TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
6271/2023 in data 20/11/2023 promossa da
(C.F. Parte_1
) P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'avv. GNOCATO ELIO MICHELE come da procura in atti
parte attrice opponente
contro
- AVV. (C.F. ) in proprio Controparte_1 C.F._1
parte convenuta
avente per oggetto: Transazione
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Accertare e/o dichiarare la nullità e/o illegittimità del precetto notificato per le ragioni esposte in narrativa,
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o l'inesistenza del diritto della controparte a procedere all'esecuzione forzata per i motivi dedotti in narrativa;
- Con vittoria delle spese e compensi per i quali il procuratore si dichiara antistatario”
per parte convenuta in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Rigettare l'opposizione a precetto in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari anche per la fase incidentale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 7 – quest'ultima quale socio accomandatario Pt_2
illimitatamente responsabile della s.a.s. - hanno proposto opposizione al precetto con il quale l'avvocato
[...]
ha loro intimato il pagamento di euro 70.083.07, CP_1
quale cessionario di credito avente titolo nella transazione stipulata tra la e Parte_1
IR UR in data 9/11/2016.
Le opponenti hanno eccepito la non debenza degli interessi e delle spese di lite chiesti in precetto perché voci estranee alla transazione.
Hanno chiesto di accertare la nullità e/o illegittimità del precetto e quindi l'inesistenza del diritto dell'avvocato di procedere all'esecuzione forzata;
previa CP_1
sospensione dell'efficacia del titolo.
Il convenuto si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il giudice respingeva l'istanza di sospensione, non ammetteva le prove orali chieste essendo la causa meramente documentale;
tratteneva quindi la causa in decisione.
La causa veniva poi rimessa sul ruolo in quanto in comparsa conclusionale il procuratore di parte opponente eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo, perché l'atto posto a fondamento dell'esecuzione era estraneo alla previsione dell'art. 474 c.p.c; i procuratori depositavano note scritte sul punto e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
Pag. 3 di 7 ***
1. Parte opponente ha eccepito l'insistenza del titolo esecutivo, eccezione che può essere sollevata in qualsiasi momento;
la mancanza del titolo esecutivo è rilevabile anche d'ufficio e non vi sono preclusioni temporali.
L'eccezione è infondata.
La transazione posta dall'avv.to a fondamento CP_1
dell'esecuzione può essere qualificata come scrittura privata riconosciuta.
Si tratta allora di stabilire se la scrittura privata riconosciuta sia assimilabile alla scrittura privata autenticata, e quindi costituisca titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. comma 2 nr 2.
La questione è controversa.
Si ritiene qui preferibile aderire alla tesi estensiva, secondo la quale anche la scrittura privata riconosciuta a seguito di verificazione o anche tacitamente costituisce titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. comma 2 nr 2 , perché la ratio che sottende al riconoscimento esplicito di titolo esecutivo alla scrittura privata autenticata – e cioè il grado di certezza ed affidabilità che presenta l'autenticazione- sussiste anche per la scrittura privata riconosciuta, ancorchè ipotesi non espressamente menzionata dalla norma.
2. La transazione in questione datata 9/11/2016 per quanto qui interessa prevede quanto segue.
Pag. 4 di 7 Art.2 - “La si Parte_3
impegna a versare all'impresa IR UR la somma complessiva di euro 25.000,00 mediante il pagamento alla
sottoscrizione del presente atto di euro 3.000,00 ed il residuo di euro 22.000,00 sarà versato dalla
[...]
entro cinque giorni dal Parte_1
recupero del credito che quest'ultima vanta nei confronti del fallimento ma comunque entro e non oltre CP_2
18 mesi dalla sottoscrizione del presente atto”.
Art.6- Nel caso in cui il pagamento di cui al precedente
art. 2 non fosse soddisfatto entro i termini ivi previsti,
e salvo nuovi accordi tra le parti, la ditta IR
UR potrà agire nei confronti dell'impresa
[...]
per ottenere il pagamento Parte_1
della somma di euro 42.000 (euro quarantaduemila/00), nonché delle spese conseguenti, comprese le spese per la
registrazione del presente atto. La ditta
[...]
riconosce questo importo come Parte_1
corretto ed ora per allora dichiara di non opporsi alla
quantificazione oggi valutata e concordata di euro 42.000
(euro quarantaduemila/00)”.
Pacifico il mancato adempimento nel termine fissato dall'art. 2 (scaduto il 9/5/2018), il cessionario del credito ha azionato la transazione per quanto essa prevede all'art 6.
Deve intendersi che i 42.000 euro indicati all'art 6
comprendano anche gli interessi di mora maturati fino alla
Pag. 5 di 7 scadenza del termine stabilito dall'art. 2; è la somma complessiva che le parti hanno pattuito debba essere corrisposta in caso di mancato pagamento di quanto stabilito all'art 2 e nel termine stabilito all'art 2; ed infatti tale somma viene definita in transazione “ oggi
valutata e concordata”.
Pertanto, e posto che fino alla scadenza del termine di cui all'art. 2 (quindi fino al 9/5/2018) la prestazione non è
esigibile, solo a partire da quella data sui 42.000 euro vanno corrisposti gli interessi.
In mancanza di diversa pattuizione, gli interessi
(accessori che si trasferiscono col credito ex art. 1263
c.c.) sono quelli previsti ex D.lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali .
Il credito spettante al cessionario avvocato va CP_1
quindi ricalcolato come segue: euro 42.000 per capitale,
oltre agli interessi ex d.lgs 231/2022 dal 9/5/2018; oltre alle spese come calcolate nell'atto di precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile RG nr.
6271/2023, così dispone:
1. riduce il credito dell'avvocato in euro 42.000 CP_1
oltre agli interessi ex d.lgs 231/2022 dal 9/5/2018; oltre
Pag. 6 di 7 alle spese come calcolate nell'atto di precetto;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Treviso il 13/6/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 7 di 7