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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1361/2024 R.G. promossa da (c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Nicolin ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Controparte_1 C.F._2
Mantovan ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1) dichiarare la separazione legale dei coniugi e e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto disporre l'annotazione sui registri a cura del Comune compente;
2) assegnare la casa familiare sita in Taglio di Po (RO), Via delle Ginestre 6, con gli Per_ arredi in essa contenuti, alla sig.ra perché vi abiti con la FI , Parte_1 maggiorenne ma non autonoma economicamente;
3) disporre che il sig. sia tenuto a versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 Per_ un assegno di mantenimento per € 300,00 per la FI , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, rivalutazione monetaria come per legge, oltre il 50% delle spese extra assegno che il Tribunale vorrà indicare;
4) con vittoria di compensi e spese. Parte resistente Voglia il Tribunale adito, previo accoglimento dell'istanza di modifica/revoca dei provvedimenti urgenti ex art. 473 bis n. 23 cpc depositata in data 28.2.2025, per le ragioni ivi indicate, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel merito: Emanare sentenza sullo status dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto e contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotamento della separazione e dello scioglimento della comunione;
Quanto alla casa coniugale. In via principale:
1 Non provvedere sull'assegnazione della casa coniugale in favore dell'uno o dell'altro coniuge, rimettendo lo scioglimento della comunione legale sul bene in comproprietà al 50% tra i coniugi a diverso e separato accordo e/o giudizio. In subordine: Assegnare la casa familiare sita in Taglio di Po (RO), Via delle Ginestre 6, con gli arredi Per_ in essa contenuti, al sig. perché vi abiti con la FI , che ivi Controparte_1 manterrà la residenza anagrafica, maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente;
Per_ Quanto al mantenimento della FI . In via principale: Stabilire che ciascun genitore provveda alle esigenze economiche Per_ ordinarie di per il tempo di permanenza che la stessa terrà alternativamente presso i genitori e suddividere al 50% tutte le spese straordinarie che la riguarderanno sino all'indipendenza economica della stessa, secondo le direttive del CNF. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. L'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 50% a ciascun genitore. In subordine: Per_ Porre un assegno di mantenimento a carico della sig.ra in favore della FI Pt_1 quantificabile in € 500,00, o nella diversa e appropriata somma che il Giudice vorrà individuare, da versarsi direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese di giugno di ogni anno, oltre il 50% delle spese straordinarie come da CNF. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. L'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 50% a ciascun genitore. In via istruttoria: rimettere in istruttoria la causa e disporre l'audizione della FI delle parti , nata ad [...] il [...], sulle seguenti circostanze in rapporto Parte_2
a quanto dedotto negli atti di causa del resistente:
1. Situazione familiare ante e post instaurazione della presente causa da parte della sig.ra Pt_1
2. Rapporto e affiatamento con il padre;
3. Desiderio di gestione paritaria del rapporto con i genitori e del tempo presso l'abitazione di ciascuno a seguito dell'imminente separazione con mantenimento della residenza presso la casa familiare;
4. Approvazione dell'assegnazione della casa familiare in favore del padre sig. CP_1 con cui vorrebbe vivere, alternando in egual misura il tempo di permanenza presso la nuova abitazione della madre, che corrisponde a quanto attualmente sta accadendo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Ragioni della decisione In fatto –
2 Con ricorso depositato il 28-8-2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata Parte_1 la separazione personale da , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 il 28-4-2001 a Porto Tolle (RO) con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 3, Parte II, Serie A, anno 2004, Ufficio 1, ed esponeva che:
- tra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
Per_
- dal matrimonio era nata la FI il 19-2-2006;
- la residenza della famiglia era stata stabilita in un immobile sito in Taglio di Po (RO) Via delle Ginestre n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi;
- a causa del carattere dominante, egocentrico e colpevolizzante dello , i CP_1 rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- la aveva manifestato al marito la propria volontà di addivenire alla pronuncia Pt_1 di separazione personale cercando di raggiungere un accordo con lo , che aveva CP_1 reagito adottando talvolta atteggiamenti minacciosi e aggressivi;
- la lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato presso ENEL, Pt_1 aveva percepito nel 2024 un reddito netto pari a 24.891,00 euro;
- i coniugi erano cointestatari di un conto corrente acceso presso banca FINECO che esponeva alla data del 31-12-2024 un saldo attivo dell'importo di 41.442.35 euro e di titoli di investimento del valore di 370.266,04 euro alla medesima data, nonché di una polizza vita intestata alla e di azioni ENEL del valore di circa 3.200,00 euro. Pt_1
La ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione personale dei coniugi, nonché l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo dello CP_1 Per_ di contribuire al mantenimento della FI , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 500,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
Domandava altresì l'emissione inaudita altera parte di un provvedimento indifferibile e urgente ex art. 473-bis.15 c.p.c. relativo all'assegnazione della casa coniugale.
