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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1971/2024
Udienza del 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1971/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio Muraca
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli
e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: integrazione al minimo della pensione - trattamento pensionistico percepito all'estero (Svizzera) -
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ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/07/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- di essere titolare di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale (categoria 004-sede 2200 certificato n.
45014284), con decorrenza dal mese di luglio 2009;
- che ella, già alla data di presentazione della domanda di pensione, risiedeva in Svizzera, come si evince dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di IR, a tenore del quale, la stessa risulta attualmente iscritta nell'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero con decorrenza dal 13/06/2000;
- che, a seguito della domanda, le veniva riconosciuta una pensione integrata al trattamento minimo;
- che, successivamente, e precisamente in data 02/11/2015, allorquando veniva presentata domanda di pensione estera,
l' provvedeva a ricalcolare l'importo della pensione italiana CP_1 mediante l'eliminazione della quota di trattamento minimo e la contestuale richiesta di indebito pari ad € 7.247,80 per il periodo
01/02/2013-30/11/2015;
- che, successivamente, a seguito di altra ricostituzione, l'ente convenuto provvedeva ad eliminare la quota di trattamento minimo in precedenza concesso con richiesta di nuovo indebito pari ad € 8.801,63, relativo al periodo temporale 01/07/2009-
31/01/2015.
1.1. La ricorrente ha quindi invocato l'art. 13 della legge n.
412/1991 di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 (che consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato solo nei limiti in cui l'indebita percezione
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sia dovuta a dolo dell'interessato, dovendosi ritenere sanate le erogazioni di indebiti che siano dovute a un errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore), nonché l'orientamento giurisprudenziale che ha introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato, nel pensionato in buona fede, dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato.
1.2. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della complessiva somma di € 16.049,43 avanzata dall' e, per l'effetto, CP_1 dichiarare irripetibile la predetta somma erogata dall' in suo CP_1 favore nel periodo temporale (01-07-2009/31-01-2015 e 01-02-
2013/30-11-2015) o per il diverso periodo o per il diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_1
Giudice del Lavoro voglia:
- preliminarmente dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, la sua improcedibilità;
- in via gradata, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata.
3. Il ricorso (senz'altro ammissibile e procedibile non avendo sortito effetto alcuno la diffida del 21/06/2023 e, comunque, non essendo previsti dalla legge rimedi pre-contenziosi in materia di indebito) è solo parzialmente fondato e deve essere, pertanto, accolto nei sensi e nei limiti di seguito specificati.
4. Occorre premettere che l' ha ricostruito la vicenda con CP_1 maggiore puntualità in ordine ai motivi che hanno dato luogo alla ripetizione dell'indebito, specificando che:
- in un primo tempo, l' era venuto a conoscenza CP_1 dell'esistenza di redditi da pensione estera con decorrenza da febbraio 2013 per 1.035,00 franchi svizzeri mensili, per come da
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dichiarazione resa dalla ricorrente in data 18/12/2013 (allegata al fascicolo di parte ricorrente e riprodotta dall' ) e, pertanto, CP_1 provvedeva a ricostituire per motivi reddituali il trattamento di pensione n. 45014284 Cat. VOS, eliminando la quota di integrazione al minimo non più spettante dal mese di febbraio
2013 per motivi, appunto, reddituali (ovvero sulla base dei redditi derivanti dal trattamento pensionistico svizzero);
- successivamente, nell'ottobre 2017, a seguito di controlli effettuati d'ufficio a livello centrale in ordine ai requisiti di residenza in capo ai percettori delle prestazioni integrate al minimo, l'Istituto accertava, altresì, la diversa residenza svizzera della odierna ricorrente che - come si è detto - era posseduta già prima della data di presentazione della domanda di pensione categoria n. 45014284 Cat. VOS;
di talché, l' provvedeva a CP_1 rideterminare il trattamento di pensione n. 45014284 Cat. VOS eliminando ab origine l'integrazione al minimo del trattamento di pensione ed effettuando l'ulteriore ricostituzione dell'integrazione al minimo per il periodo ancora presente nonostante la precedente ricostituzione per motivi reddituali;
poneva, quindi, a recupero le quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti dall'aprile 2009 al 2015, con importo allo stato recuperato di soli € 7.187,08.
