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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/07/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 975/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 975/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. LANDUZZI LUCA Controparte_1 e
con il patrocinio dell'Avv. DE GENNARO ENRICA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio Conclusioni delle parti:
“i sottoscritti chiedono che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis. 51, ultimo comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte in luogo della comparizione personale delle parti, e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio voglia come di seguito modificare le condizioni del loro divorzio contenute nella sentenza n. 2263/2019 pubblicata il 21.10.2019, ed in particolare così modificare i punti 1) e 3) : 1) Il contributo al mantenimento del figlio - ormai maggiorenne, ma Per_1 attualmente studente e non ancora economicamente autosufficiente – avverrà mediante la corresponsione da parte del padre alla madre, fino all'autosufficienza economica del figlio, della somma di € 400,00 (quattrocento) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese sulle coordinate bancarie che sarà cura e onere della signora Controparte_2 comunicare e aggiornare;
nel caso in cui il Sig. trovasse nuova occupazione CP_1 lavorativa stabile – con contratto a tempo indeterminato e superato il periodo di prova
– ed il figlio non avesse ancora reperito occupazione lavorativa stabile e Per_1 continuativa, si stabilisce ora per allora che l'importo di cui sopra verrà corrisposto in una somma proporzionale al 25% dello stipendio mensile effettivamente percepito dal Sig. e comunque non inferiore ad € 400 mensili;
2) ) Laddove il padre non CP_1 trascorresse alcun periodo di vacanza estivo con il figlio nel periodo compreso tra
1 luglio ed agosto di ogni anno, verserà alla madre la somma di € 300,00 (trecento) a titolo di contributo delle spese necessarie per le vacanze del ragazzo;
solo nel caso in cui il Sig. trovasse nuova occupazione lavorativa stabile – con contratto a tempo CP_1 indeterminato e superato il periodo di prova – ed il figlio non avesse Per_1 ancora reperito occupazione lavorativa stabile e continuativa, si stabilisce ora per allora che l'importo per le ferie estive verrà corrisposto nella somma di Euro 700; 3 Preso atto dell'attuale situazione di disoccupazione del sig. gli effetti della CP_1 presente vengono anticipati alla data del deposito del presente ricorso congiunto;
4 Ferme le altre condizioni del divorzio” Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 29/04/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 06/09/1997 avevano contratto matrimonio in
[...] Roma il 6.09.1997; che con sentenza n. 2263/2019 emessa il 1.10.2019 il Tribunale di Bologna aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Esponevano i ricorrenti che la regolamentazione dei rapporti stabilita in quella sede non era più rispondente alle esigenze delle parti perché a seguito del licenziamento del sig. attualmente disoccupato, risultano mutate in modo sensibile le CP_1 condizioni economiche delle parti. Chiedevano quindi la modifica delle condizioni di divorzio come sopra meglio specificato. La domanda è fondata atteso che la situazione venutasi a creare in seguito ha profondamento inciso sulla regolamentazione dei rapporti disposta in sede di divorzio. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura e degli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n.2263/2019 emessa dal Tribunale di Bologna in data 1.10.2019, così dispone: 1) Il contributo al mantenimento del figlio - ormai maggiorenne, ma Per_1 attualmente studente e non ancora economicamente autosufficiente – avverrà mediante la corresponsione da parte del padre alla madre, fino all'autosufficienza economica del figlio, della somma di € 400,00 (quattrocento) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese sulle coordinate bancarie che sarà cura e onere della signora Controparte_2 comunicare e aggiornare;
nel caso in cui il Sig. trovasse nuova occupazione CP_1 lavorativa stabile – con contratto a tempo indeterminato e superato il periodo di prova
– ed il figlio non avesse ancora reperito occupazione lavorativa stabile e Per_1 continuativa, si stabilisce ora per allora che l'importo di cui sopra verrà corrisposto in una somma proporzionale al 25% dello stipendio mensile effettivamente percepito
2 dal Sig. e comunque non inferiore ad € 400 mensili;
2) ) Laddove il padre non CP_1 trascorresse alcun periodo di vacanza estivo con il figlio nel periodo compreso tra luglio ed agosto di ogni anno, verserà alla madre la somma di € 300,00 (trecento) a titolo di contributo delle spese necessarie per le vacanze del ragazzo;
solo nel caso in cui il Sig. trovasse nuova occupazione lavorativa stabile – con contratto a tempo CP_1 indeterminato e superato il periodo di prova – ed il figlio non avesse Per_1 ancora reperito occupazione lavorativa stabile e continuativa, si stabilisce ora per allora che l'importo per le ferie estive verrà corrisposto nella somma di Euro 700. Spese compensate. Ferrara, 10.6.2025
Il Presidente est. Paolo Sangiuolo
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 975/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. LANDUZZI LUCA Controparte_1 e
con il patrocinio dell'Avv. DE GENNARO ENRICA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio Conclusioni delle parti:
“i sottoscritti chiedono che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis. 51, ultimo comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte in luogo della comparizione personale delle parti, e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio voglia come di seguito modificare le condizioni del loro divorzio contenute nella sentenza n. 2263/2019 pubblicata il 21.10.2019, ed in particolare così modificare i punti 1) e 3) : 1) Il contributo al mantenimento del figlio - ormai maggiorenne, ma Per_1 attualmente studente e non ancora economicamente autosufficiente – avverrà mediante la corresponsione da parte del padre alla madre, fino all'autosufficienza economica del figlio, della somma di € 400,00 (quattrocento) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese sulle coordinate bancarie che sarà cura e onere della signora Controparte_2 comunicare e aggiornare;
nel caso in cui il Sig. trovasse nuova occupazione CP_1 lavorativa stabile – con contratto a tempo indeterminato e superato il periodo di prova
– ed il figlio non avesse ancora reperito occupazione lavorativa stabile e Per_1 continuativa, si stabilisce ora per allora che l'importo di cui sopra verrà corrisposto in una somma proporzionale al 25% dello stipendio mensile effettivamente percepito dal Sig. e comunque non inferiore ad € 400 mensili;
2) ) Laddove il padre non CP_1 trascorresse alcun periodo di vacanza estivo con il figlio nel periodo compreso tra
1 luglio ed agosto di ogni anno, verserà alla madre la somma di € 300,00 (trecento) a titolo di contributo delle spese necessarie per le vacanze del ragazzo;
solo nel caso in cui il Sig. trovasse nuova occupazione lavorativa stabile – con contratto a tempo CP_1 indeterminato e superato il periodo di prova – ed il figlio non avesse Per_1 ancora reperito occupazione lavorativa stabile e continuativa, si stabilisce ora per allora che l'importo per le ferie estive verrà corrisposto nella somma di Euro 700; 3 Preso atto dell'attuale situazione di disoccupazione del sig. gli effetti della CP_1 presente vengono anticipati alla data del deposito del presente ricorso congiunto;
4 Ferme le altre condizioni del divorzio” Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 29/04/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 06/09/1997 avevano contratto matrimonio in
[...] Roma il 6.09.1997; che con sentenza n. 2263/2019 emessa il 1.10.2019 il Tribunale di Bologna aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Esponevano i ricorrenti che la regolamentazione dei rapporti stabilita in quella sede non era più rispondente alle esigenze delle parti perché a seguito del licenziamento del sig. attualmente disoccupato, risultano mutate in modo sensibile le CP_1 condizioni economiche delle parti. Chiedevano quindi la modifica delle condizioni di divorzio come sopra meglio specificato. La domanda è fondata atteso che la situazione venutasi a creare in seguito ha profondamento inciso sulla regolamentazione dei rapporti disposta in sede di divorzio. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura e degli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n.2263/2019 emessa dal Tribunale di Bologna in data 1.10.2019, così dispone: 1) Il contributo al mantenimento del figlio - ormai maggiorenne, ma Per_1 attualmente studente e non ancora economicamente autosufficiente – avverrà mediante la corresponsione da parte del padre alla madre, fino all'autosufficienza economica del figlio, della somma di € 400,00 (quattrocento) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese sulle coordinate bancarie che sarà cura e onere della signora Controparte_2 comunicare e aggiornare;
nel caso in cui il Sig. trovasse nuova occupazione CP_1 lavorativa stabile – con contratto a tempo indeterminato e superato il periodo di prova
– ed il figlio non avesse ancora reperito occupazione lavorativa stabile e Per_1 continuativa, si stabilisce ora per allora che l'importo di cui sopra verrà corrisposto in una somma proporzionale al 25% dello stipendio mensile effettivamente percepito
2 dal Sig. e comunque non inferiore ad € 400 mensili;
2) ) Laddove il padre non CP_1 trascorresse alcun periodo di vacanza estivo con il figlio nel periodo compreso tra luglio ed agosto di ogni anno, verserà alla madre la somma di € 300,00 (trecento) a titolo di contributo delle spese necessarie per le vacanze del ragazzo;
solo nel caso in cui il Sig. trovasse nuova occupazione lavorativa stabile – con contratto a tempo CP_1 indeterminato e superato il periodo di prova – ed il figlio non avesse Per_1 ancora reperito occupazione lavorativa stabile e continuativa, si stabilisce ora per allora che l'importo per le ferie estive verrà corrisposto nella somma di Euro 700. Spese compensate. Ferrara, 10.6.2025
Il Presidente est. Paolo Sangiuolo
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