Art. 1.
In ogni Comune sede di Consiglio notarile e' stabilito un archivio notarile distrettuale ((, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma))
Nel caso di riunione di uno o piu' distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarile.
Fino a tanto che non sara' possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che gia' vi si trovano depositati.
Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile ((aggregante)) ((La riunione di archivi notarili puo' essere disposta anche senza la riunione di uno o piu' distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonche' dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione))
In ogni Comune sede di Consiglio notarile e' stabilito un archivio notarile distrettuale ((, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma))
Nel caso di riunione di uno o piu' distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarile.
Fino a tanto che non sara' possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che gia' vi si trovano depositati.
Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile ((aggregante)) ((La riunione di archivi notarili puo' essere disposta anche senza la riunione di uno o piu' distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonche' dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione))