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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 ottobre 2024 ed iscritta al n.
1597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.12.1993 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Colombo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in
Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 45, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25.12.1981 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina
Materazzi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, Viale
Dante n. 17, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 1 di 7 All'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Le parti concordano a che il padre concorra nel mantenimento del figlio con l'importo di euro
200,00 mensili da versare con pagamento diretto da parte del datore di lavoro VIDIMA di Annone Brianza a far data dalla
mensilità di aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Lecco. Relativamente
agli arretrati fino a detta data, le parti concordano nel fatto che il resistente debba alla ricorrente la somma forfetizzata di
euro 3.000,00 che verrà versata a partire dalla cessazione del pignoramento presso terzi che grava sulla busta paga e
comunque con decorrenza da gennaio 2028 con rate di euro 50,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Con riferimento alla frequentazione padre – figlio, il padre potrà vederlo sino al 31.12.2025 per 3 domeniche al mese dalle
ore 9.00 alle ore 17.00 (l'ultima domenica del mese la passa con la mamma); dall'1.1.2026 le parti valuteranno la
possibilità di aggiungere la giornata del sabato e, in base alle richieste del figlio, anche il pernottamento.
Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.10.2024, ha esposto di aver Parte_2
contratto matrimonio con e che dal rapporto è nato il figlio (in data CP_1 Per_1
9.1.2016), ancora minorenne. I coniugi hanno concordemente richiesto il divorzio dinanzi alla Corte
d'Appello di Fes (Marocco) che, con sentenza n. 1125 del 28.4.2022, ha accolto la domanda e disposto l'affidamento del figlio alla madre, con possibilità per il padre di tenerlo con sé ogni domenica dalle
9.00 alle 17.00 e con onere di contribuire al mantenimento del figlio per l'importo di DH 2000 mensili
(corrispondenti a euro 186,26).
In merito alla propria situazione economica, la ricorrente ha rappresentato di lavorare presso la
Parte Casa di Riposo di Valmadrera, in qualità di con stipendio mensile di 1.300,00/1.400,00 euro, mentre l'ex marito svolge regolare attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di operaio, presso la società VIDIMA, con sede in Annone Brianza e percepisce una retribuzione mensile non inferiore a 2.000,00 euro.
Ha quindi rimarcato come il figlio frequenti la scuola primaria di Valmadrera e come siano a suo totale carico i costi per le spese ordinarie (circa 150,00 euro alla settimana) e straordinarie nell'interesse del minore, che non verrebbero adeguatamente coperte dalla statuizione del Tribunale del pagina 2 di 7 Marocco che ha quantificato il concorso del padre al mantenimento del figlio sulla base del tenore di vita e dei costi che si sostengono per il mantenimento di un figlio in Marocco, ma che è inferiore rispetto alle necessità economiche ed ai bisogni di un bambino che vive in Italia.
Alla luce di quanto esposto, rammentando anche la mancata corresponsione da parte del resistente di alcuna somma per il mantenimento del figlio da giugno 2023, la ha chiesto di Pt_1
onerare il padre al versamento di un assegno mensile di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Lecco.
2. - Alla prima udienza del 21.1.2025 è comparsa la sola ricorrente ed è stata dichairata la contumacia del resistente. In via istruttoria, è stato ammesso l'interrogatorio formale di CP_1
per l'udienza del 13.3.2025.
[...]
3. - Raggiunto dalla notifica del verbale di udienza, il convenuto si è costituito in giudizio, facendo presente come le parti avessero consapevolmente adito l'Autorità Giudiziaria del Marocco,
sebbene da tempo vivessero in Italia con il figlio minore: le statuizioni rese da quel Tribunale, quindi,
dovrebbero essere rispettate e non potrebbero essere rimesse in discussione per il fatto, ben noto alle parti, che statuissero sul figlio residente in Italia. Peraltro, si tratterebbe di decisione coerente con la sua situazione economica, che non gli permette di far fronte a un aumento significativo dell'assegno.
