Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2022, proposto da:
ER RI in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola Guerrina di RI ER e GI S.S., rappresentati e difesi dall'avvocata Ester Ermondi, con domicilio fisico presso lo studio della stessa in Mantova via Valsesia 61 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 30020150000007747/000 emessa da AGEA, notificata al ricorrente tramite Equitalia s.p.a. in data 12 marzo 2015 a mezzo raccomandata A/R n. 67216175625-0, con la quale è stato intimato al medesimo il pagamento, entro 60 giorni, della somma di Euro 154.554,59;
- del ruolo formato da Agea n. 2015/000002, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento del deposito della citazione del presente atto, ed in particolare dell'atto e/o degli atti di iscrizione a ruolo – non conosciuti – nella parte in cui in detti atti incidono nella sfera giuridica della medesima
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 la dott.ssa LA IO e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino, e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento di AGEA n. 300 2015 0000007747/000, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 12 marzo 2015, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 154.554,59 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995/1996 e 1996/1997. L’impugnazione è estesa al presupposto ruolo dell’AGEA n. 2015/000002, richiamato nella cartella di pagamento.
2. La cartella di pagamento era stata inizialmente impugnata davanti al Tribunale di Mantova ai sensi dell’art. 615 comma1 e 617 comma 1 c.p.c. (RG 1448/2015). Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 386/2021 del 19 aprile 2021, ha però declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1-t c.p.a. Il ricorso è stato poi riassunto davanti al TAR Brescia.
3. Nel ricorso in oggetto sono state riformulate le censure già proposte innanzi al giudice ordinario (inesistenza della notifica in quanto eseguita da Equitalia spa anziché dalla Guardia di Finanza, come richiesto dal previgente art. 8- quinquies comma 10- bis del DL 10 febbraio 2009 n. 5; mancanza della relazione di notifica; formazione di un secondo ruolo in aggiunta all’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 5/2009; mancanza dei requisiti essenziali; omessa notifica e omessa indicazione dei presupposti atti di accertamento, essendo irrilevante la notifica agli acquirenti; indicazione del solo responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e non del responsabile di emissione e di notifica della cartella, come previsto dall’art. 36 comma 4- ter del DL 31 dicembre 2007 n. 248; difetto di sottoscrizione; nullità per difetto di motivazione, mancata indicazione delle procedure di rateizzazione possibili e delle procedure per accedere alla sospensione dell’esecuzione; intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA o quantomeno decadenza dal potere di riscossione per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 25 DPR n. 602 del 1973; non debenza degli interessi per le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002 e comunque erroneità del termine di decorrenza degli stessi e mancata motivazione in ordine alla loro quantificazione; difetto di motivazione della pretesa di AGEA e mancanza di esigibilità, certezza e liquidità del credito il cui importo non terrebbe conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8-ter comma 5 DL 5/2009).
4. Essendo intervenute nelle more del giudizio innanzi al giudice ordinario le sentenze della Corte UE rese nei procedimenti C-348/18 e C-46/18 e, successivamente, varie pronunce del Consiglio di Stato che hanno annullato il prelievo supplementare imputato a numerosi produttori, parte ricorrente in aggiunta alle censure sopra indicate ha riformulato i motivi di ricorso e li ha integrati con i motivi sottoindicati:
a) nullità degli atti impugnati perché emessi in base a norme contrastanti con il diritto eurounitario: nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto europeo, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia (v. C. Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18, SS ; C. Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18, San Rocco );
b) i prelievi supplementari di cui viene richiesto il pagamento con la cartella impugnata derivano da dichiarazioni di produzione non accertate dallo Stato Italiano nei modi imposti dai regolamenti comunitari in materia, pertanto il credito di AGEA non sarebbe né certo né esigibile in quanto basato su atti ritenuti “falsi” dal GIP di Roma (v. ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP).
5. Parte ricorrente ha, pertanto, chiesto di annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine al risarcimento del danno, previo eventuale rinvio alla Corte di Giustizia Europea di plurime questioni pregiudiziali di compatibilità della normativa interna applicata con quella eurounitaria e di quest’ultima rispetto al Trattato nonché di plurime questioni interpretative.
Infine, ha formulato una richiesta di rinvio pregiudiziale con riferimento al termine di prescrizione da applicarsi alle somme dovute a titolo di prelievo qualora non si intendesse applicare il termine di cui all’art. 3, paragrafo 1, Reg. CE n. 2988/1995, rispetto alla diversa normativa dello Stato Italiano.
