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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2176 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 04.12.2024 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. TASSI Parte_1
MATTEO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
, per essa, in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
(già Controparte_3 Controparte_4
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MANNOCCI
[...]
ANDREA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e in qualità di mandataria di CP_5 Controparte_6
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
Controparte_7
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
Controparte_8
[...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 e
Controparte_9
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
CP_10
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
Controparte_11
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
Controparte_12
[...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
CP_13
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
– quale successore a titolo Controparte_14
particolare di - elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. TASSI MATTEO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 04.12.2024,
l'Avv. TASSI MATTEO per Controparte_14
quale successore a titolo particolare di -, conclude come segue: Parte_1
“(…) voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, revocare l'ordinanza del 16/05/2022 resa nell'esecuzione n.
22/2016 R.G.E. all'esito della controversia distributiva e, per l'effetto, previa la modifica del piano di riparto ed ordinata a la restituzione di quanto Controparte_1
2 ad essa corrisposto sulla base dell'ordinanza predetta, assegnare ad
[...]
quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto Controparte_14
n. 1, quanto ad essa dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese. In subordine disporre, per quanto occorrer possa, l'accantonamento ex art. 510 c.p.c. di quanto spettante a Controparte_14
in forza delle causali di cui in premessa all'atto di citazione. Vinte, in ogni caso,
[...] le spese e competenze di lite (…)”;
l'Avv. MANNOCCI ANDREA per - e, per essa, Controparte_1 CP_2
in qualità di mandataria di
[...] Controparte_3
(già -, conclude come segue: “(…)
[...] Controparte_4
precisa come di rito le proprie conclusioni di seguito, di cui alla prima memoria istruttoria, (…) Chiede altresì concessione di rituale termine per memorie conclusionali
(…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia L'Ecc.mo Giudice del
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le domande attoree di cui all'atto di citazione notificato alla comparente (doc. 8) sia in via principale che in via subordinata, poiché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni descritte in premessa, ed in particolare, accertata piena legittimità dell'ordinanza del 16.05.2022 resa nell'esecuzione immobiliare n. 22/2016
R.G.E. all'esito della controversia distributiva e rigettata ogni domanda di restituzione somme già corrisposte a ed ogni domanda subordinata di Controparte_1 accantonamento delle somme ex art. 510 c.p.c. spiegata dall'attrice, Voglia per l'effetto confermare la piena legittimità ed efficacia del piano di riparto approvato nella suddetta esecuzione immobiliare e di ogni statuizione di pagamento intervenuta in favore della convenuta creditrice ipotecaria Con vittoria di spese e Controparte_1 compensi legali di causa in favore della convenuta opposta )”. Controparte_15
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che Parte_1
alla quale, a seguito di scissione parziale intervenuta in data Controparte_16
16.01.2018, era succeduta essa -, con ricorso depositato in data Parte_1
28.09.2017, era intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 22/2016 RGE - pendente presso il Tribunale di Arezzo -, per l'importo di complessivi euro 485.719,58, sulla base
3 di un credito derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario con garanzia ipotecaria, stipulato in data 18.11.2011, con atto a rogiti del Notaio
[...]
spedito in forma esecutiva in data 02.12.2011; che la predetta agevolazione Per_1
creditizia era stata concessa dalla alla società Controparte_17 Parte_2
- società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 93/2013, in data
[...]
05.12.2013 –; che, con il medesimo atto pubblico, aveva concesso, a CP_13 favore di un'ipoteca volontaria, iscritta presso l'Agenzia del CP_16 CP_3
Territorio – Ufficio Provinciale di Arezzo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
21.11.2011, fino alla concorrenza dell'importo di complessivi euro 600.000,00; che, dunque, a seguito della citata scissione parziale, essa con ricorso Parte_1 depositato in data 07.09.2020, anteriormente alla celebrazione dell'udienza, ex art. 569
c.p.c., era intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 22/2016 RGE, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare di;
che, dunque, il Controparte_17
cespite ipotecato in parola era stato posto in vendita come lotto n. 1 e regolarmente venduto all'asta; che, tuttavia, nel progetto di distribuzione delle somme derivanti dalla vendita del c.d. lotto “A”, il Professionista Delegato aveva escluso da ogni riparto essa sul presupposto per cui il titolo in forza del quale Parte_1 Controparte_17 era, a suo tempo, intervenuta nell'esecuzione in parola non sarebbe stato consacrato in un titolo esecutivo, ex art 474 c.p.c.; che, pertanto, essa aveva Parte_1 depositato delle osservazioni al progetto, insistendo per l'assegnazione in proprio favore delle somme ricavate dalla vendita (al netto delle pre-deduzioni), in ragione del privilegio ipotecario vantato sull'immobile di cui al lotto posto in vendita;
che, tuttavia, il G.E., ritenuta l'infondatezza dei rilievi sollevati da essa al progetto di Parte_1
distribuzione, con ordinanza del 10.03.2022, aveva dichiarato esecutivo il predetto progetto di distribuzione;
che, dunque, essa aveva proposto Parte_1
opposizione avverso tale ordinanza, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., richiedendo, in via cautelare, la sospensione della distribuzione, sulla base di due motivi: la piena valenza di titolo esecutivo del contratto di apertura di credito ipotecaria azionato con l'atto di intervento ed il mancato riconoscimento, in subordine, del diritto di essa all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3 c.p.c.; che si Parte_1
era costituita la sola creditrice ipotecaria di secondo grado, la quale Controparte_1 aveva chiesto il rigetto dell'istanza; che il G.E., all'esito dell'udienza di comparizione
4 delle parti, con provvedimento depositato in data 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), aveva rigettato l'istanza di sospensione, condannando essa Parte_1
alla refusione delle spese processuali in favore di ed assegnando Controparte_1 termine perentorio fino al 29.07.2022, per l'introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente;
che, tanto premesso, a dire di essa esponente, il provvedimento in questione era del tutto illegittimo;
che, pertanto, essa intendeva Parte_1
instaurare il presente giudizio di merito, ex art. 617 c.p.c., al fine di ottenere la revoca della predetta ordinanza e la conseguente revisione del progetto di distribuzione;
che, in particolare, essa esponente intendeva porre a fondamento della propria opposizione, ex artt. 512 e 617, comma secondo, c.p.c., i seguenti motivi: 1) asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., poiché, a dire di essa esponente, il contratto di apertura di credito in oggetto era pienamente idoneo a valere come titolo esecutivo;
2) in subordine, asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c. e dell'art. 510
c.p.c., poiché, nel caso in esame, sussisteva il diritto di essa esponente all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma terzo, c.p.c.; che, nello specifico, relativamente al motivo di opposizione sub. 1), veniva evidenziato che, a dire di essa esponente, il contratto di apertura di credito ipotecario del 18.11.2011 in parola (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione) costituiva un valido titolo esecutivo, ex art. 474, comma terzo, c.p.c.; che, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal G.E. nell'ordinanza del
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), nel contratto di apertura di credito in questione, la somma di denaro oggetto di finanziamento risultava determinata ab origine; che, inoltre, nel caso di specie, si trattava di un'operazione fondiaria, come attestato dal riferimento all'art. 38 del Testo Unico Bancario;
che, pertanto, il titolo esecutivo azionato dal creditore non era rappresentato dal contratto di finanziamento, ma era incorporato nell'atto pubblico di consenso ad iscrizione di ipoteca, dal momento che la menzione del rapporto sottostante la ricognizione determinava una parziale astrazione della causa;
che, inoltre, a dire di essa esponente, nel contratto del
18.11.2011, all'art. 4, era contenuta una ricognizione di debito;
che, dunque, il contratto in parola avrebbe dovuto considerarsi un valido ed efficace titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474, commi secondo e terzo, c.p.c. e dell'art. 475 c.p.c.; che, invero, a dire di essa attrice, la circostanza dell'eventuale mancato perseguimento della disponibilità giuridica della somma contestualmente alla stipula del contratto non assumeva
5 rilevanza, atteso che il rapporto era menzionato solamente come causa sottostante la ricognizione di debito e non costituiva, esso stesso, titolo esecutivo;
che, nel caso in esame, il contratto in questione (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione) recava indicazione dell'ammontare del finanziamento, della la durata massima dello stesso, del tasso di interesse convenzionale e di mora applicato, nonché delle modalità di computo e determinazione, della periodicità e della capitalizzazione, delle condizioni generali del contratto, delle condizioni economiche e del documento di sintesi, nonché del piano di ammortamento;
che, pertanto, a dire di essa esponente, il contratto in questione, anche alla luce della giurisprudenza in materia, avrebbe dovuto ritenersi un valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c.; che, in relazione al motivo di opposizione sub. 2), veniva evidenziato che, a dire di essa esponente, il G.E., nella predetta ordinanza del
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), aveva errato nel non riconoscere il diritto di essa ad ottenere l'accantonamento del credito, ex art. 510 Parte_1
c.p.c.; che, infatti, nel caso di specie, a dire di essa esponente, l'intervento della
[...]
Con
nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. non era stato CP_17
tardivo, ma tempestivo, dal momento che, detto intervento, era avvenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.; che, inoltre, nel momento in cui Controparte_17
aveva spiegato intervento tempestivo, nessuna contestazione era stata mossa da parte del debitore esecutato, ; che, dunque, in assenza di qualunque contestazione, CP_13
il credito azionato con l'atto di intervento avrebbe dovuto considerarsi a tutti gli effetti riconosciuto;
che, di conseguenza, a dire di essa attrice, avrebbe dovuto ritenersi acquisito, da parte di e di essa – quale successore Controparte_17 Parte_1
a titolo particolare-, il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, ex art. 499, comma sesto, c.p.c.; che, dunque, anche a voler prescindere dalla sussistenza di un idoneo titolo esecutivo a sostegno di detto intervento, risultava innegabile che la circostanza della non contestazione, ai sensi dell'art. 499, comma sesto, c.p.c., attribuiva ad essa il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato, alla Parte_1
stregua di un creditore titolato;
che, inoltre, a dire di essa esponente, avrebbe dovuto riconoscersi al creditore la facoltà e/o l'onere di domandare l'accantonamento delle somme e di procedere nei trenta giorni ad avviare le azioni dirette all'acquisizione del titolo giudiziale esecutivo;
che, dunque, alla luce di quanto sopra riportato, a dire di essa attrice, avrebbe dovuto essere revocata l'ordinanza del 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2
6 all'atto di citazione) ed avrebbe dovuto essere accolta l'istanza di accantonamento delle somme oggetto di distribuzione, ex artt. 499 e 510, comma terzo, c.p.c., avanzata da essa con conseguente assegnazione, ad essa medesima, del termine di Parte_1
giorni trenta per consentirle di munirsi, nelle more, di titolo giudiziale esecutivo, ai sensi dell'art. 499 c.p.c., per il caso di contestazione, da parte del debitore esecutato, del credito azionato dal creditore intervenuto privo di titolo;
che, peraltro, nel caso in esame, a dire di essa esponente, il titolo posto a base dell'intervento era a tutti gli effetti, sul piano formale, un titolo regolarmente spedito in forma esecutiva. Tutto ciò premesso, la parte attrice concludeva come segue: “(…) voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, revocare l'ordinanza del 16/05/2022 resa nell'esecuzione n. 22/2016 R.G.E. all'esito della controversia distributiva e, per l'effetto, previa la modifica del piano di riparto ed ordinata a la restituzione di quanto ad essa corrisposto sulla base Controparte_1 dell'ordinanza predetta, assegnare ad quale creditore ipotecario Parte_1
di primo grado sul lotto n. 1 quanto ad essa dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese. In subordine disporre, per quanto occorrer possa, l'accantonamento ex art. 510 c.p.c. di quanto spettante a Parte_1
in forza delle causali di cui in premessa. Vinte, in ogni caso, le spese e
[...]
competenze di lite (…)”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.12.2022, si costituiva e, per essa, in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 ed eccepiva l'infondatezza della Controparte_3
domanda, di cui chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che, a dire di essa esponente, entrambi i motivi di opposizione proposti dalla controparte erano del tutto infondati;
che, in particolare, quanto al primo motivo di opposizione - asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., poiché, a dire dell'attrice, il contratto di apertura di credito in oggetto era pienamente idoneo a valere come titolo esecutivo -, veniva evidenziato che,
a dire di essa convenuta, il contratto di apertura di conto corrente del 18.11.2011 in questione, come correttamente rilevato dal G.E. nell'ordinanza emessa in data
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta) – nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. – non costituiva un valido titolo esecutivo, ex art. 7 474, comma terzo, c.c.; che, infatti, diversamente da quanto asserito dalla controparte, nel caso in esame, la somma di denaro non risultava determinata ab origine nel contratto di finanziamento;
che, inoltre, veniva espressamente contestato che al contratto in parola potesse essere attribuita l'attitudine di titolo esecutivo, sulla base di una qualificazione fondiaria dell'operazione, ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, oppure sulla base della apposizione di formula esecutiva;
che, invero, come rilevato anche dal
G.E., nell'ordinanza del 16.05.2022 in parola, il contratto di apertura di credito stipulato per atto pubblico non costituiva titolo esecutivo, trattandosi di un contratto con cui l'istituto bancario metteva a disposizione di un soggetto una determinata somma di denaro, previa concessione della facoltà di utilizzarla e con l'obbligo di restituzione entro una determinata scadenza;
che, infatti, era pacifico che la messa a disposizione del cliente della somma di danaro, da parte della banca, non comportava il trasferimento della somma accreditata, la quale, dunque, rimaneva nel patrimonio della banca fino a quando non veniva utilizzata ed, inoltre, neppure determinava l'attribuzione di un potere di disposizione all'accreditato; che, pertanto, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il contratto di apertura di conto corrente, anche qualora fosse stato stipulato nelle forme dell'atto pubblico e/o ricevuto da notaio, non avrebbe potuto considerarsi un valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c.; che, in altri termini, con la stipulazione del contratto di apertura di credito, la banca si limitava a mettere a disposizione del cliente una determinata provvista, ma il cliente non assumeva alcuna obbligazione, in quanto il credito della banca sarebbe sorto solo al momento dell'utilizzazione della provvista che, nella specie, non risultava attestata con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
che, pertanto, nel caso in esame, come evidenziato dal G.E. nella ridetta ordinanza del 16.05.2022, poiché il contatto in oggetto appariva qualificabile come un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario con garanzia ipotecaria, lo stesso non avrebbe potuto ritenersi un valido titolo esecutivo, atteso che, in detto contratto, non risultava, in alcun modo, se il correntista avesse usufruito, in tutto o in parte, della linea di credito messa a disposizione;
che, inoltre, a dire di essa esponente, appariva del tutto infondato anche il motivo di opposizione sub. 2 – ovvero l'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499
c.p.c. e dell'art. 510 c.p.c., poiché, nel caso in esame, a dire dell'attrice, sussisteva il diritto della medesima all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3, c.p.c. -;
8 che, nello specifico, veniva contestato quanto asserito dalla controparte circa il fatto che l'atto di intervento sine titulo spiegato dalla non doveva essere notificato;
che, CP_17
infatti, nel caso di specie, il contratto di apertura di conto corrente, posto a fondamento dell'atto di intervento dell'attrice – come già rilevato -, non poteva considerarsi un valido titolo esecutivo;
che, a dire di essa esponente, la controparte non avrebbe potuto beneficiare del meccanismo del riconoscimento, di cui all'art. 499, comma sesto, c.p.c.; che, infatti, ai sensi dell'art. 499, commi terzo e sesto, c.p.c., il creditore intervenuto sine titulo avrebbe potuto beneficiare del procedimento di riconoscimento solo in caso di intervento tempestivo e qualora l'atto di intervento fosse stato notificato al debitore;
che, inoltre, come rilevato dal G.E. nell'ordinanza emessa in data 16.05.2022,
l'intervento sine titulo risultava subordinato ad un sistema di rigide preclusioni, derivanti dal disposto dell'art. 499 c.p.c. ultimo comma, nonché da quanto stabilito dall'art. 510, comma terzo, c.p.c.; che, a dire di essa esponente, nel caso di specie, risultava pacifico il mancato rispetto, da parte dell'attrice, del duplice ordine di condizioni previste dall'art. 510, comma terzo, c.p.c., per l'intervento non titolato, ovvero: 1) la proposizione di un'apposita istanza ad opera dal creditore interessato;
2)
l'allegazione di prova documentale – da allegare al ricorso con cui si formulava l'istanza di accantonamento – di aver tempestivamente proposto domanda giudiziale per ottenere un titolo esecutivo per il credito per cui si era spiegato intervento;
che, in definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, l'opposizione avanzata dalla controparte avrebbe dovuto essere integralmente rigettata. Tutto ciò premesso, - Controparte_1
e, per essa, in qualità di mandataria di Controparte_2 [...]
– concludeva come segue: “(…) voglia L'Ecc.mo Giudice del Controparte_3
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare tutte le domande attoree di cui all'atto di citazione notificato alla comparente (doc. 8) sia in via principale che in via subordinata, poiché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni descritte in premessa, ed in particolare, accertata piena legittimità dell'ordinanza del 16.05.2022 resa nell'esecuzione immobiliare n. 22/2016 R.G.E. all'esito della controversia distributiva e rigettata ogni domanda di restituzione somme già corrisposte a ed ogni domanda subordinata di accantonamento Controparte_1 delle somme ex art. 510 c.p.c. spiegata dall'attrice, Voglia per l'effetto confermare la
9 piena legittimità ed efficacia del piano di riparto approvato nella suddetta esecuzione immobiliare e di ogni statuizione di pagamento intervenuta in favore della convenuta creditrice ipotecaria Con vittoria di spese e compensi legali di causa Controparte_1 in favore della convenuta opposta . Controparte_15
Con comparsa del 04.07.2023, si costituiva Controparte_14
nella qualità di successore a titolo particolare di e
[...] Parte_1
deduceva che in virtù di contratto di cessione sottoscritto in data 05.08.2022, Parte_1
aveva ceduto ad essa i crediti che,
[...] Controparte_19
alla data del 22.07.2022, rispettavano tutti i seguenti criteri: a) il Cedente ne era divenuto titolare, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., da banche ed avevano costituito oggetto dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana: - avviso di cessione (TX18AAB2617) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo
2018; - avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019; b) derivavano da contratti di finanziamento conclusi in qualsiasi forma tecnica;
c) erano denominati in Euro;
che, per effetto della cessione in oggetto, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, essa era Controparte_14 succeduta, a titolo particolare, nelle ragioni creditorie già di titolarità dell'Istituto cedente;
che, dunque, essa esponente risultava titolare del credito dedotto nell'ambito del presente giudizio;
che, tanto premesso, essa Controparte_14
intendeva intervenire e costituirsi nel presente giudizio, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
richiamando, confermando e facendo proprie le difese, le allegazioni, le domande, le eccezioni e le deduzioni già avanzate dalla cedente da intendersi per Parte_1
integralmente trasposte e trascritte (in uno alla documentazione già versata in atti), eccependo, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in relazione a qualsiasi richiesta restitutoria e/o risarcitoria formulata o formulanda nei suoi confronti e derivanti da atti o fatti avvenuti anteriormente alla cessione in oggetto ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla cedente.
In assenza di richieste istruttorie delle parti, la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 04.12.2024, passava in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
10 **************
Innanzitutto, attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio, deve essere dichiarata la contumacia di:
-) in qualità di mandataria di CP_5 Controparte_6
-) ; Controparte_20
-) Controparte_8
-) ; Controparte_9
-) ; CP_10
-) Controparte_11
-) ; Controparte_12
-) CP_13
Tanto premesso, si osserva che la domanda avanzata dalla parte attrice e dalla terza intervenuta, - quale successore a titolo Controparte_14
particolare di -, nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, Parte_1
ex artt. 512, comma primo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., ha, sostanzialmente, ad oggetto le seguenti richieste:
A) l'accertamento dell'illegittimità e la conseguente revoca dell'ordinanza del
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., ex art. 512, comma secondo, c.p.c.;
B) la modifica, nell'ambito della predetta procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., del piano di riparto, con conseguente ordine di restituzione, da parte di Controparte_1 di quanto ad essa corrisposto sulla base dell'ordinanza del 16.05.2022, e conseguente richiesta di assegnazione, alla parte attrice - quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto n. 1 -, di quanto ad essa asseritamente dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese;
C) in via subordinata, l'accantonamento, ex art. 510 c.p.c., di quanto eventualmente spettante all'attrice.
Ciò precisato, occorre partire dall'affrontare la richiesta di cui al sopra citato punto
A) – ossia la richiesta di accertamento dell'illegittimità e di conseguente revoca
11 dell'ordinanza del 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), con la quale il
Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., ai sensi dell'art. 512, comma secondo, c.p.c. -.
Ebbene, la predetta richiesta, per quanto si dirà oltre, appare inammissibile nel presente giudizio.
A tal proposito, deve rilevarsi che il provvedimento di cui la parte attrice chiede la revoca – previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento medesimo – è rappresentato dall'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 512, comma secondo, c.p.c..
In particolare, l'attrice ha richiesto la revoca dell'ordinanza emessa in data
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), nell'ambito della procedura esecutiva n.
22/2016 R. Es., con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione della predetta procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 512, comma secondo,
c.p.c..
All'uopo, occorre rammentare che, qualora, in sede di distribuzione, sorga una controversia tra i creditori concorrenti – come nel caso in esame - o tra il creditore ed il debitore o un terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, ai sensi dell'art. 512, comma secondo, c.p.c., “(…) il giudice può (…) sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata (…)”.
Ciò posto, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 624, comma secondo, c.p.c.,
“(…) contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma (…)”.
In altri termini, il legislatore, nella disposizione normativa citata, ha individuato espressamente nel reclamo, ex art. art. 669 terdecies, c.p.c., l'unico strumento attraverso il quale è possibile ottenere l'accertamento della illegittimità e/o la revoca dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 512, comma secondo, c.p.c..
Pertanto, deve ritenersi inammissibile, nel presente giudizio ordinario, la richiesta di revoca dell'ordinanza del 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), atteso che, in base a quanto previsto dall'art. 624, comma secondo, c.p.c., la predetta richiesta avrebbe
12 dovuto essere proposta, non nella forme del presente giudizio ordinario di cognizione, ma esclusivamente nelle forme del rito cautelare espressamente indicato dalla norma medesima – ovvero attraverso lo strumento del reclamo al Collegio, ex art. 669 terdecies c.p.c. -.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che dichiarare inammissibile, nel presente giudizio ordinario, la richiesta di revoca del provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione, ex art. 512, comma secondo, c.p.c., in data
16.05.2022, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione).
Per quanto concerne, poi, le ulteriori richieste sub. B) – ossia la modifica, nell'ambito della predetta procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., del piano di riparto, con conseguente ordine di restituzione, da parte di di quanto ad essa Controparte_1 corrisposto sulla base dell'ordinanza del 16.05.2022, e conseguente richiesta di assegnazione, alla parte attrice (quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto n. 1), di quanto ad essa asseritamente dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese - e sub. C) – ossia, in via subordinata, l'accantonamento, ex art. 510 c.p.c., di quanto eventualmente spettante all'attrice -, occorre evidenziare che, in relazione a dette richieste, sussiste l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione, in favore del Giudice dell'Esecuzione.
Ed infatti, in base a quanto stabilito dalla normativa codicistica, tanto l'ordinanza di modifica del piano di riparto, quanto il provvedimento di accantonamento, ex art. 510
c.p.c., possono essere emessi – in favore del creditore procedente e/o dei creditori intervenuti – unicamente dal Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della relativa procedura esecutiva.
In particolare, in relazione alla richiesta sub. B ), si rileva che, con riferimento alla procedura esecutiva di espropriazione forzata - come la procedura n. 22/2016 R. Es. di cui al caso in esame -, l'art. 596 c.p.c., comma secondo, c.p.c., stabilisce espressamente che “(…) il giudice dell'esecuzione (…)” esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura, perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, e ne dispone la comunicazione al professionista delegato.
13 Inoltre, la medesima norma citata, al comma terzo, prevede espressamente che “(…) il giudice dell'esecuzione (…)” può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate.
Infine, ai sensi del comma quarto dell'art. 596 c.p.c., nell'ipotesi di cui all'art. 591 bis c.p.c., “(…) il giudice dell'esecuzione (…)” provvede alla formazione del progetto di distribuzione.
Relativamente, poi, alla richiesta sub. C), è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 510, comma terzo, c.p.c., “(…) l'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione
(…)”, per il tempo ritenuto necessario affinché i creditori intervenuti possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
In altre parole, in base alle norme in parola, sia l'ordinanza di modifica del piano di riparto che il provvedimento di accantonamento, ex art. 510 c.p.c., rientrano nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione e, dunque, i provvedimenti in questione possono essere emessi esclusivamente dal G.E., nell'ambito della relativa procedura esecutiva.
Deve, dunque, ritenersi che sussista l'incompetenza funzionale del Giudice di cognizione - e, dunque, anche (come nel caso in esame) del Giudice di cognizione presso il quale è stato instaurato il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex artt.
512, comma primo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c. -, in relazione, sia alla richiesta di modifica, nell'ambito della predetta procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., del piano di riparto - con conseguente ordine di restituzione, da parte di di Controparte_1
quanto ad essa corrisposto sulla base dell'ordinanza del 16.05.2022, e conseguente richiesta di assegnazione, alla parte attrice (quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto n. 1) di quanto ad essa asseritamente dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese - (richiesta sub. B), sia alla ulteriore richiesta – avanzata dalla parte attrice in via subordinata - di disporre l'accantonamento, ex art. 510
c.p.c., di quanto eventualmente spettante all'attrice (richiesta sub. C).
Pertanto, alla luce di quanto sopra riferito, non resta che dichiarare l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione ad emettere, sia l'ordinanza di modifica del piano di riparto, ex art. 596 c.p.c., che il provvedimento di accantonamento del credito, ex art. 510 c.p.c., in quanto trattasi di provvedimenti rientranti nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione.
14 A questo punto, deve rilevarsi che, non avendo la parte attrice validamente ed efficacemente instaurato il presente giudizio di opposizione, ex artt. 512, comma primo,
c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., il predetto giudizio deve ritenersi perento, in base a quanto previsto dall'art. 618, comma secondo, c.p.c.
A tal proposito, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 618, comma secondo, c.p.c., qualora, dopo l'instaurazione della procedura esecutiva – come nel caso in esame –, sia stata proposta opposizione agli atti esecutivi, il Giudice dell'Esecuzione “(…) fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (…)”.
In particolare, nel caso in esame, dalla lettura dell'ordinanza emessa in data
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), emerge che il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., dopo aver rigettato la richiesta di sospensione, ex art. 512, comma secondo, c.p.c., ha assegnato “(…) termine perentorio sino al 29 luglio 2022 per l'introduzione del merito dell'opposizione dinanzi al giudice competente (…)”.
Ciò precisato, deve, ora, evidenziarsi che, nel caso di specie, non può ritenersi che la parte attrice abbia validamente ed efficacemente instaurato il presente giudizio di merito, atteso che l'attrice, nel presente giudizio, si è, sostanzialmente, limitata a richiedere, da un lato, la revoca dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, ex art. 512, comma primo, c.p.c. e, dall'altro, l'emissione dell'ordinanza di modifica del piano di riparto, ex art. 596 c.p.c. o, in via subordinata, del provvedimento di accantonamento del credito, ex art. 510 c.p.c., senza, viceversa, promuovere alcuna domanda volta ad ottenere l'accertamento della fondatezza dei motivi posti a fondamento della propria opposizione agli atti esecutivi e/o ad ottenere l'accertamento della piena esistenza e legittimità della pretesa creditoria posta a fondamento del proprio atto di intervento (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) - nell'ambito della procedura Con esecutiva n. 22/2016 R. -.
Pertanto, il presente giudizio di opposizione, ex artt. 512, comma primo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., non risulta correttamente e validamente instaurato da parte dell'attrice, dal momento che, da un lato, la richiesta di revoca dell'ordinanza del
16.05.2022 risulta inammissibile nel presente giudizio ordinario – in quanto, si ribadisce, l'unico strumento previsto dal legislatore allo scopo è rappresentato dal
15 reclamo al Collegio, ex art. 669 terdecies c.p.c. – e, dall'altro lato, sussiste l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione, in relazione alle ulteriori richieste di emissione dell'ordinanza di modifica del piano di riparto, ex art. 596 c.p.c.,
e di emissione del provvedimento di accantonamento del credito, ex art. 510 c.p.c. – poiché, si ribadisce, i predetti provvedimenti, ai sensi dell'art. 596 c.p.c. e dell'art. 510
c.p.c., rientrano nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione -.
Di conseguenza, poiché, nel caso in esame, si ribadisce, il presente giudizio di opposizione non è stato validamente ed efficacemente instaurato da parte dell'attrice, va da sé che il presente giudizio di opposizione deve essere dichiarato perento, in quanto non è stato rispettato il termine perentorio fissato dal Giudice dell'Esecuzione, nell'ordinanza emessa in data 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione).
Inoltre, ad abundantiam - fermi rimanendo, in ogni caso, da un lato,
l'inammissibilità della richiesta sub. A) e l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione, in relazione alle ulteriori richieste sub. B) e sub. C); dall'altro lato, che il presente giudizio di opposizione deve ritenersi perento, ex art. 618, comma secondo,
c.p.c. -, si osserva che la domanda proposta dall'attrice e dalla terza intervenuta sarebbe stata in ogni caso rigettata in quanto appare, comunque, infondata nel merito.
Ed infatti, come verrà di seguito precisato, tutti i motivi di opposizione sollevati dall'attrice e dalla terza intervenuta risultano privi di fondamento.
All'uopo, innanzitutto, si osserva che la parte attrice e la terza intervenuta hanno posto a fondamento dell'opposizione, ex artt. 512, comma secondo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., i seguenti motivi:
1) asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., poiché, a dire dell'attrice e della terza intervenuta, il contratto di apertura di credito in oggetto sarebbe pienamente idoneo a valere come titolo esecutivo;
2) in subordine, asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c. e dell'art. 510 c.p.c., poiché, nel caso in esame, risulterebbe sussistente il diritto della Parte_1
– e della terza intervenuta, quale successore a titolo particolare nel credito per cui
[...]
è causa - all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3, c.p.c..
16 Ciò posto, partendo dall'affrontare il motivo di opposizione sub. 1) – asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., poiché, a dire dell'attrice e della terza intervenuta, il contratto di apertura di credito in oggetto sarebbe pienamente idoneo a valere come titolo esecutivo -, deve evidenziarsi che, detto motivo, appare infondato, atteso che, nel caso in esame – come verrà di seguito precisato –, il contratto
(cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione) posto a fondamento dell'atto di intervento della
(cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) – nell'ambito della procedura Parte_1
esecutiva n. 22/2016 R. Es. -, non risulta dotato di idonea efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
All'uopo, primariamente, si osserva che, secondo quanto dedotto dall'attrice, il contratto sottoscritto in data 18.11.2011 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione) - posto alla base dell'intervento di nell'ambito della procedura esecutiva n. Parte_1
22/2016 R. Es. – sarebbe dotato di piena efficacia esecutiva, ex art. 474, comma secondo, c.p.c., in quanto – a dire dell'attrice - la somma di denaro oggetto del contratto risulterebbe determinata ab origine.
Ebbene, quanto asserito dalla parte attrice, come verrà di seguito precisato, appare del tutto infondato.
A tal proposito, occorre, infatti, evidenziare che l'art. 474, comma primo, c.p.c. stabilisce espressamente che “(…) l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (…)”.
Inoltre, ai sensi del comma secondo del medesimo articolo, sono titoli esecutivi, tra gli altri, anche “(…) 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (…)”.
In particolare, in forza dell'art. 474, comma secondo, n. 3), c.p.c., può essere riconosciuta efficacia esecutiva, oltre all'atto pubblico, anche agli atti ricevuti da notaio, qualora nell'atto in questione risultino indicati gli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione pecuniaria, indispensabili per la funzione esecutiva, in quanto i requisiti della certezza e della liquidità del titolo esecutivo devono essere ottenuti dal contenuto del titolo stesso e non da elementi esterni.
Ed infatti, la Corte di Cassazione, in relazione alla disposizione normativa di cui all'art. 474 c.p.c., ha avuto modo di precisare che il requisito della certezza deve essere inteso nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve
17 emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal relativo provvedimento giurisdizionale o dall'atto negoziale, in modo tale che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo (cfr. in tal senso, Cass. Civ.,
Sentenza n. 1455 del 25.02.1983).
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, il titolo esecutivo deve contenere in sé i dati necessari per effettuare una quantificazione del credito attraverso un mero calcolo matematico, sulla base di elementi certi contenuti nel titolo stesso e non attinti da altre fonti (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sentenza del 05.02.2011, n. 2816; Cass. Civ.,
Sentenza del 23.04.2009, n. 9693).
In altri termini, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata, l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo relativamente ad una obbligazione pecuniaria, deve essere autosufficiente, per dare contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Passando, ora, ad affrontare lo specifico caso in esame, si osserva che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento di nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., e richiamato nel relativo atto di precetto, è rappresentato dal contratto del 18.11.2011, denominato "(…) apertura di credito in conto corrente bancario con garanzia ipotecaria (…)" (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione).
Ciò precisato, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, dall'atto notarile azionato con il precetto – ovvero il contratto del 18.11.2011 in questione -, non risulta possibile evincere se il correntista abbia o meno usufruito, in tutto o in parte, della linea di credito, né risulta possibile stabilire il tempo dei singoli prelievi e/o dei versamenti restitutori o ripristinatori eseguiti.
Ed infatti, come già precisato nella ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 16.05.2022, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) – con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensione della predetta procedura esecutiva, ex art. 512, comma secondo, c.p.c. –, dal momento che il contratto in parola prevede, non l'erogazione, ma soltanto la messa a disposizione della somma di euro 400.000,00, detto contratto, non appare qualificabile nei termini di contratto di mutuo, ma appare, piuttosto, riconducibile alla diversa fattispecie del
18 contratto di apertura di conto corrente assistito da garanzia ipotecaria.
Dunque, deve ritenersi che, nel caso in esame, il contratto in oggetto – posto a fondamento dell'intervento della nell'ambito della procedura esecutiva Parte_1
n. 22/2016 R. Es. -, pur essendo stato sottoscritto ed autenticato dal Notaio, non costituisca un valido titolo esecutivo, ex art. 474, comma primo, c.p.c., atteso che lo stesso – anche alla luce di quanto verrà di seguito precisato –, non risulta avere ad oggetto un credito “(…) certo, liquido ed esigibile (…)”.
All'uopo, occorre, infatti, evidenziare che la Suprema Corte, proprio relativamente all'ipotesi di contratto di apertura di conto corrente assistito da garanzia ipotecaria, ha avuto modo di precisare che "(…) il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria non costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3
c.p.c. perché il debito desunto da detto titolo non può essere reputato come certo e liquido (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 1455 del 25.02.1983; in tal senso, anche Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 910/2018).
Invero, come già rilevato nella ridetta ordinanza emessa in data 16.05.2022 – nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) -, se, da un lato, nella fattispecie del contratto di mutuo ipotecario, dal rogito notarile emerge, con certezza, l'entità della somma erogata dalla banca al cliente – e, dunque, spetta al mutuatario provare di aver estinto in tutto o in parte il debito -; dall'altro lato, nell'ipotesi di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria, non vi è l'indicazione di alcuna somma erogata dalla banca, ma solo l'indicazione della somma massima che la banca mette a disposizione del soggetto affidato.
