Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di cui al precedente articolo, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.