Ha inoltre esposto di avere il diritto, oltre che il dovere, di continuare a mantenere i rapporti con il figlio secondo quanto stabilito dal Tribunale del Marocco, mentre i pochi contatti padre/figlio – che non vivrebbe con la propria madre bensì con i nonni materni – avverrebbero in un clima non sereno,
con recriminazioni che riguardano sempre e solo gli aspetti economici.
Ha rappresentato che la sua retribuzione di 1.800,00 euro circa è gravata per 350,00 euro dal pignoramento presso terzi per un debito di 18.000,00 euro complessivi, contratto dai suoceri e di cui egli si era reso garante;
per 250,00 euro per una cessione volontaria del quinto (concordata quando non sapeva della morosità dei suoceri); per 500,00 euro della rata di mutuo acceso per l'acquisto di un immobile nel quale attualmente vive.
L'LA ha così concluso sostenendo che la somma determinata dal Tribunale di Fes, pari a 200,00 euro, sia del tutto congrua rispetto alla sua retribuzione e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda di modifica delle condizioni, previa nomina del Curatore Speciale del minore e di pagina 3 di 7 conferimento di incarico al Servizio Sociale affinché disponga un'indagine volta a stabilire dove e con chi viva il minore e a chi sia affidata la sua educazione e gestione.
4. - All'udienza del 13.3.2025 le parti sono comparse personalmente e, sentite dal Giudice, hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'assegno di mantenimento del figlio minore e sulle modalità di frequentazione padre-figlio: hanno quindi chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi alle condizioni concordate e rinunciando ai propri scritti difensivi. La causa è
passata subito in decisione.
5. - Va revocata, anzitutto, la dichiarazione di contumacia di parte resistente, che si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata il 21.2.2025.
6. - Il Collegio, rilevato che l'accordo tra le parti rispetta il miglior interesse del minore, fa proprie le modalità di frequentazione padre-figlio, auspicando che nel futuro potranno garantire maggiori spazi di permanenza insieme, anche con pernottamento.
7. - Quanto al mantenimento del figlio, merita accoglimento la richiesta avanzata dalle parti in ordine al concorso del padre nella somma di euro 200,00 mensili, somma che risulta adeguata a soddisfare le esigenze fondamentali del minore alla luce delle capacità economiche dei due genitori.
Le spese straordinarie per il minore saranno suddivise al 50% fra i due genitori, secondo le modalità meglio declinate in dispositivo.
8. - Spese di lite compensate, come richiesto anche dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando,
REVOCA
la declaratoria di contumacia di CP_1
DISPONE
che il padre veda e tenga con sé il figlio minore sino al 31.12.2025 per 3 CP_1 Per_2
domeniche al mese dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (l'ultima domenica del mese la passa con la mamma); dall'1.1.2026 le parti valuteranno la possibilità di aggiungere la giornata del sabato e, in base alle richieste del figlio, anche il pernottamento.
DISPONE
pagina 4 di 7 che il padre concorra nel mantenimento del figlio CP_1 Per_2
- con l'importo di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare con pagamento diretto da parte del datore di lavoro VIDIMA di Annone Brianza a far data dalla mensilità di aprile 2025;
- relativamente agli arretrati fino a detta data, le parti hanno concordato nel fatto che CP_1
debba la somma forfettizzata di euro 3.000,00 che verrà versata a a partire
[...] Parte_1
dalla cessazione del pignoramento presso terzi che grava sulla busta paga e comunque con decorrenza da gennaio 2028 con rate di euro 50,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- col pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo
adottato da questo Tribunale e qui di seguito riprodotto:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato pagina 5 di 7 predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 6 di 7 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
COMPENSA
interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio di lunedì 24 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Avv. Antonella Nocita, ammessa in tirocinio formativo degli aspiranti Giudici Onorari di Pace nominati ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 ottobre 2024 ed iscritta al n.