In altre parole, mentre nel mutuo ipotecario può essere intimata con il precetto una somma che va dall'importo massimo da restituire previsto in contratto fino a quella minore che la banca mutuante assume di non avere ricevuto in restituzione, nel caso di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria – dal momento che, si ribadisce, non vi è l'indicazione di alcuna somma erogata dalla banca, ma solo l'indicazione della somma massima che la banca mette a disposizione del soggetto affidato -, soltanto successivamente al perfezionamento del contratto e nel caso in cui il soggetto finanziato decida di avvalersi dell'apertura di credito, si determina la posizione creditoria della banca, la quale, peraltro, rimane mutevole e, comunque, estinguibile dal
19 correntista a suo piacimento nel tempo.
Ne consegue che, nell'ipotesi di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria, la somma dovuta dal mutuatario, per essere dimostrata, necessita della produzione degli estratti conto, dall'inizio del rapporto e sino alla data dell'intimazione di pagamento.
Deve, dunque, ritenersi che, mentre, nell'ipotesi di contratto di mutuo ipotecario, il credito è certo sin dall'origine; viceversa, nel conto corrente ipotecario, il credito può variare, nel corso del rapporto, in base ai movimenti in entrata ed in uscita decisi dal correntista.
Pertanto, nell'ipotesi di conto corrente ipotecario, per poter stabilire in che termini ed in quale misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dal correntista e quale sia il conseguente debito nei confronti della banca, è necessario – come già evidenziato - fare riferimento agli estratti del conto corrente, ovvero a dei documenti che, da un lato, risultano successivi ed esterni rispetto al contratto di apertura di conto corrente;
dall'altro, richiedono, comunque, un accertamento giudiziale (anche nella forma monitoria), al fine di munirsi di un titolo esecutivo.
Di conseguenza, poiché – come già evidenziato nella predetta ordinanza del
16.05.2022, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) -, gli estratti del conto corrente rappresentano una documentazione di natura esterna e successiva rispetto all'atto ricevuto dal notaio – ovvero il contratto di apertura di conto corrente -, va da sé che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 1455 del 25.02.1983; in tal senso, anche
Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 910/2018), nel caso in esame, alcuna efficacia esecutiva potrà essere riconosciuta, ex art. 474, commi primo e secondo, c.p.c., al contratto di apertura di conto corrente in parola (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione).
Parimenti infondato appare, poi, il motivo di opposizione sub. 2), ovvero l'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c. e dell'art. 510 c.p.c., poiché, nel caso in esame, risulterebbe sussistente il diritto della – e della terza Parte_1
intervenuta, quale successore a titolo particolare nel credito per cui è causa - all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3, c.p.c..
All'uopo, deve, in primo luogo, evidenziarsi che non appare condivisibile quanto
20 dedotto dalla circa il fatto che, in mancanza di contestazioni, Parte_1
l'intervento della medesima, nell'ambito della procedura esecutiva n. Parte_1
22/2016 R. Es., avrebbe dovuto ritenersi implicitamente riconosciuto.
Ed infatti, come già rilevato nella ordinanza emessa dal G.E. in data 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), in sede di procedura esecutiva n. 22/2022 R. Es., i creditori non titolati intervenuti tempestivamente – ossia entro l'udienza ex art. 569
c.p.c. - non partecipano automaticamente alla distribuzione del ricavato, dal momento che la legge stabilisce che il ricorso per intervento debba essere dapprima notificato al debitore.
In particolare, ai sensi dell'art. 499, comma terzo, c.p.c., “(…) il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa
(…)”.
In altre parole, in base alla disposizione normativa citata, la notificazione del ricorso al debitore è condizione necessaria per procedere alla instaurazione del procedimento incidentale di riconoscimento ed, in difetto, il creditore non potrà beneficiare del procedimento finalizzato al riconoscimento dei crediti privi di titolo esecutivo, dal momento che, in tale caso, non risulta instaurato alcun contraddittorio con il debitore esecutato.
Passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che – come già precisato dal G.E. nella ridetta ordinanza del 26.05.2022 -, da un lato, l'intervento della
– per quanto evidenziato in relazione al motivo di opposizione sub. 1) Parte_1
– non risulta avere a suo fondamento un valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c.; dall'altro lato, risulta pacifico – in quanto espressamente ammesso dall'attrice medesima – che la in sede di procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., Parte_1
non ha provveduto a notificare tempestivamente copia del ricorso al debitore esecutato –
-. CP_13
Pertanto, poiché – come già rilevato dal G.E. nella ridetta ordinanza del 26.05.2022 -
, la non ha provveduto ad effettuare, quale creditore intervenuto c.d. Parte_1
non titolato, la notifica tempestiva del ricorso al debitore esecutato, va da sé che, nella fattispecie in esame, in base a quanto stabilito dall'art. 499, comma terzo, c.p.c., non
21 può, comunque, ritenersi intervenuto alcun riconoscimento del credito posto a fondamento dell'atto di intervento della (cfr. all.to n. 4 all'atto di Parte_1
citazione).
A questo punto, chiarito che, nel caso di specie, non vi è stato alcun riconoscimento del credito posto a fondamento dell'intervento dell'attrice, è bene, ora, evidenziare che, ai sensi dell'art. 499, comma quinto, c.p.c., i creditori intervenuti tempestivamente, i cui crediti siano stati disconosciuti dal debitore, hanno diritto, ex art. 510, comma terzo,
c.p.c., all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, “(…) sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo (…)”.
In altri termini, in base alla norma in questione, una volta notificato il ricorso e fissata l'udienza per la verifica dei crediti, in caso di contestazione, il creditore intervenuto tempestivamente avrà diritto all'accantonamento, solamente in caso di espressa istanza in tal senso e solo qualora dimostri di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di verificazione, ex art. 569 c.p.c., un giudizio tendente ad ottenere l'accertamento giudiziale della sua pretesa creditoria.
Dunque, se certamente i creditori intervenuti tempestivamente, ai sensi dell'art. 499, comma quinto, c.p.c., possono proporre l'istanza di accantonamento, ex art. 510, comma terzo, c.p.c., tuttavia, affinché la richiesta di accantonamento possa trovare accoglimento, è necessario che il creditore intervenuto dimostri di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di verificazione, un giudizio tendente ad ottenere l'accertamento giudiziale del proprio credito.
Inoltre, è pur vero che - come evidenziato nella predetta ordinanza del 16.05.2022
(cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) -, relativamente ai creditori intervenuti tardivi (i quali, in quanto tardivi, non possono usufruire dello speciale meccanismo di riconoscimento), la Corte di Cassazione (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sentenza n.
774/2016) ha avuto modo di precisare che - proprio perché con l'adozione del decreto di trasferimento si procede alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene - esiste la possibilità, per questi ultimi, di presentare un'istanza di accantonamento anche in sede di distribuzione;
tuttavia, la Suprema Corte, nella medesima pronuncia, ha, altresì, specificato che, in tale caso, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di
22 accantonamento dei creditori intervenuti tardivi, è necessario che questi ultimi dimostrino di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento, per conseguire il titolo esecutivo mancante nei confronti dell'esecutato (cfr. in tal senso, Cass. Civ.,
Sentenza n. 774/2016).
In altre parole, come già rilevato nella ordinanza emessa dal G.E. in data 16.05.2022
- nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. -, nell'ipotesi di intervento tardivo, il creditore ha la facoltà di proporre l'istanza di accantonamento anche in fase distributiva ed, in tale ipotesi, il dies a quo per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'azione necessaria a munirsi del titolo esecutivo decorre dalla data dell'intervento tardivo (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sentenza n. 774/2016).
Ciò precisato, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che la richiesta di accantonamento proposta da – nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. - non appare, comunque, meritevole di accoglimento, atteso che, nella fattispecie de qua, non risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 499, comma quinto, c.p.c. ed all'art. 510, comma terzo c.p.c., nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimià.
Ed infatti, come già rilevato nella ordinanza emessa dal G.E. in data 16.05.2022 - in sede di procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. -, nel caso di specie, è documentato e pacifico che la ha effettuato, nell'ambito della procedura esecutiva n. Parte_1
22/2016 R. Es., un intervento, di natura tempestiva, in data 07.09.2020 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione).
Inoltre, come evidenziato nella predetta ordinanza (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), nel caso in esame, la – nella sua qualità di creditore Parte_1
intervenuto tempestivamente in sede di procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. - non ha dimostrato, in alcun modo, di aver proposto un giudizio tendente ad ottenere l'accertamento giudiziale della propria pretesa, entro il termine di legge - ovvero entro i trenta giorni successivi all'udienza di verificazione, ex art. 569 c.p.c. -, che risulta essere ormai inutilmente decorso.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, va da sé che, nel caso in esame, non risultano, in ogni caso, sussistenti i presupposti necessari, ai sensi dell'art. 499, comma quinto, c.p.c., ai fini dell'accoglimento dell'istanza di accantonamento, ex art. 510, comma terzo, c.p.c..
23 Deve, dunque, ritenersi infondato anche il motivo di opposizione sub. 2) – ossia ovvero l'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c. e dell'art. 510
c.p.c., poiché, nel caso in esame, risulterebbe sussistente il diritto della Parte_1
(e della terza intervenuta, quale successore a titolo particolare nel credito per cui è causa) all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3, c.p.c. -.
Di conseguenza, dal momento che – per quanto precisato in precedenza –entrambi i motivi di opposizione appaiono, comunque, infondati, va da sé che, in ogni caso,
l'opposizione proposta, ex artt. 512, comma primo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., anche qualora fosse stata considerata ammissibile, avrebbe, comunque, dovuto essere rigettata nel merito, in quanto infondata.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite nei rapporti tra le parti costituite, dette spese, per il principio della soccombenza, devono porsi a carico della parte attrice e della terza intervenuta, in solido tra di loro.
Le predette spese si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod.–, secondo lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, come segue: in euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
2.905,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame) -, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della
24 pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
Nulla, infine, sulle spese dei convenuti - in qualità di mandataria di CP_5
-, , Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
Controparte_11 Controparte_21
, attesa la loro contumacia.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e dalla terza intervenuta, Parte_1 Controparte_14
nei confronti di e, per essa,
[...] Controparte_1 CP_2
- in qualità di mandataria di
[...] Controparte_3
(già -, di in qualità
[...] Controparte_4 CP_5
di mandataria di -, di Controparte_6 Controparte_7
, di
[...] Controparte_8
di , di , di
[...] Controparte_9 CP_10
di Controparte_11 Controparte_12
e di , ogni diversa
[...] CP_13
domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di CP_5
- in qualità di mandataria di -, di Controparte_6 [...]
, di Controparte_7 [...]
di , di Controparte_8 Controparte_9
, di di CP_10 Controparte_11 [...]
e di Controparte_12
: CP_13
1. dichiara inammissibile, nel presente giudizio ordinario, la richiesta di revoca del provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione, ex art. 512, comma secondo, c.p.c., in data 16.05.2022, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n.
2 all'atto di citazione);
25 2. dichiara l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione ad emettere, tanto l'ordinanza di modifica del piano di riparto, ex art. 596 c.p.c., quanto il provvedimento di accantonamento del credito, ex art. 510 c.p.c., in quanto trattasi di provvedimenti rientranti nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione;
3. dichiara, peraltro, perento il presente giudizio di opposizione;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna ed Parte_1 Controparte_14
in solido tra di loro, a rimborsare a - e, per essa,
[...] Controparte_1 [...]
in qualità di mandataria di CP_2 [...]
già - le spese di Controparte_3 Controparte_4
lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
6. nulla, infine, sulle spese dei convenuti - in qualità di mandataria CP_5
di -, , Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 [...]
Controparte_11 Controparte_12
e , attesa la loro
[...] CP_13
contumacia.
Arezzo, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2176 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 04.12.2024 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. TASSI Parte_1
MATTEO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
, per essa, in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
(già Controparte_3 Controparte_4
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MANNOCCI
[...]
