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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.12.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 678/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanna Mazzeo;
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Maria Cammaroto;
oggetto: indennità di accompagnamento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.02.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato in data 19.02.2020 domanda all' per il riconoscimento CP_1 dell'invalidità civile 100% e dell'indennità di accompagnamento;
- che con provvedimento del 04.06.2021 le veniva riconosciuta un'invalidità pari al 100% grave con benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento;
- di aver presentato istanza di ATP (giudizio n. 4836/2021 R.G.) per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o da altra data eventualmente successiva ma che il Ctu, con relazione dell'08.11.2023, ne aveva negato la sussistenza;
- che in data 09.01.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa risultante in corso di causa, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 01.10.2024, contestava la fondatezza CP_1 del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medica.
3. L'udienza del 15.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c..
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G.
4836/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che non sussistevano le condizioni sanitarie richieste.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della beneficiaria all'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa o dalla data che risulterà in corso di causa.
La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è
l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione dalla ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha formulato la seguente diagnosi “Artropatia degenerativa polidistrettuale
2 a marcata incidenza funzionale. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva complicata da fibrillazione atriale e valutabile alla III^ classe funzionale N.Y.H.A. Broncopatia cronica ostruttiva con insufficienza respiratoria. Insufficienza renale cronica stadio IV con associata anemia secondaria in trattamento dietetico e farmacologico con eritropoietina.
Epilessia farmaco-resistente. Diabete mellito insulinodipendente. Vasculopatia cerebrale cronica con associato iniziale deficit delle funzioni cognitive e marcata depressione del tono dell'umore”. Ha pertanto concluso che “In base alle considerazioni medico-legali sopra esposte, esistono sufficienti motivazioni per affermare che, sulla scorta dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella Indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le Minorazioni e Malattie Invalidanti” del D. M. 5 Febbraio 1992, la signora è invalida in Parte_1 misura del 100%, e che la stessa necessita dell'ausilio permanente di un accompagnatore per compiere i comuni atti della vita quotidiana. Pertanto, in considerazione dei rilievi clinici emersi nel corso dell'odierno accertamento peritale, nonché dal riferito anamnestico (… progressivo scadimento delle condizioni generali dall'età di 63 anni) e dalla attenta e critica disamina della copia fotostatica delle risultanze della relazione di dimissione relativa al ricovero del
15/01/2025 presso la U.O.C. di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina che si trova allegata al fascicolo processuale telematico, si può affermare che la signora ha diritto al Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnatore, i cui benefici, con buona approssimazione, si possono far decorrere dal mese di novembre 2024”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato tra le parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che possiede le condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento Parte_1 con decorrenza dal mese di novembre 2024.
Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio va dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei.
Le spese giudiziali si compensano integralmente fra le parti, tenuto conto dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto in data successiva al deposito del ricorso.
Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, restano a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che possiede le condizioni sanitarie legittimanti l'indennità Parte_1 di accompagnamento con decorrenza dal mese di novembre 2024;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti e pone a carico dell le spese di CP_1
Ctu separatamente liquidate.
Messina, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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