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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo pronunzia ex artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 18.03.2024 e segnata dal N° R.G.C.A. 3249/2024, promossa da
e rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria CIOPPI Parte_1 Parte_2
-Opponenti a CP_1 contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lisabetta ROCCHI Controparte_2
-opposta a CP_1
OGGETTO: Opposizione a D.I. n. 71 del 4.1.2024
Conclusioni
Per gli opponenti: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze IN VIA PRELIMINARE accertare la nullità della notifica del D.I. nr. 71 del 2024 effettuata via PEC alla sig.ra in data 11.1.2024 Pt_2
e per gli effetti dichiarare la non tardività e la conseguente ammissibilità della citazione in opposizione a D.I. dalla stessa proposta;
IN VIA PRICIPALE dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del D.I. opposto nonché l'intervenuta estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. e condannare alla Controparte_2 restituzione della somma di euro 1.130,00 (di cui euro 800 per deposito cauzionale ed euro 510 per importi indebitamente versati alla stessa come previsto dal contratto di locazione;
IN IPOTESI DENEGATA di conferma del D.I., accertare e dichiarare la compensazione totale o parziale del credito con l'importo di euro
1.310,00 dovuto da controparte ai comparenti come previsto nel contratto di locazione;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Per l'opposta: IN TESI confermare la già dichiarata definitività del D.I. nei confronti di Pt_2 dichiarare la compensazione tra la cauzione depositata di euro 800 e i danni arrecati all'immobile di proprietà di di cui è causa;
Previa occorrendo ammissione delle prove richieste, rigettare l'opposizione CP_2 proposta confermando il DI;
con vittoria di spese di lite, ivi comprese quelle sostenute in mediazione presso
OCF.
Concisa Esposizione dei Fatti
quale proprietaria dell'unità immobiliare sita in Controparte_2 Montespertoli (FI), Via Martini nr. 60, come meglio identificata in atti, concedeva in locazione alla sig.ra il detto immobile con contratto di locazione ad uso Controparte_3 abitativo ex art. 2 comma 1° legge 431/del 9.12.2018, datato 31.10.2020 e regolarmente registrato il 2.11.2020.
A garanzia dell'obbligo di pagamento del canone di locazione e di ogni altra somma derivante dal contratto veniva pattuita (art. 20 del contratto) la prestazione di garanzia fideiussoria da parte dei sigg.ri e di che dichiaravano di Parte_2 Parte_1 rinunciare, preventivamente, alla preventiva escussione della garantita;
a seguito della morosità maturata dalla conduttrice a partire dal mese di luglio del 2022, CP_2 richiesta inutilmente la sanatoria della morosità sia alla sig.ra che ai garanti, CP_3 intimava lo sfratto per morosità il cui procedimento, a seguito dell'irreperibilità di CP_3 terminava con sentenza nr. 2161 del 13.7.2023, per cui oltre a dover rilasciare CP_3
l'abitazione, veniva condannata al pagamento della somma di euro 5.200 a titolo di canoni di locazione e di oneri accessori scaduti.
Il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice avveniva in data 30.10.2023.
Intimato il pagamento a mediante notifica ex art. 143 c.p.c. del precetto CP_3
(ricomprendente anche le indennità di occupazione da agosto 2023 all'effettivo rilascio, la tassa di registro per euro 400, euro 15 al gg di ritardo dalla data della sentenza al rilascio dell'immobile, euro 200 per imposta di registro, le spese legali liquidate in sentenza, per un credito complessivo di euro 11.275,45), depositava ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo per ottenere il pagamento della somma di euro 11.275,45, oltre interessi di legge, da parte dei garanti, in solido tra loro.
