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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/08/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 250 del 25.1.2023
Oggetto: malattia professionale – indennizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 546/2023 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia De Maglio, in virtù di procura in Parte_1
atti
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra CP_1
Vinci, in virtù di procura generale in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.05.2021, si rivolgeva al Tribunale di Lecce – Sez. Parte_1
Lavoro, deducendo di aver svolto, dal 1984 al 2015, l'attività di autista di camion alle dipendenze di diverse ditte, occupandosi del carico e scarico del gasolio;
che, a causa dell'attività espletata, aveva contratto una “spondilodiscopatie del tratto lombare”. Chiedeva, quindi, che fosse riconosciuta l'origine professionale della predetta patologia -stante il diniego oppostogli in via amministrativa a seguito di domanda del 16.01.2020- e, accertato il grado di menomazione, chiedeva la condanna dell' al pagamento delle conseguenti prestazioni economiche. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso. Disposta ed eseguita CTU, la causa veniva decisa con sentenza n. 250/2023 del 25.1.2023, con cui veniva rigettata la domanda con dichiarazione di irripetibilità delle spese del giudizio.
Avvero la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il Parte_1
25.7.2023, deducendo con un unico motivo di gravame l'erroneità della decisione di primo grado, nella quale il primo Giudice si era uniformato alle conclusioni della relazione di CTU, che contestava e di cui chiedeva la rinnovazione.
Insisteva nell'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo con condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Con memoria depositata il 14.12.2023, si costituiva l' , che contestava l'appello e ne chiedeva CP_1
il rigetto.
Con ordinanza del 21.2.2024, la Corte disponeva la rinnovazione della CTU affidandone l'incarico al Dott. Persona_1
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Il CTU, all'esito di accurata visita dell'appellante e dello studio della documentazione in atti, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “il ricorrente è affetto da una marcata-pregressa patologia spondilodiscopatica del tratto lombare, radiologicamente accertata, assolutamente non similare ad una fisiologica degenerazione artrosica rachidea età dipendente e tale malattia può avere, a mio parere, una etiopatogenesi professionale da vibrazioni trasmesse al corpo intero per l'attività di autista di camion svolta da 1984 al 2015. Tale malattia professionale appartiene alla Lista II gruppo
2 n. 3 ICD-10 M47.8 ai sensi del D.M. 10.06.2014.Il danno biologico permanente è da considerare pari a 6 punti percentuali per analogia al codice 213 delle Tabelle ai sensi del D.L. 38/2000”. CP_1
Per pervenire a tale valutazione medico-legale, il CTU ha premesso che “…gli argomenti da esaminare in dettaglio sono sia le mansioni lavorative svolte dall'assicurato e sia le tipologie di rischio lavorativo a cui è stato esposto il sig. , ragion per cui diviene utile un excursus Parte_1
storico-documentale. Dall'esame della documentazione in atti si evince che l'attività lavorativa del ricorrente ad eventuale maggior rischio etiopatogenetico professionale è stata quella svolta come autista di camion sia perché egli era l'unico autista della Ditta presso la quale lavorava e sia perché tale lavoro, tranne che negli ultimi anni, è stato eseguito a tempo pieno per tutto l'arco orario giornaliero mentre la seconda mansione lavorativa di pompista è stata svolta per l'appunto solo negli ultimi anni con orario limitato a poche ore giornaliere e con il ricorrente che in tale lavoro di pompista veniva affiancato da altro lavoratore (ved. pag. 1 del Ricorso di primo grado, pag. 1 del
Ricorso in Appello e pag. 3 delle Osservazioni del Legale)”. Aggiunge il CTU: <il secondo argomento da puntualizzare in questo contenzioso è la tipologia del rischio lavorativo a cui stato esposto il ricorrente. legale ricorrente…chiarisce che primario suo assistito quello delle “vibrazioni trasmesse al corpo intero” anche se poi rigo 3 di pag. ricorso primo grado egli ha scritto “a ciò si aggiunga che, sempre nello svolgimento proprie mansioni, sig. occupava movimentazione manuale parte_1 carico…”. quindi ritiene presente nel sia due tipi: vibrazioni intero e dei carichi. converso
CTU di primo grado, in relazione al rischio lavorativo al quale il ricorrente è stato esposto, ha preso in considerazione nel proprio elaborato soltanto la seconda tipologia di rischio lavorativo menzionata dal Legale: quella che era stata formulata “in aggiunta” dal Legale nel Ricorso di primo grado e cioè la movimentazione manuale dei carichi>>.
Il CTU, poi, evidenzia che>.
Entrando più nel dettaglio della propria valutazione medico-legale, il Dott. osserva:Collega di primo grado in data 1 settembre 2022. Infatti, il Collega di primo grado obiettiva assoluta normalità rachidea: “… i movimenti di competenza del rachide appaiono tutti consentiti” e conclude per un quadro clinico similare a quello presente in generale nella popolazione di pari età del periziato. Invece il sottoscritto attualmente ha rilevato la presenza di una marcata e diffusa disfunzionalità rachidea del tratto lombare del ricorrente: tratto lombare verticalizzato, nettamente ipomobile in flesso-estensione, contratto nei paravertebrali. A questo punto si potrebbe sostenere od obiettare che la maggiore disfunzionalità clinica rachidea oggi rilevata è conseguenza del periodo temporale trascorso tra le due visite peritali. Tuttavia dallo studio con visione diretta dei radiogrammi e CD-DVD risalenti al 2016 sino al 2019, cioè antecedenti l'istanza amministrativa e che mi sono stati consegnati dal Legale dopo la visita peritale, appare evidente la presenza di una netta spondilodiscopatia artrosica degenerativa del rachide lombare interessante tutti i somi di tale distretto ed inoltre è ben evidente in tutte le immagini radiologiche esaminate la perdita della fisiologica lordosi lombare con evidente verticalizzazione di tale tratto. Diviene quindi logico- conseguenziale affermare che il 1° settembre 2022, data della visita peritale di primo grado, è stata una giornata particolare per il sig. con dolore contrattura rachidea assenti e senza Parte_1
limitazioni funzionali. In ogni caso, le immagini radiologiche rachidee lombari esaminate de visu non possono essere definite immagini di fisiologica-normale degenerazione spondilodiscopatica rachidea lombare in soggetti di pari età del periziato (anni 58 nel 2016 fino a 61 nel 2019). Per quanto riguarda i due argomenti riferentesi alla precipua attività lavorativa svolta dal ricorrente ed alla tipologia di rischio a cui è stato esposto, argomenti che sono stati approfonditi con l'excursus storico-documentale, ritengo che la attività lavorativa a maggior rischio professionale svolta dal ricorrente sia stata quella di autista di camion. Di conseguenza, il rischio lavorativo a cui l'assicurato è stato esposto è stato soltanto quello delle vibrazioni trasmesse al corpo intero>>.
Orbene, la Corte ritiene di aderire senza riserve alle conclusioni del CTU che appaiono supportate da un ragionamento scevro da vizi logichi e conforme anche alle risultanze istruttorie. A ciò si aggiunga che la difesa dell' non ha formulato osservazioni all'elaborato trasmesso in bozza dal CTU. CP_1
In considerazione di quanto precede, l'appello deve essere accolto con il riconoscimento all'appellante di un danno biologico dipendente dall'attività lavorativa pari al 6% e conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo. CP_2
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno distratte alla procuratrice costituita dell'appellante per fattane anticipazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 25.7.2023 da Parte_1
nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] CP_1
sentenza n. 250 del 25.1.2023 del Tribunale di Lecce, così provvede: -accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che la malattia lamentata dall'appellante è riconducibile all'attività lavorativa e che il danno biologico conseguente è pari al 6%;
-condanna l' a liquidare il corrispondente indennizzo in capitale, con decorrenza dalla CP_1
domanda amministrativa;
-condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida ex d.m. n. 55/2014 e succ. modd. per il primo grado in € 2.607,00 e per il secondo grado in € 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Silvia De Maglio;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato dispositivo. CP_1
Riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 250 del 25.1.2023
Oggetto: malattia professionale – indennizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 546/2023 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia De Maglio, in virtù di procura in Parte_1
atti
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra CP_1
Vinci, in virtù di procura generale in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.05.2021, si rivolgeva al Tribunale di Lecce – Sez. Parte_1
Lavoro, deducendo di aver svolto, dal 1984 al 2015, l'attività di autista di camion alle dipendenze di diverse ditte, occupandosi del carico e scarico del gasolio;
che, a causa dell'attività espletata, aveva contratto una “spondilodiscopatie del tratto lombare”. Chiedeva, quindi, che fosse riconosciuta l'origine professionale della predetta patologia -stante il diniego oppostogli in via amministrativa a seguito di domanda del 16.01.2020- e, accertato il grado di menomazione, chiedeva la condanna dell' al pagamento delle conseguenti prestazioni economiche. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso. Disposta ed eseguita CTU, la causa veniva decisa con sentenza n. 250/2023 del 25.1.2023, con cui veniva rigettata la domanda con dichiarazione di irripetibilità delle spese del giudizio.
Avvero la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il Parte_1
25.7.2023, deducendo con un unico motivo di gravame l'erroneità della decisione di primo grado, nella quale il primo Giudice si era uniformato alle conclusioni della relazione di CTU, che contestava e di cui chiedeva la rinnovazione.
Insisteva nell'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo con condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Con memoria depositata il 14.12.2023, si costituiva l' , che contestava l'appello e ne chiedeva CP_1
il rigetto.
