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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4638/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Morosini come da mandato difensivo in atti;
ricorrente contro
( ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e chiede che venga precisata la data di rilascio già assegnata alla ricorrente con provvedimenti provvisori ed urgenti.
Chiede, a parziale modifica del ricorso, che venga disposto l'affidamento esclusivo del pagina 1 di 5 minore dal momento che la convivenza tra i coniugi è molto problematica e il ricorrente fa ostruzionismo anche sulle questioni sanitarie del figlio
Per parte resistente “__________________________________”
Conclusioni del PM: “si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso la sig.ra , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. il 20/08/2011, in Craiova Dolj (Romania) ha Controparte_1
proposto domanda di separazione personale, chiedendo altresì l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite con il padre, l'assegnazione della casa familaire e un contibuto di mantenimento per i figli.
Il resistente non si è costituito in giudizio ma è spontaneamento comparso ad entrambe le udienze.
All'esito della prima udienza di comparizione sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissata udienza di discussione. Alla successiva udienza la ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto emerso in udienza, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Per quanto concerne l'affido dei minori, deve essere valorizzato il comportamento assunto dalle parti e le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
In particolare il resistente, nonostante l'assegnazione della casa familiare, si è rifiutato di lasciare l'abitazione, persistendo nell'imporre la propria presenza in casa e venendo a creare una situazione di convivenza non facile. La ricorrente ha infatti dichiarato che la situazione in casa è peggiorata ed è diventata insostenibile, il marito la mette in difficoltà per tutto, anche per le questioni sanitarie di mio figlio, ad esempio inizialmente si era opposto agli accertamenti che il bambino doveva fare per una sospetta diagnosi di dhd, ora ha la certificazione ed è in lista di attesa ma il marito ha già detto che non firmerà per pagina 2 di 5 l'inserimento, la stessa cosa è avvenuta per il dentista e ha anche minacciato di ritirare la delega per prendere il bambino a scuola da parte di terzi.
Le dichiarazioni delle ricorrente non paiono dettate da intenti calunniosi verso il marito;
inizialmente la sigra aveva infatti chiesto l'affido condiviso e proposto una Pt_1
adeguata regolamentazione del diritto di visite;
solo successivamente ha rappresentato la difficile situazione che si è venuta a creare e le problematiche per la gestione dei figlio minore.
Il resistente ha scelto di rimanere contumace, non ha quindi fornito una propria versione difensiva. E' vero che è comparso in udienza ed ha reso delle dichiarazioni spontanee ma, da esse, non emerge una rappresentazione dei fatti, quantomeno successivi all'instaurazione del giudizio, diversa e che infici quanto dichiarato dalla ricorrente.
Piuttosto l'opposizione ad un provvedimento giudiziale non dà affidamento su una sua fattiva collaborazione anche in punto di responsabilità genitoriale e il rischio paventato che lo stesso adotti comportamenti ostruzionistici, quali il ritiro delle deleghe scolastiche, rende opportuno disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore nato il Per_1
2.3.2017.
Il padre avrà il diritto dovere di tenere con sé le fine a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera salvo diverso accordo tra le parti in ragione dei turni del resistente;
durante le vacanze estive, 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, da concordarsi sempre entro e non oltre il mese di aprile;
durante le vacanze di Natale le minori trascorreranno ad anni alternati dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
due giorni durante le vacanze di carnevale secondo il calendario scolastico.
Va confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre che l'abiterà con i figli assegnando a tal fine termine di giorni 20 a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza tenuto conto che l'assegnazione della casa è stata disposta già a settembre 2024.
Quanto agli obblighi di cura materiale e morale dei figli, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod.civ., impone ai genitori, anche in caso di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, che pagina 3 di 5 ricomprendono non solo l'obbligo alimentare, ma anche le esigenze abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, l'assistenza morale e materiale, nonché l'opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle
"…rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nel caso di specie, dalla documentazione fiscale dimessa dalla ricorrente risulta che la sig.ra ha un reddito medio mensile (comprensivo di 13 e 14) di € 1.600 a fronte di un Pt_1
reddito medio del coniuge di € 2.100. Entrambi sono gravati dalla rata del mutuo della casa coniugale assegnata alla ricorrente di € 800. La ricorrente è inoltre gravata da un finanziamento con rata di € 200 al mese ed è proprietaria di una Ford Fiesta;
il resistente è invece gravato di due finanziamenti con rata di € 250 e di € 92 ed è proprietsrio di una Ford
Kuga.
L'assegno unico di € 467, con l'affido esclusivo , sarà percepito dalla sola ricorrente mentre il resistente , con il rilascio della casa familiare, sarà gravato di spese abitative.
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio equo determinare in € 300 il contributo di mantenimento per i due figli (€ 150 l'uno), oltre rivalutazione ISTAT annuale e il 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
Quanto alle spese di lite esse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con compensazione per 1/3 in ragione della neutralità della pronuncia di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di pagina 4 di 5 perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il figlio minore nato a [...] il [...] alla madre;
Per_1 Parte_1
4) dispone che il padre avrà il diritto dovere di tenere con sé le fine a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera salvo diverso accordo tra le parti in ragione dei turni del resistente;
durante le vacanze estive, 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, da concordarsi sempre entro e non oltre il mese di aprile;
durante le vacanze di Natale le minori trascorreranno ad anni alternati dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
due giorni durante le vacanze di carnevale secondo il calendario scolastico.
5) assegna la casa coniugale a con termine al resistente di 20 giorni Parte_1
per il rilascio;
6) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 quale contributo al mantenimento dei figli con rivalutazione ISTAT annuale;
7) condanna a pagare le spese di lite a favore di , che Controparte_1 Parte_1
liquida, già operata la compensazione, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
La Presidente rel.
