Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3934/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 3934/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.2024 sostituita con deposito di note scritte, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti Sarnari Giulia e Caporale Saveria Francesca per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gassani CP_1 C.F._2
Gian Ettore per procura allegata alla comparsa di costituzione
appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8318/2023 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 26/05/2023
1
a titolo di assegno divorzile a decorrere dalla domanda. Con vittoria competenze e onorari del doppio grado di giudizio”
Parte appellata: “Piaccia all'On.le Corte di appello di Roma, contrariis rejiectis, rigettare il ricorso in appello proposto dal sig. Con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari.”
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, dopo avere pronunciato in corso di giudizio, con sentenza 4.1.2018, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il 29.07.2009, definiva il Parte_1 CP_1
giudizio onerando il di versare alla l'assegno divorzile di 1.000 € Parte_1 CP_1
mensili e compensava tra le parti le spese processuali;
con ricorso depositato il 26.03.2023 il ha proposto appello censurando il Parte_1
riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , a suo dire determinato CP_1
dall'erronea valutazione del Tribunale in merito: alla individuazione della legge inglese quale legge applicabile al giudizio;
alla incompleta applicazione del diritto inglese, limitandosi al solo contenuto del “Matrimonial Causes Act 1973”, non tenendo conto anche della giurisprudenza formatasi in punto di obblighi economici tra ex-coniugi; all'esame del materiale probatorio circa il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale e alla quota-parte degli obblighi di mantenimento del figlio comprensivi delle esigenze del genitore con lui convivente;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, di ritenere applicabile al giudizio la legge italiana e comunque stabilire che nulla fosse dovuto alla ex--coniuge a titolo di assegno divorzile, a decorrere dalla domanda;
la , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 31.01.2024, ha contestato CP_1
il fondamento dell'appello nel merito e ne ha chiesto il rigetto, deducendo la correttezza della valutazione operata dal primo giudice in relazione all'applicazione della legge inglese quale legge del Paese ove i coniugi risiedono stabilmente dal 2001;
2 con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state autorizzate alla produzione di documenti aggiornati sulle condizioni economico- patrimoniali e al deposito di memorie e repliche difensive;
il Procuratore Generale non ha espresso richieste in ragione dell'insussistenza di esigenze di tutela di minori;
l'udienza del 19.09.2024, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio dell'udienza originariamente fissata (30.05.2024) determinato da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è in parte fondato e viene accolto per quanto di ragione.
Chiamato a decidere sulla domanda di assegno proposta dalla , il Tribunale ha CP_1
ritenuto applicabile la legge inglese alla stregua della disciplina normativa prevista dal regolamento CE 4/2009 sulle obbligazioni alimentari -a sua volta richiamante il protocollo dell'Aja 23.11.2007 artt. 3 e 5-, quale legge dello Stato di residenza abituale del creditore e che comunque presenta il collegamento più stretto con il matrimonio in ragione della comune residenza abituale dei coniugi in Londra, circostanza che, infatti, aveva determinato la devoluzione al giudice inglese delle questioni concernenti l'affidamento e il mantenimento del figlio in base all'art. 8 Regolamento CE 2201/2003, applicabile per ragioni temporali alla fattispecie, vivendo il minore sin dalla nascita
(2014) nel Regno Unito. Sulla base della normativa inglese (Matrimonial Causes Act del
1973), di cui richiamava i criteri fattuali orientanti la decisione, valutandoli nel rispetto del principio dell'onere della prova stabilito dall'ordinamento processuale italiano, il
Tribunale ha riconosciuto dovuto dal lla un assegno mensile nella Parte_1 CP_1
misura di 1000,00 euro (nulla specificando quanto alla decorrenza, quindi da presumere a far data dalla stessa decisione e nella vigenza, per il passato, dei provvedimenti provvisori emessi).
La decisione, condivisibile quanto all'individuazione della legge inglese quale legge applicabile nel giudizio, è invece censurabile in ordine all'attribuzione dell'assegno
3 periodico, risultando maggiormente giustificato nel caso concreto il riconoscimento di un assegno a tempo, istituto previsto dalla normativa inglese.
