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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/09/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4458/23 RG
TRA
, , n.q. di eredi di , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dall' avv. Lucia Casaburo Ricorrente E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 Resistente contumace FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.8.23, i ricorrente n.q. deducevano che in data 30.4.21 avevano ricevuto da parte dell' due distinte comunicazioni in cui si richiedeva rispettivamente la restituzione a CP_1 titolo di indebito di quote della pensione sociale in godimento alla de cuius per il periodo dal 1.1.12 al 31.10.12 (1° comunicazione) e dal 1.3.2006 al 30.9.11 (2° comunicazione) in quanto “a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa” (motivazione della prima comunicazione) e “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” (motivazione della 2° comunicazione); che avverso il provvedimento di indebito proponevano ricorso amministrativo senza esito. Tanto premesso, deducevano che nulla era dovuto all'ente previdenziale trovando applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di indebito richiamata in ricorso. Eccepivano, altresì, l'intervenuta prescrizione. Per l'effetto, chiedevano l'annullamento dei due indebiti con vittoria di spese. L' , al quale veniva ritualmente notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio dovendosene dichiarare la contumacia.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza. Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato autorevolmente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. 18046/2010). Applicando tali principi si osserva che nella fattispecie in esame è documentale che la de cuius fosse beneficiaria di pensione sociale giammai revocata, atteso che gli indebiti paiono riferirsi ad errore di calcolo nella determinazione della misura delle rate spettanti. Tanto chiarito, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. In particolare si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, CP_ convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)". Ebbene, nel caso di specie, la ripetizione ha ad oggetto i ratei percepiti dopo l'entrata in vigore del suddetto D. L. 269/2003. Va dunque affrontata la questione della non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Sul punto giova rammentare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. 28771/18) secondo cui “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (…), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. Nello stesso senso vedasi Cass. 10642/19 secondo cui “In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della CP_1 situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.”.
Ancora più di recente, la Corte di Cassazione (cfr. Cass civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223;
Cass civ., sez. lav., 28/07/2020, n. 16088; Cass civ., sez. lav., 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., sez. lav., 23/02/2023, n. 5606), ha precisato che “se è vero che, come sostiene l' in materia di CP_1 indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' ”. CP_1 Nella pronuncia del 2020, la Cassazione ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Più nel dettaglio, è stato affermato: “
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"…
11. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." (…)
13. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
(…)” (così Cass. civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223). Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza” di cui all'articolo 13 del DL
78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' CP_1 CP_1 già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_1
In sintesi, dunque, la più recente giurisprudenza di legittimità muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)".
Venendo, quindi, al merito del giudizio che ci occupa, la prima comunicazione di indebito reca, quale motivazione, una “revisione delle operazioni di calcolo”. E' evidente che, in difetto di CP_ ulteriori chiarimenti da parte dell' che ha preferito rimanere contumace, l'indebito sia scaturito da un originario errore di calcolo imputabile all' , non certo al percettore. Né si dà atto, nel CP_1 detto provvedimento, di un comportamento doloso od omissivo del percettore. Ne consegue la non ripetibilità delle somme di cui al primo indebito impugnato. Quanto al secondo indebito afferente al periodo dal 1.3.2006 al 30.9.11 (comunicazione del
30.4.21), va preliminarmente accolta l'eccezione di prescrizione che, in materia di indebito, è decennale, sicchè devono ritenersi prescritte le somme richieste sino al 30.4.11, non essendovi evidenza di ulteriori atti interruttivi antecedenti alla comunicazione del 30.4.21.