6. AGEA si costituiva con atto di costituzione meramente formale. In vista dell’udienza pubblica del 21 maggio 2025, in data 15 aprile 2025, depositava documenti e memoria.
L’azienda ricorrente, a sua volta, depositava documenti in data 8 aprile 2025 e in data 29 aprile 2025 memoria di replica.
7. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 l’azienda ricorrente chiedeva termine a difesa, risultando tardivo il deposito dei documenti da parte di AGEA.
Il termine veniva concesso e la discussione veniva rinviata all’udienza pubblica del 17 settembre 2025.
8. In vista della pubblica udienza nuovamente fissata, parte ricorrente depositava memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
9. All’udienza pubblica del 17 settembre 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Oggetto del ricorso
10. Anche ai fini di una maggiore chiarezza espositiva è opportuno, in via preliminare, individuare l’oggetto del presente ricorso.
Con lo stesso viene impugnata la cartella di pagamento n. 30020150000007747/000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 154.554,59 a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ diritti di notifica ” con riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997.
Il presente giudizio, peraltro, come in precedenza ricordato, è stato instaurato in virtù della c.d. translatio iudicii e con gli effetti della stessa, all’esito della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova n. 386 del 2021 (R.G. 1448 del 2015).
L’asserita prescrizione della pretesa di AGEA relativa alle annate di cui alla cartella impugnata
11. Parte ricorrente, tra le altre, formula anche la censura relativa all’intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA in ordine alle annate di cui alla cartella di pagamento impugnata.
E’ evidente che lo scrutinio della stessa si configuri quale antecedente logico rispetto alle censure che si fondano sulla necessaria disapplicazione della normativa interna per contrasto con il diritto eurounitario (ma in ordine all’ammissibilità delle stesse si v. infra ) e con la censura della errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC. Queste censure presuppongono, infatti, un debito ancora esistente e da rideterminare solo nell’importo. Appare necessario, pertanto, ricostruire la situazione del contenzioso pregresso, per stabilire se si siano formati dei giudicati che hanno cristallizzato il debito, e comunque se si sia verificato l’effetto interruttivo e sospensivo permanente della prescrizione.
Il contenzioso pregresso, le decisioni intervenute, e gli atti interruttivi della prescrizione
12. A questo proposito, sulla base della documentazione acquisita e, in particolare, di quanto prodotto da AGEA in data 15 aprile 2025, con riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997 gli atti rilevanti sono i seguenti:
a) la sentenza TAR Lazio, Sez. II Ter n. 2637 del 24 marzo 2011 (R.G. 10143/1999), che ha dichiarato improcedibile il ricorso promosso dall’azienda agricola poiché “ la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. quote latte per le annate 1995/96 e 1996/97 ” è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA intervenuta nel mese di ottobre 1999;
b) la sentenza del TAR Lazio Sez. II Ter 11 marzo 2013 n. 2569 (R.G. 14010/1999), che ha accolto il ricorso contro la comunicazione dell’AIMA dell’ottobre 1999 sopra indicata, ma esclusivamente con riferimento alla censura relativa agli interessi sulle imputazioni di pagamento a titolo di prelievo supplementare, indicando quale decorrenza degli stessi il momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto, e respingendo tutte le altre censure;
c) il decreto del TAR Lazio Sez. II Ter del 27 ottobre 2011 n. 8172 (R.G. 13988/1999), con il quale è stato dichiarato perento il ricorso promosso dal primo acquirente;
e) la comunicazione AGEA.DIRIGEN.2013.1269 di data 11 gennaio 2013 relativa alle annate 1995/1996 e 1996/1997, inviata in data 28 giugno 2013 e regolarmente ricevuta dall’azienda agricola (cfr. doc. 6 AGEA).
13. L’intervento di decisioni passate in giudicato nei confronti dell’azienda ricorrente, di merito o di perenzione, in primo luogo assume rilievo per quanto riguarda il problema dell’eccepita prescrizione (con riferimento al fatto che il decreto di perenzione n. 8172 del 2011 sia intervenuto nei confronti del primo acquirente per ciò che attiene lo specifico profilo della prescrizione si v. infra ).
14. A questo proposito, si deve premettere che il termine di prescrizione in materia di quote latte è decennale, certamente per ciò che concerne la quota capitale (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025 n. 9078).
La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica.
