Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1960, n. 1623
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 gennaio 1961
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1961