5. Così ricostruita la vicenda controversa, si osserva che l'indebito previdenziale (ed il correlativo potere di recupero da parte dell'ente previdenziale dei ratei indebitamente erogati) trova fondamento nell'art. 52 della legge n. 88/1989 (rubricato
“Prestazioni indebite”), che al comma 1 ha disposto: “Le pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
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mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione
o riliquidazione della prestazione”.
Il comma 2 dello stesso art. 52 ha poi introdotto una sanatoria così disponendo: “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Successivamente, quest'ultima disposizione è stata però oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 13 della legge n. 412/1991, laddove si è stabilito che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
6. Orbene, ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie si deve osservare che nella domanda di pensione del 30/07/2009, prot. n. 0062024 (doc. n. 4 allegato al fascicolo dell' ), la CP_1 ricorrente, pur essendo (già) residente in [...](ed iscritta nell'AIRE) con decorrenza dal 13/06/2000, come peraltro pacificamente ammesso in ricorso ed anche documentato dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di IR (CZ) in
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data 24/10/2005 (allegato al fascicolo della stessa ricorrente), dichiarava di essere residente in [...](si veda la casella
“comune di residenza (anche estero)”).
Successivamente, precisamente con la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 18/12/2013, prot. n. 0148998
(prodotta da entrambe le parti), la ricorrente comunicava di
“essere stata pensionata dalla cassa elvetica ricevendo pensione di vecchiaia a decorrere da febbraio 2013 e di percepire 1035,00 franchi svizzeri mensili”.
Tuttavia, nella stessa dichiarazione sostitutiva la ricorrente dichiarava, ancora, di essere sempre residente in [...] e di essere “domiciliata” in Svizzera.
6.1. L' provvedeva, però, solo con “comunicazione di CP_1 riliquidazione” del 02/11/2015 (doc. n. 2 allegato al fascicolo dell' ) alla prima riliquidazione in funzione della pensione CP_1 svizzera dichiarata dalla ricorrente con la predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In tale comunicazione vengono quindi pretesi anche gli indebiti maturati negli anni 2014 (€ 2.626,13) e 2015 (€ 2.228,93), oltre che nell'anno 2013 (€ 2.397,84), per un totale di € 7.252,90.
La Suprema Corte ha però chiarito che all'interno delle varie speciali ipotesi di indebito previdenziale, tra le quali rientra la presente, «è possibile distinguere tra indebiti “fisiologici” e indebiti “patologici”, ravvisabili questi ultimi quando l'erogazione delle somme non dovute avrebbe potuto essere evitata perché
l' , già al momento del pagamento dei singoli ratei, era CP_1 perfettamente a conoscenza - o avrebbe potuto esserlo - della insussistenza del diritto del pensionato alla prestazione, risolvendosi in tal caso la negligenza dell'ente in errore in senso lato ed obiettivo, idoneo a ricondurre la fattispecie nell'alveo della normale irripetibilità (salvo il dolo del pensionato) dal centoventesimo giorno (spatium deliberandi ex
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art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533) successivo al momento della conoscenza o possibilità di conoscenza del loro verificarsi» (Cass.
n. 11331/1996).
Nel caso di specie, si verte manifestamente in ipotesi di indebito parzialmente “patologico” in quanto evitabile se l' CP_1 si fosse tempestivamente attivato (non appena ricevuta la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 18/12/2013) per interrompere l'erogazione della quota di integrazione al minimo non più spettante dal mese di febbraio 2013.
Appare, in definitiva, legittima, per quanto attiene alla prima riliquidazione, solo la ripetizione dell'indebito relativo all'anno
2013 (€ 2.397,84) ed ai primi tre mesi dell'anno 2014 (€
656,53 = € 2.626,13 : 12 x 3), tempo di reazione (120 giorni) ritenuto congruo dalla Suprema Corte, mentre non appare giustificabile ed imputabile alla ricorrente l'erogazione dell'indebito a partire da aprile 2014 e fino al 30/11/2015.
L' , infatti, nonostante fosse a conoscenza sin dal mese di CP_1 dicembre 2013 del trattamento di pensione estera (dichiarato dalla ricorrente) ha atteso quasi due anni per interrompere l'erogazione della quota di integrazione al minimo non più spettante per motivi reddituali (in ragione, appunto, della pensione svizzera), così rendendo patologico l'indebito venutosi ad accumulare da aprile 2014 e fino al 30/11/2015.
In definitiva, l'importo a debito della ricorrente in ordine a tale prima riliquidazione del 02/11/2015 (doc. n. 2 allegato al fascicolo dell' ) deve essere ridotto alla minor somma di € CP_1
3.054,37 (€ 2.397,84 + € 656,53), cui va ulteriormente detratto l'importo di € 5,10 a titolo di conguaglio per quota associativa sindacale indicato nella stessa comunicazione di riliquidazione del
02/11/2015.
In definitiva, l'indebito di cui alla predetta riliquidazione del
02/11/2015 deve essere rideterminato nella minor somma di €
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3.049,27.
7. Deve essere, invece, integralmente confermato l'indebito di cui alla seconda riliquidazione del 16/10/2017 (doc. n. 3 allegato al fascicolo dell' ) effettuata sulla base della mancata CP_1 comunicazione della effettiva residenza in Svizzera da parte della ricorrente che, come si è visto, sia in sede di domanda di pensione (presentata nel luglio 2009) sia nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata nel dicembre 2013, dichiarava di essere residente in [...](e, quindi, in Italia).
L'indebito ivi accertato (€ 8.801,63) è, infatti, addebitabile unicamente al dolo della ricorrente che, pur essendo residente in
Svizzera, ha omesso di comunicare tale dato all' CP_1
(dichiarando, anzi, di essere residente in Italia), che se ne avvedeva solo a seguito di un accertamento d'ufficio eseguito nell'ottobre 2017, così provvedendo alla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo che non è esportabile da parte dei titolari che trasferiscono la propria residenza in uno stato dell'Unione europea nonché in Svizzera (a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione - ALC - delle persone del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002, e ciò per espressa previsione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale, in virtù della quale tali prestazioni sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione) 1.
8. In conclusione, l'indebito previdenziale deve essere complessivamente rideterminato nella minor somma di € 1 Si vedano l'art. 70 (contenuto nel Capitolo 9 rubricato “Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo”) del Regolamento (CE) n. 883/2004 (che ha sostituito il vecchio Regolamento (CEE) n. 1408/71) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché l'Allegato X al Regolamento stesso che, per l'Italia, indica alla (lett. e)), l'integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990) quale prestazione inesportabile. Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 1971/2024
11.850,90 (€ 3.049,27 + € 8.801,63), in luogo della somma di
€ 16.049,43.
9. Si deve soltanto infine evidenziare che poiché l' ha CP_1 espressamente riconosciuto di aver, allo stato, già recuperato la somma di € 7.187,08 (pag. 2 della memoria di costituzione), residua, di fatto, sempre allo stato e fatti salvi eventuali ulteriori pagamenti/recuperi medio tempore eseguiti, la somma di €
4.663,82 (€ 11.850,90 – € 7.187,08) a debito della ricorrente.
10. Le spese di lite tenuto conto della reciproca soccombenza e della natura della controversia devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina l'indebito dovuto dalla ricorrente nei confronti dell , per le Parte_1 CP_1 causali di cui in parte motiva, nella minor somma complessiva di € 11.850,90 (cui vanno dedotte le somme già recuperate dall' ); CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1971/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio Muraca
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli
e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: integrazione al minimo della pensione - trattamento pensionistico percepito all'estero (Svizzera) -
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ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/07/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- di essere titolare di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale (categoria 004-sede 2200 certificato n.