Il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è invece applicabile solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025 n. 9078).
Dalle considerazioni che precedono risulta evidente che non sussiste alcun contrasto sotto questo profilo con le norme unionali, e dunque manca il presupposto per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, richiesto dalla parte ricorrente.
La questione della natura decennale o quinquennale del termine di prescrizione, sia del capitale sia degli interessi, è comunque irrilevante, non essendo decorso nessuno di questi termini prima dell’instaurazione del giudizio davanti al Tribunale di Mantova nel 2015, di cui il presente costituisce la prosecuzione.
15. Nel caso in esame, infatti, la prescrizione era stata interrotta e permanentemente sospesa sia dal giudizio conclusosi con la sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter n. 2637 del 24 marzo 2011 (R.G. 10143/1999), che ha dichiarato improcedibile il ricorso promosso dall’azienda ricorrente, sia dal giudizio conclusosi con la sentenza del TAR Lazio Sez. II Ter 11 marzo 2013 n. 2569 (R.G. 14010/1999).
16. Ai sensi dell’art. 1310 c.c., l’effetto interruttivo della prescrizione deve ricondursi, altresì, al giudizio conclusosi con il decreto del TAR Lazio Sez. II Ter del 27 ottobre 2011 n. 8172 (R.G. 13988/1999), con il quale è stato dichiarato perento il ricorso promosso dal primo acquirente.
In proposito, vi è un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo il quale “ in ordine alla circostanza in cui AGEA avrebbe formato il ruolo portato dalla cartella impugnata su atti non notificati al ricorrente, ma all’acquirente del medesimo, occorre evidenziare che sussiste un vincolo di solidarietà che lega il produttore ed il primo acquirente, per cui entrambi sono egualmente obbligati alle restituzioni di prelievi di quote latte dovute in esito alle compensazioni a livello nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; id., sez. III, n. 1173/2020). Infatti, nel sistema delle cc.dd. “quote latte”, l’obbligazione di versamento del prelievo è solidale, atteso che il debitore del prelievo è il produttore, mentre l'acquirente svolge solo un ruolo di sostituto, sicché il mancato adempimento degli obblighi dell'acquirente riguarda il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall’acquirente che ne ha effettuato la trattenuta. ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2025 n. 8821). Non solo, ma “ l'acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell'esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l'art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti ” (cfr. in questi termini C. Stato, Sez. VI 21 febbraio 2025 n. 1466; C. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772).
17. Alla luce della solidarietà tra debitori per come disciplinata dall’art. 1310 c.c., deve essere quindi respinta l’obiezione di parte ricorrente secondo la quale non avrebbe avuto efficacia interruttiva la comunicazione con la quale AGEA ha notificato il prelievo supplementare di cui alla cartella impugnata alla cooperativa prima acquirente.
18. La prescrizione è stata interrotta anche dalla notifica della cartella di pagamento oggetto del presente ricorso, avvenuta in data 12 marzo 2015 (cfr. epigrafe del ricorso), a cui ha fatto seguito il giudizio davanti al Tribunale di Mantova, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Vi è stata poi la riassunzione innanzi al giudice amministrativo, con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
19. Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie si richiama quanto affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere.
A conforto di quanto appena affermato si possono citare alcuni principi sanciti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza della Cassazione civile: - non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell'art. 2945 cc. e che la costituzione in giudizio dell'Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. ” (cfr. in termini C. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2025 n. 7248).
20. Per entrambe le annate, sotto il profilo dell’interruzione della prescrizione, deve anche considerarsi la comunicazione AGEA.DIRIGEN.2013.1269 di data 11 gennaio 2013, regolarmente ricevuta dall’azienda ricorrente (cfr. doc. 6 AGEA).
21. A tutto questo si sovrappongono i periodi di sospensione della prescrizione stabiliti, rispettivamente, dall’art. 8- quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019), e dalla normativa connessa all’emergenza OV (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
22. Non essendo decorso neppure il termine quadriennale di cui al Regolamento CE 2899/1995, la questione della prescrizione diventa irrilevante, come in precedenza accennato, anche in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La prescrizione, infatti, è rimasta sospesa sino all’11 marzo 2013 (sentenza del TAR Lazio n. 2569/2013), ed è poi stata interrotta e permanentemente sospesa dalla notifica e dall’impugnazione della cartella di pagamento (2015) e dalla prosecuzione del giudizio davanti a questo TAR (2022).
Questo vale, evidentemente, quanto alla prescrizione sia del capitale sia degli interessi.
Le restanti censure proposte
23. Possono, a questo punto, essere trattate le altre censure.
Deve preliminarmente rilevarsi come l’azienda ricorrente, dopo aver richiamato le censure proposte innanzi al giudice ordinario, le abbia adattate al processo amministrativo, e ne abbia formulato di nuove alla luce della giurisprudenza della Corte UE nel frattempo intervenuta e della giurisprudenza adesiva del Consiglio di Stato.
A questo proposito, analogamente a quanto già ritenuto in precedenti decisioni di questo Collegio, deve osservarsi come l’ampliamento del contenzioso intervenuto in sede di riassunzione si concentri sulle conseguenze della violazione del diritto europeo e sull’inattendibilità dei calcoli sulla produzione di latte a livello nazionale. In relazione a questi due argomenti non si ravvisano cause di inammissibilità. Mentre il secondo può in realtà essere considerato uno sviluppo di quanto esposto nel ricorso originario, essendovi solo un maggiore grado di dettaglio, il primo è invece del tutto inedito, ma coinvolge l’applicazione delle sopravvenute sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare. Al riguardo, si ritiene che la relativa censura vada sempre esaminata, perché le preclusioni processuali di diritto interno diverse dal giudicato non possono privare di effettività il diritto di difesa nei confronti di atti adottati in violazione del diritto europeo.
Può, pertanto, passarsi a scrutinare le censure sopra indicate secondo l’ordine formulato da parte ricorrente (fermo restando il già avvenuto scrutinio del motivo inerente all’asserita prescrizione, anticipato nella trattazione per ragioni di pregiudizialità logica).
Sul contrasto con il diritto eurounitario
24. La ricorrente lamenta la “ nullità degli atti impugnati perché emessi in base a norme contrastanti con i Regolamenti Comunitari ”, censurando al contempo la “ illegittimità propria e derivata, per illegittimità comunitaria derivata, dei provvedimenti di imputazione di prelievo supplementare indicati nella impugnata cartella ”.
A questo proposito, occorre preliminarmente chiarire come non possa essere condivisa, almeno nel caso di specie, la censura che qualifica come nullità il vizio che inficia un provvedimento nazionale in contrasto con il diritto eurounitario.
Come plurime volte chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il vizio deve configurarsi piuttosto come annullabilità e non come nullità (particolarmente qualora il contrasto riguardi non la norma attributiva del potere, ma le disposizioni regolatrici della materia). A fondamento viene richiamata la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale afferma che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso o in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo » (cfr. sentenza HN & IT del 13 gennaio 2004”; in termini v. C. Stato Sez. VI 17 dicembre 2024 n.10152, e C. Stato Sez. VI 18 novembre 2024 n. 9207).
L’orientamento ormai consolidatosi in Consiglio di Stato evidenzia inoltre come, secondo la giurisprudenza europea, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non consenta che gli stessi, una volta esauriti, siano messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. C. Stato Sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4565).
25. Una volta chiarito quanto sopra, occorre chiedersi se possa comunque configurarsi un’ipotesi di illegittimità derivante dall’intervenuto annullamento degli atti presupposti per contrasto degli stessi con il diritto eurounitario.
Viene, a questo punto, in rilievo il contenzioso pregresso.
Carattere definitivo degli atti di imputazione
26. L’intervento di decisioni passate in giudicato ha rilevanza non solo con riferimento alla prescrizione, come già illustrato, ma anche sotto il profilo della definitività degli atti di imputazione.
27. Sul punto della definitività, gli atti di imputazione del prelievo supplementare per le annate in esame erano divenuti incontestabili, per esaurimento dei relativi ricorsi, non solo prima dell’instaurazione del giudizio davanti a questo TAR, mediante atto di riassunzione notificato in data 4 gennaio 2022 e depositato in data 10 gennaio 2022, ma anche prima del giudizio originario instaurato davanti al Tribunale di Mantova nel 2015, e prima anche delle stesse sentenze della Corte di Giustizia invocate dal ricorrente, che hanno affermato il contrasto con il diritto eurounitario della disciplina italiana in materia di quote latte. Ne consegue, anche alla luce dell’orientamento consolidatosi in Consiglio di Stato, di cui si dirà più avanti, l’impossibilità di utilizzare ora contro atti di riscossione coattiva, o direttamente attraverso l’azione di accertamento, argomenti riferibili al calcolo del prelievo supplementare, essendo ormai divenuti inoppugnabili gli atti di imputazione del debito stesso.