E' ricostruibile dagli atti processuali che i coniugi, già residenti nel Regno Unito prima del matrimonio, coniugatisi in Italia nel 2009, continuavano a vivere in Londra, ivi lavorando e stabilendo la residenza familiare;
a Londra nasceva il figlio , nel Per_1
2014; in detta città mantenevano entrambi la rispettiva residenza dopo la cessazione della coabitazione coniugale nel 2015 e dopo la separazione pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza sullo status del maggio 2016; a Londra entrambi i coniugi vivevano all'epoca di introduzione del presente giudizio per lo scioglimento del matrimonio, nel dicembre 2016 (e tuttora vivono).
In virtù dell'epoca temporale di introduzione della domanda (dicembre 2016) risulta, in primo luogo, esattamente individuata la riconducibilità delle questioni nell'ambito applicativo del Regolamento del Consiglio U.E. n.4/2009, “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e alla esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari”, strumento comunitario di cooperazione giudiziaria in materia di obblighi alimentari derivanti da rapporti di famiglia con implicazioni transfrontaliere operante anche nei confronti del Regno Unito a far data dal 1.7.2009 per effetto della decisione della Commissione Europea 8.6.2009 di ratifica dell'accettazione manifestata da quello
Stato il 15.1.2009.
Correttamente il primo giudice, già nella fase presidenziale, aveva ritenuto la propria competenza/giurisdizione. Il citato Regolamento, all'art. 3 lett. c), riconosce invero la competenza a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari alla “autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti) : situazione ricorrente nella fattispecie, essendo la domanda di assegno introdotta in via riconvenzionale come accessoria alla domanda principale di scioglimento del matrimonio, azione per cui sussiste la giurisdizione italiana sulla base dell'art. 32 L.
218/95, essendo entrambi i coniugi cittadini italiani ed essendo stato il matrimonio celebrato in Italia.
4 Altresì correttamente il primo giudice ha individuato nella legge inglese la legge applicabile per la decisione della questione patrimoniale introdotta nel giudizio, richiamando la normativa del Protocollo dell'Aja 2007. Dispone infatti l'art. 15 del citato
Reg. 4/09 che “La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Dispone il Protocollo dell'Aja del 2007 agli artt. 3 e 5:
“Articolo 3 Norma generale sulla legge applicabile
1 Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello
Stato di residenza abituale del creditore.
2 In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento”
Articolo 5 Norma speciale relativa ai coniugi e agli ex coniugi
Per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato,
l'articolo 3 non si applica qualora una delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell'ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio. In tal caso, si applica la legge dell'altro Stato.
Sin qui non vi è contestazione tra le parti, che invece divergono quanto alla valutazione dei criteri di collegamento al Regno Unito o all'Italia determinanti l'applicazione della legge.
La legge inglese corrisponde alla legge dello Stato di residenza abituale della CP_1
(ex coniuge richiedente l'assegno, quindi creditrice) di cui alla norma generale dell'art. 3, come anche alla legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune degli ex- coniugi, individuabile, stante l'opposizione del all'applicazione della norma Parte_1
generale, ai sensi della norma speciale di cui all'art. 5, quale Stato che presenta un collegamento più stretto con il matrimonio.
La legge italiana corrisponde alla legge dello Stato di cittadinanza comune dei coniugi e di celebrazione del matrimonio, criteri di collegamento anch'essi individuabili ai fini della norma speciale anzi citata.
5 La Corte condivide le osservazioni del primo giudice: la residenza continuativa ed attuale di entrambi gli ex-coniugi nel Regno Unito, cui deve aggiungersi l'ulteriore elemento fattuale rappresentato dalla residenza in quello Stato del figlio delle parti, tuttora minorenne, comportante il conseguente svolgimento in detto Stato della vita
“familiare” di entrambi i coniugi, per essa intesa la partecipazione di ciascun genitore alla vita del figlio, che permane oltre la separazione coniugale, costituiscono fattori determinanti un collegamento più stretto con il matrimonio e la retrocessione, in termini di rilevanza, dei criteri di collegamento con lo Stato italiano rappresentati dall'appellante a fondamento dell'applicabilità della legge italiana.