45014284), con decorrenza dal mese di luglio 2009;
- che ella, già alla data di presentazione della domanda di pensione, risiedeva in Svizzera, come si evince dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di IR, a tenore del quale, la stessa risulta attualmente iscritta nell'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero con decorrenza dal 13/06/2000;
- che, a seguito della domanda, le veniva riconosciuta una pensione integrata al trattamento minimo;
- che, successivamente, e precisamente in data 02/11/2015, allorquando veniva presentata domanda di pensione estera,
l' provvedeva a ricalcolare l'importo della pensione italiana CP_1 mediante l'eliminazione della quota di trattamento minimo e la contestuale richiesta di indebito pari ad € 7.247,80 per il periodo
01/02/2013-30/11/2015;
- che, successivamente, a seguito di altra ricostituzione, l'ente convenuto provvedeva ad eliminare la quota di trattamento minimo in precedenza concesso con richiesta di nuovo indebito pari ad € 8.801,63, relativo al periodo temporale 01/07/2009-
31/01/2015.
1.1. La ricorrente ha quindi invocato l'art. 13 della legge n.
412/1991 di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 (che consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato solo nei limiti in cui l'indebita percezione
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sia dovuta a dolo dell'interessato, dovendosi ritenere sanate le erogazioni di indebiti che siano dovute a un errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore), nonché l'orientamento giurisprudenziale che ha introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato, nel pensionato in buona fede, dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato.
1.2. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della complessiva somma di € 16.049,43 avanzata dall' e, per l'effetto, CP_1 dichiarare irripetibile la predetta somma erogata dall' in suo CP_1 favore nel periodo temporale (01-07-2009/31-01-2015 e 01-02-
2013/30-11-2015) o per il diverso periodo o per il diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_1
Giudice del Lavoro voglia:
- preliminarmente dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, la sua improcedibilità;
- in via gradata, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata.
3. Il ricorso (senz'altro ammissibile e procedibile non avendo sortito effetto alcuno la diffida del 21/06/2023 e, comunque, non essendo previsti dalla legge rimedi pre-contenziosi in materia di indebito) è solo parzialmente fondato e deve essere, pertanto, accolto nei sensi e nei limiti di seguito specificati.
4. Occorre premettere che l' ha ricostruito la vicenda con CP_1 maggiore puntualità in ordine ai motivi che hanno dato luogo alla ripetizione dell'indebito, specificando che:
- in un primo tempo, l' era venuto a conoscenza CP_1 dell'esistenza di redditi da pensione estera con decorrenza da febbraio 2013 per 1.035,00 franchi svizzeri mensili, per come da
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dichiarazione resa dalla ricorrente in data 18/12/2013 (allegata al fascicolo di parte ricorrente e riprodotta dall' ) e, pertanto, CP_1 provvedeva a ricostituire per motivi reddituali il trattamento di pensione n. 45014284 Cat. VOS, eliminando la quota di integrazione al minimo non più spettante dal mese di febbraio
2013 per motivi, appunto, reddituali (ovvero sulla base dei redditi derivanti dal trattamento pensionistico svizzero);
- successivamente, nell'ottobre 2017, a seguito di controlli effettuati d'ufficio a livello centrale in ordine ai requisiti di residenza in capo ai percettori delle prestazioni integrate al minimo, l'Istituto accertava, altresì, la diversa residenza svizzera della odierna ricorrente che - come si è detto - era posseduta già prima della data di presentazione della domanda di pensione categoria n. 45014284 Cat. VOS;
di talché, l' provvedeva a CP_1 rideterminare il trattamento di pensione n. 45014284 Cat. VOS eliminando ab origine l'integrazione al minimo del trattamento di pensione ed effettuando l'ulteriore ricostituzione dell'integrazione al minimo per il periodo ancora presente nonostante la precedente ricostituzione per motivi reddituali;
poneva, quindi, a recupero le quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti dall'aprile 2009 al 2015, con importo allo stato recuperato di soli € 7.187,08.
5. Così ricostruita la vicenda controversa, si osserva che l'indebito previdenziale (ed il correlativo potere di recupero da parte dell'ente previdenziale dei ratei indebitamente erogati) trova fondamento nell'art. 52 della legge n. 88/1989 (rubricato
“Prestazioni indebite”), che al comma 1 ha disposto: “Le pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
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mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione
o riliquidazione della prestazione”.
Il comma 2 dello stesso art. 52 ha poi introdotto una sanatoria così disponendo: “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Successivamente, quest'ultima disposizione è stata però oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 13 della legge n. 412/1991, laddove si è stabilito che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
6. Orbene, ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie si deve osservare che nella domanda di pensione del 30/07/2009, prot. n. 0062024 (doc. n. 4 allegato al fascicolo dell' ), la CP_1 ricorrente, pur essendo (già) residente in [...](ed iscritta nell'AIRE) con decorrenza dal 13/06/2000, come peraltro pacificamente ammesso in ricorso ed anche documentato dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di IR (CZ) in
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data 24/10/2005 (allegato al fascicolo della stessa ricorrente), dichiarava di essere residente in [...](si veda la casella
“comune di residenza (anche estero)”).
Successivamente, precisamente con la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 18/12/2013, prot. n. 0148998
(prodotta da entrambe le parti), la ricorrente comunicava di
“essere stata pensionata dalla cassa elvetica ricevendo pensione di vecchiaia a decorrere da febbraio 2013 e di percepire 1035,00 franchi svizzeri mensili”.
Tuttavia, nella stessa dichiarazione sostitutiva la ricorrente dichiarava, ancora, di essere sempre residente in [...] e di essere “domiciliata” in Svizzera.
6.1. L' provvedeva, però, solo con “comunicazione di CP_1 riliquidazione” del 02/11/2015 (doc. n. 2 allegato al fascicolo dell' ) alla prima riliquidazione in funzione della pensione CP_1 svizzera dichiarata dalla ricorrente con la predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In tale comunicazione vengono quindi pretesi anche gli indebiti maturati negli anni 2014 (€ 2.626,13) e 2015 (€ 2.228,93), oltre che nell'anno 2013 (€ 2.397,84), per un totale di € 7.252,90.
La Suprema Corte ha però chiarito che all'interno delle varie speciali ipotesi di indebito previdenziale, tra le quali rientra la presente, «è possibile distinguere tra indebiti “fisiologici” e indebiti “patologici”, ravvisabili questi ultimi quando l'erogazione delle somme non dovute avrebbe potuto essere evitata perché
l' , già al momento del pagamento dei singoli ratei, era CP_1 perfettamente a conoscenza - o avrebbe potuto esserlo - della insussistenza del diritto del pensionato alla prestazione, risolvendosi in tal caso la negligenza dell'ente in errore in senso lato ed obiettivo, idoneo a ricondurre la fattispecie nell'alveo della normale irripetibilità (salvo il dolo del pensionato) dal centoventesimo giorno (spatium deliberandi ex
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art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533) successivo al momento della conoscenza o possibilità di conoscenza del loro verificarsi» (Cass.
n. 11331/1996).
Nel caso di specie, si verte manifestamente in ipotesi di indebito parzialmente “patologico” in quanto evitabile se l' CP_1 si fosse tempestivamente attivato (non appena ricevuta la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 18/12/2013) per interrompere l'erogazione della quota di integrazione al minimo non più spettante dal mese di febbraio 2013.
Appare, in definitiva, legittima, per quanto attiene alla prima riliquidazione, solo la ripetizione dell'indebito relativo all'anno
2013 (€ 2.397,84) ed ai primi tre mesi dell'anno 2014 (€
656,53 = € 2.626,13 : 12 x 3), tempo di reazione (120 giorni) ritenuto congruo dalla Suprema Corte, mentre non appare giustificabile ed imputabile alla ricorrente l'erogazione dell'indebito a partire da aprile 2014 e fino al 30/11/2015.
L' , infatti, nonostante fosse a conoscenza sin dal mese di CP_1 dicembre 2013 del trattamento di pensione estera (dichiarato dalla ricorrente) ha atteso quasi due anni per interrompere l'erogazione della quota di integrazione al minimo non più spettante per motivi reddituali (in ragione, appunto, della pensione svizzera), così rendendo patologico l'indebito venutosi ad accumulare da aprile 2014 e fino al 30/11/2015.
In definitiva, l'importo a debito della ricorrente in ordine a tale prima riliquidazione del 02/11/2015 (doc. n. 2 allegato al fascicolo dell' ) deve essere ridotto alla minor somma di € CP_1
3.054,37 (€ 2.397,84 + € 656,53), cui va ulteriormente detratto l'importo di € 5,10 a titolo di conguaglio per quota associativa sindacale indicato nella stessa comunicazione di riliquidazione del
02/11/2015.
In definitiva, l'indebito di cui alla predetta riliquidazione del
02/11/2015 deve essere rideterminato nella minor somma di €
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3.049,27.
7. Deve essere, invece, integralmente confermato l'indebito di cui alla seconda riliquidazione del 16/10/2017 (doc. n. 3 allegato al fascicolo dell' ) effettuata sulla base della mancata CP_1 comunicazione della effettiva residenza in Svizzera da parte della ricorrente che, come si è visto, sia in sede di domanda di pensione (presentata nel luglio 2009) sia nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata nel dicembre 2013, dichiarava di essere residente in [...](e, quindi, in Italia).
L'indebito ivi accertato (€ 8.801,63) è, infatti, addebitabile unicamente al dolo della ricorrente che, pur essendo residente in
Svizzera, ha omesso di comunicare tale dato all' CP_1
(dichiarando, anzi, di essere residente in Italia), che se ne avvedeva solo a seguito di un accertamento d'ufficio eseguito nell'ottobre 2017, così provvedendo alla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo che non è esportabile da parte dei titolari che trasferiscono la propria residenza in uno stato dell'Unione europea nonché in Svizzera (a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione - ALC - delle persone del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002, e ciò per espressa previsione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale, in virtù della quale tali prestazioni sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione) 1.
8. In conclusione, l'indebito previdenziale deve essere complessivamente rideterminato nella minor somma di € 1 Si vedano l'art. 70 (contenuto nel Capitolo 9 rubricato “Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo”) del Regolamento (CE) n. 883/2004 (che ha sostituito il vecchio Regolamento (CEE) n. 1408/71) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché l'Allegato X al Regolamento stesso che, per l'Italia, indica alla (lett. e)), l'integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990) quale prestazione inesportabile. Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 1971/2024
11.850,90 (€ 3.049,27 + € 8.801,63), in luogo della somma di
€ 16.049,43.
9. Si deve soltanto infine evidenziare che poiché l' ha CP_1 espressamente riconosciuto di aver, allo stato, già recuperato la somma di € 7.187,08 (pag. 2 della memoria di costituzione), residua, di fatto, sempre allo stato e fatti salvi eventuali ulteriori pagamenti/recuperi medio tempore eseguiti, la somma di €
4.663,82 (€ 11.850,90 – € 7.187,08) a debito della ricorrente.
10. Le spese di lite tenuto conto della reciproca soccombenza e della natura della controversia devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina l'indebito dovuto dalla ricorrente nei confronti dell , per le Parte_1 CP_1 causali di cui in parte motiva, nella minor somma complessiva di € 11.850,90 (cui vanno dedotte le somme già recuperate dall' ); CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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