TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/12/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3140 / 2023
Il giudice EN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 18/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3140/2023
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. PAOLA Parte_1 C.F._1
CIOTTA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI IS, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.12.2023, la ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c o. 3 , della L. 104/92 per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto, sin dalla data della domanda amministrativa (08.01.2021). Con
condanna alle spese e distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa quale, accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Tenuto conto della documentazione sanitaria esistente agli
atti, nonché di quanto riscontrato all'esame obiettivo la ricorrente può essere giudicata invalida al
100% con diritto all'indennità di accompagnamento e portatore di Handicap grave ex art 3 comma 3
L. 104/92 dalla data di visita psichiatrica effettuata da Dipartimento Salute Mentale di Canicattì' in
data 18.09.2024: paziente in carrozzina per impossibilità alla deambulazione autonoma, in
ossigenoterapia con occhialini nasali, disorientata, MMSE non somministrabile per il globale deficit
cognitivo”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Le spese di giudizio si compensano tenuto conto della decorrenza della prestazione.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti,
dichiarando che è da ritenersi meritevole dell'indennità di Parte_1
accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della L. 104/92 dal 18.09.2024;
pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
dichiara che l' non è tenuta a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da CP_1
separato decreto;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 18/12/2025. IL GIUDICE
EN Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 3140 / 2023
Il giudice EN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 18/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3140/2023
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. PAOLA Parte_1 C.F._1
CIOTTA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI IS, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.12.2023, la ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c o. 3 , della L. 104/92 per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto, sin dalla data della domanda amministrativa (08.01.2021). Con
condanna alle spese e distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa quale, accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Tenuto conto della documentazione sanitaria esistente agli
atti, nonché di quanto riscontrato all'esame obiettivo la ricorrente può essere giudicata invalida al
100% con diritto all'indennità di accompagnamento e portatore di Handicap grave ex art 3 comma 3
L. 104/92 dalla data di visita psichiatrica effettuata da Dipartimento Salute Mentale di Canicattì' in
data 18.09.2024: paziente in carrozzina per impossibilità alla deambulazione autonoma, in
ossigenoterapia con occhialini nasali, disorientata, MMSE non somministrabile per il globale deficit
cognitivo”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Le spese di giudizio si compensano tenuto conto della decorrenza della prestazione.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti,
dichiarando che è da ritenersi meritevole dell'indennità di Parte_1
accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della L. 104/92 dal 18.09.2024;
pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
dichiara che l' non è tenuta a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da CP_1
separato decreto;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 18/12/2025. IL GIUDICE
EN Di SA