1597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.12.1993 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Colombo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in
Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 45, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25.12.1981 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina
Materazzi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, Viale
Dante n. 17, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 1 di 7 All'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Le parti concordano a che il padre concorra nel mantenimento del figlio con l'importo di euro
200,00 mensili da versare con pagamento diretto da parte del datore di lavoro VIDIMA di Annone Brianza a far data dalla
mensilità di aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Lecco. Relativamente
agli arretrati fino a detta data, le parti concordano nel fatto che il resistente debba alla ricorrente la somma forfetizzata di
euro 3.000,00 che verrà versata a partire dalla cessazione del pignoramento presso terzi che grava sulla busta paga e
comunque con decorrenza da gennaio 2028 con rate di euro 50,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Con riferimento alla frequentazione padre – figlio, il padre potrà vederlo sino al 31.12.2025 per 3 domeniche al mese dalle
ore 9.00 alle ore 17.00 (l'ultima domenica del mese la passa con la mamma); dall'1.1.2026 le parti valuteranno la
possibilità di aggiungere la giornata del sabato e, in base alle richieste del figlio, anche il pernottamento.
Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.10.2024, ha esposto di aver Parte_2
contratto matrimonio con e che dal rapporto è nato il figlio (in data CP_1 Per_1
9.1.2016), ancora minorenne. I coniugi hanno concordemente richiesto il divorzio dinanzi alla Corte
d'Appello di Fes (Marocco) che, con sentenza n. 1125 del 28.4.2022, ha accolto la domanda e disposto l'affidamento del figlio alla madre, con possibilità per il padre di tenerlo con sé ogni domenica dalle
9.00 alle 17.00 e con onere di contribuire al mantenimento del figlio per l'importo di DH 2000 mensili
(corrispondenti a euro 186,26).
In merito alla propria situazione economica, la ricorrente ha rappresentato di lavorare presso la
Parte Casa di Riposo di Valmadrera, in qualità di con stipendio mensile di 1.300,00/1.400,00 euro, mentre l'ex marito svolge regolare attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di operaio, presso la società VIDIMA, con sede in Annone Brianza e percepisce una retribuzione mensile non inferiore a 2.000,00 euro.
Ha quindi rimarcato come il figlio frequenti la scuola primaria di Valmadrera e come siano a suo totale carico i costi per le spese ordinarie (circa 150,00 euro alla settimana) e straordinarie nell'interesse del minore, che non verrebbero adeguatamente coperte dalla statuizione del Tribunale del pagina 2 di 7 Marocco che ha quantificato il concorso del padre al mantenimento del figlio sulla base del tenore di vita e dei costi che si sostengono per il mantenimento di un figlio in Marocco, ma che è inferiore rispetto alle necessità economiche ed ai bisogni di un bambino che vive in Italia.
Alla luce di quanto esposto, rammentando anche la mancata corresponsione da parte del resistente di alcuna somma per il mantenimento del figlio da giugno 2023, la ha chiesto di Pt_1
onerare il padre al versamento di un assegno mensile di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Lecco.
2. - Alla prima udienza del 21.1.2025 è comparsa la sola ricorrente ed è stata dichairata la contumacia del resistente. In via istruttoria, è stato ammesso l'interrogatorio formale di CP_1
per l'udienza del 13.3.2025.
[...]
3. - Raggiunto dalla notifica del verbale di udienza, il convenuto si è costituito in giudizio, facendo presente come le parti avessero consapevolmente adito l'Autorità Giudiziaria del Marocco,
sebbene da tempo vivessero in Italia con il figlio minore: le statuizioni rese da quel Tribunale, quindi,
dovrebbero essere rispettate e non potrebbero essere rimesse in discussione per il fatto, ben noto alle parti, che statuissero sul figlio residente in Italia. Peraltro, si tratterebbe di decisione coerente con la sua situazione economica, che non gli permette di far fronte a un aumento significativo dell'assegno.