In ordine al residuo non coperto da prescrizione, egualmente deve ritenersi non ripetibile non essendovi evidenza (con onere probatorio incombente sull'Istituto) di addebitabilità al percipiente della erogazione indebita né si comprende la ragione specifica che ha generato l'indebito, precludendo a monte al percettore e al giudicante la possibilità di vagliare la legittimità o meno della richiesta di ripetizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_1 conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione delle somme di cui ai due provvedimenti di indebito impugnati del 30.4.21 con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto;
- condanna parte resistente a rimborsare in favore dell'istante le spese di lite che liquida in €. 341,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi. Nola, li 23.9.25
IL GIUDICE
Dott. Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4458/23 RG
TRA
, , n.q. di eredi di , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dall' avv. Lucia Casaburo Ricorrente E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 Resistente contumace FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.8.23, i ricorrente n.q. deducevano che in data 30.4.21 avevano ricevuto da parte dell' due distinte comunicazioni in cui si richiedeva rispettivamente la restituzione a CP_1 titolo di indebito di quote della pensione sociale in godimento alla de cuius per il periodo dal 1.1.12 al 31.10.12 (1° comunicazione) e dal 1.3.2006 al 30.9.11 (2° comunicazione) in quanto “a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa” (motivazione della prima comunicazione) e “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” (motivazione della 2° comunicazione); che avverso il provvedimento di indebito proponevano ricorso amministrativo senza esito. Tanto premesso, deducevano che nulla era dovuto all'ente previdenziale trovando applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di indebito richiamata in ricorso. Eccepivano, altresì, l'intervenuta prescrizione. Per l'effetto, chiedevano l'annullamento dei due indebiti con vittoria di spese. L' , al quale veniva ritualmente notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio dovendosene dichiarare la contumacia.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza. Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato autorevolmente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. 18046/2010). Applicando tali principi si osserva che nella fattispecie in esame è documentale che la de cuius fosse beneficiaria di pensione sociale giammai revocata, atteso che gli indebiti paiono riferirsi ad errore di calcolo nella determinazione della misura delle rate spettanti. Tanto chiarito, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. In particolare si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, CP_ convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)". Ebbene, nel caso di specie, la ripetizione ha ad oggetto i ratei percepiti dopo l'entrata in vigore del suddetto D. L. 269/2003. Va dunque affrontata la questione della non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Sul punto giova rammentare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. 28771/18) secondo cui “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (…), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. Nello stesso senso vedasi Cass. 10642/19 secondo cui “In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della CP_1 situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.”.
Ancora più di recente, la Corte di Cassazione (cfr. Cass civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223;
Cass civ., sez. lav., 28/07/2020, n. 16088; Cass civ., sez. lav., 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., sez. lav., 23/02/2023, n. 5606), ha precisato che “se è vero che, come sostiene l' in materia di CP_1 indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' ”. CP_1 Nella pronuncia del 2020, la Cassazione ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Più nel dettaglio, è stato affermato: “
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"…
11. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." (…)
13. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
(…)” (così Cass. civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223). Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza” di cui all'articolo 13 del DL
78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' CP_1 CP_1 già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_1
In sintesi, dunque, la più recente giurisprudenza di legittimità muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)".
Venendo, quindi, al merito del giudizio che ci occupa, la prima comunicazione di indebito reca, quale motivazione, una “revisione delle operazioni di calcolo”. E' evidente che, in difetto di CP_ ulteriori chiarimenti da parte dell' che ha preferito rimanere contumace, l'indebito sia scaturito da un originario errore di calcolo imputabile all' , non certo al percettore. Né si dà atto, nel CP_1 detto provvedimento, di un comportamento doloso od omissivo del percettore. Ne consegue la non ripetibilità delle somme di cui al primo indebito impugnato. Quanto al secondo indebito afferente al periodo dal 1.3.2006 al 30.9.11 (comunicazione del
30.4.21), va preliminarmente accolta l'eccezione di prescrizione che, in materia di indebito, è decennale, sicchè devono ritenersi prescritte le somme richieste sino al 30.4.11, non essendovi evidenza di ulteriori atti interruttivi antecedenti alla comunicazione del 30.4.21.
In ordine al residuo non coperto da prescrizione, egualmente deve ritenersi non ripetibile non essendovi evidenza (con onere probatorio incombente sull'Istituto) di addebitabilità al percipiente della erogazione indebita né si comprende la ragione specifica che ha generato l'indebito, precludendo a monte al percettore e al giudicante la possibilità di vagliare la legittimità o meno della richiesta di ripetizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_1 conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione delle somme di cui ai due provvedimenti di indebito impugnati del 30.4.21 con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto;
- condanna parte resistente a rimborsare in favore dell'istante le spese di lite che liquida in €. 341,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi. Nola, li 23.9.25
IL GIUDICE
Dott. Fabrizia Di Palma