Con decreto depositato il 2-9-2024 la Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza per l'assunzione di informazioni, poi rinviata con decreto all'11-9-2024.
Acquisite informazioni dalla stessa e da , il giudice delegato alla Pt_1 Parte_2 trattazione della causa, con decreto depositato il 12-9-2024, rigettava l'istanza formulata ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. dalla ricorrente e fissava per la prima comparizione delle parti l'udienza del 21-1-2025, poi rinviata al 24-1-2025 su istanza della ricorrente.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19-12-2024, il convenuto contestava la prospettazione della in merito alle ragioni che avevano determinato Pt_1 la crisi coniugale. Negava infatti di aver assunto atteggiamenti prevaricatori, sostenendo di non aver mai impedito alla di trascorrere il proprio tempo libero come meglio Pt_1
3 lei riteneva. Affermava, poi, di aver tentato di raggiungere un accordo con la moglie, al fine di addivenire ad una separazione consensuale, pur dovendo subire la decisione della Per_ di separarsi. In ordine al rapporto con la FI , lo affermava di aver Pt_1 CP_1 sempre avuto un legame profondo con la ragazza, grazie anche alla comune passione Per_ per lo sport, e che la stessa gli aveva più volte manifestato la volontà di rimanere a vivere con lui. Asseriva inoltre che, dopo l'udienza dell'11-9-2024, la FI gli aveva confidato di non essere stata compresa circa il desiderio di continuare a vivere con la madre e di volere, invece, trascorrere pari tempi di permanenza presso i genitori.
Il resistente concludeva pertanto aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ma si opponeva all'accoglimento della domanda ex art. 337-sexies c.c. Chiedeva Pt_1 in via principale lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile di comune proprietà e, in via gradata, l'assegnazione della casa coniugale, per abitarvi con Per_ la FI . In ordine al mantenimento di quest'ultima, domandava la statuizione Per_ dell'obbligo di ciascun genitore di provvedere alle esigenze di nei periodi di permanenza alternata della stessa presso l'uno e l'altro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e che l'assegno unico universale fosse attribuito a ciascun genitore in ragione della metà. In via subordinata, lo chiedeva che l'assegno a lui CP_1 dovuto dalla ai sensi dell'art. 337-septies c.c. fosse determinato nella misura di Pt_1
500,00 euro mensili, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., depositata il 27-1-2024, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente e determinava in 300,00 euro l'assegno mensile dovuto dallo per il CP_1 Per_ mantenimento della FI , oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. Ordinava infine alle parti di depositare entro e non oltre il 31-3-2025 copia delle CU 2025 relative all'anno d'imposta 2024, o i rispettivi modelli 730/2025, e fissava per la rimessione della causa al collegio l'udienza del 6-5-2025, disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'istanza dello avente ad oggetto la modifica dell'ordinanza sopra CP_1 indicata, il giudice assegnava termine alla ricorrente per il deposito di una memoria e, sentite le parti all'udienza del 12-3-2025, con ordinanza in data 15-3-2025 rigettava la richiesta formulata dal resistente ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c.