28. Non deve infatti trascurarsi che oggetto del presente giudizio non sono gli atti di accertamento del prelievo supplementare, provvedimenti a monte della procedura di riscossione, ma una cartella di pagamento, quale atto volto a sollecitare la parte all’adempimento, e ad avvisarla che, in caso di mancato pagamento, si provvederà all’esazione coattiva del credito.
29. Come anche recentemente ricordato dal Consiglio di Stato, gli atti come quelli oggetto del presente giudizio, “ pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, 46 ” (in questi termini C. Stato Sez. VI 11 dicembre 2024 n. 9999). In questa impostazione, la cartella di pagamento impugnata, quale mero invito al pagamento, prodromico all’esecuzione forzata, può essere contestata unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito.
30. Il Consiglio di Stato ha poi escluso che si possano distinguere i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare divenuti definitivi a causa di una sentenza di merito da quelli divenuti definitivi a causa di una pronuncia di perenzione o comunque in rito. Di conseguenza, ha escluso anche per gli atti di riscossione consequenziali a questi ultimi la possibilità di effettuare la disapplicazione allo scopo di dare ingresso al diritto eurounitario (cfr. C. Stato Sez. VI 16 aprile 2024 n.3434; C. Stato Sez. VI 9 agosto 2024 n.7079).
31. Pertanto, deve considerarsi ostativa al ricalcolo anche la perenzione dei giudizi che, benché non faccia stato tra le parti, è in grado di consolidare e rendere non più contestabili gli atti di accertamento del prelievo supplementare e l’imputazione dello stesso
Nel caso di specie, vi sono sia pronunce di rito sia pronunce di merito.
32. Con riferimento alle prime, peraltro, occorre considerare esclusivamente la sentenza n. 2637 del 2011 del TAR Lazio, Sez. II- ter .
Per quanto riguarda, invece, il decreto di perenzione n. 8172 del 2011 TAR Lazio, Sez. II- ter , si tratta di una pronuncia che coinvolge solo il primo acquirente, e dunque, ai sensi dell’art. 1306 c.c., non può formare giudicato nei confronti del produttore, nonostante il carattere solidale dell’obbligazione. Peraltro, l’attività processuale del primo acquirente dimostra la tempestiva notifica a tale soggetto degli atti di accertamento del prelievo supplementare, da cui deriva l’interruzione della prescrizione ex art. 1310 c.c. anche per il produttore, come sopra evidenziato.
33. Con riferimento al merito, deve richiamarsi la sentenza del TAR Lazio, Sez. II- ter , n. 2569 del 2013, pronunciata nei confronti dell’azienda ricorrente.
Quanto alla tesi di parte ricorrente, secondo la quale quest’ultima pronuncia non sarebbe opponibile al produttore perché AGEA avrebbe comunicato il prelievo solo al primo acquirente, si osserva che l’impugnazione presuppone la piena conoscenza, e dunque assorbe la questione del destinatario della notifica.
34. La definitività degli atti di imputazione del prelievo non può essere messa in discussione neppure in virtù dell’avvenuto annullamento del provvedimento di compensazione nazionale relativo alle annate 1995/1996 e 1996/1997 da parte della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 9 maggio 2022 n. 3603, come rilevato dalla parte ricorrente nella propria memoria di replica depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in data 29 aprile 2025 e nella successiva memoria di replica depositata in data 17 luglio 2025.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento di compensazione nazionale sarebbe un atto unitario e inscindibile, e dunque l’annullamento non potrebbe sussistere per alcuni produttori e non per altri. Per tale ragione, non dovrebbe rilevare il fatto che la sentenza di annullamento non veda l’azienda ricorrente tra gli appellanti.
35. In realtà, la natura di atto generale non supera la forza del giudicato che ha accertato il debito della parte ricorrente in relazione alle medesime annualità. Tale accertamento è divenuto irretrattabile, perché l’azienda ricorrente non ha provveduto ad impugnare la sentenza alla stessa sfavorevole.
La decisione sul provvedimento di compensazione nazionale può quindi avere effetti solo nei confronti di chi ha partecipato al giudizio di appello.
Non può neppure configurarsi un’invalidità sopravvenuta dei provvedimenti di imputazione del prelievo riguardanti la singola azienda agricola. Questi provvedimenti sono protetti dal giudicato, che costituisce ora la ragione fondante del debito.
Una volta intervenuta la compensazione nazionale, è onere dei singoli produttori impugnare gli atti che, sul presupposto della stessa, definiscono puntualmente la posizione debitoria di ognuno. Se l’esito del giudizio è sfavorevole, il debito rimane cristallizzato, anche se successivamente dovesse cadere il provvedimento generale di compensazione nazionale, il cui annullamento non può avere effetti erga omnes proprio perché il credito nei confronti dei singoli produttori è presidiato dai provvedimenti di imputazione riguardanti ciascuna impresa agricola, sui quali nel frattempo si è formato il giudicato.
Il particolare rigore in ordine all’individuazione dei presupposti necessari affinché l’autorità di cosa giudicata possa essere posta nel nulla da una successiva decisione è ampiamente giustificato dal principio di certezza del diritto, di cui la res iudicata è diretta espressione.
A tale riguardo, occorre precisare che il principio invocato dalla parte ricorrente, secondo il quale tra due giudicati contrastanti prevale il più recente, non può operare nel caso di specie. In realtà, affinché tale principio possa essere invocato occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, in modo che tra le due vicende sussista un’ontologica e strutturale sovrapposizione di parti, petitum e causa petendi, con inversione del solo risultato sostanziale. Una simile corrispondenza è però del tutto assente nella vicenda in esame, sia per la diversità dell’oggetto, sia perché la decisione del Consiglio di Stato non annovera tra le parti né l’azienda ricorrente né i soci della stessa.
Le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
36. La certezza del diritto e l’intangibilità del giudicato, che costituiscono principi generali anche dell’ordinamento europeo, fanno sì che non possano ritenersi meritevoli di accoglimento le richieste di rinvio pregiudiziale formulate nel ricorso e nelle memorie di replica depositate in data 29 aprile 2025 e 17 luglio 2025.
A questo proposito può nuovamente ricordarsi che “ la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e AN La HE del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) (cfr. in termini C. Stato, Sez. VI 30 maggio 2025 n. 4755).
37. In altri termini, sono i principi sopra indicati, per come interpretati dalla stessa Corte di Giustizia, che consentono di non sottoporre a quest’ultima le questioni pregiudiziali indicate dall’azienda ricorrente (fermo restando quanto verrà a breve evidenziato in punto di doverosità dell’autotutela amministrativa).
E’ sempre la Corte di Giustizia, infatti, a ricordare (oltretutto con riferimento ai soli giudici di ultima istanza) che “ l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte ” (CGUE, ord. 15 dicembre 2022 in causa 597/2021).
Doverosità dell’autotutela
38. Pur a fronte di una situazione ormai consolidata, occorre sottolineare come l’incontestabilità dei rapporti non faccia venir meno il potere di autotutela in capo all’amministrazione (cfr. C. Stato Sez. VI 18 novembre 2024 n.9207; C. Stato Sez. VI 20 novembre 2024 n. 9351; C. Stato Sez. VI 11 dicembre 2024 n. 9999).
39. Il problema dell’autotutela non è eludibile, e in effetti occorre parlare di autotutela doverosa, se si considera che l’autorità di cosa giudicata o l’inoppugnabilità della decisione amministrativa per perenzione o mancata impugnazione, pur impedendo al giudice amministrativo di intervenire tramite disapplicazione, non elimina il contrasto con il diritto eurounitario, e fa sorgere, secondo i principi enucleati dalla Corte di Giustizia, il diritto al risarcimento a favore dei privati (v. C. Giust. GS 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad , punti 79 e 80; C.Giust. Sez. IX 7 luglio 2022 C‑261/21, AN-La HE , punti 58 e 59).
L’individuazione delle modalità di risarcimento spetta in primo luogo al legislatore nazionale e alle valutazioni dell’amministrazione, entro il doppio limite del divieto degli aiuti di Stato e della necessità di tenere conto dell’affidamento maturato dai produttori che appartenevano in origine alle categorie prioritarie. Attualmente, la disciplina di riferimento è quella codificata negli art. 10- bis e 10- ter del DL 13 giugno 2023 n. 69, la cui applicazione non rientra nell’oggetto del presente giudizio.
Affidabilità della gestione delle quote latte in Italia
40. Anche se non formulata come motivo di censura autonomo, all’interno del primo motivo vi è la contestazione in ordine all’inaffidabilità dei calcoli sulla produzione di latte a livello nazionale.
