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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 3310 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
, con gli avv.ti Vincenzo Laterza e Domenico Bavaro -debitore opponente Parte_1
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Romano n.16, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Giorgio
Creditrice opposta
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a precetto. All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano .All'esito, dopo che le parti avevano discusso oralmente la causa, questa veniva riservata a termini dell'art. 281sexies c.p.c. alla Camera di Consiglio per la decisione, allo scopo di dare,
all'esito di questa, lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
“Il sig. ha proposto opposizione al precetto, notificato il 25.5.2023 su istanza della sig. Parte_1 [...]
, con cui veniva intimato il pagamento di € 1.722,19 dovuti per ratei arretrati relativi Controparte_1
all'assegno di mantenimento del figlio . L'opposta resisteva con comparsa del 19.9.2023. Il giudice a cui Per_1
veniva assegnata la causa, con provvedimento del 15.12.2023, sull'istanza dell'intimato, ha sospeso l'efficacia del titolo esecutivo “preso atto delle eccezioni formulate da parte opponente, considerato il valore della causa
…”.
1.2. Nel contempo, l'esecuzione mobiliare presso terzi n. 1396/2023 RGE (dott. ), promossa dalla Per_2
creditrice nei confronti dell'odierno opponente, veniva rinviata in attesa della definizione di questo giudizio e,
soprattutto, all'esito del reclamo al Collegio, avanzato dalla sig.ra (causa n. 4751/2023 RG), avverso CP_1
l'ordinanza di sospensione citata.
1.3. Il Tribunale, in sede collegiale, est. dott. Paiano, con Ordinanza del
27.11.2023, ha accolto il reclamo ed ha revocato la sospensione del titolo esecutivo”.
Preliminarmente ritenuta incardinata la propria competenza, andando ad esaminare il merito del giudizio, preso atto che l'ordinanza emessa dal Collegio in sede di reclamo sopra richiamata , appare del tutto esaustiva le ragioni dell'opposta creditrice , “in quanto gli obblighi fissati nell'ordinanza con la quale il Tribunale ha omologato gli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione non possono essere unilateralmente modificati da una delle parti, anche nell'ipotesi in cui siano mutate le condizioni “di fatto” in ragione delle quali i suddetti obblighi sono stati convenuti, spettando solo all'autorità giudiziaria provvedere alla modifica delle condizioni di separazione, mediante il procedimento regolato dall'art. 710 c.p”, rigetta l'opposizione.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e liquidate in relazione all'attività espletata ed al valore della causa , nel dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da
[...]
, così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione e conferma il precetto;
- condanna l'opponente al pagamento delle competenze legali nei confronti dell'opposto pari alla somma di €.
2.850 oltre rsg iva e cap se dovuti per la fase di giudizio di reclamo e del presente giudizio.
Così deciso in Taranto oggi 30 gennaio ,sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza alle ore 12.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli)