Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 768/2022 promossa da:
Parte_1 lini AR
- ricorrente – contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappr dagli avv.ti Petrillo Marisa e Nannizzi Silvia
- resistente – Oggetto: malattia professionale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.09.2022 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi e le causali indicate in premessa:
- accertare l'esistenza, a carico del sig. della coxartrosi sinistra riconducibile in termini di causa o di concausa, Parte_1 alla natura delle mansioni lavorative svolte dal medesimo;
- accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata al sig. dalla tecnopatia descritta in Parte_1 narrativa, nella misura dell'8%, ovvero in quella percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti, l
[...]
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 centrale in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere al ricorrente, il relativo indennizzo in forma di rendita ex art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compenso professionale da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario. Oltre Iva e Cap, come per legge”.
1
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è fondato.
È stata disposta una consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
Il CTU ha confermato sia la sussistenza della patologia lamentata, sia il nesso eziologico con l'attività lavorativa, affermando che: “Le mansioni del ricorrente consistono nel preparare i terreni per la semina, ripulirli dalle erbacce, seminarli, nonché occuparsi del raccolto, lavorazione, impacchettamento e trasporto […]. L'artrosi dell'anca è una patologia causata dalla degenerazione della cartilagine che ricopre l'articolazione dell'anca. La cartilagine svolge una funzione cuscinetto e permette lo scorrimento delle ossa l'una contro l'altra, evitando gli attriti: quando si rovina e non ricopre più del tutto le superfici articolari, l'aumento dell'attrito e la ridotta flessibilità dei tessuti può generare l'infiammazione delle altre parti molli, come tendini e legamenti […]. Nel caso della coxartrosi viene colpito lo strato di cartilagine che riveste la testa del femore e la cavità dell'anca in cui si articola. In seguito al progressivo assottigliamento della cartilagine, l'osso reagisce al crescente attrito sviluppando gli osteofiti, piccole escrescenze tipiche di processi degenerativi cronici. Gli osteofiti non sono dolorosi, ma possono portare ad infiammazione dell'articolazione e influire negativamente anche sui nervi della zona interessata. In breve, l'artrosi dell'anca comporta prima un dolore cronico all'articolazione, riducendo la possibilità di movimento;
successivamente, il danno della cartilagine si estende anche ai tessuti vicini che consentono il movimento articolare
[…]. Raramente, la coxartrosi è dovuta a una singola causa;
in genere, infatti, questa condizione è il risultato di un insieme di fattori concomitanti, che favoriscono la degenerazione e il conseguente assottigliamento della cartilagine articolare di testa del femore e acetabolo. Tra i fattori favorenti la coxartrosi, sono rilevanti senza dubbio: • L'età avanzata.
L'invecchiamento è protagonista di tutti i processi di artrosi che possono riguardare le grandi articolazioni del corpo umano;
•
I traumi all'anca e le fratture a carico delle porzioni ossee costituenti l'anca; • Le infezioni articolari od ossee che interessano l'anca; • Le malattie congenite dell'anca (es: displasia congenita dell'anca); • L'osteonecrosi a carico di una delle componenti ossee dell'anca. Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dal sig. da oltre venticinque anni al momento della Pt_1 diagnosi di coxartrosi sinistra, ha rivestito, a parere della scrivente, un ruolo quantomeno concausale nella patogenesi della malattia. Difatti, le posture incongrue necessarie per l'espletamento della estirpazione manuale delle erbacce o della raccolta, ma anche la stessa stazionarietà sul trattore nonché il sovraccarico biomeccanico del sollevamento e trasporto di pesi nel corso della fase di stoccaggio e successiva distribuzione, hanno indubbiamente arrecato ripetuti microtraumatismi a carico delle anche.
Considerata la RMN del 2020 e l'obiettività riscontrata in sede di visita è possibile quantificare il danno biologico secondo i
2 criteri di cui all'art. 13 dlgs 38/00 e d.m. 12.7.2000 in misura del 5 (cinque) per cento che, sommato al precedente grado di menomazione, porta ad un complessivo 16 (sedici) per cento.”
Sono pervenute osservazioni da parte del CTP, secondo cui: “Appare francamento contraddittorio che, a fronte di una attività lavorativa svolta per quasi 30 anni che avrebbe comportato, a detta del CTU, un costante sovraccarico biomeccanico dell'anca, alla RM del 05/02/2020 si testimoni un quadro di mera INIZIALE coxartrosi. La tesi del
CTU appare ancora meno convincente considerato che trattasi di patologia MONOLATERALE, circostanza che contrasta ulteriormente con una possibile genesi tecnopatica della malattia, riconducibile (seguendo le generiche argomentazioni della dott.ssa a gesti lavorativi che in realtà graverebbero necessariamente su entrambe le articolazioni coxo-femorali. In Per_1 definitiva, dunque, le conclusioni della dott.ssa appaiono non suffragate dalle evidenze scientifiche in materia e Per_1 contengono evidenti errori logici, di cui si invita il CTU a prendere atto, modificando il proprio giudizio”.
Il CTU ha risposto a tali osservazioni precisando che: “Tra i lavori che espongono maggiormente al rischio di coxartrosi si citano prevalentemente quello degli agricoltori, idraulici, in quanto occupazioni che portano spesso ad accovacciarsi e a mobilizzare elevati carichi. Si segnala peraltro che tali affermazioni, non sono congetture apodittiche della sottoscritta, ma esistono svariati riferimenti bibliografici, solo per citarne alcuni: “Epidemiological evidence points strongly to a hazard of hip osteoarthritis from heavy manual work” (L'eviodeza epidemiologica indica fortemente il rischio di osteoartrosi dell'anca dovuto al lavoro manuale pesante”). “Occupational lifting is associated with hip osteoarthritis” (Il sollevamento professionale è associato all'artrosi dell'anca). Tanto che l'artrosi dell'anca, nel Regno Unito, è riconosciuta una malattia professionale per i dipendenti a lungo termine nel settore agricolo (“Particularly high relative risks have been reported in farmers, and hip osteoarthritis is a prescribed occupational disease in the UK for long-term employees in agriculture”).
Per questi motivi
si ritiene che quanto affermato nella bozza di relazione sia suffragato da evidenze scientifiche e non contenga errori logici come prospettato dal dott. Inoltre, si rammenta che la consolidata Pt_2 giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n.
6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno
è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve CP_ escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”. Nelle osservazioni mosse dal consulente non si fa cenno alcuno all'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé sufficienti a produrre l'infermità, pertanto, si ritiene di poter confermare quanto già prospettato in bozza, ovvero che l'attività lavorativa svolta dal sig. ha rivestito un ruolo Pt_1 quantomeno concausale nella patogenesi della coxartrosi.”
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza della
3 patologia professionale da cui è afflitta, considerato anche il cumulo con il danno biologico per postumi derivanti da preesistenti patologie professionali, già riconosciuta, risulta affetta da patologie che, a parere del
C.T.U., determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali-relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito -con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione -sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt.79 e CP_1
80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS.LAV.
21/12/2005 N° 282 98; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N°5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV.2 8/11/2001 N°15041).
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 16% dalla domanda amministrativa di talché l deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti
4 di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita nella misura del 16 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1865,00 oltre iva e cpa, in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico.
Lucca, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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