ANDREA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e in qualità di mandataria di CP_5 Controparte_6
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
Controparte_7
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
Controparte_8
[...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 e
Controparte_9
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
CP_10
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
Controparte_11
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
Controparte_12
[...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
CP_13
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e
– quale successore a titolo Controparte_14
particolare di - elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. TASSI MATTEO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 04.12.2024,
l'Avv. TASSI MATTEO per Controparte_14
quale successore a titolo particolare di -, conclude come segue: Parte_1
“(…) voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, revocare l'ordinanza del 16/05/2022 resa nell'esecuzione n.
22/2016 R.G.E. all'esito della controversia distributiva e, per l'effetto, previa la modifica del piano di riparto ed ordinata a la restituzione di quanto Controparte_1
2 ad essa corrisposto sulla base dell'ordinanza predetta, assegnare ad
[...]
quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto Controparte_14
n. 1, quanto ad essa dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese. In subordine disporre, per quanto occorrer possa, l'accantonamento ex art. 510 c.p.c. di quanto spettante a Controparte_14
in forza delle causali di cui in premessa all'atto di citazione. Vinte, in ogni caso,
[...] le spese e competenze di lite (…)”;
l'Avv. MANNOCCI ANDREA per - e, per essa, Controparte_1 CP_2
in qualità di mandataria di
[...] Controparte_3
(già -, conclude come segue: “(…)
[...] Controparte_4
precisa come di rito le proprie conclusioni di seguito, di cui alla prima memoria istruttoria, (…) Chiede altresì concessione di rituale termine per memorie conclusionali
(…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia L'Ecc.mo Giudice del
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le domande attoree di cui all'atto di citazione notificato alla comparente (doc. 8) sia in via principale che in via subordinata, poiché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni descritte in premessa, ed in particolare, accertata piena legittimità dell'ordinanza del 16.05.2022 resa nell'esecuzione immobiliare n. 22/2016
R.G.E. all'esito della controversia distributiva e rigettata ogni domanda di restituzione somme già corrisposte a ed ogni domanda subordinata di Controparte_1 accantonamento delle somme ex art. 510 c.p.c. spiegata dall'attrice, Voglia per l'effetto confermare la piena legittimità ed efficacia del piano di riparto approvato nella suddetta esecuzione immobiliare e di ogni statuizione di pagamento intervenuta in favore della convenuta creditrice ipotecaria Con vittoria di spese e Controparte_1 compensi legali di causa in favore della convenuta opposta )”. Controparte_15
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che Parte_1
alla quale, a seguito di scissione parziale intervenuta in data Controparte_16
16.01.2018, era succeduta essa -, con ricorso depositato in data Parte_1
28.09.2017, era intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 22/2016 RGE - pendente presso il Tribunale di Arezzo -, per l'importo di complessivi euro 485.719,58, sulla base
3 di un credito derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario con garanzia ipotecaria, stipulato in data 18.11.2011, con atto a rogiti del Notaio
[...]
spedito in forma esecutiva in data 02.12.2011; che la predetta agevolazione Per_1
creditizia era stata concessa dalla alla società Controparte_17 Parte_2
- società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 93/2013, in data
[...]
05.12.2013 –; che, con il medesimo atto pubblico, aveva concesso, a CP_13 favore di un'ipoteca volontaria, iscritta presso l'Agenzia del CP_16 CP_3
Territorio – Ufficio Provinciale di Arezzo - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
21.11.2011, fino alla concorrenza dell'importo di complessivi euro 600.000,00; che, dunque, a seguito della citata scissione parziale, essa con ricorso Parte_1 depositato in data 07.09.2020, anteriormente alla celebrazione dell'udienza, ex art. 569
c.p.c., era intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 22/2016 RGE, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare di;
che, dunque, il Controparte_17
cespite ipotecato in parola era stato posto in vendita come lotto n. 1 e regolarmente venduto all'asta; che, tuttavia, nel progetto di distribuzione delle somme derivanti dalla vendita del c.d. lotto “A”, il Professionista Delegato aveva escluso da ogni riparto essa sul presupposto per cui il titolo in forza del quale Parte_1 Controparte_17 era, a suo tempo, intervenuta nell'esecuzione in parola non sarebbe stato consacrato in un titolo esecutivo, ex art 474 c.p.c.; che, pertanto, essa aveva Parte_1 depositato delle osservazioni al progetto, insistendo per l'assegnazione in proprio favore delle somme ricavate dalla vendita (al netto delle pre-deduzioni), in ragione del privilegio ipotecario vantato sull'immobile di cui al lotto posto in vendita;
che, tuttavia, il G.E., ritenuta l'infondatezza dei rilievi sollevati da essa al progetto di Parte_1
distribuzione, con ordinanza del 10.03.2022, aveva dichiarato esecutivo il predetto progetto di distribuzione;
che, dunque, essa aveva proposto Parte_1
opposizione avverso tale ordinanza, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., richiedendo, in via cautelare, la sospensione della distribuzione, sulla base di due motivi: la piena valenza di titolo esecutivo del contratto di apertura di credito ipotecaria azionato con l'atto di intervento ed il mancato riconoscimento, in subordine, del diritto di essa all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3 c.p.c.; che si Parte_1
era costituita la sola creditrice ipotecaria di secondo grado, la quale Controparte_1 aveva chiesto il rigetto dell'istanza; che il G.E., all'esito dell'udienza di comparizione
4 delle parti, con provvedimento depositato in data 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), aveva rigettato l'istanza di sospensione, condannando essa Parte_1
alla refusione delle spese processuali in favore di ed assegnando Controparte_1 termine perentorio fino al 29.07.2022, per l'introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente;
che, tanto premesso, a dire di essa esponente, il provvedimento in questione era del tutto illegittimo;
che, pertanto, essa intendeva Parte_1
instaurare il presente giudizio di merito, ex art. 617 c.p.c., al fine di ottenere la revoca della predetta ordinanza e la conseguente revisione del progetto di distribuzione;
che, in particolare, essa esponente intendeva porre a fondamento della propria opposizione, ex artt. 512 e 617, comma secondo, c.p.c., i seguenti motivi: 1) asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., poiché, a dire di essa esponente, il contratto di apertura di credito in oggetto era pienamente idoneo a valere come titolo esecutivo;
2) in subordine, asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c. e dell'art. 510
c.p.c., poiché, nel caso in esame, sussisteva il diritto di essa esponente all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma terzo, c.p.c.; che, nello specifico, relativamente al motivo di opposizione sub. 1), veniva evidenziato che, a dire di essa esponente, il contratto di apertura di credito ipotecario del 18.11.2011 in parola (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione) costituiva un valido titolo esecutivo, ex art. 474, comma terzo, c.p.c.; che, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal G.E. nell'ordinanza del
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), nel contratto di apertura di credito in questione, la somma di denaro oggetto di finanziamento risultava determinata ab origine; che, inoltre, nel caso di specie, si trattava di un'operazione fondiaria, come attestato dal riferimento all'art. 38 del Testo Unico Bancario;
che, pertanto, il titolo esecutivo azionato dal creditore non era rappresentato dal contratto di finanziamento, ma era incorporato nell'atto pubblico di consenso ad iscrizione di ipoteca, dal momento che la menzione del rapporto sottostante la ricognizione determinava una parziale astrazione della causa;
che, inoltre, a dire di essa esponente, nel contratto del
18.11.2011, all'art. 4, era contenuta una ricognizione di debito;
che, dunque, il contratto in parola avrebbe dovuto considerarsi un valido ed efficace titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474, commi secondo e terzo, c.p.c. e dell'art. 475 c.p.c.; che, invero, a dire di essa attrice, la circostanza dell'eventuale mancato perseguimento della disponibilità giuridica della somma contestualmente alla stipula del contratto non assumeva
5 rilevanza, atteso che il rapporto era menzionato solamente come causa sottostante la ricognizione di debito e non costituiva, esso stesso, titolo esecutivo;
che, nel caso in esame, il contratto in questione (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione) recava indicazione dell'ammontare del finanziamento, della la durata massima dello stesso, del tasso di interesse convenzionale e di mora applicato, nonché delle modalità di computo e determinazione, della periodicità e della capitalizzazione, delle condizioni generali del contratto, delle condizioni economiche e del documento di sintesi, nonché del piano di ammortamento;
che, pertanto, a dire di essa esponente, il contratto in questione, anche alla luce della giurisprudenza in materia, avrebbe dovuto ritenersi un valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c.; che, in relazione al motivo di opposizione sub. 2), veniva evidenziato che, a dire di essa esponente, il G.E., nella predetta ordinanza del
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), aveva errato nel non riconoscere il diritto di essa ad ottenere l'accantonamento del credito, ex art. 510 Parte_1
c.p.c.; che, infatti, nel caso di specie, a dire di essa esponente, l'intervento della
[...]
Con
nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. non era stato CP_17
tardivo, ma tempestivo, dal momento che, detto intervento, era avvenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.; che, inoltre, nel momento in cui Controparte_17
aveva spiegato intervento tempestivo, nessuna contestazione era stata mossa da parte del debitore esecutato, ; che, dunque, in assenza di qualunque contestazione, CP_13
il credito azionato con l'atto di intervento avrebbe dovuto considerarsi a tutti gli effetti riconosciuto;
che, di conseguenza, a dire di essa attrice, avrebbe dovuto ritenersi acquisito, da parte di e di essa – quale successore Controparte_17 Parte_1
a titolo particolare-, il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, ex art. 499, comma sesto, c.p.c.; che, dunque, anche a voler prescindere dalla sussistenza di un idoneo titolo esecutivo a sostegno di detto intervento, risultava innegabile che la circostanza della non contestazione, ai sensi dell'art. 499, comma sesto, c.p.c., attribuiva ad essa il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato, alla Parte_1
stregua di un creditore titolato;
che, inoltre, a dire di essa esponente, avrebbe dovuto riconoscersi al creditore la facoltà e/o l'onere di domandare l'accantonamento delle somme e di procedere nei trenta giorni ad avviare le azioni dirette all'acquisizione del titolo giudiziale esecutivo;
che, dunque, alla luce di quanto sopra riportato, a dire di essa attrice, avrebbe dovuto essere revocata l'ordinanza del 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2
6 all'atto di citazione) ed avrebbe dovuto essere accolta l'istanza di accantonamento delle somme oggetto di distribuzione, ex artt. 499 e 510, comma terzo, c.p.c., avanzata da essa con conseguente assegnazione, ad essa medesima, del termine di Parte_1
giorni trenta per consentirle di munirsi, nelle more, di titolo giudiziale esecutivo, ai sensi dell'art. 499 c.p.c., per il caso di contestazione, da parte del debitore esecutato, del credito azionato dal creditore intervenuto privo di titolo;
che, peraltro, nel caso in esame, a dire di essa esponente, il titolo posto a base dell'intervento era a tutti gli effetti, sul piano formale, un titolo regolarmente spedito in forma esecutiva. Tutto ciò premesso, la parte attrice concludeva come segue: “(…) voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, revocare l'ordinanza del 16/05/2022 resa nell'esecuzione n. 22/2016 R.G.E. all'esito della controversia distributiva e, per l'effetto, previa la modifica del piano di riparto ed ordinata a la restituzione di quanto ad essa corrisposto sulla base Controparte_1 dell'ordinanza predetta, assegnare ad quale creditore ipotecario Parte_1
di primo grado sul lotto n. 1 quanto ad essa dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese. In subordine disporre, per quanto occorrer possa, l'accantonamento ex art. 510 c.p.c. di quanto spettante a Parte_1
in forza delle causali di cui in premessa. Vinte, in ogni caso, le spese e
[...]