Ha inoltre esposto di avere il diritto, oltre che il dovere, di continuare a mantenere i rapporti con il figlio secondo quanto stabilito dal Tribunale del Marocco, mentre i pochi contatti padre/figlio – che non vivrebbe con la propria madre bensì con i nonni materni – avverrebbero in un clima non sereno,
con recriminazioni che riguardano sempre e solo gli aspetti economici.
Ha rappresentato che la sua retribuzione di 1.800,00 euro circa è gravata per 350,00 euro dal pignoramento presso terzi per un debito di 18.000,00 euro complessivi, contratto dai suoceri e di cui egli si era reso garante;
per 250,00 euro per una cessione volontaria del quinto (concordata quando non sapeva della morosità dei suoceri); per 500,00 euro della rata di mutuo acceso per l'acquisto di un immobile nel quale attualmente vive.
L'LA ha così concluso sostenendo che la somma determinata dal Tribunale di Fes, pari a 200,00 euro, sia del tutto congrua rispetto alla sua retribuzione e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda di modifica delle condizioni, previa nomina del Curatore Speciale del minore e di pagina 3 di 7 conferimento di incarico al Servizio Sociale affinché disponga un'indagine volta a stabilire dove e con chi viva il minore e a chi sia affidata la sua educazione e gestione.
4. - All'udienza del 13.3.2025 le parti sono comparse personalmente e, sentite dal Giudice, hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'assegno di mantenimento del figlio minore e sulle modalità di frequentazione padre-figlio: hanno quindi chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi alle condizioni concordate e rinunciando ai propri scritti difensivi. La causa è
passata subito in decisione.
5. - Va revocata, anzitutto, la dichiarazione di contumacia di parte resistente, che si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata il 21.2.2025.
6. - Il Collegio, rilevato che l'accordo tra le parti rispetta il miglior interesse del minore, fa proprie le modalità di frequentazione padre-figlio, auspicando che nel futuro potranno garantire maggiori spazi di permanenza insieme, anche con pernottamento.
7. - Quanto al mantenimento del figlio, merita accoglimento la richiesta avanzata dalle parti in ordine al concorso del padre nella somma di euro 200,00 mensili, somma che risulta adeguata a soddisfare le esigenze fondamentali del minore alla luce delle capacità economiche dei due genitori.
Le spese straordinarie per il minore saranno suddivise al 50% fra i due genitori, secondo le modalità meglio declinate in dispositivo.
8. - Spese di lite compensate, come richiesto anche dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando,
REVOCA
la declaratoria di contumacia di CP_1
DISPONE
che il padre veda e tenga con sé il figlio minore sino al 31.12.2025 per 3 CP_1 Per_2
domeniche al mese dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (l'ultima domenica del mese la passa con la mamma); dall'1.1.2026 le parti valuteranno la possibilità di aggiungere la giornata del sabato e, in base alle richieste del figlio, anche il pernottamento.
DISPONE
pagina 4 di 7 che il padre concorra nel mantenimento del figlio CP_1 Per_2
- con l'importo di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare con pagamento diretto da parte del datore di lavoro VIDIMA di Annone Brianza a far data dalla mensilità di aprile 2025;
- relativamente agli arretrati fino a detta data, le parti hanno concordato nel fatto che CP_1
debba la somma forfettizzata di euro 3.000,00 che verrà versata a a partire
[...] Parte_1
dalla cessazione del pignoramento presso terzi che grava sulla busta paga e comunque con decorrenza da gennaio 2028 con rate di euro 50,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- col pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo
adottato da questo Tribunale e qui di seguito riprodotto:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato pagina 5 di 7 predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 6 di 7 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
COMPENSA
interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio di lunedì 24 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Avv. Antonella Nocita, ammessa in tirocinio formativo degli aspiranti Giudici Onorari di Pace nominati ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116.
pagina 7 di 7