Nel richiamare la legge inglese applicabile (Matrimonial Causes Act 1973) il Tribunale ha dettagliatamente riportato gli elementi di valutazione orientanti la decisione ai fini dell'attribuzione di un assegno periodico dall'un coniuge all'altro, per un determinato tempo o in unica soluzione:
(a) il reddito, la capacità di guadagno, i beni e altre risorse finanziarie di cui dispone o di cui probabilmente potrà disporre nel futuro prevedibile ciascuna delle parti del matrimonio;
(b) le necessità, le responsabilità e gli obblighi finanziari di cui dispone o di cui probabilmente potrà disporre nel futuro prevedibile ciascuna delle parti del matrimonio;
(c) il tenore di vita della famiglia unita;
(d) l'età di ciascuna parte e la durata del matrimonio;
(e) eventuali disabilità fisiche o mentali di una o l'altra delle parti;
(f) i contributi apportati o che probabilmente potranno essere apportati nel futuro prevedibile da ciascuna delle parti al benessere della famiglia, compresi eventuali contributi per la cura della casa o della famiglia;
(g) la condotta delle parti;
(h) la perdita dei benefici.
Non vi è gerarchia tra gli elementi;
essi, in parte, ricalcano elementi fattuali normativamente e giurisprudenzialmente considerati anche nell'ordinamento italiano ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile (risorse e complessive situazioni economico-patrimoniali e capacità di guadagno di ciascun coniuge, età e durata del matrimonio, situazioni di disabilità o fragilità personali, contributo apportato al benessere familiare, la perdita di benefici economici derivante dal venir meno dell'unione), altri non corrispondono (il tenore di vita in costanza di convivenza coniugale) con la precisazione, tuttavia, che detto elemento risulta interpretato dalla giurisprudenza inglese come parametro e non come fine cui la statuizione patrimoniale
6 è strumentale (vedi relazione avv. prodotta dall'appellante con richiami alle Per_2
pronunce della Suprema Corte inglese).
Il Tribunale ha correttamente ricostruito la situazione personale ed economico- patrimoniale dei coniugi secondo la quale sono riscontrati i seguenti elementi:
-il dipendente della quale dirigente presso la sede di Londra, Parte_1 CP_2
ha dichiarato di percepire emolumenti mensili netti pari a 18,137 £ (dato relativo al secondo semestre 2023) derivanti da due componenti fisse e una componente variabile non garantita (premio di produttività) versata in modalità differita in quattro anni;
di avere percepito redditi netti crescenti negli anni più recenti (2020-2023); di percepire rendite finanziarie da investimenti;
di possedere titoli finanziari per un valore complessivo di oltre 1,200,000 £; di essere titolare di fondi pensione per un valore complessivo di oltre 1,100,000 £; di essere proprietario della casa di abitazione in
Londra, acquistata nel 2021 al prezzo complessivo di oltre 1,200,000 £ contraendo un mutuo pari ad oltre 881,000 £ per il quale sostiene rate mensili di pagamento pari a
5,115 £ , della casa concessa in uso di abitazione alla e al figlio, in Londra, CP_1
acquistata nel 2019 per il prezzo complessivo di 597,000£, per effetto dell'ordinanza
7.3.2018 relativa al mantenimento del figlio emessa dal giudice inglese nonché di una quota della casa di abitazione del padre, in Pescara, ricevuta per eredità materna;
di corrispondere alla l'assegno mensile di circa 3,000 £ per il mantenimento del CP_1
figlio per effetto dell'ordinanza del giudice inglese anzi richiamata;
-la , dipendente dell'University College of London, quale bibliotecaria, ha CP_1
dichiarato di percepire emolumenti mensili medi pari a 3,400 £ (dato relativo al secondo semestre 2023) e redditi netti crescenti nel triennio 2021/22/23; di essere proprietaria di un immobile sito in Pinner, nel Regno Unito, acquistato nel 2021 assumendo un mutuo, locato a terzi al canone mensile di 600 £ e per il quale deve sostenere il pagamento di rate di mutuo pari a oltre 1,640 £ mensili (e oltre 1830 da febbraio 2026) per la durata di 15 anni;
di essere titolare di conti con deposito complessivo di circa
90,000 £, 30,000 delle quali corrisposte dal in adempimento dell'ordinanza Parte_1
di mantenimento del figlio 7.3.2018;
7 -per effetto delle statuizioni economiche della separazione emesse dal giudice italiano la ha percepito un assegno di mantenimento per lei stessa in misura di 1200,00 CP_1
€ a decorrere dal novembre 2015 (epoca dei provvedimenti presidenziali), aumentato a
2760,00 € mensili a decorrere dal 30.3.2018 (data della sentenza di separazione di primo grado), statuizione rimasta vigente sino alla decisione qui impugnata (26.5.2023) che le ha attribuito la minor somma di 1000,00 € mensili;
-per effetto delle statuizioni economiche del giudice inglese del 7.3.2018, in considerazione delle esigenze abitative del figlio e della , il ha CP_1 Parte_1
assicurato a quest'ultima il godimento dell'attuale casa di abitazione sino al compimento del ventunesimo anno del figlio, con opzione di proroga per un triennio ove il figlio necessiti di completare gli studi, le ha corrisposto la somma di 30,000 £ per necessità di arredamento della casa e altri acquisti (auto e strumenti informatici per il figlio), corrisponde l'assegno mensile per il mantenimento del figlio allora stabilito in 2500 £ annualmente rivalutabili (nell'attualità indicato pari a 3000 £) e sostiene il 75% delle spese scolastiche per il minore;
- le parti hanno vissuto come coniugi per 6 anni, dal 2009 al 2015 e la sentenza di scioglimento del matrimonio è intervenuta nel dicembre 2017/gennaio 2018;
-nel 2015, allorchè l'unione è cessata, entrambi i coniugi avevano 37 anni;
-con sentenza di questa Corte in data 19.10.2020 la separazione coniugale è stata addebitata al ritenuto responsabile di condotte in violazione dei doveri Parte_1
matrimoniali che avevano determinato l'intollerabilità della convivenza coniugale;
-la non ha dedotto condizioni di fragilità/disabilità fisica o mentale, al contrario CP_1
risultando pienamente abile al lavoro;
-entrambe le parti hanno dichiarato di sostenere, oltre gli oneri dei mutui sopra indicati, spese per tributi connessi all'abitazione; il ha altresì dichiarato di sostenere Parte_1
spese per oneri condominiali;
la di sostenere quota parte delle spese scolastiche CP_1
e per attività extrascolastiche per il figlio, spese per trasporto con mezzi pubblici e spese relative al rapporto di collaborazione domestica di cui si avvale.
Alla stregua dei superiori elementi, tenuto conto degli elementi di cui al testo normativo inglese e dell'interpretazione giurisprudenziale della Corte Suprema inglese, così come
8 ricavabile dai pareri -dell'avv. e dell'avv. Allard– rispettivamente depositati dalle Per_2
parti, considerate le esigenze di spese prospettate dalla richiedente in ragione della propria organizzazione di vita con il minore, va condivisa la valutazione espressa dal primo giudice circa la notevole sperequazione tra i coniugi in punto di redditi, patrimonio e capacità di guadagno futuro come anche circa la responsabilità del nel fallimento dell'unione matrimoniale;
va tuttavia maggiormente Parte_1
valorizzata, rispetto a quanto effettuato dal primo giudice, la giovane età della CP_1
al momento della cessazione dell'unione matrimoniale, la durata molto breve del matrimonio, la soddisfazione delle primarie esigenze di vita a lei assicurate dall'ex- coniuge mediante il godimento della casa di abitazione sino al 2035 con opzione di proroga sino al 2038, l'importo fornitole dal coniuge per sostenere spese di arredamento per la nuova casa e l'assegno di mantenimento a lei già corrisposto dal novembre 2015 al maggio 2023 in forza della pronuncia di separazione, quale sostegno economico da inglobare nella ponderazione complessiva dell'obbligo economico riconoscibile in capo al e a favore della per effetto della dissoluzione dell'unione Parte_1 CP_1
matrimoniale.
I superiori elementi inducono a favorire la statuizione di un limite temporale al pagamento periodico dell'assegno dovuto dal alla che, tenuto Parte_1 CP_1
conto del tempo già decorso dalla pronuncia di scioglimento del vincolo, in cui la
[...]
ha beneficiato del contributo economico corrispostole, appare equo indicare nel CP_1
termine del 31.12.2027.
In detti termini la sentenza impugnata va dunque riformata.
La novità delle questioni affrontate e il tenore della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e in parziale riforma della sentenza Parte_1 CP_1
impugnata, nel resto confermata, così dispone:
9 corrisponderà a l'assegno divorzile sino al mese di Parte_1 CP_1
dicembre 2027, a tale data avendo termine l'obbligo economico impostogli con la sentenza di primo grado;
-compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
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