Con ordinanza resa il 6-5-2025, il giudice rimetteva infine la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sussistono all'evidenza i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art.151, primo comma, c.c., alla luce dell'adesione del resistente alla domanda in tal senso proposta dalla nonché tenuto conto del fallimento del Pt_1 tentativo di conciliazione (cfr. verbale dell'udienza 24-1-2025) e del principio affermato dalla suprema corte, a tenore del quale la condizione di intollerabilità della convivenza
4 deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (così, Cass. civ. sez. I n. 16698/2020).
Data la maggiore età di , le questioni controverse attengono Parte_2 all'assegnazione della casa coniugale, avuto riguardo all'incontestata mancanza di autosufficienza economica della ragazza, che frequenta l'ultimo anno della scuola superiore, e alla misura del contributo al mantenimento della stessa dovuto da ciascun genitore.
Va premesso che la domanda di scioglimento della comunione legale dei beni può essere proposta anche nel corso del giudizio di separazione giudiziale o in quello di divorzio, ma con separato procedimento, in quanto ai sensi dell'art. 40 c.p.c. il cumulo in un unico processo della domanda di separazione o di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggette al rito di cui agli artt. 473-bis. ss. c.p.c., e della domanda di scioglimento della comunione legale, soggetta al rito ordinario, è inammissibile, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione cd. forte ex art. 40, terzo comma, c.p.c.
In ogni caso, è appena il caso di osservare che, quand'anche la domanda di scioglimento della comunione legale dei beni proposta dallo fosse ammissibile, essa non CP_1 sarebbe affatto ostativa all'assegnazione della casa coniugale alla con la quale Pt_1 Per_ la FI , sentita all'udienza dell'11-9-2024 al fine di acquisire informazioni ai fini dell'emissione dei provvedimenti indifferibili e urgenti richiesti dalla ricorrente, ha affermato di voler continuare a vivere.
Invero, la giovane ha dichiarato: “Confermo che la situazione a casa tra i miei genitori è difficile, a causa del mutismo di mio padre, che condiziona anche il rapporto tra me e mia madre, nel senso che entrambe ci limitiamo a dirci le cose essenziali in presenza di mio padre. Questa estate ho sofferto meno, perché ho avuto delle vacanze molto piene di impegni. Da circa due anni ho l'amenorrea e mi è stato diagnosticato che un ormone che è bloccato. Io vorrei continuare a vivere con mia madre, se i miei separassero, per la difficoltà di rapporto con mio padre, al quale comunque voglio bene” (cfr. verbale dell'udienza 11-9-2024).
Ad avviso del Collegio, tale inequivoca volontà manifestata da non può Parte_2 che condurre a disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con la quale la FI desidera continuare a vivere (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 3015/2018).
5 Nel precisare le conclusioni, il resistente ha reiterato l'istanza istruttori relativa alla Per_ 'audizione' della FI (i) sulla situazione familiare ante e post instaurazione della Per_ presente causa da parte della sig.ra (ii) sul rapporto e affiatamento di con Pt_1 il padre, (iii) sul “Desiderio di gestione paritaria del rapporto con i genitori e del tempo presso l'abitazione di ciascuno a seguito dell'imminente separazione con mantenimento della residenza presso la casa familiare” e (iv) sulla “Approvazione dell'assegnazione della casa familiare in favore del padre sig. con cui vorrebbe vivere, alternando CP_1 in egual misura il tempo di permanenza presso la nuova abitazione della madre, che corrisponde a quanto attualmente sta accadendo”.
Come già rilevato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, ad avviso del Collegio il resistente avrebbe dovuto provare tali circostanze mediante la formulazione di capitoli di prova testimoniale, dal momento che è stata sentita come Parte_2 persona informata nell'ambito del procedimento sommario previsto dall'art. 473-bis.15 Per_ c.p.c., ma nella fase successiva del giudizio la giovane , maggiorenne, avrebbe potuto essere escussa solo come testimone, dal momento che l'art. 473-bis.4 c.p.c. prevede l'obbligo del giudice di disporre l'ascolto del minore, non già la “audizione” del figlio maggiorenne.
Ne deriva che lo non ha assolto l'onere di provare che la FI abbia mutato CP_1 opinione rispetto a quanto dichiarato con assoluta chiarezza all'udienza dell'11-9-2024.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa coniugale, sita in Taglio di Po (RO) via delle Per_ Ginestre n. 13, va dunque assegnata alla che in essa vivrà con la FI sino Pt_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
Quanto alla determinazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della FI, che sta completando l'ultimo anno della scuola superiore, non è inutile richiamare il principio secondo cui, in tema di contributo al mantenimento dei figli, da un lato, vi è il rapporto tra i genitori e i figli stessi, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. civ., sez. I, n. 2536/2024).
Nel caso in esame, dalla CU2025 relativa all'anno d'imposta 2024, prodotta dal resistente, risulta che lo ha tratto dalla propria attività lavorativa una CP_1 retribuzione annua netta pari a 26.829,39 euro (2.235,78 euro al mese per 12 mensilità), mentre la dipendente di EL con contratto di lavoro part time, ha Pt_1
6 percepito nel medesimo anno una retribuzione netta dell'importo di 25.717,28 (2.143,10 euro al mese per 12 mensilità).
Non va inoltre sottaciuto che i coniugi sono contitolari di un ragguardevole patrimonio mobiliare, se solo si considera che essi detengono investimenti in titoli del valore di 370.266,04 euro alla data del 31-12-2024 (doc. 13, pagina 4), oltre che di una giacenza sul conto corrente pari a 41.442.35 (doc. 13, pagina 5).
Ora, in ragione del fatto che “Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”, come recita l'art. 337-sexies c.c., si ritiene equo determinare in 400,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, l'assegno dovuto dal resistente alla Per_ a titolo di contributo al mantenimento della FI , in considerazione delle Pt_1 spese che lo dovrà affrontare per reperire un'altra sistemazione abitativa (non CP_1 ha ancora rilasciato l'immobile adibito a residenza della famiglia) e del mantenimento diretto cui egli provvede quando la ragazza permane presso di lui, posto che nelle more di questo procedimento la si è trasferita a vivere con la FI in un immobile da Pt_1 lei condotto in locazione al canone mensile di 450,00 euro (doc. 19 della ricorrente).
Va peraltro sin d'ora chiarito che, qualora entro un congruo termine la non Pt_1 conseguisse il rilascio della casa coniugale a lei assegnata, è evidente che l'ammontare Per_ del contributo dello al mantenimento della FI verrebbe ad essere CP_1 oggetto di nuova valutazione, posto che la misura dell'assegno ex art. 337-septies c.c. del cui pagamento è onerato il resistente riposa sul presupposto dell'attribuzione alla del valore economico rappresentato dalla quota di metà della casa coniugale, di Pt_1 cui lo è comproprietario. CP_1
Tenuto conto dell'interesse della ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status, alla quale lo non si è opposto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite, liquidate CP_1 per l'intero ai sensi del D.M. 55/2014 nell'importo di 7.616,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, si dichiarano compensate in ragione della quota di un terzo, mentre il pagamento della quota residua, pari a 5.077,33 euro oltre accessori, va posto a carico del resistente.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1361/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio il 28-4-2001 a Porto Tolle (RO); CP_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
7 dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Taglio di Po (RO) via delle Per_ Ginestre n. 13, ad che in essa vivrà con la FI fino al Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
dichiara tenuto a corrispondere ad con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla data della domanda giudiziale ed entro il giorno 5 di ogni mese, Per_ a titolo di contributo al mantenimento della FI , la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle Per_ spese straordinarie da sostenere nell'interesse della giovane , come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) visite di istruzione senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) visite di istruzione con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di formazione, attività sportive (oltre a un primo sport) e ricreative;
vacanze e soggiorni di studio;
dichiara compensate le spese processuali nella misura di un terzo e condanna al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
5.077,33 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione della residua quota di due terzi.
Rovigo, 13 maggio 2025
il presidente estensore
Paola Di Francesco
8
Stefano Nicolin ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Controparte_1 C.F._2
Mantovan ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1) dichiarare la separazione legale dei coniugi e e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto disporre l'annotazione sui registri a cura del Comune compente;
2) assegnare la casa familiare sita in Taglio di Po (RO), Via delle Ginestre 6, con gli Per_ arredi in essa contenuti, alla sig.ra perché vi abiti con la FI , Parte_1 maggiorenne ma non autonoma economicamente;
3) disporre che il sig. sia tenuto a versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 Per_ un assegno di mantenimento per € 300,00 per la FI , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, rivalutazione monetaria come per legge, oltre il 50% delle spese extra assegno che il Tribunale vorrà indicare;
4) con vittoria di compensi e spese. Parte resistente Voglia il Tribunale adito, previo accoglimento dell'istanza di modifica/revoca dei provvedimenti urgenti ex art. 473 bis n. 23 cpc depositata in data 28.2.2025, per le ragioni ivi indicate, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel merito: Emanare sentenza sullo status dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto e contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotamento della separazione e dello scioglimento della comunione;
Quanto alla casa coniugale. In via principale:
1 Non provvedere sull'assegnazione della casa coniugale in favore dell'uno o dell'altro coniuge, rimettendo lo scioglimento della comunione legale sul bene in comproprietà al 50% tra i coniugi a diverso e separato accordo e/o giudizio. In subordine: Assegnare la casa familiare sita in Taglio di Po (RO), Via delle Ginestre 6, con gli arredi Per_ in essa contenuti, al sig. perché vi abiti con la FI , che ivi Controparte_1 manterrà la residenza anagrafica, maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente;
Per_ Quanto al mantenimento della FI . In via principale: Stabilire che ciascun genitore provveda alle esigenze economiche Per_ ordinarie di per il tempo di permanenza che la stessa terrà alternativamente presso i genitori e suddividere al 50% tutte le spese straordinarie che la riguarderanno sino all'indipendenza economica della stessa, secondo le direttive del CNF. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. L'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 50% a ciascun genitore. In subordine: Per_ Porre un assegno di mantenimento a carico della sig.ra in favore della FI Pt_1 quantificabile in € 500,00, o nella diversa e appropriata somma che il Giudice vorrà individuare, da versarsi direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese di giugno di ogni anno, oltre il 50% delle spese straordinarie come da CNF. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. L'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 50% a ciascun genitore. In via istruttoria: rimettere in istruttoria la causa e disporre l'audizione della FI delle parti , nata ad [...] il [...], sulle seguenti circostanze in rapporto Parte_2
a quanto dedotto negli atti di causa del resistente:
1. Situazione familiare ante e post instaurazione della presente causa da parte della sig.ra Pt_1
2. Rapporto e affiatamento con il padre;
3. Desiderio di gestione paritaria del rapporto con i genitori e del tempo presso l'abitazione di ciascuno a seguito dell'imminente separazione con mantenimento della residenza presso la casa familiare;
4. Approvazione dell'assegnazione della casa familiare in favore del padre sig. CP_1 con cui vorrebbe vivere, alternando in egual misura il tempo di permanenza presso la nuova abitazione della madre, che corrisponde a quanto attualmente sta accadendo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Ragioni della decisione In fatto –
2 Con ricorso depositato il 28-8-2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata Parte_1 la separazione personale da , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 il 28-4-2001 a Porto Tolle (RO) con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 3, Parte II, Serie A, anno 2004, Ufficio 1, ed esponeva che:
- tra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
Per_
- dal matrimonio era nata la FI il 19-2-2006;
- la residenza della famiglia era stata stabilita in un immobile sito in Taglio di Po (RO) Via delle Ginestre n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi;
- a causa del carattere dominante, egocentrico e colpevolizzante dello , i CP_1 rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- la aveva manifestato al marito la propria volontà di addivenire alla pronuncia Pt_1 di separazione personale cercando di raggiungere un accordo con lo , che aveva CP_1 reagito adottando talvolta atteggiamenti minacciosi e aggressivi;
- la lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato presso ENEL, Pt_1 aveva percepito nel 2024 un reddito netto pari a 24.891,00 euro;
- i coniugi erano cointestatari di un conto corrente acceso presso banca FINECO che esponeva alla data del 31-12-2024 un saldo attivo dell'importo di 41.442.35 euro e di titoli di investimento del valore di 370.266,04 euro alla medesima data, nonché di una polizza vita intestata alla e di azioni ENEL del valore di circa 3.200,00 euro. Pt_1
La ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione personale dei coniugi, nonché l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo dello CP_1 Per_ di contribuire al mantenimento della FI , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 500,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
Domandava altresì l'emissione inaudita altera parte di un provvedimento indifferibile e urgente ex art. 473-bis.15 c.p.c. relativo all'assegnazione della casa coniugale.