Con ordinanza del 21.2.2024, la Corte disponeva la rinnovazione della CTU affidandone l'incarico al Dott. Persona_1
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Il CTU, all'esito di accurata visita dell'appellante e dello studio della documentazione in atti, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “il ricorrente è affetto da una marcata-pregressa patologia spondilodiscopatica del tratto lombare, radiologicamente accertata, assolutamente non similare ad una fisiologica degenerazione artrosica rachidea età dipendente e tale malattia può avere, a mio parere, una etiopatogenesi professionale da vibrazioni trasmesse al corpo intero per l'attività di autista di camion svolta da 1984 al 2015. Tale malattia professionale appartiene alla Lista II gruppo
2 n. 3 ICD-10 M47.8 ai sensi del D.M. 10.06.2014.Il danno biologico permanente è da considerare pari a 6 punti percentuali per analogia al codice 213 delle Tabelle ai sensi del D.L. 38/2000”. CP_1
Per pervenire a tale valutazione medico-legale, il CTU ha premesso che “…gli argomenti da esaminare in dettaglio sono sia le mansioni lavorative svolte dall'assicurato e sia le tipologie di rischio lavorativo a cui è stato esposto il sig. , ragion per cui diviene utile un excursus Parte_1
storico-documentale. Dall'esame della documentazione in atti si evince che l'attività lavorativa del ricorrente ad eventuale maggior rischio etiopatogenetico professionale è stata quella svolta come autista di camion sia perché egli era l'unico autista della Ditta presso la quale lavorava e sia perché tale lavoro, tranne che negli ultimi anni, è stato eseguito a tempo pieno per tutto l'arco orario giornaliero mentre la seconda mansione lavorativa di pompista è stata svolta per l'appunto solo negli ultimi anni con orario limitato a poche ore giornaliere e con il ricorrente che in tale lavoro di pompista veniva affiancato da altro lavoratore (ved. pag. 1 del Ricorso di primo grado, pag. 1 del
Ricorso in Appello e pag. 3 delle Osservazioni del Legale)”. Aggiunge il CTU: <il secondo argomento da puntualizzare in questo contenzioso è la tipologia del rischio lavorativo a cui stato esposto il ricorrente. legale ricorrente…chiarisce che primario suo assistito quello delle “vibrazioni trasmesse al corpo intero” anche se poi rigo 3 di pag. ricorso primo grado egli ha scritto “a ciò si aggiunga che, sempre nello svolgimento proprie mansioni, sig. occupava movimentazione manuale parte_1 carico…”. quindi ritiene presente nel sia due tipi: vibrazioni intero e dei carichi. converso
CTU di primo grado, in relazione al rischio lavorativo al quale il ricorrente è stato esposto, ha preso in considerazione nel proprio elaborato soltanto la seconda tipologia di rischio lavorativo menzionata dal Legale: quella che era stata formulata “in aggiunta” dal Legale nel Ricorso di primo grado e cioè la movimentazione manuale dei carichi>>.
Il CTU, poi, evidenzia che
Entrando più nel dettaglio della propria valutazione medico-legale, il Dott. osserva:
limitazioni funzionali. In ogni caso, le immagini radiologiche rachidee lombari esaminate de visu non possono essere definite immagini di fisiologica-normale degenerazione spondilodiscopatica rachidea lombare in soggetti di pari età del periziato (anni 58 nel 2016 fino a 61 nel 2019). Per quanto riguarda i due argomenti riferentesi alla precipua attività lavorativa svolta dal ricorrente ed alla tipologia di rischio a cui è stato esposto, argomenti che sono stati approfonditi con l'excursus storico-documentale, ritengo che la attività lavorativa a maggior rischio professionale svolta dal ricorrente sia stata quella di autista di camion. Di conseguenza, il rischio lavorativo a cui l'assicurato è stato esposto è stato soltanto quello delle vibrazioni trasmesse al corpo intero>>.
Orbene, la Corte ritiene di aderire senza riserve alle conclusioni del CTU che appaiono supportate da un ragionamento scevro da vizi logichi e conforme anche alle risultanze istruttorie. A ciò si aggiunga che la difesa dell' non ha formulato osservazioni all'elaborato trasmesso in bozza dal CTU. CP_1
In considerazione di quanto precede, l'appello deve essere accolto con il riconoscimento all'appellante di un danno biologico dipendente dall'attività lavorativa pari al 6% e conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo. CP_2
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno distratte alla procuratrice costituita dell'appellante per fattane anticipazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 25.7.2023 da Parte_1
nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] CP_1
sentenza n. 250 del 25.1.2023 del Tribunale di Lecce, così provvede: -accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che la malattia lamentata dall'appellante è riconducibile all'attività lavorativa e che il danno biologico conseguente è pari al 6%;
-condanna l' a liquidare il corrispondente indennizzo in capitale, con decorrenza dalla CP_1
domanda amministrativa;
-condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida ex d.m. n. 55/2014 e succ. modd. per il primo grado in € 2.607,00 e per il secondo grado in € 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Silvia De Maglio;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato dispositivo. CP_1
Riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi