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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8635 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 22.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 8551/2025, avente ad oggetto: pagamento ratei;
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
e (C.F.: ), n.q. C.F._3 Parte_4 C.F._4 di eredi del sig. , elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Persona_1
Alessandro Gambardella, pec: che li Email_1 rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.4.2025, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi legittimi del sig. , deducevano che nei confronti di quest'ultimo era stata Persona_1 accertata la sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno ordinario di
1 invalidità con decorrenza dal 01.8.2020 al 29.8.2023, come da decreto di omologa del
15.11.2024 emesso nel giudizio recante RG n. 6401/2022.
Rappresentavano di aver, in data 28.11.2024, notificato il decreto di omologa, CP_ allegando anche il mod AP23 ed il mod AP15 “RED”, alle sedi di Napoli, Roma e
Pozzuoli. CP_ Lamentavano che – nonostante in data 17.1.2025, l' avesse liquidato la prestazione cat. IO n. 002-510615127505 per l'importo complessivo di euro 56.983,67 (per il periodo dal 01.8.2020 al 28.9.2023), alcun pagamento dei ratei maturati e non riscossi era stato effettuato nei loro confronti.
Tanto premesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione CP_ di Giudice del Lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che i ricorrenti, pro quota e nella spiegata qualità, hanno diritto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal loro dante causa di assegno ordinario Persona_1
d'invalidità ex l. 222/84 con decorrenza 01/08/2020 al 29/08/2023 pari alla somma, al netto delle trattenute ed al lordo delle imposte, di euro 56.983,67 oltre interessi legali;
b) CP_ condannare, per l'effetto, l' per i titoli e la causali di cui sopra, al pagamento in favore dei ricorrenti, pro quota, della somma complessiva, al netto delle trattenute ed al lordo delle CP_ imposte, di euro 56.983,67 oltre interessi legali;
c) condannare l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione prevista dall'Art 4 DM 55/2014 co. 1 bis per i collegamenti ipertestuali agli allegati, oltre euro 43,00 per contributo unificato, spese generali al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Rappresentava di aver liquidato correttamente la somma richiesta, come da modello
TE08 del 17.1.2025 in atti, ma che alcuna domanda telematica era stata presentata dagli eredi per il pagamento dei ratei.
Concludeva per la vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, i ricorrenti lamentano il mancato pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità afferenti ai mesi da agosto 2020 ad agosto 2023, per la complessiva somma di € 56.983,67. CP_ L' ha dedotto di aver liquidato la prestazione come da TE08 del 17.1.2025, ma che nessuna domanda telematica di pagamento è stata inoltrata dagli eredi.
2 La prospettazione dell'ente previdenziale non può essere condivisa.
La documentazione versata in giudizio, in effetti, conferma la prospettazione attorea in ordine al regolare invio della domanda per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi dagli eredi, allegando alla predetta il modello AP23 (domanda eredi ratei maturati e non riscossi) ed il modello AP15 (cd. modello RED), unitamente al decreto di omologa (cfr. all. nn. 12-13-14 -15).
Deve rilevarsi, dunque, che alla data di liquidazione della prestazione ed elaborazione del mod TE08 del 17.1.2025 da parte dell'ente previdenziale, gli eredi avevano già presentato la domanda di pagamento con i relativi dati anagrafici, indicando anche le modalità di pagamento (cfr modello AP 23 del 27.11.2024 con indicazione dei rispettivi iban e delle rispettive percentuali delle somme spettanti ai singoli eredi : coniuge e figli del de cuius trasmesso con pec del 28.11.2024 a sedi di Napoli e Roma). CP_1
Ne consegue che l' aveva sufficienti elementi per accreditare le somme ai singoli CP_1 ricorrenti nelle proporzioni richieste ( 1/3 al coniuge e 2/9 ciascuno ai 3 figli). CP_ Alla stregua di quanto esposto, l' va condannata al pagamento in favore dei CP_ ricorrenti della somma di € 56.983,67, come da prospetto di liquidazione del 17.1.2025,
a titolo di ratei per il periodo dal 01.8.2020 al 29.8.2023, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste del credito.
Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria in forza del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione di cui all'art. 16 co. 6, L. n. 412/1991.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Gambardella dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: CP_
• in accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 56.983,67, in favore dei ricorrenti nella qualità di eredi del sig.
, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
Persona_1 CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella
3
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 22.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 8551/2025, avente ad oggetto: pagamento ratei;
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
e (C.F.: ), n.q. C.F._3 Parte_4 C.F._4 di eredi del sig. , elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Persona_1
Alessandro Gambardella, pec: che li Email_1 rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.4.2025, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi legittimi del sig. , deducevano che nei confronti di quest'ultimo era stata Persona_1 accertata la sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno ordinario di
1 invalidità con decorrenza dal 01.8.2020 al 29.8.2023, come da decreto di omologa del
15.11.2024 emesso nel giudizio recante RG n. 6401/2022.
Rappresentavano di aver, in data 28.11.2024, notificato il decreto di omologa, CP_ allegando anche il mod AP23 ed il mod AP15 “RED”, alle sedi di Napoli, Roma e
Pozzuoli. CP_ Lamentavano che – nonostante in data 17.1.2025, l' avesse liquidato la prestazione cat. IO n. 002-510615127505 per l'importo complessivo di euro 56.983,67 (per il periodo dal 01.8.2020 al 28.9.2023), alcun pagamento dei ratei maturati e non riscossi era stato effettuato nei loro confronti.
Tanto premesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione CP_ di Giudice del Lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che i ricorrenti, pro quota e nella spiegata qualità, hanno diritto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal loro dante causa di assegno ordinario Persona_1
d'invalidità ex l. 222/84 con decorrenza 01/08/2020 al 29/08/2023 pari alla somma, al netto delle trattenute ed al lordo delle imposte, di euro 56.983,67 oltre interessi legali;
b) CP_ condannare, per l'effetto, l' per i titoli e la causali di cui sopra, al pagamento in favore dei ricorrenti, pro quota, della somma complessiva, al netto delle trattenute ed al lordo delle CP_ imposte, di euro 56.983,67 oltre interessi legali;
c) condannare l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione prevista dall'Art 4 DM 55/2014 co. 1 bis per i collegamenti ipertestuali agli allegati, oltre euro 43,00 per contributo unificato, spese generali al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Rappresentava di aver liquidato correttamente la somma richiesta, come da modello
TE08 del 17.1.2025 in atti, ma che alcuna domanda telematica era stata presentata dagli eredi per il pagamento dei ratei.
Concludeva per la vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, i ricorrenti lamentano il mancato pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità afferenti ai mesi da agosto 2020 ad agosto 2023, per la complessiva somma di € 56.983,67. CP_ L' ha dedotto di aver liquidato la prestazione come da TE08 del 17.1.2025, ma che nessuna domanda telematica di pagamento è stata inoltrata dagli eredi.
2 La prospettazione dell'ente previdenziale non può essere condivisa.
La documentazione versata in giudizio, in effetti, conferma la prospettazione attorea in ordine al regolare invio della domanda per il pagamento dei ratei maturati e non riscossi dagli eredi, allegando alla predetta il modello AP23 (domanda eredi ratei maturati e non riscossi) ed il modello AP15 (cd. modello RED), unitamente al decreto di omologa (cfr. all. nn. 12-13-14 -15).
Deve rilevarsi, dunque, che alla data di liquidazione della prestazione ed elaborazione del mod TE08 del 17.1.2025 da parte dell'ente previdenziale, gli eredi avevano già presentato la domanda di pagamento con i relativi dati anagrafici, indicando anche le modalità di pagamento (cfr modello AP 23 del 27.11.2024 con indicazione dei rispettivi iban e delle rispettive percentuali delle somme spettanti ai singoli eredi : coniuge e figli del de cuius trasmesso con pec del 28.11.2024 a sedi di Napoli e Roma). CP_1
Ne consegue che l' aveva sufficienti elementi per accreditare le somme ai singoli CP_1 ricorrenti nelle proporzioni richieste ( 1/3 al coniuge e 2/9 ciascuno ai 3 figli). CP_ Alla stregua di quanto esposto, l' va condannata al pagamento in favore dei CP_ ricorrenti della somma di € 56.983,67, come da prospetto di liquidazione del 17.1.2025,
a titolo di ratei per il periodo dal 01.8.2020 al 29.8.2023, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste del credito.
Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria in forza del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione di cui all'art. 16 co. 6, L. n. 412/1991.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Gambardella dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: CP_
• in accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 56.983,67, in favore dei ricorrenti nella qualità di eredi del sig.
, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
Persona_1 CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025 Il Giudice
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