Tale censura, però, oltre ad essere inammissibile per le stesse ragioni in precedenza illustrate, è anche infondata.
41. E difatti, come plurime volte chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato « le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati » (in questi termini C. Stato Sez. VI 17 dicembre 2024 n. 10152 che, a propria volta, richiama C. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; Id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481).
Le censure relative a vizi propri della cartella
42. Nei confronti della cartella di pagamento oggetto del ricorso introduttivo parte ricorrente formula anche sette censure per vizi propri, oltre a quella già affrontata sulla prescrizione del debito. Nella prima censura si contesta che vi sarebbe stata violazione dell’art. 25 comma 1 lett. c) D.P.R. 602 del 1973; nella seconda vengono contestate la mancata notifica o comunque la nullità della notifica degli atti presupposti e la mancata indicazione degli stessi e della loro data di notifica; nella terza viene contestata l’illegittima duplicazione del ruolo; nella quarta viene contestata la mancata indicazione del responsabile dell’emissione e della notifica della cartella; nella quinta vi è una contestazione in ordine al mancato computo dell’intervenuta compensazione con gli aiuti PAC; nella sesta viene contestata l’inesistenza della notifica e/o la nullità insanabile in quanto eseguita da un soggetto non abilitato; infine, nella settima viene contestata la nullità e/o l’annullabilità della cartella per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi .
Limiti temporali di notifica della cartella ex art. 25 DPR 602 del 1973
43. Come plurime volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “ A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n.5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del d.p.r. 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina (art. 30) sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698). Con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.p.r. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art.36-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua) ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2025 n. 1737).
Il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772). Conseguentemente, il rinvio all’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, contenuto nel previgente art. 8- quinquies , comma 10- bis , del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato nella disposizione in oggetto.
Sulla notifica degli atti presupposti e sulla mancata indicazione degli stessi e della data di notifica
44. Anche questa censura non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, occorre ricordare come gli atti presupposti siano stati non solo notificati, ma anche impugnati dalla parte ricorrente, con decisioni alla stessa perfettamente opponibili e divenute ormai definitive.
In ogni caso, per mera completezza espositiva, deve rilevarsi nuovamente come non sia condivisibile la tesi secondo la quale ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non potrebbe valere nei confronti dei produttori (cfr. ancora l’orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato, in precedenza richiamato, sul vincolo di solidarietà che lega il produttore ed il primo acquirente e sugli obblighi informativi che gravano sull’acquirente).
Infine, deve rilevarsi come nella cartella siano anche indicati gli estremi dell’atto presupposto (pag. 4 della stessa).
Illegittima duplicazione del ruolo
45. In ordine alla censura di illegittima duplicazione del ruolo, e di illegittima duplicazione delle procedure di recupero, può osservarsi come per giurisprudenza costante (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI 28 febbraio 2025 n. 1737) un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisca un vizio di illegittimità. A tal proposito, è sufficiente rilevare come la disciplina di cui agli art. 8- ter e 8- quinquies , della l. n. 33/09 non preveda che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti.
In questo senso, va ricordato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti di cui all'art. 8- ter , 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso AGEA, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute (v. art. 8- ter , 2° comma, l. n. 33/2009), ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).
La censura, pertanto, è infondata e deve essere respinta.
Mancata indicazione del responsabile dell’emissione e della notifica della cartella. Difetto di sottoscrizione
46. Anche questa censura deve ritenersi infondata.
A questo proposito, può osservarsi che l’indicazione del responsabile dell’emissione e della notifica della cartella di pagamento, richiesta a pena di nullità dall’art. 36 comma 4- ter del DL 248/2007, deve essere coordinata con le altre informazioni contenute nella cartella stessa e con le modalità scelte per la notifica. Nello specifico, il responsabile dell’emissione coincide evidentemente con il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, espressamente indicato, mentre il responsabile della notifica coincide con il soggetto esterno incaricato della stessa, all’epoca Equitalia spa.
Quanto all’omissione della sottoscrizione, la stessa è consentita dall’art. 1 comma 5- ter -e del DL 17 giugno 2005 n. 106, in base al quale i ruoli tributari e non tributari si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati eseguita dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.
Nullità della cartella per difetto di motivazione
47. In questa censura la parte ricorrente lamenta, in primo luogo, di non essere stata messa in grado di conoscere se e in quale misura le somme dovute a titolo di prelievo supplementare siano state compensate con gli aiuti PAC.
