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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4192/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO TERESA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. IO CP_1 C.F._2
TERESA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 15/10/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 9 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 05/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 221/2025, pubblicata in data 03/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa, entro 30 giorni dalla variazione medesima;
2. I ricorrenti eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla figlia minor con impegno di concordare insieme tutte le decisioni di maggior Per_1
pagina 2 di 9 interesse che la riguardano, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione, al percorso di studi, alla salute e lo sport, tenendo in considerazione le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni della figlia;
3. La figlia minor dimorerà abitualmente presso la madre, presso la di lei Per_1
residenza in VU Nel Frignano (MO), Via Giovanni Boccaccio n.
1 - Interno
12.
4. Stante l'esercizio condiviso della potestà genitoriale, rimane inteso che il Sig.
avrà il diritto di vedere e di stare con la figlia previo CP_1 Per_1
accordo telefonico con la madre, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e con gli interessi, le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. In ogni caso, il padre potrà frequentare e tenere con sé il la figlia come di seguito precisato: Per_1
a. tre giorni a settimana, anche non continuativi, previo accordo telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, prelevando dalle ore 18:00 (e/o alla fine dell'orario scolastico e/o dell'attività Per_1
extra-scolastica e/o dalla casa dei nonni materni/paterni, e/o dall'abitazione della madre), riaccompagnandola il mattino seguente a scuola ovvero nuovamente presso la casa materna;
b. a week-end alternati con la madre, dal pomeriggio del venerdì, prelevando dalle ore 18:00 (e/o alla fine dell'orario scolastico e/o dell'attività Per_1
extra-scolastica e/o dalla casa dei nonni materni/paterni e/o presso l'abitazione della madre) riaccompagnandola il mattino seguente a scuola ovvero nuovamente presso la casa materna;
pagina 3 di 9 c. durante le vacanze Pasquali fatta salva la regolamentazione settimanale, trascorrerà il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ad anni alterni Per_1
con uno o l'altro dei genitori, salvo che gli stessi non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
d. durante le vacanze natalizie e di fine anno, fatta salva la regolamentazione settimanale, trascorrerà, ad anni alterni, la giornata di Natale e Santo Per_1
TE col genitore con il quale non abbia già trascorso nell'anno corrente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, e quella di Capodanno con l'altro genitore, salvo che gli stessi non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
e. altre festività infrasettimanali ad anni alterni con uno o l'altro dei genitori, salvo che gli stessi non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
f. il giorno del compleanno di ad anni alterni con uno o l'altro dei Per_1
genitori, salvo che gli stessi non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
g. durante il periodo estivo per almeno 15 giorni annui, anche non continuativi,
con l'obbligo di concordare preventivamente con la madre e compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori che, a tal fine, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno, le ferie di spettanza di entrambi, qualora possibile.
5. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il Signor Per_1 CP_1
si obbliga a versare alla Signora la somma complessiva di €.
[...] Parte_1
pagina 4 di 9 di anno in anno, secondo l'indice I.S.T.A.T. e verrà il giorno 15 [quindici] di ogni mese, su conto corrente bancario acceso presso Bper Banca s.p.a. – Filiale di
VU (MO) [I.B.A.N.: [...]], intestato alla
Signor . Parte_1
6. La primogenita frequenta il Corso di Laurea in infermieristica presso Per_2
l'Università di Modena e presta lavoro occasionalmente come barista, pur non avendo ad oggi raggiunto la piena indipendenza economica. Tenuto conto della permanenza paritetica della figlia presso ciascun genitore, e delle retribuzioni percepite direttamente dalla stessa, non sarà previsto alcun mantenimento in favore dell'uno o dell'altro genitore, i quali provvederanno al mantenimento ordinario d per il tempo che la stessa permarrà presso ciascuno di essi. Per_2
7. Tenuto conto delle attuali condizioni economiche dei coniugi, il padre contribuirà
nella misura del 70% e la madre del 30% alle spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione di entrambe le figlie e ed al Per_1 Per_2
riguardo, le parti richiamano integralmente il “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimento in materia familiare” ad oggi in vigore presso il Tribunale di
Modena, ovvero:
➢ spese mediche [da documentare] che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale.
pagina 5 di 9 ➢ spese mediche [da documentare] che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
➢ spese scolastiche [da documentare] che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
➢ spese scolastiche [da documentare] che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche [da documentare] che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
➢ spese extrascolastiche [da documentare] che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei singoli documenti validi per l'espatrio, anche per quelli attinenti alla figlia minore. Si impegnano,
inoltre, a comunicarsi - l'uno all'altro - l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno la figlia per le vacanze ed i fine settimana.
pagina 6 di 9 9. L'autovettura marca Volkswagen modello “Polo”, targata FT 687 WB, già di proprietà della Signor viene alla stessa definitivamente assegnata. Parte_1
10. L'autovettura marca Suzuki modello “Jimmy” targata EB 249 JX, già di proprietà
del Signo viene allo stesso definitivamente assegnata. CP_1
11. L'autovettura marca Fiat Panda targata ER 646 AM, già di proprietà del Signor
in uso alla figlia del viene allo stesso definitivamente CP_1 Per_2
assegnata.
12. danno atto di aver venduto, nelle more della pronuncia della sentenza CP_2
di divorzio, la casa coniugale posta in Polinago (MO), Via San Michele n. 34 e la relativa autorimessa di pertinenza, e dichiarano di averne diviso il prezzo e di aver già definito ogni altra questione patrimoniale derivante dalla compravendita in parola.
13. Il cane razza Labrador, acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio quale animale di affezione per la figlia minor attualmente intestato all'anagrafe Per_1
canina a nome del sig. verrà intestato definitivamente alla sig.ra CP_1
che ne diverrà la proprietaria, con impegno del Sig. a Parte_1 CP_1
mantenere un contegno collaborativo nella gestione del cane in parola, nonché a tenerlo presso di sé, a propria cura e spese, nei periodi in cui la figlia minore permarrà presso di lui per un periodo superiore ai 7 giorni consecutivi. Per_1
14. Eventuali assegni famigliari ed agevolazioni e/o sgravi fiscali di qualsiasi genere,
verranno percepiti dal genitore presso cui il figlio a carico sarà residente.
15. I coniugi danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti di avere già definito e regolato ogni altra questione patrimoniale non menzionata nel presente atto, di avere già diviso ogni altro bene mobile e deposito di denaro, di pagina 7 di 9 non avere altre questioni di carattere patrimoniale da definire e pertanto,
dichiarano formalmente di nulla più avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi ragione, diritto, titolo e/o causa, in dipendenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 19/12/2003 e in Per_2 Per_1
data 14/05/2010;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in pagina 8 di 9 (MO) il 08/09/2002 fra nata a [...] CP_3 Parte_1
EL RI (MO) il 25/09/1980 e nato a [...] CP_1
(MO) il 20/02/1975 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERRAMAZZONI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002 - Atto n. 19 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
300 (trecento) mensili. L'importo dovuto a titolo di mantenimento verrà rivalutato,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4192/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO TERESA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. IO CP_1 C.F._2
TERESA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 15/10/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 9 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 05/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 221/2025, pubblicata in data 03/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa, entro 30 giorni dalla variazione medesima;
2. I ricorrenti eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla figlia minor con impegno di concordare insieme tutte le decisioni di maggior Per_1
pagina 2 di 9 interesse che la riguardano, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione, al percorso di studi, alla salute e lo sport, tenendo in considerazione le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni della figlia;
3. La figlia minor dimorerà abitualmente presso la madre, presso la di lei Per_1
residenza in VU Nel Frignano (MO), Via Giovanni Boccaccio n.
1 - Interno
12.
4. Stante l'esercizio condiviso della potestà genitoriale, rimane inteso che il Sig.
avrà il diritto di vedere e di stare con la figlia previo CP_1 Per_1
accordo telefonico con la madre, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e con gli interessi, le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. In ogni caso, il padre potrà frequentare e tenere con sé il la figlia come di seguito precisato: Per_1
a. tre giorni a settimana, anche non continuativi, previo accordo telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, prelevando dalle ore 18:00 (e/o alla fine dell'orario scolastico e/o dell'attività Per_1
extra-scolastica e/o dalla casa dei nonni materni/paterni, e/o dall'abitazione della madre), riaccompagnandola il mattino seguente a scuola ovvero nuovamente presso la casa materna;
b. a week-end alternati con la madre, dal pomeriggio del venerdì, prelevando dalle ore 18:00 (e/o alla fine dell'orario scolastico e/o dell'attività Per_1
extra-scolastica e/o dalla casa dei nonni materni/paterni e/o presso l'abitazione della madre) riaccompagnandola il mattino seguente a scuola ovvero nuovamente presso la casa materna;
pagina 3 di 9 c. durante le vacanze Pasquali fatta salva la regolamentazione settimanale, trascorrerà il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ad anni alterni Per_1
con uno o l'altro dei genitori, salvo che gli stessi non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
d. durante le vacanze natalizie e di fine anno, fatta salva la regolamentazione settimanale, trascorrerà, ad anni alterni, la giornata di Natale e Santo Per_1
TE col genitore con il quale non abbia già trascorso nell'anno corrente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, e quella di Capodanno con l'altro genitore, salvo che gli stessi non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
e. altre festività infrasettimanali ad anni alterni con uno o l'altro dei genitori, salvo che gli stessi non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
f. il giorno del compleanno di ad anni alterni con uno o l'altro dei Per_1
genitori, salvo che gli stessi non concordino preventivamente tra di loro modalità e tempi diversi;
g. durante il periodo estivo per almeno 15 giorni annui, anche non continuativi,
con l'obbligo di concordare preventivamente con la madre e compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori che, a tal fine, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno, le ferie di spettanza di entrambi, qualora possibile.
5. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il Signor Per_1 CP_1
si obbliga a versare alla Signora la somma complessiva di €.
[...] Parte_1
pagina 4 di 9 di anno in anno, secondo l'indice I.S.T.A.T. e verrà il giorno 15 [quindici] di ogni mese, su conto corrente bancario acceso presso Bper Banca s.p.a. – Filiale di
VU (MO) [I.B.A.N.: [...]], intestato alla
Signor . Parte_1
6. La primogenita frequenta il Corso di Laurea in infermieristica presso Per_2
l'Università di Modena e presta lavoro occasionalmente come barista, pur non avendo ad oggi raggiunto la piena indipendenza economica. Tenuto conto della permanenza paritetica della figlia presso ciascun genitore, e delle retribuzioni percepite direttamente dalla stessa, non sarà previsto alcun mantenimento in favore dell'uno o dell'altro genitore, i quali provvederanno al mantenimento ordinario d per il tempo che la stessa permarrà presso ciascuno di essi. Per_2
7. Tenuto conto delle attuali condizioni economiche dei coniugi, il padre contribuirà
nella misura del 70% e la madre del 30% alle spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione di entrambe le figlie e ed al Per_1 Per_2
riguardo, le parti richiamano integralmente il “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimento in materia familiare” ad oggi in vigore presso il Tribunale di
Modena, ovvero:
➢ spese mediche [da documentare] che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale.
pagina 5 di 9 ➢ spese mediche [da documentare] che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
➢ spese scolastiche [da documentare] che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
➢ spese scolastiche [da documentare] che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche [da documentare] che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
➢ spese extrascolastiche [da documentare] che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei singoli documenti validi per l'espatrio, anche per quelli attinenti alla figlia minore. Si impegnano,
inoltre, a comunicarsi - l'uno all'altro - l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno la figlia per le vacanze ed i fine settimana.
pagina 6 di 9 9. L'autovettura marca Volkswagen modello “Polo”, targata FT 687 WB, già di proprietà della Signor viene alla stessa definitivamente assegnata. Parte_1
10. L'autovettura marca Suzuki modello “Jimmy” targata EB 249 JX, già di proprietà
del Signo viene allo stesso definitivamente assegnata. CP_1
11. L'autovettura marca Fiat Panda targata ER 646 AM, già di proprietà del Signor
in uso alla figlia del viene allo stesso definitivamente CP_1 Per_2
assegnata.
12. danno atto di aver venduto, nelle more della pronuncia della sentenza CP_2
di divorzio, la casa coniugale posta in Polinago (MO), Via San Michele n. 34 e la relativa autorimessa di pertinenza, e dichiarano di averne diviso il prezzo e di aver già definito ogni altra questione patrimoniale derivante dalla compravendita in parola.
13. Il cane razza Labrador, acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio quale animale di affezione per la figlia minor attualmente intestato all'anagrafe Per_1
canina a nome del sig. verrà intestato definitivamente alla sig.ra CP_1
che ne diverrà la proprietaria, con impegno del Sig. a Parte_1 CP_1
mantenere un contegno collaborativo nella gestione del cane in parola, nonché a tenerlo presso di sé, a propria cura e spese, nei periodi in cui la figlia minore permarrà presso di lui per un periodo superiore ai 7 giorni consecutivi. Per_1
14. Eventuali assegni famigliari ed agevolazioni e/o sgravi fiscali di qualsiasi genere,
verranno percepiti dal genitore presso cui il figlio a carico sarà residente.
15. I coniugi danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti di avere già definito e regolato ogni altra questione patrimoniale non menzionata nel presente atto, di avere già diviso ogni altro bene mobile e deposito di denaro, di pagina 7 di 9 non avere altre questioni di carattere patrimoniale da definire e pertanto,
dichiarano formalmente di nulla più avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi ragione, diritto, titolo e/o causa, in dipendenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 19/12/2003 e in Per_2 Per_1
data 14/05/2010;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in pagina 8 di 9 (MO) il 08/09/2002 fra nata a [...] CP_3 Parte_1
EL RI (MO) il 25/09/1980 e nato a [...] CP_1
(MO) il 20/02/1975 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERRAMAZZONI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002 - Atto n. 19 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
300 (trecento) mensili. L'importo dovuto a titolo di mantenimento verrà rivalutato,