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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6588/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020437102000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020437102000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Insussistenti vizi formali, respinte le eccezioni del contribuente sulla costituzione, rituale e comunque in ogni caso sanata la notifica della cartella non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza dell'adempimento, irretrattabile la pretesa nei limiti in cui contenuta in atto di accertamento ritualmente notificato il 13.4.2022
e non opposto, nondimeno legittima anche nel resto come primo atto di contestazione, non sono al riguardo spirati termini decadenziali o prescrizionali. Va aggiunto, quanto alle “brevi repliche” depositate dal ricorrente, che non vengono indicati pregiudizi difensivi connessi con le asserite ulteriori mancanze formali dedotte
Da ciò il rigetto della domanda.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento in favore degli enti convenuti costituiti delle spese di lite, liquidate in
€300,00 oltre accessori per ciascuno di essi.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6588/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020437102000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020437102000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Insussistenti vizi formali, respinte le eccezioni del contribuente sulla costituzione, rituale e comunque in ogni caso sanata la notifica della cartella non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza dell'adempimento, irretrattabile la pretesa nei limiti in cui contenuta in atto di accertamento ritualmente notificato il 13.4.2022
e non opposto, nondimeno legittima anche nel resto come primo atto di contestazione, non sono al riguardo spirati termini decadenziali o prescrizionali. Va aggiunto, quanto alle “brevi repliche” depositate dal ricorrente, che non vengono indicati pregiudizi difensivi connessi con le asserite ulteriori mancanze formali dedotte
Da ciò il rigetto della domanda.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento in favore degli enti convenuti costituiti delle spese di lite, liquidate in
€300,00 oltre accessori per ciascuno di essi.