La censura si configura come inammissibile per genericità, ed è comunque infondata.
Si tratta, infatti, di censura formulata in assenza di un adeguato supporto probatorio in ordine al presupposto dell’intervenuta compensazione. Sotto tale ultimo profilo, infatti, appare sufficiente ricordare come per giurisprudenza consolidata «[l]a dichiarazione di intervenuta compensazione è possibile solo se l’importo degli aiuti PAC trattenuti sia individuato in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare Lo stesso vale per gli importi eventualmente versati nel corso delle procedure di rateizzazione» (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 50 )” (cfr. in termini TAR Lazio, Sez. V, 28 febbraio 2024 n. 3938).
Inoltre, la censura di difetto di motivazione non può essere condivisa neppure in senso più generale.
A questo proposito, si osserva che la cartella di pagamento, conforme al modello ministeriale, è sufficientemente motivata quando, come nel caso di specie, riporti il dettaglio della pretesa creditoria di Agea, facendo riferimento alle causali, ai precedenti atti impositivi e alle annualità dei crediti iscritti a ruolo.
Ogni altra indicazione risulta non essenziale ai fini del diritto di difesa. L’eventuale mancanza di ulteriori informazioni, pur se stabilite per legge, non può che integrare, al più, una mera irregolarità.
Notifica eseguita da un soggetto non abilitato. Mancanza della relata di notifica
48. Con riferimento a tale censura è sufficiente ricordare che qualsiasi violazione del riparto di competenze tra gli uffici o gli enti pubblici deve ritenersi superata dalla sanatoria per raggiungimento dello scopo (v. art. 156 e 160 cpc). Nelle notifiche tramite raccomandata AR, come nel caso in esame, la relazione di notifica è assorbita nella procedura postale.
Quantificazione degli interessi, non debenza degli stessi, e termine di decorrenza
49. In questa censura parte ricorrente lamenta che la cartella impugnata non permetterebbe di comprendere il tasso di interessi applicato, il metodo di calcolo, e il periodo di riferimento.
Sarebbe, infatti, riportata solo la cifra globale degli interessi, senza indicazione delle specifiche modalità di calcolo degli stessi.
Si tratta di censura infondata e, come tale, da respingere.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire, da tempo, come l’atto di intimazione debba ritenersi sufficientemente motivato quando contenga l’indicazione delle annate di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi (cfr. TAR Lazio Sez. V 28 febbraio 2024 n.3938; C. Stato Sez. III 12 luglio 2021 n, 5281). Gli interessi, in particolare, sono determinati secondo regole fissate per legge e la decorrenza è ricavabile dall’art. 30 DPR n. 602/1973, per cui nessuna illustrazione del calcolo degli interessi è dovuta (cfr C. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2024 n.2635).
50. Con lo stesso motivo viene contestata anche la non debenza degli interessi per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2001/2002.
A tal proposito, deve rilevarsi che gli interessi sul prelievo supplementare sono importi dovuti alla pari del capitale in quanto previsti dalla normativa comunitaria, e dunque rientrano tra le somme esigibili ai sensi degli art. 8-ter e 8-quinquies del DL 5/2009.
Per altro aspetto, l’esenzione dagli interessi prevista dall’ art. 10, comma 34° del D.L. n. 49/2003 invocato dalla ricorrente è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Nel caso di specie non risulta che l’azienda agricola abbia mai perfezionato il procedimento di rateizzazione relativamente alle annate in questione.
Al contrario, pur trattandosi di mera disposizione interna, risulta agli atti la mancata adesione alla rateizzazione proprio con riferimento alle annate oggetto del presente ricorso (cfr. doc. 7 AGEA).
L’art. 10, comma 34° del D.L. n. 49/2003 è disposizione eccezionale, e pertanto non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003 (cfr. ex multis TAR Veneto, Sez. IV, 26 giugno 2025 n. 1095).
Conclusioni
51. Conclusivamente, il ricorso proposto dalla parte ricorrente deve ritenersi in parte inammissibile e in parte infondato per le ragioni di cui in motivazione.
Sulle spese del presente giudizio
52. Quanto alle spese del presente giudizio, la complessità e particolarità delle questioni, nelle quali viene in considerazione anche il contrasto con il diritto eurounitario, fanno ritenere equa la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU RO, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
LA IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IO | AU RO |
IL SEGRETARIO