Il Tribunale di Firenze emetteva in data 3/4.01.2024 il D.I. nr. 71.
veniva notificata del D.I. in data 11.01.2024 mentre in data Pt_2 Parte_1
8.2.2024a e in data 8.2.2024 a Parte_2 Parte_1
In data 15.3.2024 quest'ultimi notificavano a l'atto di citazione in CP_2 opposizione al detto D.I., chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni, deducendo:
--di aver corrisposto in contanti numerosi canoni di locazione sin dal mese di
Novembre 2020 sino al mese di marzo 2023 compreso, quando avvenne - in data 31.3.2023
– il rilascio dell'abitazione (con riconsegna delle chiavi immesse nella cassetta postale dell'abitazione locata);
- di non dover nulla per quanto richiesto sia a titolo di indennità di occupazione che per la penale maturata dal 13.7.2023 al 30.10.2023; in particolare, ritengono che non sia dovuto l'importo di euro 6.400 (400 euro x 16 mensilità); ad ogni modo l'importo del canone di locazione per i successivi anni al primo (ossia dal 1.11.2021 in poi) non avrebbe dovuto essere di 400 euro, bensì di euro 370 euro, per cui chiedono la restituzione dell'importo di euro 521 versato in eccesso (calcolando euro 30 dal mese di novembre del
2 2021 al mese di marzo 2023);
-che sarebbe stata inadempiente sia all'obbligo di consegnare l'abitazione CP_2 contestualmente alla sottoscrizione del contratto (dato che ebbe a porlo a disposizione di due mesi dopo la sottoscrizione del contratto), sia all'obbligo di provvedere alla CP_3 vuotatura delle fosse biologiche (la cui omissione avrebbe comportato la fuoriuscita di
“materiale” in casa) e a manutenere la caldaia, sia di quello di restituire la cauzione ricevuta a titolo di deposito cauzionale pari ad euro 800;
-l'intervenuta estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. per non essere stati informati della “morosità” di se non tramite una PEC del mese di ottobre, peraltro CP_3 inviata sulla PEC della ditta individuale di D'Urso e non presso il domicilio digitale riferibile alla persona D' , e, dunque, per aver la medesima a continuare a fare Pt_2 CP_2
“credito” alla conduttrice, contrariamente a quanto previsto dalla legge, nella consapevolezza della difficile e precaria situazione economica della debitrice principale.
La data della prima udienza indicata nell'atto di citazione era quella del 2.9.2024
(rispetto alla quale sono decorsi anche i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.).
Si costituiva in giudizio in data 23.5.2024 (ovvero entro il 24.5.2024, termine ultimo per la tempestiva costituzione in giudizio) contestando quanto dedotto Controparte_2 dagli opponenti e ribadendo la ricostruzione dei fatti succedutisi, come già esplicitata nel ricorso monitorio;
precisava: --- che la consegna dell'immobile era avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del contratto in quanto erano state consegnate le chiavi del portone esterno e dell'appartamento; --- che la riconsegna effettiva dell'immobile era avvenuta il
30.10.2023; ---- che ebbe a provvedere a manutenere la caldaia nelle date del 18.11.2020, del
28.10.2021, consegnando a la relativa documentazione e di aver anche assicurato la CP_3 buona tenuta e vuotatura delle fosse biologiche (producendo documentazione della ditta
Eurospurghi S.r.l.); ---- che si era contrattualmente impegnata a pagare, oltre ad euro CP_3
370 a titolo di canone di locazione, anche la somma di euro 30 al mese per “coprire le spese di manutenzione” dell'abitazione, oltre ai conguagli, in caso di superamento di tale importo in caso di spese ulteriori;
--- che ebbe ad informare gli opponenti della “morosità” di CP_3 nel mese di settembre 2022, tanto da inviare anche la fotocopia della Posta Pay sulla quale effettuare il pagamento delle mensilità arretrate e ciò senza considerare che proprio per quanto sostenuto dagli opponenti in atto di citazione (di aver corrisposto a mano numerosi canoni di locazione nei mesi antecedenti il luglio 2022) questi non potevano che essere a conoscenza della situazione economica di ---- che non è tenuta alla restituzione del CP_3 deposito cauzionale per aver riscontrato nell'alloggio rilasciato dei danni (danneggiamento di una casetta di legno ubicata nel resede antistante l'appartamento a causa della crescita di rampicanti) che ha provveduto ad eliminare ma, ciò nonostante, non intende avanzare domanda riconvenzionale per ottenere la differenza, dichiarandosi disponibile ad ammettere
3 la compensazione parziale di tale somma con l'importo maggiore di cui si assume creditrice.