Con decreto depositato il 2-9-2024 la Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza per l'assunzione di informazioni, poi rinviata con decreto all'11-9-2024.
Acquisite informazioni dalla stessa e da , il giudice delegato alla Pt_1 Parte_2 trattazione della causa, con decreto depositato il 12-9-2024, rigettava l'istanza formulata ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. dalla ricorrente e fissava per la prima comparizione delle parti l'udienza del 21-1-2025, poi rinviata al 24-1-2025 su istanza della ricorrente.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19-12-2024, il convenuto contestava la prospettazione della in merito alle ragioni che avevano determinato Pt_1 la crisi coniugale. Negava infatti di aver assunto atteggiamenti prevaricatori, sostenendo di non aver mai impedito alla di trascorrere il proprio tempo libero come meglio Pt_1
3 lei riteneva. Affermava, poi, di aver tentato di raggiungere un accordo con la moglie, al fine di addivenire ad una separazione consensuale, pur dovendo subire la decisione della Per_ di separarsi. In ordine al rapporto con la FI , lo affermava di aver Pt_1 CP_1 sempre avuto un legame profondo con la ragazza, grazie anche alla comune passione Per_ per lo sport, e che la stessa gli aveva più volte manifestato la volontà di rimanere a vivere con lui. Asseriva inoltre che, dopo l'udienza dell'11-9-2024, la FI gli aveva confidato di non essere stata compresa circa il desiderio di continuare a vivere con la madre e di volere, invece, trascorrere pari tempi di permanenza presso i genitori.
Il resistente concludeva pertanto aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ma si opponeva all'accoglimento della domanda ex art. 337-sexies c.c. Chiedeva Pt_1 in via principale lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile di comune proprietà e, in via gradata, l'assegnazione della casa coniugale, per abitarvi con Per_ la FI . In ordine al mantenimento di quest'ultima, domandava la statuizione Per_ dell'obbligo di ciascun genitore di provvedere alle esigenze di nei periodi di permanenza alternata della stessa presso l'uno e l'altro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e che l'assegno unico universale fosse attribuito a ciascun genitore in ragione della metà. In via subordinata, lo chiedeva che l'assegno a lui CP_1 dovuto dalla ai sensi dell'art. 337-septies c.c. fosse determinato nella misura di Pt_1
500,00 euro mensili, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., depositata il 27-1-2024, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente e determinava in 300,00 euro l'assegno mensile dovuto dallo per il CP_1 Per_ mantenimento della FI , oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. Ordinava infine alle parti di depositare entro e non oltre il 31-3-2025 copia delle CU 2025 relative all'anno d'imposta 2024, o i rispettivi modelli 730/2025, e fissava per la rimessione della causa al collegio l'udienza del 6-5-2025, disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'istanza dello avente ad oggetto la modifica dell'ordinanza sopra CP_1 indicata, il giudice assegnava termine alla ricorrente per il deposito di una memoria e, sentite le parti all'udienza del 12-3-2025, con ordinanza in data 15-3-2025 rigettava la richiesta formulata dal resistente ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c.
