Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1974, n. 711
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1975
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 , aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83 , e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383 e 21 giugno 1971, n. 515 , e' sostituito dal seguente:
"Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".
Entrata in vigore il 23 gennaio 1975