Con ordinanza del 2.9.2024 – che si richiama integralmente circa la validità della notifica del D.I. effettuata via PEC all'account estrapolabile dall'elenco INIPEC (formato da account lavorativi) in assenza di iscrizione del soggetto nel diverso elenco INAD - è stata ritenuta tardiva l'opposizione notificata a il 15.3.2024 da , per aver la prima CP_2 Pt_2 ritualmente ricevuto la notifica del D.I. in data 11.1.2024 (per cui l'opposizione è stata proposta il 64° giorno e non entro il 40° decorrente dalla notifica del DI medesimo); inoltre
è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. nr. 71/2024 nei riguardi di Pt_1 per difetto di prova scritta.
[...]
È stato disposto, ad onere di parte opposta, il promuovimento del procedimento di mediazione presso ente accreditato che si è concluso senza esiti.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione con provvedimento del 25.1.2025 ed è stata fissata l'udienza a trattazione scritta del 4.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; sono stati concessi termini per note conclusionali da depositare entro il 20.6.2025 e il termine, rispettato, del deposito delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c…
Motivi della decisione
Premesse
1--Tenendo a mente la pronuncia a S.U. Corte di Cassazione 13.01.2022 nr. 927, si ribadisce che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti del D.I., ma è un ordinario giudizio sulla domanda di accertamento del credito che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso monitorio;
2--Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, per cui parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria in concreto.
Sulla sussistenza del credito di parte opposta
4 Il D.I. nr. 71 emesso nei riguardi di è divenuto esecutivo e definitivo per Parte_2 la tardività dell'opposizione proposta ed in parte qua nulla si è modificato rispetto al provvedimento adottato da questo giudice il 2.9.2024, per cui viene confermata l'esecutività del DI.
Il D.I. nr. 71 era stato, altresì, dichiarato provvisoriamente esecutivo nei riguardi di
Parte_1
La creditrice ha dato atto di aver portato in esecuzione il titolo e di aver ottenuto l'integrale pagamento della somma capitale di cui al D.I. e anche delle spese legali liquidatele con il D.I. , restando creditrice delle spese legali del presente procedimento e di quelle della mediazione non andata a buon fine, ancora da liquidare;
inoltre si è dichiarata disponibile a compensare il debito di euro 800 (deposito cauzionale da restituire) con i danni che asserisce di aver subito per averli constatati dopo l'avvenuto rilascio dell'unità immobiliare. CP_ Il diritto di credito portato dal in favore di fondato e sostenuto CP_2 da ampia documentazione scritta e tra questa particolare rilevanza assume il verbale di riconsegna dell'immobile firmato da il 30.10.2023, nel quale risulta NON CP_3 contestato che l'abitazione è stata condotta in locazione a far data dal 31.10.2020, che il canone mensile, comprensivo di spese, è di euro 400 (ovvero di euro 370 per canone di locazione, oltre 30 euro al mese per spese e accessori, come contrattualmente convenuto per tutta la durata della locazione), che la conduttrice si è dichiarata debitrice (riconoscimento di debito) dei canoni locativi maturati a far data dal mese di luglio 2022.
Oltre a tali INCONTESTATI fatti costitutivi, vi è da considerare che la creditrice ha dimostrato documentalmente di essersi adoperata a svuotare annualmente le fosse biologiche (del resto e gli odierni opponenti non hanno mai inviato a CP_3 CP_2 lettere di contestazione intorno agli asseriti sversamenti di acque luride nell'abitazione provenienti dalla fossa biologica, anche in considerazione del fatto per cui i pozzetti posti nel resede dell'abitazione NON sono pozzetti di acque nere ma di acque chiare, per cui ogni asserzione in merito è strumentale) oltre a manutenere la caldaia.
Quanto all'eccepita estinzione della fidejussione ex art. 1956 c.c., mette conto rilevare sul piano giuridico che lo strumento della fideiussione ha avuto notevole diffusione nella prassi in quanto ad essa non è applicabile, quanto all'importo, il limite massimo di “tre mensilità del canone” previsto dall'art. 11 della L. 27 luglio 1978, n. 392, con riferimento al
(solo) deposito cauzionale.