Con ordinanza resa il 6-5-2025, il giudice rimetteva infine la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sussistono all'evidenza i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art.151, primo comma, c.c., alla luce dell'adesione del resistente alla domanda in tal senso proposta dalla nonché tenuto conto del fallimento del Pt_1 tentativo di conciliazione (cfr. verbale dell'udienza 24-1-2025) e del principio affermato dalla suprema corte, a tenore del quale la condizione di intollerabilità della convivenza
4 deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (così, Cass. civ. sez. I n. 16698/2020).
Data la maggiore età di , le questioni controverse attengono Parte_2 all'assegnazione della casa coniugale, avuto riguardo all'incontestata mancanza di autosufficienza economica della ragazza, che frequenta l'ultimo anno della scuola superiore, e alla misura del contributo al mantenimento della stessa dovuto da ciascun genitore.
Va premesso che la domanda di scioglimento della comunione legale dei beni può essere proposta anche nel corso del giudizio di separazione giudiziale o in quello di divorzio, ma con separato procedimento, in quanto ai sensi dell'art. 40 c.p.c. il cumulo in un unico processo della domanda di separazione o di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggette al rito di cui agli artt. 473-bis. ss. c.p.c., e della domanda di scioglimento della comunione legale, soggetta al rito ordinario, è inammissibile, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione cd. forte ex art. 40, terzo comma, c.p.c.
In ogni caso, è appena il caso di osservare che, quand'anche la domanda di scioglimento della comunione legale dei beni proposta dallo fosse ammissibile, essa non CP_1 sarebbe affatto ostativa all'assegnazione della casa coniugale alla con la quale Pt_1 Per_ la FI , sentita all'udienza dell'11-9-2024 al fine di acquisire informazioni ai fini dell'emissione dei provvedimenti indifferibili e urgenti richiesti dalla ricorrente, ha affermato di voler continuare a vivere.
Invero, la giovane ha dichiarato: “Confermo che la situazione a casa tra i miei genitori è difficile, a causa del mutismo di mio padre, che condiziona anche il rapporto tra me e mia madre, nel senso che entrambe ci limitiamo a dirci le cose essenziali in presenza di mio padre. Questa estate ho sofferto meno, perché ho avuto delle vacanze molto piene di impegni. Da circa due anni ho l'amenorrea e mi è stato diagnosticato che un ormone che è bloccato. Io vorrei continuare a vivere con mia madre, se i miei separassero, per la difficoltà di rapporto con mio padre, al quale comunque voglio bene” (cfr. verbale dell'udienza 11-9-2024).
Ad avviso del Collegio, tale inequivoca volontà manifestata da non può Parte_2 che condurre a disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, con la quale la FI desidera continuare a vivere (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 3015/2018).
5 Nel precisare le conclusioni, il resistente ha reiterato l'istanza istruttori relativa alla Per_ 'audizione' della FI (i) sulla situazione familiare ante e post instaurazione della Per_ presente causa da parte della sig.ra (ii) sul rapporto e affiatamento di con Pt_1 il padre, (iii) sul “Desiderio di gestione paritaria del rapporto con i genitori e del tempo presso l'abitazione di ciascuno a seguito dell'imminente separazione con mantenimento della residenza presso la casa familiare” e (iv) sulla “Approvazione dell'assegnazione della casa familiare in favore del padre sig. con cui vorrebbe vivere, alternando CP_1 in egual misura il tempo di permanenza presso la nuova abitazione della madre, che corrisponde a quanto attualmente sta accadendo”.
Come già rilevato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, ad avviso del Collegio il resistente avrebbe dovuto provare tali circostanze mediante la formulazione di capitoli di prova testimoniale, dal momento che è stata sentita come Parte_2 persona informata nell'ambito del procedimento sommario previsto dall'art. 473-bis.15 Per_ c.p.c., ma nella fase successiva del giudizio la giovane , maggiorenne, avrebbe potuto essere escussa solo come testimone, dal momento che l'art. 473-bis.4 c.p.c. prevede l'obbligo del giudice di disporre l'ascolto del minore, non già la “audizione” del figlio maggiorenne.
Ne deriva che lo non ha assolto l'onere di provare che la FI abbia mutato CP_1 opinione rispetto a quanto dichiarato con assoluta chiarezza all'udienza dell'11-9-2024.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa coniugale, sita in Taglio di Po (RO) via delle Per_ Ginestre n. 13, va dunque assegnata alla che in essa vivrà con la FI sino Pt_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
Quanto alla determinazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della FI, che sta completando l'ultimo anno della scuola superiore, non è inutile richiamare il principio secondo cui, in tema di contributo al mantenimento dei figli, da un lato, vi è il rapporto tra i genitori e i figli stessi, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. civ., sez. I, n. 2536/2024).
Nel caso in esame, dalla CU2025 relativa all'anno d'imposta 2024, prodotta dal resistente, risulta che lo ha tratto dalla propria attività lavorativa una CP_1 retribuzione annua netta pari a 26.829,39 euro (2.235,78 euro al mese per 12 mensilità), mentre la dipendente di EL con contratto di lavoro part time, ha Pt_1
6 percepito nel medesimo anno una retribuzione netta dell'importo di 25.717,28 (2.143,10 euro al mese per 12 mensilità).
Non va inoltre sottaciuto che i coniugi sono contitolari di un ragguardevole patrimonio mobiliare, se solo si considera che essi detengono investimenti in titoli del valore di 370.266,04 euro alla data del 31-12-2024 (doc. 13, pagina 4), oltre che di una giacenza sul conto corrente pari a 41.442.35 (doc. 13, pagina 5).
Ora, in ragione del fatto che “Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”, come recita l'art. 337-sexies c.c., si ritiene equo determinare in 400,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, l'assegno dovuto dal resistente alla Per_ a titolo di contributo al mantenimento della FI , in considerazione delle Pt_1 spese che lo dovrà affrontare per reperire un'altra sistemazione abitativa (non CP_1 ha ancora rilasciato l'immobile adibito a residenza della famiglia) e del mantenimento diretto cui egli provvede quando la ragazza permane presso di lui, posto che nelle more di questo procedimento la si è trasferita a vivere con la FI in un immobile da Pt_1 lei condotto in locazione al canone mensile di 450,00 euro (doc. 19 della ricorrente).
Va peraltro sin d'ora chiarito che, qualora entro un congruo termine la non Pt_1 conseguisse il rilascio della casa coniugale a lei assegnata, è evidente che l'ammontare Per_ del contributo dello al mantenimento della FI verrebbe ad essere CP_1 oggetto di nuova valutazione, posto che la misura dell'assegno ex art. 337-septies c.c. del cui pagamento è onerato il resistente riposa sul presupposto dell'attribuzione alla del valore economico rappresentato dalla quota di metà della casa coniugale, di Pt_1 cui lo è comproprietario. CP_1
Tenuto conto dell'interesse della ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status, alla quale lo non si è opposto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite, liquidate CP_1 per l'intero ai sensi del D.M. 55/2014 nell'importo di 7.616,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, si dichiarano compensate in ragione della quota di un terzo, mentre il pagamento della quota residua, pari a 5.077,33 euro oltre accessori, va posto a carico del resistente.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1361/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio il 28-4-2001 a Porto Tolle (RO); CP_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
7 dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Taglio di Po (RO) via delle Per_ Ginestre n. 13, ad che in essa vivrà con la FI fino al Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
dichiara tenuto a corrispondere ad con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla data della domanda giudiziale ed entro il giorno 5 di ogni mese, Per_ a titolo di contributo al mantenimento della FI , la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle Per_ spese straordinarie da sostenere nell'interesse della giovane , come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) visite di istruzione senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) visite di istruzione con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di formazione, attività sportive (oltre a un primo sport) e ricreative;
vacanze e soggiorni di studio;
dichiara compensate le spese processuali nella misura di un terzo e condanna al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
5.077,33 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione della residua quota di due terzi.
Rovigo, 13 maggio 2025
il presidente estensore
Paola Di Francesco
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