competenze di lite (…)”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.12.2022, si costituiva e, per essa, in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 ed eccepiva l'infondatezza della Controparte_3
domanda, di cui chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che, a dire di essa esponente, entrambi i motivi di opposizione proposti dalla controparte erano del tutto infondati;
che, in particolare, quanto al primo motivo di opposizione - asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., poiché, a dire dell'attrice, il contratto di apertura di credito in oggetto era pienamente idoneo a valere come titolo esecutivo -, veniva evidenziato che,
a dire di essa convenuta, il contratto di apertura di conto corrente del 18.11.2011 in questione, come correttamente rilevato dal G.E. nell'ordinanza emessa in data
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta) – nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. – non costituiva un valido titolo esecutivo, ex art. 7 474, comma terzo, c.c.; che, infatti, diversamente da quanto asserito dalla controparte, nel caso in esame, la somma di denaro non risultava determinata ab origine nel contratto di finanziamento;
che, inoltre, veniva espressamente contestato che al contratto in parola potesse essere attribuita l'attitudine di titolo esecutivo, sulla base di una qualificazione fondiaria dell'operazione, ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, oppure sulla base della apposizione di formula esecutiva;
che, invero, come rilevato anche dal
G.E., nell'ordinanza del 16.05.2022 in parola, il contratto di apertura di credito stipulato per atto pubblico non costituiva titolo esecutivo, trattandosi di un contratto con cui l'istituto bancario metteva a disposizione di un soggetto una determinata somma di denaro, previa concessione della facoltà di utilizzarla e con l'obbligo di restituzione entro una determinata scadenza;
che, infatti, era pacifico che la messa a disposizione del cliente della somma di danaro, da parte della banca, non comportava il trasferimento della somma accreditata, la quale, dunque, rimaneva nel patrimonio della banca fino a quando non veniva utilizzata ed, inoltre, neppure determinava l'attribuzione di un potere di disposizione all'accreditato; che, pertanto, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il contratto di apertura di conto corrente, anche qualora fosse stato stipulato nelle forme dell'atto pubblico e/o ricevuto da notaio, non avrebbe potuto considerarsi un valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c.; che, in altri termini, con la stipulazione del contratto di apertura di credito, la banca si limitava a mettere a disposizione del cliente una determinata provvista, ma il cliente non assumeva alcuna obbligazione, in quanto il credito della banca sarebbe sorto solo al momento dell'utilizzazione della provvista che, nella specie, non risultava attestata con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
che, pertanto, nel caso in esame, come evidenziato dal G.E. nella ridetta ordinanza del 16.05.2022, poiché il contatto in oggetto appariva qualificabile come un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario con garanzia ipotecaria, lo stesso non avrebbe potuto ritenersi un valido titolo esecutivo, atteso che, in detto contratto, non risultava, in alcun modo, se il correntista avesse usufruito, in tutto o in parte, della linea di credito messa a disposizione;
che, inoltre, a dire di essa esponente, appariva del tutto infondato anche il motivo di opposizione sub. 2 – ovvero l'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499
c.p.c. e dell'art. 510 c.p.c., poiché, nel caso in esame, a dire dell'attrice, sussisteva il diritto della medesima all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3, c.p.c. -;
8 che, nello specifico, veniva contestato quanto asserito dalla controparte circa il fatto che l'atto di intervento sine titulo spiegato dalla non doveva essere notificato;
che, CP_17
infatti, nel caso di specie, il contratto di apertura di conto corrente, posto a fondamento dell'atto di intervento dell'attrice – come già rilevato -, non poteva considerarsi un valido titolo esecutivo;
che, a dire di essa esponente, la controparte non avrebbe potuto beneficiare del meccanismo del riconoscimento, di cui all'art. 499, comma sesto, c.p.c.; che, infatti, ai sensi dell'art. 499, commi terzo e sesto, c.p.c., il creditore intervenuto sine titulo avrebbe potuto beneficiare del procedimento di riconoscimento solo in caso di intervento tempestivo e qualora l'atto di intervento fosse stato notificato al debitore;
che, inoltre, come rilevato dal G.E. nell'ordinanza emessa in data 16.05.2022,
l'intervento sine titulo risultava subordinato ad un sistema di rigide preclusioni, derivanti dal disposto dell'art. 499 c.p.c. ultimo comma, nonché da quanto stabilito dall'art. 510, comma terzo, c.p.c.; che, a dire di essa esponente, nel caso di specie, risultava pacifico il mancato rispetto, da parte dell'attrice, del duplice ordine di condizioni previste dall'art. 510, comma terzo, c.p.c., per l'intervento non titolato, ovvero: 1) la proposizione di un'apposita istanza ad opera dal creditore interessato;
2)
l'allegazione di prova documentale – da allegare al ricorso con cui si formulava l'istanza di accantonamento – di aver tempestivamente proposto domanda giudiziale per ottenere un titolo esecutivo per il credito per cui si era spiegato intervento;
che, in definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, l'opposizione avanzata dalla controparte avrebbe dovuto essere integralmente rigettata. Tutto ciò premesso, - Controparte_1
e, per essa, in qualità di mandataria di Controparte_2 [...]
– concludeva come segue: “(…) voglia L'Ecc.mo Giudice del Controparte_3
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare tutte le domande attoree di cui all'atto di citazione notificato alla comparente (doc. 8) sia in via principale che in via subordinata, poiché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni descritte in premessa, ed in particolare, accertata piena legittimità dell'ordinanza del 16.05.2022 resa nell'esecuzione immobiliare n. 22/2016 R.G.E. all'esito della controversia distributiva e rigettata ogni domanda di restituzione somme già corrisposte a ed ogni domanda subordinata di accantonamento Controparte_1 delle somme ex art. 510 c.p.c. spiegata dall'attrice, Voglia per l'effetto confermare la
9 piena legittimità ed efficacia del piano di riparto approvato nella suddetta esecuzione immobiliare e di ogni statuizione di pagamento intervenuta in favore della convenuta creditrice ipotecaria Con vittoria di spese e compensi legali di causa Controparte_1 in favore della convenuta opposta . Controparte_15
Con comparsa del 04.07.2023, si costituiva Controparte_14
nella qualità di successore a titolo particolare di e
[...] Parte_1
deduceva che in virtù di contratto di cessione sottoscritto in data 05.08.2022, Parte_1
aveva ceduto ad essa i crediti che,
[...] Controparte_19
alla data del 22.07.2022, rispettavano tutti i seguenti criteri: a) il Cedente ne era divenuto titolare, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., da banche ed avevano costituito oggetto dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana: - avviso di cessione (TX18AAB2617) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 33 del 20 marzo
2018; - avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019; b) derivavano da contratti di finanziamento conclusi in qualsiasi forma tecnica;
c) erano denominati in Euro;
che, per effetto della cessione in oggetto, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, essa era Controparte_14 succeduta, a titolo particolare, nelle ragioni creditorie già di titolarità dell'Istituto cedente;
che, dunque, essa esponente risultava titolare del credito dedotto nell'ambito del presente giudizio;
che, tanto premesso, essa Controparte_14
intendeva intervenire e costituirsi nel presente giudizio, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
richiamando, confermando e facendo proprie le difese, le allegazioni, le domande, le eccezioni e le deduzioni già avanzate dalla cedente da intendersi per Parte_1
integralmente trasposte e trascritte (in uno alla documentazione già versata in atti), eccependo, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in relazione a qualsiasi richiesta restitutoria e/o risarcitoria formulata o formulanda nei suoi confronti e derivanti da atti o fatti avvenuti anteriormente alla cessione in oggetto ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla cedente.
In assenza di richieste istruttorie delle parti, la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 04.12.2024, passava in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
10 **************
Innanzitutto, attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio, deve essere dichiarata la contumacia di:
-) in qualità di mandataria di CP_5 Controparte_6
-) ; Controparte_20
-) Controparte_8
-) ; Controparte_9
-) ; CP_10
-) Controparte_11
-) ; Controparte_12
-) CP_13
Tanto premesso, si osserva che la domanda avanzata dalla parte attrice e dalla terza intervenuta, - quale successore a titolo Controparte_14
particolare di -, nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, Parte_1
ex artt. 512, comma primo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., ha, sostanzialmente, ad oggetto le seguenti richieste:
A) l'accertamento dell'illegittimità e la conseguente revoca dell'ordinanza del
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., ex art. 512, comma secondo, c.p.c.;
B) la modifica, nell'ambito della predetta procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., del piano di riparto, con conseguente ordine di restituzione, da parte di Controparte_1 di quanto ad essa corrisposto sulla base dell'ordinanza del 16.05.2022, e conseguente richiesta di assegnazione, alla parte attrice - quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto n. 1 -, di quanto ad essa asseritamente dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese;
C) in via subordinata, l'accantonamento, ex art. 510 c.p.c., di quanto eventualmente spettante all'attrice.
Ciò precisato, occorre partire dall'affrontare la richiesta di cui al sopra citato punto
A) – ossia la richiesta di accertamento dell'illegittimità e di conseguente revoca
11 dell'ordinanza del 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), con la quale il
Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., ai sensi dell'art. 512, comma secondo, c.p.c. -.
Ebbene, la predetta richiesta, per quanto si dirà oltre, appare inammissibile nel presente giudizio.
A tal proposito, deve rilevarsi che il provvedimento di cui la parte attrice chiede la revoca – previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento medesimo – è rappresentato dall'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 512, comma secondo, c.p.c..
In particolare, l'attrice ha richiesto la revoca dell'ordinanza emessa in data
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), nell'ambito della procedura esecutiva n.
22/2016 R. Es., con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione della predetta procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 512, comma secondo,
c.p.c..
All'uopo, occorre rammentare che, qualora, in sede di distribuzione, sorga una controversia tra i creditori concorrenti – come nel caso in esame - o tra il creditore ed il debitore o un terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, ai sensi dell'art. 512, comma secondo, c.p.c., “(…) il giudice può (…) sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata (…)”.
Ciò posto, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 624, comma secondo, c.p.c.,
“(…) contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma (…)”.
In altri termini, il legislatore, nella disposizione normativa citata, ha individuato espressamente nel reclamo, ex art. art. 669 terdecies, c.p.c., l'unico strumento attraverso il quale è possibile ottenere l'accertamento della illegittimità e/o la revoca dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 512, comma secondo, c.p.c..
Pertanto, deve ritenersi inammissibile, nel presente giudizio ordinario, la richiesta di revoca dell'ordinanza del 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), atteso che, in base a quanto previsto dall'art. 624, comma secondo, c.p.c., la predetta richiesta avrebbe
12 dovuto essere proposta, non nella forme del presente giudizio ordinario di cognizione, ma esclusivamente nelle forme del rito cautelare espressamente indicato dalla norma medesima – ovvero attraverso lo strumento del reclamo al Collegio, ex art. 669 terdecies c.p.c. -.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che dichiarare inammissibile, nel presente giudizio ordinario, la richiesta di revoca del provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione, ex art. 512, comma secondo, c.p.c., in data
16.05.2022, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione).
Per quanto concerne, poi, le ulteriori richieste sub. B) – ossia la modifica, nell'ambito della predetta procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., del piano di riparto, con conseguente ordine di restituzione, da parte di di quanto ad essa Controparte_1 corrisposto sulla base dell'ordinanza del 16.05.2022, e conseguente richiesta di assegnazione, alla parte attrice (quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto n. 1), di quanto ad essa asseritamente dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese - e sub. C) – ossia, in via subordinata, l'accantonamento, ex art. 510 c.p.c., di quanto eventualmente spettante all'attrice -, occorre evidenziare che, in relazione a dette richieste, sussiste l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione, in favore del Giudice dell'Esecuzione.
Ed infatti, in base a quanto stabilito dalla normativa codicistica, tanto l'ordinanza di modifica del piano di riparto, quanto il provvedimento di accantonamento, ex art. 510
c.p.c., possono essere emessi – in favore del creditore procedente e/o dei creditori intervenuti – unicamente dal Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della relativa procedura esecutiva.
In particolare, in relazione alla richiesta sub. B ), si rileva che, con riferimento alla procedura esecutiva di espropriazione forzata - come la procedura n. 22/2016 R. Es. di cui al caso in esame -, l'art. 596 c.p.c., comma secondo, c.p.c., stabilisce espressamente che “(…) il giudice dell'esecuzione (…)” esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura, perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, e ne dispone la comunicazione al professionista delegato.
