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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3750/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Chiara Tonarelli,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Matteo Repetti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 14.09.1997, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
SE Riccò, al n. 19, Serie A, Parte II.
2) ordinare al Comune di SE Riccò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
1 3) disporre che il sig. corrisponderà alla signora un assegno divorzile con Pt_1 CP_1
cadenza mensile di importo pari ad Euro 300,00. La sig.ra avrà diritto a ricevere il CP_1
predetto assegno per due anni a partire dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio.
4) Confermare per il resto le condizioni dell'accordo di separazione consensuale qui di seguito trascritte: “La casa familiare in Genova, Via Eridania 7/8, è di esclusiva proprietà del sig.
che continuerà ad abitarvi con i figli maggiorenni, non economicamente Parte_1
autosufficienti in quanto entrambi frequentano l'Università degli Studi di Genova. I figli maggiorenni regoleranno autonomamente la propria frequentazione con la madre”;
5) Le spese relative al mantenimento ordinario e straordinario dei figli della coppia, e Per_1
maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, saranno interamente Per_2
versate dal padre, sig. , direttamente in favore dei figli”; Parte_1
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto depositato il 3.6.2025 con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi enucleate, anche concernenti i figli della coppia e (nati rispettivamente il 24.2.1999 e il Per_1 Per_2
20.5.2003);
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, anche alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a SE CO (GE) il 14.9.1997, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di accordo del
19.1.2024, concluso a seguito di negoziazione assistita;
2 - dalla separazione personale non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto a SE CO (GE) il 14.9.1997;
OMOLOGA
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 19, parte II, serie A, anno 1997), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Chiara Tonarelli,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Matteo Repetti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 14.09.1997, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
SE Riccò, al n. 19, Serie A, Parte II.
2) ordinare al Comune di SE Riccò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
1 3) disporre che il sig. corrisponderà alla signora un assegno divorzile con Pt_1 CP_1
cadenza mensile di importo pari ad Euro 300,00. La sig.ra avrà diritto a ricevere il CP_1
predetto assegno per due anni a partire dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio.
4) Confermare per il resto le condizioni dell'accordo di separazione consensuale qui di seguito trascritte: “La casa familiare in Genova, Via Eridania 7/8, è di esclusiva proprietà del sig.
che continuerà ad abitarvi con i figli maggiorenni, non economicamente Parte_1
autosufficienti in quanto entrambi frequentano l'Università degli Studi di Genova. I figli maggiorenni regoleranno autonomamente la propria frequentazione con la madre”;
5) Le spese relative al mantenimento ordinario e straordinario dei figli della coppia, e Per_1
maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, saranno interamente Per_2
versate dal padre, sig. , direttamente in favore dei figli”; Parte_1
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto depositato il 3.6.2025 con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi enucleate, anche concernenti i figli della coppia e (nati rispettivamente il 24.2.1999 e il Per_1 Per_2
20.5.2003);
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, anche alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a SE CO (GE) il 14.9.1997, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di accordo del
19.1.2024, concluso a seguito di negoziazione assistita;
2 - dalla separazione personale non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto a SE CO (GE) il 14.9.1997;
OMOLOGA
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 19, parte II, serie A, anno 1997), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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