Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30711 Sent. 8/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia composta dai seguenti Magistrati:
TO NO Presidente LT BE IU relatore
PI NN IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 30711 del registro di Segreteria relativo al conto n. 154961 reso dall’agente contabile B Dott.sa S., c.f. IS , e depositato in data 25 luglio 2019, afferente alla gestione della carta di credito dell’Università degli studi di P. per l’esercizio 2018.
Udito, all’udienza del 17 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario d’udienza AT LI, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Cristian Pettinari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con relazione depositata il 4.7.2024 il Magistrato designato come relatore sul conto ha ritenuto di non poter discaricare in istruttoria il contabile, funzionario responsabile del servizio ricerca e terza missione dell’Università di P., per quanto riguarda la gestione IS della carta di credito, rimettendone il giudizio al Collegio per i seguenti motivi:
1) mancanza di autorizzazione all’uso della carta di credito ai sensi dell’art. 2 Regolamento universitario per l’utilizzo della carta di credito;
2) utilizzo per spese di missione (missioni nn. IS ) relative ad attività del CODAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie), che, in quanto costituito in forma di associazione di diritto privato non riconosciuta ex art.36 c.c. (l’articolo 1, comma 2 del relativo Statuto prevede che ne fanno parte i direttori generali, o figure equivalenti, in rappresentanza delle università e degli istituti di istruzione superiore universitaria statali e non statali, nonché i relativi dirigenti), senza alcun ruolo istituzionale riconosciuto da fonti normative o rilievo di natura pubblicistica, non giustificherebbe la spesa a carico del bilancio universitario;
3) utilizzo della carta per spese di taxi in mancanza della specifica autorizzazione prevista dall’art.6, comma 2 del Regolamento missioni e servizio esterno dell’Università, che prevede la possibilità di utilizzare il taxi, quale mezzo di trasporto straordinario, solo se espressamente autorizzato.
La relazione conclude per la dichiarazione di irregolarità e la condanna del contabile per le spese indicate.
In data 27.11.2024 l’agente contabile ha prodotto documentazione contabile giustificativa delle spese di taxi e depositato memoria contenente, in sintesi, le seguenti osservazioni:
1) manca la qualifica di agente contabile;
2) è implicita l’autorizzazione all’uso della carta di credito nella attribuzione delle funzioni richiamate dall’art. 2 Reg. cit., non sarebbe quindi necessario, nemmeno dopo l’emanazione di tale norma regolamentare (il 6.7.2018), un apposito atto del Direttore generale di individuazione ed autorizzazione del funzionario legittimato all’uso della carta di credito;
3) il CODAU ha rilevanza istituzionale e così le relative spese.
In data 28.11.2024 la Procura regionale ha depositato memoria in cui conclude per la irregolarità del conto limitatamente alle spese sostenute successivamente alla entrata vigore del citato Regolamento di Ateneo per l'utilizzo della carta di credito e della carta Prepagata, emanato con Decreto rettorale n. IS del IS , in vigore dal 19 luglio dello stesso anno. Infatti, entrato in vigore quest’ultimo, sarebbe stato necessario, a suo dire, adottare un nuovo atto di attribuzione e di autorizzazione all’uso della carta di credito. Per quanto riguarda le spese di partecipazione alle attività del CODAU, il PM evidenzia che, ferma restando la necessità di rivalutazione dell’assetto complessivo del settore, detto ente viene annoverato dal Ministero dell’Università e della Ricerca fra gli organi del sistema universitario e, pertanto, le spese di missione per partecipare alle relative attività sarebbero rimborsabili sulla base del Regolamento Missioni dell’Università di P.. Per quanto riguarda le spese di taxi ritiene che dette spese siano irregolari, e debba essere pronunciata corrispondente condanna, per un totale di euro 29,90, limitatamente a:
- ricevuta del 26/6/2018 (per spostamento a Roma) di euro 20,90, poiché mancante l’autorizzazione preventiva all’uso del mezzo straordinario;
- ricevuta del 26/11/2018 (per spostamento a Torino) di euro 9,00 poiché mancante di giustificativo.
Ha concluso per la declaratoria di regolarità e comunque per il discarico.
All’esito dell’udienza di discussione del 18 dicembre 2024 il Collegio, con ordinanza del 30 gennaio 2025 n. 6, ha disposto un supplemento di istruttoria volto a chiarire l’inquadramento del CODAU tra gli organi del sistema universitario e, in particolare, se detto organismo sia stato formalmente accreditato dal competente Ministero e con quali finalità nel contesto del sistema universitario, nonché a chiarire quali siano, sulla base dello Statuto del CODAU, i soggetti aderenti ossia gli associati: se gli enti universitari o i singoli dirigenti delle Università, e se, in quest’ultima ipotesi, l’eventuale adesione del dirigente sia preliminarmente vagliata o autorizzata dall’ente universitario di appartenenza, nonché quale soggetto sostenga il costo del contributo associativo. Ha pertanto restituito gli atti al magistrato designato come relatore sul conto.
Con relazione depositata in data 4.4.2025 quest’ultimo ha concluso, in aderenza alle conclusioni prese dalla Procura contabile all’udienza del 18.12.2024, che “le spese di missione per partecipare alle attività del CODAU sarebbero rimborsabili sulla base del Regolamento Missioni dell’Università di P.”.
All’udienza del 18 dicembre 2024, data per letta su consenso delle parti la relazione illustrativa, il PM ha richiamato le conclusioni in atti.
Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va affermata la qualifica di agente contabile in capo alla Dott.sa B per l’uso della carta di credito attribuita dall’Università di P. e, per l’effetto, l’obbligo di resa del conto giudiziale e la sottoposizione alla giurisdizione contabile. Basti sul punto richiamare il precedente di questa Sezione n. 179/2024, anch’esso riguardante l’Università di P., alle cui motivazioni per brevità si rinvia ex art. 17 disp. att. c.g.c.
2. Il conto va dichiarato parzialmente irregolare ex art. 149, comma 3 c.g.c. per le spese effettuate successivamente all’adozione del Regolamento dell’Università degli studi di P. del IS sull’utilizzo della carta di credito e della carta prepagata ossia per le spese relative alla missione n. IS del IS in Milano, in difetto dei preventivi adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1, del Regolamento medesimo, in conformità alle conclusioni del PM. sopra riportate.
È tale normativa interna, invero, a limitare l’utilizzo della carta di credito alle sole spese di missione (art. 3 cit.) ed a prevedere che i titolari possano essere il Rettore, il Direttore generale, il Pro-Rettore, i delegati alla ricerca e terza missione e alle relazioni internazionali, i funzionari di supporto a questi ultimi, individuati e autorizzati dal Direttore generale (art. 2 cit.), mentre il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di P., emanato con D.R. dell’11 febbraio 2015 n. 270 (art. 38, comma 10), anteriormente vigente, stabiliva in via generale che i pagamenti potessero essere effettuati “anche mediante carta di credito o carta prepagata, nel rispetto delle decisioni assunte in materia dal Consiglio di amministrazione”, con contestuale rinvio delle concrete modalità di utilizzo delle carte ad un apposito e successivo regolamento di ateneo (adottato, appunto, nel luglio 2018).
Le spese in questione vanno dunque ritenute irregolari in quanto effettuate non in conformità alla disciplina regolamentare vigente.
3. Deve essere pronunciato il discarico per le spese di taxi contestate, avendo l’agente prodotto in giudizio documentazione idonea a giustificare le dette spese.
Con riferimento ai rilievi ancora mantenuti dalla Procura regionale, il Collegio ritiene che possano ritenersi giustificate anche le seguenti spese:
- taxi per missione a Torino del 2.11.2018 di euro 9,00, in quanto risulta essere prodotto e versato in atti sufficiente giustificativo, rappresentato dalla ricevuta rilasciata dal tassista e dallo scontrino della transazione mediante carta di credito (cfr. doc. 13 prod. difesa);
- taxi per missione a Roma del 26.6.2018 di euro 20,90, in quanto risulta essere prodotto e versato in atti sufficiente giustificativo, rappresentato dalla ricevuta rilasciata dal tassista e dallo scontrino della transazione mediante carta di credito nonché la motivata richiesta di autorizzazione all’uso del mezzo straordinario contestualmente sottoscritta dal Responsabile della struttura con implicita valenza autorizzatoria (cfr. doc. 12 prod. difesa).
4. L’agente contabile può essere discaricato anche per le spese di missione relative alle attività del CODAU, in conformità alle conclusioni del Magistrato istruttore, contenute nella relazione del 4 aprile 2025, e del PM.
L’approfondimento disposto in corso di giudizio ha consentito di accertare che pur essendo il CODAU, ai sensi dell’art. 1 comma 1 dello suo Statuto, un’associazione di diritto privato senza personalità giuridica, non riconosciuta ex art. 36 c.c., i cui membri sono gli enti universitari, il Ministero riconosce al suddetto organismo una posizione di particolare rilevanza, quale interlocutore ufficiale al pari di altri organismi di particolare importanza per lo sviluppo e l’organizzazione del sistema universitario come ANVUR, CUN, CRUI e CNSU. Nel sito ufficiale del MUR il CODAU viene descritto come: “l’organismo di raccordo dei Direttori Generali dell’università, incaricato di coordinare l’attività amministrativa degli atenei, favorire la condivisione di buone pratiche e svolgere approfondimenti sulla normativa vigente a supporto della gestione universitaria”, come confermato dall’esame dello Statuto e delle sue finalità. Pertanto, il CODAU, pur non essendo un organo formalmente istituito per legge, è accreditato presso il MUR nel senso di essere riconosciuto come organismo rappresentativo di particolare rilevanza. Membri del CODAU sono gli enti universitari e ogni università aderente è rappresentata dal direttore generale in carica o dirigenti di volta in volta delegati (art. 4 Statuto CODAU), che partecipano alle attività e alle decisioni dell’associazione, non a titolo personale ma in rappresentanza dell’ateneo membro (cfr. questa Sez. nn. 121, 124 e 241/2025).
Ne consegue che le spese sostenute per missioni relative ad attività istituzionali del CODAU e nell’interesse dell’ateneo risultano ammissibili e conformi al Regolamento cit.
5. Nulla per le spese dato il tipo di pronuncia adottato.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara la parziale irregolarità del conto giudiziale n. 154961, depositato in data 25 luglio 2019, afferente alla gestione della carta di credito aziendale per l’esercizio 2018 dell’Università degli studi di P., reso dall’agente contabile B S.;
discarica per il resto.
Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e vista l’istanza di applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dell’agente contabile e di terzi.
Nulla per le spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
L’Estensore Il Presidente
LT BE TO NO
firmato digitalmente firmato digitalmente Depositata in segreteria il giorno 21.01.2026 Il Direttore di Segreteria
AT LI
firmato digitalmente In esecuzione del Provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del D. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto e di terzi.
Milano, 21.01.2026 Il Direttore di Segreteria
AT LI
firmato digitalmente