Essa è stata legittimamente pattuita.
Deve essere, comunque, escluso che la garanzia prestata dagli opponenti integri un contratto autonomo di garanzia, in forza della clausola di espressa rinuncia del fideiussore a far valere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1942
c.c.; difatti (v. anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza nr. 792 del 15.4.2020) la natura
5 autonoma della garanzia non può essere ricavata esclusivamente dalla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, poiché è invece necessario, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (v. S.U. n. 3947/2010) che sia presente anche un'altra clausola - dato dirimente che orienta l'interprete – ovvero quella c.d. “a prima richiesta e senza eccezioni” e tale clausola non è presente nella pattuizione.
La ratio della disposizione dell'art. 1956 c.c., sotto il profilo dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sanciti dall'art. 1375 c.c. e nell'ottica di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura, vuole che il creditore non trascuri la riscossione del proprio credito, nonostante l'inadempimento del debitore principale sapendo che “potrà sempre rivolgersi al fideiussore”, ma, perché operi l'istituto dell'estinzione, occorre anche che il creditore abbia A trascurato di attivare l'eccezione di Pt_3 inadempimento e il rimedio contrattuale della risoluzione del contratto (nel caso di specie di locazione) nei confronti del conduttore/utilizzatore, resosi moroso nel pagamento dei canoni di una INGENTE SOMMA, evidentemente sapendo di poter contare sulla presenza della garanzia e sulla solvibilità del fideiussore per il recupero del proprio credito e sia
CONSAPEVOLE dell'obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore
(Cass. Civ. 12.12.2019 n. 32478 e Cass. Civ. 13.12.2019 n. 32774).
A parere di questo giudice non ricorrono i detti presupposti;
difatti l'azione di sfratto
è stata promossa nel mese di gennaio 2023 (appena sei mesi dall'inizio della morosità – luglio
2022), per un importo di euro 2.400 (v. atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida con richiesta di emissione di D.I. esecutivo ex art. 664 c.p.c. doc. nr. 3 fasc. monitorio) e la morosità può dipendere, per un tale importo, da un momentaneo periodo di difficoltà e non anche per un obiettivo peggioramento delle complessive condizioni economiche.
Il D.I. deve essere pertanto confermato integralmente.
Sulla domanda riconvenzionale di parte opponente e hanno chiesto la restituzione del deposito cauzionale di Parte_1 Parte_2 euro 800 a fronte della quale ha eccepito in compensazione un pari credito CP_2 derivante da asseriti danni riscontrati dopo il rilascio dell'abitazione.
La domanda riconvenzionale viene accolta in quanto non ha dato atto CP_2 al momento della redazione del verbale di riconsegna dell'immobile di danni alla “casetta nel resede” e quindi non ha fornito prova della riferibilità a della condotta di CP_3 danneggiamento.
Peraltro, vrebbe dovuto restituire il deposito cauzionale entro tre mesi CP_2 dal rilascio dell'appartamento.
Le spese processuali di parte opposta vengono liquidate come da dispositivo in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale degli opponenti,
6 del valore della causa, della minima difficoltà che la causa ha presentato e vengono liquidate nel minimo, comprendendo anche la fase di attivazione e negoziazione nei minimi della procedura di mediazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo nr. 71 del 3-4 gennaio 2024 emesso dal
Tribunale di Firenze, già esecutivo per e provvisoriamente esecutivo per Parte_2
. Parte_1
Si dà atto che ha già ottenuto il pagamento del capitale, degli interessi e Controparte_2 delle spese legali liquidate nel Decreto Ingiuntivo.
In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta, è Controparte_2 condannata a restituire a e la somma di euro 800, oltre Parte_2 Parte_1 interessi legali dal 15.3.2024 al saldo.
Le spese processuali di sono liquidate in euro 3.202 (di cui euro 662 Controparte_2 per la fase di mediazione) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15 %,
Iva e Cap come per legge e sono poste a totale carico di parte opponente soccombente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 9 luglio 2025 la giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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