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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa LL PO Presidente rel dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1158 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv.ta TURANO GIUSEPPINA ANGELA, Parte_1
appellante
E
, CP_1
appellato non costituito
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 252/24 del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Retribuzione giorni feriali.
CONCLUSIONI: Come da ricorso in appello.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 30.11.2023, ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza con la quale il Giudice del Lavoro di Cosenza ha condannato la società al pagamento in favore di della somma di euro 5.005,97, a titolo di differenze retributive, oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo, oltre alla corresponsione delle spese di lite.
2.Parte appellata non si è costituita in giudizio.
3. 3. La Corte ha trattato la causa nelle forme previste dall'art. 127ter cpc e all'esito della camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4.La disamina dei motivi di appello è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione dell'odierna prima udienza di discussione.
5.La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6.Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e in relazione al presente caso v. Cass. 17368/2018< Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato>).
7.La relativa declaratoria va resa con sentenza (v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8.Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9.L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 30/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza , giudice del lavoro, n. 1745/2023 , pubblicata in data 03/11/2023 , così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/12/2025
La Presidente est.
LL PO
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa LL PO Presidente rel dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1158 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv.ta TURANO GIUSEPPINA ANGELA, Parte_1
appellante
E
, CP_1
appellato non costituito
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 252/24 del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Retribuzione giorni feriali.
CONCLUSIONI: Come da ricorso in appello.
FATTO.
1.Con ricorso depositato in data 30.11.2023, ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza con la quale il Giudice del Lavoro di Cosenza ha condannato la società al pagamento in favore di della somma di euro 5.005,97, a titolo di differenze retributive, oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo, oltre alla corresponsione delle spese di lite.
2.Parte appellata non si è costituita in giudizio.
3. 3. La Corte ha trattato la causa nelle forme previste dall'art. 127ter cpc e all'esito della camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4.La disamina dei motivi di appello è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione dell'odierna prima udienza di discussione.
5.La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6.Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e in relazione al presente caso v. Cass. 17368/2018< Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato>).
7.La relativa declaratoria va resa con sentenza (v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8.Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9.L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 30/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza , giudice del lavoro, n. 1745/2023 , pubblicata in data 03/11/2023 , così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/12/2025
La Presidente est.
LL PO