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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17885 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5657/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Luana Izzo ed Alessio Antonelli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473 bis 49 c.p.c. depositato il 10.2.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e la pagina 1 di 3 successiva pronuncia di divorzio. Chiedeva, altresì, di stabilire che la casa
coniugale sita in Roma, via Don Pirro Scavizzi n. 14, immobile di proprietà esclusiva
del sig. tornasse nella piena ed esclusiva disponibilità del ricorrente, Parte_1
disponendo la liberazione del su indicato immobile a carico della moglie,
eventualmente fissando un termine congruo (atteso il tempo che ha già avuto la
resistente per reperire una nuova abitazione) per il rilascio.
A sostegno della domanda, parte deduceva che: in data 4.12.2008, il ricorrente aveva contratto matrimonio concordatario con;
Controparte_1
dall'unione non erano nati figli;
il matrimonio era finito a causa del comportamento della moglie, la quale rifiutava di partecipare alla vita sociale del marito, respingendo qualsiasi contatto con gli amici e i familiari del
la resistente si era sempre più chiusa in se stessa riservando al marito solo Parte_1
silenzi e distanza; la moglie lavorava come massaggiatrice in centri massaggi thailandesi ed era, pertanto, autosufficiente.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26.11.2025, il ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione ed il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta la matura per la decisione,
invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi,
palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Quanto alla casa coniugale, in assenza di prole minorenne e/o maggiorenne non autosufficiente, trova applicazione il regime privatistico della proprietà;
pagina 2 di 3 il chiesto ordine di rilascio è inammissibile in questa sede, non rientrando nella competenza del Giudice della Famiglia.
Deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria sulla domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, le quali hanno contratto matrimonio in Roma il 4.12.2008;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto
01944, parte I, serie 03);
DICHIARA inammissibile il chiesto ordine di rilascio dell'immobile;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera del 4.12.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
AN TI RT NZ
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5657/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Luana Izzo ed Alessio Antonelli, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473 bis 49 c.p.c. depositato il 10.2.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e la pagina 1 di 3 successiva pronuncia di divorzio. Chiedeva, altresì, di stabilire che la casa
coniugale sita in Roma, via Don Pirro Scavizzi n. 14, immobile di proprietà esclusiva
del sig. tornasse nella piena ed esclusiva disponibilità del ricorrente, Parte_1
disponendo la liberazione del su indicato immobile a carico della moglie,
eventualmente fissando un termine congruo (atteso il tempo che ha già avuto la
resistente per reperire una nuova abitazione) per il rilascio.
A sostegno della domanda, parte deduceva che: in data 4.12.2008, il ricorrente aveva contratto matrimonio concordatario con;
Controparte_1
dall'unione non erano nati figli;
il matrimonio era finito a causa del comportamento della moglie, la quale rifiutava di partecipare alla vita sociale del marito, respingendo qualsiasi contatto con gli amici e i familiari del
la resistente si era sempre più chiusa in se stessa riservando al marito solo Parte_1
silenzi e distanza; la moglie lavorava come massaggiatrice in centri massaggi thailandesi ed era, pertanto, autosufficiente.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26.11.2025, il ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione ed il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta la matura per la decisione,
invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi,
palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Quanto alla casa coniugale, in assenza di prole minorenne e/o maggiorenne non autosufficiente, trova applicazione il regime privatistico della proprietà;
pagina 2 di 3 il chiesto ordine di rilascio è inammissibile in questa sede, non rientrando nella competenza del Giudice della Famiglia.
Deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria sulla domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, le quali hanno contratto matrimonio in Roma il 4.12.2008;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto
01944, parte I, serie 03);
DICHIARA inammissibile il chiesto ordine di rilascio dell'immobile;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera del 4.12.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
AN TI RT NZ
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