TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente Estensore dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1500/2025 R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO ANGELA giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO ANGELA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 26/03/2025, e - premettendo Controparte_1 Parte_1 di avere contratto matrimonio in Aci Catena il 20.05.2006 e che dalla loro unione è nata la figlia il 20.08.2007 - hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Per_1 matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto e con obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza;
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, restando a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Aci Catena - via De Roberto
n. 7: 3) il sig. potrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita della figlia minore, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e con le altre esigenze della stessa e con le proprie esigenze lavorative e personali, nel modo che segue:
- due pomeriggi a settimana dalle ore 13.30 o dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00;
- due weekend al mese a settimane alterne, dalle ore 09:00 del sabato o dall'uscita di scuola e fino alle ore 20.00 della domenica;
- il giorno del compleanno del sig. e per la festa del papà. Parte_1
- nel periodo Natalizio (Natale e Capodanno) sette giorni continuativi alternando annualmente il
Natale con il Capodanno, nonché l'Epifania;
- nel periodo Pasquale, alternando annualmente la domenica di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
- la vigilia e il giorno di Ferragosto ad anni alterni con la madre;
- nelle vacanze estive, un periodo continuativo di 15 giorni in coincidenza con il proprio periodo feriale da concordare previamente;
in tale periodo il sig. provvederà al Parte_1 mantenimento diretto della figlia in relazione ai tempi di permanenza presso sé medesimo la figlia;
4) Nel caso di impedimenti dei genitori o in relazione alle esigenze dei figli, dovrà essere dato congruo preavviso da un genitore all'altro e concordare altra data.
5) Entrambi i genitori hanno la facoltà di gestire concordemente e modificare tali pattuizioni e nell'interesse prevalente della figlia minore, e a tal fine, si impegnano ad informare preventivamente l'altro genitore nell'ipotesi in cui intendano modificare i giorni ed i tempi di visita, tutto compatibilmente ai reciproci impegni e nell'interesse dei minori. Le parti, nell'esclusivo interesse della figlia si impegnano, altresì, ad assecondare la volontà della stessa ove esprima il desiderio di trascorrere più tempo con l'uno o con l'altro genitore, anche in deroga a quanto stabilito, tutto ciò nel supremo interesse della sua crescita equilibrata;
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00) a Pt_1 CP_1 titolo di concorso al mantenimento della figlia, assegno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT; raggiunta la maggiore età il sig. corrisponderà direttamente l'assegno mensile alla Pt_1 figlia;
7) il sig. provvederà altresì al pagamento di ½ delle spese straordinarie (scolastiche, Pt_1 apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, ecc.) da sostenersi per la figlia purché previamente concordate e debitamente documentate;
8) Gli stessi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”. All'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (Decreto di omologa n. 5196/2021 del 04/11/2021 emesso nel procedimento RG n. 11906/2021) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate escludendo i profili non applicabili alla figlia nelle more divenuta maggiorenne, in ragione della impossibilità di procedere ad affidamento, collocamento e regolamentazione degli incontri (clausole nn. 2 e 3), salvo il mantenimento previsto in accordo in favore del genitore convivente. Per il resto, le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1500/2025 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Aci Catena il 20.05.2006 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 del Comune di Aci Catena atto n. 4, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Aci Catena di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente est. dott.ssa Lidia Greco
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1500/2025 R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO ANGELA giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO ANGELA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 26/03/2025, e - premettendo Controparte_1 Parte_1 di avere contratto matrimonio in Aci Catena il 20.05.2006 e che dalla loro unione è nata la figlia il 20.08.2007 - hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Per_1 matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto e con obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza;
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, restando a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Aci Catena - via De Roberto
n. 7: 3) il sig. potrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita della figlia minore, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e con le altre esigenze della stessa e con le proprie esigenze lavorative e personali, nel modo che segue:
- due pomeriggi a settimana dalle ore 13.30 o dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00;
- due weekend al mese a settimane alterne, dalle ore 09:00 del sabato o dall'uscita di scuola e fino alle ore 20.00 della domenica;
- il giorno del compleanno del sig. e per la festa del papà. Parte_1
- nel periodo Natalizio (Natale e Capodanno) sette giorni continuativi alternando annualmente il
Natale con il Capodanno, nonché l'Epifania;
- nel periodo Pasquale, alternando annualmente la domenica di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
- la vigilia e il giorno di Ferragosto ad anni alterni con la madre;
- nelle vacanze estive, un periodo continuativo di 15 giorni in coincidenza con il proprio periodo feriale da concordare previamente;
in tale periodo il sig. provvederà al Parte_1 mantenimento diretto della figlia in relazione ai tempi di permanenza presso sé medesimo la figlia;
4) Nel caso di impedimenti dei genitori o in relazione alle esigenze dei figli, dovrà essere dato congruo preavviso da un genitore all'altro e concordare altra data.
5) Entrambi i genitori hanno la facoltà di gestire concordemente e modificare tali pattuizioni e nell'interesse prevalente della figlia minore, e a tal fine, si impegnano ad informare preventivamente l'altro genitore nell'ipotesi in cui intendano modificare i giorni ed i tempi di visita, tutto compatibilmente ai reciproci impegni e nell'interesse dei minori. Le parti, nell'esclusivo interesse della figlia si impegnano, altresì, ad assecondare la volontà della stessa ove esprima il desiderio di trascorrere più tempo con l'uno o con l'altro genitore, anche in deroga a quanto stabilito, tutto ciò nel supremo interesse della sua crescita equilibrata;
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00) a Pt_1 CP_1 titolo di concorso al mantenimento della figlia, assegno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT; raggiunta la maggiore età il sig. corrisponderà direttamente l'assegno mensile alla Pt_1 figlia;
7) il sig. provvederà altresì al pagamento di ½ delle spese straordinarie (scolastiche, Pt_1 apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, ecc.) da sostenersi per la figlia purché previamente concordate e debitamente documentate;
8) Gli stessi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”. All'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (Decreto di omologa n. 5196/2021 del 04/11/2021 emesso nel procedimento RG n. 11906/2021) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate escludendo i profili non applicabili alla figlia nelle more divenuta maggiorenne, in ragione della impossibilità di procedere ad affidamento, collocamento e regolamentazione degli incontri (clausole nn. 2 e 3), salvo il mantenimento previsto in accordo in favore del genitore convivente. Per il resto, le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1500/2025 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Aci Catena il 20.05.2006 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 del Comune di Aci Catena atto n. 4, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Aci Catena di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente est. dott.ssa Lidia Greco