13 Inoltre, la medesima norma citata, al comma terzo, prevede espressamente che “(…) il giudice dell'esecuzione (…)” può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate.
Infine, ai sensi del comma quarto dell'art. 596 c.p.c., nell'ipotesi di cui all'art. 591 bis c.p.c., “(…) il giudice dell'esecuzione (…)” provvede alla formazione del progetto di distribuzione.
Relativamente, poi, alla richiesta sub. C), è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 510, comma terzo, c.p.c., “(…) l'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione
(…)”, per il tempo ritenuto necessario affinché i creditori intervenuti possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
In altre parole, in base alle norme in parola, sia l'ordinanza di modifica del piano di riparto che il provvedimento di accantonamento, ex art. 510 c.p.c., rientrano nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione e, dunque, i provvedimenti in questione possono essere emessi esclusivamente dal G.E., nell'ambito della relativa procedura esecutiva.
Deve, dunque, ritenersi che sussista l'incompetenza funzionale del Giudice di cognizione - e, dunque, anche (come nel caso in esame) del Giudice di cognizione presso il quale è stato instaurato il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex artt.
512, comma primo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c. -, in relazione, sia alla richiesta di modifica, nell'ambito della predetta procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., del piano di riparto - con conseguente ordine di restituzione, da parte di di Controparte_1
quanto ad essa corrisposto sulla base dell'ordinanza del 16.05.2022, e conseguente richiesta di assegnazione, alla parte attrice (quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto n. 1) di quanto ad essa asseritamente dovuto, fino a totale soddisfazione del credito vantato, per capitale, interessi e spese - (richiesta sub. B), sia alla ulteriore richiesta – avanzata dalla parte attrice in via subordinata - di disporre l'accantonamento, ex art. 510
c.p.c., di quanto eventualmente spettante all'attrice (richiesta sub. C).
Pertanto, alla luce di quanto sopra riferito, non resta che dichiarare l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione ad emettere, sia l'ordinanza di modifica del piano di riparto, ex art. 596 c.p.c., che il provvedimento di accantonamento del credito, ex art. 510 c.p.c., in quanto trattasi di provvedimenti rientranti nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione.
14 A questo punto, deve rilevarsi che, non avendo la parte attrice validamente ed efficacemente instaurato il presente giudizio di opposizione, ex artt. 512, comma primo,
c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., il predetto giudizio deve ritenersi perento, in base a quanto previsto dall'art. 618, comma secondo, c.p.c.
A tal proposito, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 618, comma secondo, c.p.c., qualora, dopo l'instaurazione della procedura esecutiva – come nel caso in esame –, sia stata proposta opposizione agli atti esecutivi, il Giudice dell'Esecuzione “(…) fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (…)”.
In particolare, nel caso in esame, dalla lettura dell'ordinanza emessa in data
16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), emerge che il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., dopo aver rigettato la richiesta di sospensione, ex art. 512, comma secondo, c.p.c., ha assegnato “(…) termine perentorio sino al 29 luglio 2022 per l'introduzione del merito dell'opposizione dinanzi al giudice competente (…)”.
Ciò precisato, deve, ora, evidenziarsi che, nel caso di specie, non può ritenersi che la parte attrice abbia validamente ed efficacemente instaurato il presente giudizio di merito, atteso che l'attrice, nel presente giudizio, si è, sostanzialmente, limitata a richiedere, da un lato, la revoca dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, ex art. 512, comma primo, c.p.c. e, dall'altro, l'emissione dell'ordinanza di modifica del piano di riparto, ex art. 596 c.p.c. o, in via subordinata, del provvedimento di accantonamento del credito, ex art. 510 c.p.c., senza, viceversa, promuovere alcuna domanda volta ad ottenere l'accertamento della fondatezza dei motivi posti a fondamento della propria opposizione agli atti esecutivi e/o ad ottenere l'accertamento della piena esistenza e legittimità della pretesa creditoria posta a fondamento del proprio atto di intervento (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) - nell'ambito della procedura Con esecutiva n. 22/2016 R. -.
Pertanto, il presente giudizio di opposizione, ex artt. 512, comma primo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., non risulta correttamente e validamente instaurato da parte dell'attrice, dal momento che, da un lato, la richiesta di revoca dell'ordinanza del
16.05.2022 risulta inammissibile nel presente giudizio ordinario – in quanto, si ribadisce, l'unico strumento previsto dal legislatore allo scopo è rappresentato dal
15 reclamo al Collegio, ex art. 669 terdecies c.p.c. – e, dall'altro lato, sussiste l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione, in relazione alle ulteriori richieste di emissione dell'ordinanza di modifica del piano di riparto, ex art. 596 c.p.c.,
e di emissione del provvedimento di accantonamento del credito, ex art. 510 c.p.c. – poiché, si ribadisce, i predetti provvedimenti, ai sensi dell'art. 596 c.p.c. e dell'art. 510
c.p.c., rientrano nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione -.
Di conseguenza, poiché, nel caso in esame, si ribadisce, il presente giudizio di opposizione non è stato validamente ed efficacemente instaurato da parte dell'attrice, va da sé che il presente giudizio di opposizione deve essere dichiarato perento, in quanto non è stato rispettato il termine perentorio fissato dal Giudice dell'Esecuzione, nell'ordinanza emessa in data 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione).
Inoltre, ad abundantiam - fermi rimanendo, in ogni caso, da un lato,
l'inammissibilità della richiesta sub. A) e l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione, in relazione alle ulteriori richieste sub. B) e sub. C); dall'altro lato, che il presente giudizio di opposizione deve ritenersi perento, ex art. 618, comma secondo,
c.p.c. -, si osserva che la domanda proposta dall'attrice e dalla terza intervenuta sarebbe stata in ogni caso rigettata in quanto appare, comunque, infondata nel merito.
Ed infatti, come verrà di seguito precisato, tutti i motivi di opposizione sollevati dall'attrice e dalla terza intervenuta risultano privi di fondamento.
All'uopo, innanzitutto, si osserva che la parte attrice e la terza intervenuta hanno posto a fondamento dell'opposizione, ex artt. 512, comma secondo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., i seguenti motivi:
1) asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., poiché, a dire dell'attrice e della terza intervenuta, il contratto di apertura di credito in oggetto sarebbe pienamente idoneo a valere come titolo esecutivo;
2) in subordine, asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c. e dell'art. 510 c.p.c., poiché, nel caso in esame, risulterebbe sussistente il diritto della Parte_1
– e della terza intervenuta, quale successore a titolo particolare nel credito per cui
[...]
è causa - all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3, c.p.c..
16 Ciò posto, partendo dall'affrontare il motivo di opposizione sub. 1) – asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., poiché, a dire dell'attrice e della terza intervenuta, il contratto di apertura di credito in oggetto sarebbe pienamente idoneo a valere come titolo esecutivo -, deve evidenziarsi che, detto motivo, appare infondato, atteso che, nel caso in esame – come verrà di seguito precisato –, il contratto
(cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione) posto a fondamento dell'atto di intervento della
(cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione) – nell'ambito della procedura Parte_1
esecutiva n. 22/2016 R. Es. -, non risulta dotato di idonea efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
All'uopo, primariamente, si osserva che, secondo quanto dedotto dall'attrice, il contratto sottoscritto in data 18.11.2011 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione) - posto alla base dell'intervento di nell'ambito della procedura esecutiva n. Parte_1
22/2016 R. Es. – sarebbe dotato di piena efficacia esecutiva, ex art. 474, comma secondo, c.p.c., in quanto – a dire dell'attrice - la somma di denaro oggetto del contratto risulterebbe determinata ab origine.
Ebbene, quanto asserito dalla parte attrice, come verrà di seguito precisato, appare del tutto infondato.
A tal proposito, occorre, infatti, evidenziare che l'art. 474, comma primo, c.p.c. stabilisce espressamente che “(…) l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (…)”.
Inoltre, ai sensi del comma secondo del medesimo articolo, sono titoli esecutivi, tra gli altri, anche “(…) 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (…)”.
In particolare, in forza dell'art. 474, comma secondo, n. 3), c.p.c., può essere riconosciuta efficacia esecutiva, oltre all'atto pubblico, anche agli atti ricevuti da notaio, qualora nell'atto in questione risultino indicati gli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione pecuniaria, indispensabili per la funzione esecutiva, in quanto i requisiti della certezza e della liquidità del titolo esecutivo devono essere ottenuti dal contenuto del titolo stesso e non da elementi esterni.
Ed infatti, la Corte di Cassazione, in relazione alla disposizione normativa di cui all'art. 474 c.p.c., ha avuto modo di precisare che il requisito della certezza deve essere inteso nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve
17 emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal relativo provvedimento giurisdizionale o dall'atto negoziale, in modo tale che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo (cfr. in tal senso, Cass. Civ.,
Sentenza n. 1455 del 25.02.1983).
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, il titolo esecutivo deve contenere in sé i dati necessari per effettuare una quantificazione del credito attraverso un mero calcolo matematico, sulla base di elementi certi contenuti nel titolo stesso e non attinti da altre fonti (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sentenza del 05.02.2011, n. 2816; Cass. Civ.,
Sentenza del 23.04.2009, n. 9693).
In altri termini, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata, l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo relativamente ad una obbligazione pecuniaria, deve essere autosufficiente, per dare contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Passando, ora, ad affrontare lo specifico caso in esame, si osserva che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento di nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., e richiamato nel relativo atto di precetto, è rappresentato dal contratto del 18.11.2011, denominato "(…) apertura di credito in conto corrente bancario con garanzia ipotecaria (…)" (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione).
Ciò precisato, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, dall'atto notarile azionato con il precetto – ovvero il contratto del 18.11.2011 in questione -, non risulta possibile evincere se il correntista abbia o meno usufruito, in tutto o in parte, della linea di credito, né risulta possibile stabilire il tempo dei singoli prelievi e/o dei versamenti restitutori o ripristinatori eseguiti.
Ed infatti, come già precisato nella ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 16.05.2022, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) – con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensione della predetta procedura esecutiva, ex art. 512, comma secondo, c.p.c. –, dal momento che il contratto in parola prevede, non l'erogazione, ma soltanto la messa a disposizione della somma di euro 400.000,00, detto contratto, non appare qualificabile nei termini di contratto di mutuo, ma appare, piuttosto, riconducibile alla diversa fattispecie del
18 contratto di apertura di conto corrente assistito da garanzia ipotecaria.
Dunque, deve ritenersi che, nel caso in esame, il contratto in oggetto – posto a fondamento dell'intervento della nell'ambito della procedura esecutiva Parte_1
n. 22/2016 R. Es. -, pur essendo stato sottoscritto ed autenticato dal Notaio, non costituisca un valido titolo esecutivo, ex art. 474, comma primo, c.p.c., atteso che lo stesso – anche alla luce di quanto verrà di seguito precisato –, non risulta avere ad oggetto un credito “(…) certo, liquido ed esigibile (…)”.
All'uopo, occorre, infatti, evidenziare che la Suprema Corte, proprio relativamente all'ipotesi di contratto di apertura di conto corrente assistito da garanzia ipotecaria, ha avuto modo di precisare che "(…) il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria non costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3
c.p.c. perché il debito desunto da detto titolo non può essere reputato come certo e liquido (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 1455 del 25.02.1983; in tal senso, anche Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 910/2018).
Invero, come già rilevato nella ridetta ordinanza emessa in data 16.05.2022 – nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) -, se, da un lato, nella fattispecie del contratto di mutuo ipotecario, dal rogito notarile emerge, con certezza, l'entità della somma erogata dalla banca al cliente – e, dunque, spetta al mutuatario provare di aver estinto in tutto o in parte il debito -; dall'altro lato, nell'ipotesi di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria, non vi è l'indicazione di alcuna somma erogata dalla banca, ma solo l'indicazione della somma massima che la banca mette a disposizione del soggetto affidato.
