si evince dai referti delle risonanze magnetiche, a questo va aggiunta la sofferenza neurogena cronica (elettromiografia) come per stenosi del canale vertebrale sia cervicale sia lombare” (pag. 5 della relazione).
Alla luce delle risultanze della documentazione sanitaria in atti e di quanto emerso in occasione dell'esame obiettivo durante le operazioni peritali, l'ausiliario ha concluso ritenendo che effettivamente il ricorrente sia andato incontro ad un miglioramento della propria condizione di salute, ma non con l'incidenza stimata dall' CP_1
Il consulente ha infatti quantificato il grado del danno biologico associato alla menomazione che deriva dalla patologia a carico della colonna nella misura del 23 percento, utilizzando il codice 193 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000.
Le conclusioni del consulente tecnico devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura del 23 percento a far data dalla disposta revisione (1° aprile 2021).
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del ricorrente CP_1 rapportata al danno biologico quantificato nella misura del 23 per cento, con decorrenza di legge dalla disposta revisione del 1° aprile 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo.
3. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno Parte_1 biologico stimabile nella misura del 23 percento a far data dalla disposta revisione del 1° aprile pagina 2 di 3 2021;
- condanna l' a erogare l'indennizzo in rendita, rapportato ad un danno biologico CP_1 accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei scaduti, dedotto quanto eventualmente già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti, ponendo definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3