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4638/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Morosini come da mandato difensivo in atti;
ricorrente contro
( ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e chiede che venga precisata la data di rilascio già assegnata alla ricorrente con provvedimenti provvisori ed urgenti.
Chiede, a parziale modifica del ricorso, che venga disposto l'affidamento esclusivo del pagina 1 di 5 minore dal momento che la convivenza tra i coniugi è molto problematica e il ricorrente fa ostruzionismo anche sulle questioni sanitarie del figlio
Per parte resistente “__________________________________”
Conclusioni del PM: “si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso la sig.ra , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. il 20/08/2011, in Craiova Dolj (Romania) ha Controparte_1
proposto domanda di separazione personale, chiedendo altresì l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite con il padre, l'assegnazione della casa familaire e un contibuto di mantenimento per i figli.
Il resistente non si è costituito in giudizio ma è spontaneamento comparso ad entrambe le udienze.
All'esito della prima udienza di comparizione sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissata udienza di discussione. Alla successiva udienza la ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto emerso in udienza, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Per quanto concerne l'affido dei minori, deve essere valorizzato il comportamento assunto dalle parti e le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
In particolare il resistente, nonostante l'assegnazione della casa familiare, si è rifiutato di lasciare l'abitazione, persistendo nell'imporre la propria presenza in casa e venendo a creare una situazione di convivenza non facile. La ricorrente ha infatti dichiarato che la situazione in casa è peggiorata ed è diventata insostenibile, il marito la mette in difficoltà per tutto, anche per le questioni sanitarie di mio figlio, ad esempio inizialmente si era opposto agli accertamenti che il bambino doveva fare per una sospetta diagnosi di dhd, ora ha la certificazione ed è in lista di attesa ma il marito ha già detto che non firmerà per pagina 2 di 5 l'inserimento, la stessa cosa è avvenuta per il dentista e ha anche minacciato di ritirare la delega per prendere il bambino a scuola da parte di terzi.
Le dichiarazioni delle ricorrente non paiono dettate da intenti calunniosi verso il marito;
inizialmente la sigra aveva infatti chiesto l'affido condiviso e proposto una Pt_1
adeguata regolamentazione del diritto di visite;
solo successivamente ha rappresentato la difficile situazione che si è venuta a creare e le problematiche per la gestione dei figlio minore.
Il resistente ha scelto di rimanere contumace, non ha quindi fornito una propria versione difensiva. E' vero che è comparso in udienza ed ha reso delle dichiarazioni spontanee ma, da esse, non emerge una rappresentazione dei fatti, quantomeno successivi all'instaurazione del giudizio, diversa e che infici quanto dichiarato dalla ricorrente.
Piuttosto l'opposizione ad un provvedimento giudiziale non dà affidamento su una sua fattiva collaborazione anche in punto di responsabilità genitoriale e il rischio paventato che lo stesso adotti comportamenti ostruzionistici, quali il ritiro delle deleghe scolastiche, rende opportuno disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore nato il Per_1
2.3.2017.
Il padre avrà il diritto dovere di tenere con sé le fine a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera salvo diverso accordo tra le parti in ragione dei turni del resistente;
durante le vacanze estive, 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, da concordarsi sempre entro e non oltre il mese di aprile;
durante le vacanze di Natale le minori trascorreranno ad anni alternati dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
due giorni durante le vacanze di carnevale secondo il calendario scolastico.
Va confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre che l'abiterà con i figli assegnando a tal fine termine di giorni 20 a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza tenuto conto che l'assegnazione della casa è stata disposta già a settembre 2024.
Quanto agli obblighi di cura materiale e morale dei figli, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod.civ., impone ai genitori, anche in caso di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, che pagina 3 di 5 ricomprendono non solo l'obbligo alimentare, ma anche le esigenze abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, l'assistenza morale e materiale, nonché l'opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle
"…rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nel caso di specie, dalla documentazione fiscale dimessa dalla ricorrente risulta che la sig.ra ha un reddito medio mensile (comprensivo di 13 e 14) di € 1.600 a fronte di un Pt_1
reddito medio del coniuge di € 2.100. Entrambi sono gravati dalla rata del mutuo della casa coniugale assegnata alla ricorrente di € 800. La ricorrente è inoltre gravata da un finanziamento con rata di € 200 al mese ed è proprietaria di una Ford Fiesta;
il resistente è invece gravato di due finanziamenti con rata di € 250 e di € 92 ed è proprietsrio di una Ford
Kuga.
L'assegno unico di € 467, con l'affido esclusivo , sarà percepito dalla sola ricorrente mentre il resistente , con il rilascio della casa familiare, sarà gravato di spese abitative.
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio equo determinare in € 300 il contributo di mantenimento per i due figli (€ 150 l'uno), oltre rivalutazione ISTAT annuale e il 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
Quanto alle spese di lite esse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con compensazione per 1/3 in ragione della neutralità della pronuncia di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di pagina 4 di 5 perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida il figlio minore nato a [...] il [...] alla madre;
Per_1 Parte_1
4) dispone che il padre avrà il diritto dovere di tenere con sé le fine a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera salvo diverso accordo tra le parti in ragione dei turni del resistente;
durante le vacanze estive, 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, da concordarsi sempre entro e non oltre il mese di aprile;
durante le vacanze di Natale le minori trascorreranno ad anni alternati dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
due giorni durante le vacanze di carnevale secondo il calendario scolastico.
5) assegna la casa coniugale a con termine al resistente di 20 giorni Parte_1
per il rilascio;
6) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 quale contributo al mantenimento dei figli con rivalutazione ISTAT annuale;
7) condanna a pagare le spese di lite a favore di , che Controparte_1 Parte_1
liquida, già operata la compensazione, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
La Presidente rel.
dott.ssa Silvia Rizzuto
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