In altre parole, mentre nel mutuo ipotecario può essere intimata con il precetto una somma che va dall'importo massimo da restituire previsto in contratto fino a quella minore che la banca mutuante assume di non avere ricevuto in restituzione, nel caso di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria – dal momento che, si ribadisce, non vi è l'indicazione di alcuna somma erogata dalla banca, ma solo l'indicazione della somma massima che la banca mette a disposizione del soggetto affidato -, soltanto successivamente al perfezionamento del contratto e nel caso in cui il soggetto finanziato decida di avvalersi dell'apertura di credito, si determina la posizione creditoria della banca, la quale, peraltro, rimane mutevole e, comunque, estinguibile dal
19 correntista a suo piacimento nel tempo.
Ne consegue che, nell'ipotesi di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria, la somma dovuta dal mutuatario, per essere dimostrata, necessita della produzione degli estratti conto, dall'inizio del rapporto e sino alla data dell'intimazione di pagamento.
Deve, dunque, ritenersi che, mentre, nell'ipotesi di contratto di mutuo ipotecario, il credito è certo sin dall'origine; viceversa, nel conto corrente ipotecario, il credito può variare, nel corso del rapporto, in base ai movimenti in entrata ed in uscita decisi dal correntista.
Pertanto, nell'ipotesi di conto corrente ipotecario, per poter stabilire in che termini ed in quale misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dal correntista e quale sia il conseguente debito nei confronti della banca, è necessario – come già evidenziato - fare riferimento agli estratti del conto corrente, ovvero a dei documenti che, da un lato, risultano successivi ed esterni rispetto al contratto di apertura di conto corrente;
dall'altro, richiedono, comunque, un accertamento giudiziale (anche nella forma monitoria), al fine di munirsi di un titolo esecutivo.
Di conseguenza, poiché – come già evidenziato nella predetta ordinanza del
16.05.2022, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) -, gli estratti del conto corrente rappresentano una documentazione di natura esterna e successiva rispetto all'atto ricevuto dal notaio – ovvero il contratto di apertura di conto corrente -, va da sé che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 1455 del 25.02.1983; in tal senso, anche
Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 910/2018), nel caso in esame, alcuna efficacia esecutiva potrà essere riconosciuta, ex art. 474, commi primo e secondo, c.p.c., al contratto di apertura di conto corrente in parola (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione).
Parimenti infondato appare, poi, il motivo di opposizione sub. 2), ovvero l'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c. e dell'art. 510 c.p.c., poiché, nel caso in esame, risulterebbe sussistente il diritto della – e della terza Parte_1
intervenuta, quale successore a titolo particolare nel credito per cui è causa - all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3, c.p.c..
All'uopo, deve, in primo luogo, evidenziarsi che non appare condivisibile quanto
20 dedotto dalla circa il fatto che, in mancanza di contestazioni, Parte_1
l'intervento della medesima, nell'ambito della procedura esecutiva n. Parte_1
22/2016 R. Es., avrebbe dovuto ritenersi implicitamente riconosciuto.
Ed infatti, come già rilevato nella ordinanza emessa dal G.E. in data 16.05.2022 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), in sede di procedura esecutiva n. 22/2022 R. Es., i creditori non titolati intervenuti tempestivamente – ossia entro l'udienza ex art. 569
c.p.c. - non partecipano automaticamente alla distribuzione del ricavato, dal momento che la legge stabilisce che il ricorso per intervento debba essere dapprima notificato al debitore.
In particolare, ai sensi dell'art. 499, comma terzo, c.p.c., “(…) il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa
(…)”.
In altre parole, in base alla disposizione normativa citata, la notificazione del ricorso al debitore è condizione necessaria per procedere alla instaurazione del procedimento incidentale di riconoscimento ed, in difetto, il creditore non potrà beneficiare del procedimento finalizzato al riconoscimento dei crediti privi di titolo esecutivo, dal momento che, in tale caso, non risulta instaurato alcun contraddittorio con il debitore esecutato.
Passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che – come già precisato dal G.E. nella ridetta ordinanza del 26.05.2022 -, da un lato, l'intervento della
– per quanto evidenziato in relazione al motivo di opposizione sub. 1) Parte_1
– non risulta avere a suo fondamento un valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c.; dall'altro lato, risulta pacifico – in quanto espressamente ammesso dall'attrice medesima – che la in sede di procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es., Parte_1
non ha provveduto a notificare tempestivamente copia del ricorso al debitore esecutato –
-. CP_13
Pertanto, poiché – come già rilevato dal G.E. nella ridetta ordinanza del 26.05.2022 -
, la non ha provveduto ad effettuare, quale creditore intervenuto c.d. Parte_1
non titolato, la notifica tempestiva del ricorso al debitore esecutato, va da sé che, nella fattispecie in esame, in base a quanto stabilito dall'art. 499, comma terzo, c.p.c., non
21 può, comunque, ritenersi intervenuto alcun riconoscimento del credito posto a fondamento dell'atto di intervento della (cfr. all.to n. 4 all'atto di Parte_1
citazione).
A questo punto, chiarito che, nel caso di specie, non vi è stato alcun riconoscimento del credito posto a fondamento dell'intervento dell'attrice, è bene, ora, evidenziare che, ai sensi dell'art. 499, comma quinto, c.p.c., i creditori intervenuti tempestivamente, i cui crediti siano stati disconosciuti dal debitore, hanno diritto, ex art. 510, comma terzo,
c.p.c., all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, “(…) sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo (…)”.
In altri termini, in base alla norma in questione, una volta notificato il ricorso e fissata l'udienza per la verifica dei crediti, in caso di contestazione, il creditore intervenuto tempestivamente avrà diritto all'accantonamento, solamente in caso di espressa istanza in tal senso e solo qualora dimostri di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di verificazione, ex art. 569 c.p.c., un giudizio tendente ad ottenere l'accertamento giudiziale della sua pretesa creditoria.
Dunque, se certamente i creditori intervenuti tempestivamente, ai sensi dell'art. 499, comma quinto, c.p.c., possono proporre l'istanza di accantonamento, ex art. 510, comma terzo, c.p.c., tuttavia, affinché la richiesta di accantonamento possa trovare accoglimento, è necessario che il creditore intervenuto dimostri di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di verificazione, un giudizio tendente ad ottenere l'accertamento giudiziale del proprio credito.
Inoltre, è pur vero che - come evidenziato nella predetta ordinanza del 16.05.2022
(cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) -, relativamente ai creditori intervenuti tardivi (i quali, in quanto tardivi, non possono usufruire dello speciale meccanismo di riconoscimento), la Corte di Cassazione (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sentenza n.
774/2016) ha avuto modo di precisare che - proprio perché con l'adozione del decreto di trasferimento si procede alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene - esiste la possibilità, per questi ultimi, di presentare un'istanza di accantonamento anche in sede di distribuzione;
tuttavia, la Suprema Corte, nella medesima pronuncia, ha, altresì, specificato che, in tale caso, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di
22 accantonamento dei creditori intervenuti tardivi, è necessario che questi ultimi dimostrino di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento, per conseguire il titolo esecutivo mancante nei confronti dell'esecutato (cfr. in tal senso, Cass. Civ.,
Sentenza n. 774/2016).
In altre parole, come già rilevato nella ordinanza emessa dal G.E. in data 16.05.2022
- nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. -, nell'ipotesi di intervento tardivo, il creditore ha la facoltà di proporre l'istanza di accantonamento anche in fase distributiva ed, in tale ipotesi, il dies a quo per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'azione necessaria a munirsi del titolo esecutivo decorre dalla data dell'intervento tardivo (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sentenza n. 774/2016).
Ciò precisato, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che la richiesta di accantonamento proposta da – nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. - non appare, comunque, meritevole di accoglimento, atteso che, nella fattispecie de qua, non risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 499, comma quinto, c.p.c. ed all'art. 510, comma terzo c.p.c., nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimià.
Ed infatti, come già rilevato nella ordinanza emessa dal G.E. in data 16.05.2022 - in sede di procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. -, nel caso di specie, è documentato e pacifico che la ha effettuato, nell'ambito della procedura esecutiva n. Parte_1
22/2016 R. Es., un intervento, di natura tempestiva, in data 07.09.2020 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione).
Inoltre, come evidenziato nella predetta ordinanza (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione), nel caso in esame, la – nella sua qualità di creditore Parte_1
intervenuto tempestivamente in sede di procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. - non ha dimostrato, in alcun modo, di aver proposto un giudizio tendente ad ottenere l'accertamento giudiziale della propria pretesa, entro il termine di legge - ovvero entro i trenta giorni successivi all'udienza di verificazione, ex art. 569 c.p.c. -, che risulta essere ormai inutilmente decorso.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, va da sé che, nel caso in esame, non risultano, in ogni caso, sussistenti i presupposti necessari, ai sensi dell'art. 499, comma quinto, c.p.c., ai fini dell'accoglimento dell'istanza di accantonamento, ex art. 510, comma terzo, c.p.c..
23 Deve, dunque, ritenersi infondato anche il motivo di opposizione sub. 2) – ossia ovvero l'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c. e dell'art. 510
c.p.c., poiché, nel caso in esame, risulterebbe sussistente il diritto della Parte_1
(e della terza intervenuta, quale successore a titolo particolare nel credito per cui è causa) all'accantonamento delle somme, ex art. 510, comma 3, c.p.c. -.
Di conseguenza, dal momento che – per quanto precisato in precedenza –entrambi i motivi di opposizione appaiono, comunque, infondati, va da sé che, in ogni caso,
l'opposizione proposta, ex artt. 512, comma primo, c.p.c. e 617, comma secondo, c.p.c., anche qualora fosse stata considerata ammissibile, avrebbe, comunque, dovuto essere rigettata nel merito, in quanto infondata.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite nei rapporti tra le parti costituite, dette spese, per il principio della soccombenza, devono porsi a carico della parte attrice e della terza intervenuta, in solido tra di loro.
Le predette spese si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod.–, secondo lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, come segue: in euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
2.905,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame) -, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della
24 pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
Nulla, infine, sulle spese dei convenuti - in qualità di mandataria di CP_5
-, , Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
Controparte_11 Controparte_21
, attesa la loro contumacia.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e dalla terza intervenuta, Parte_1 Controparte_14
nei confronti di e, per essa,
[...] Controparte_1 CP_2
- in qualità di mandataria di
[...] Controparte_3
(già -, di in qualità
[...] Controparte_4 CP_5
di mandataria di -, di Controparte_6 Controparte_7
, di
[...] Controparte_8
di , di , di
[...] Controparte_9 CP_10
di Controparte_11 Controparte_12
e di , ogni diversa
[...] CP_13
domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di CP_5
- in qualità di mandataria di -, di Controparte_6 [...]
, di Controparte_7 [...]
di , di Controparte_8 Controparte_9
, di di CP_10 Controparte_11 [...]
e di Controparte_12
: CP_13
1. dichiara inammissibile, nel presente giudizio ordinario, la richiesta di revoca del provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione, ex art. 512, comma secondo, c.p.c., in data 16.05.2022, nell'ambito della procedura esecutiva n. 22/2016 R. Es. (cfr. all.to n.
2 all'atto di citazione);
25 2. dichiara l'incompetenza funzionale di questo Giudice di cognizione ad emettere, tanto l'ordinanza di modifica del piano di riparto, ex art. 596 c.p.c., quanto il provvedimento di accantonamento del credito, ex art. 510 c.p.c., in quanto trattasi di provvedimenti rientranti nella competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione;
3. dichiara, peraltro, perento il presente giudizio di opposizione;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna ed Parte_1 Controparte_14
in solido tra di loro, a rimborsare a - e, per essa,
[...] Controparte_1 [...]
in qualità di mandataria di CP_2 [...]
già - le spese di Controparte_3 Controparte_4
lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge;
6. nulla, infine, sulle spese dei convenuti - in qualità di mandataria CP_5
di -, , Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 [...]
Controparte_11 Controparte_12
e , attesa la loro
[...] CP_13
contumacia.
Arezzo, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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