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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43519/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/12/2024 da 1) Parte_1
Nata a Lima (PERU') il 25.1.1976 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Povia e l'Avv. Linda Sansonetti presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3
Nato a Lima (PERU') il 13.2.1976 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simone Benito Natale presso il quale ha eletto domicilio telematico con le seguenti figlie:
, nata il [...] cittadinanza peruviana Parte_4
, nata il [...] cittadinanza peruviana Persona_1 FATTO Le parti, a seguito di notifica di ricorso contenzioso per la regolamentazione delle figlie nate fuori dal matrimonio, hanno raggiunto e sottoscritto personalmente un accordo, depositato in data 14/03/2025, domandando di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. e chiedendo congiuntamente di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I genitori concordano che le figlie minori (C.f. Parte_4
) e (C.f. vengano C.F._3 Persona_1 C.F._4 affidate in via esclusiva alla madre SI.ra con collocamento presso la Parte_1 stessa nell'abitazione familiare sita in Milano alla Via F. Testi n. 310, concordando, tuttavia, che le decisioni finali sulle questioni di maggiore interesse per le figlie dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori.
2) Il padre, SI. , eserciterà il diritto di visita compatibilmente Parte_3 con le proprie esigenze lavorative nonché di vita e di studio delle figlie. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alle figlie un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche tenuto conto della volontà delle minori: infrasettimanale dalle 16:00 alle 18:00.
3) I genitori concordano comunemente che il SI. Parte_3 corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1 entrambe le figlie l'importo totale di € 400,00 (quattrocentoeuro/00) da ritenersi comprensivo anche di spese straordinarie, dunque tutto incluso. Il SI. , ove sussistano Parte_3 le condizioni di legge per la concessione di tale beneficio, contestualmente rinuncia alla propria quota dell'AUU (Assegno Unico) in favore della SI.ra ammontante ad Parte_1
€ 350,00 mensili;
la stessa, infatti, dichiara che non avrà nulla a che pretendere dal SI.
[...]
qualora, per qualsivoglia causa o ragione, risulti inidonea per la Parte_3 concessione del summenzionato beneficio ovvero qualora le condizioni di legge per l'erogazione dello stesso vengano meno per qualsivoglia motivazione. Entrambi i genitori, dichiarano che la somma di € 400,00 versata dal padre a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie è comprensiva anche delle spese, straordinarie e non, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo previamente si individuano: cibo, libri, vestiario, spese mediche, abbonamenti ai trasporti, attività sportive, culturali, ludiche, gite scolastiche, viaggi, ricariche telefoniche, etc. I genitori, infatti, dichiarano, che dall'importo concordato e sopra individuato rimangono escluse soltanto le spese mediche di carattere economico ingente ed urgente - compresi gli apparecchi per i denti al costo complessivo preventivato di € 1.100,00 (€ 550,00 a genitore) per ogni figlia che il SI. Pt_3 verserà a rate solo dal momento in cui reperirà un'attività lavorativa in regola - e gli eventuali costi di iscrizione presso Università pubbliche;
tali spese, dovranno essere preventivate e idoneamente giustificate, e verranno ripartite al 50 % fra i genitori ed eventualmente corrisposte direttamente alle figlie. La SI.ra dichiara, infatti, di ritenere satisfattiva dei bisogni delle Parte_1 figlie la corresponsione dell'importo sopra individuato, accettandolo senza null'altro pretendere dal SI. a qualsiasi titolo e/o per qualsivoglia ragione presente e futura Parte_3 inerente al rapporto genitoriale. L'importo dell'assegno di mantenimento per entrambe le figlie pari ad € 400,00 (quattrocentoeuro/00) verrà corrisposto dal SI. alla Parte_3
SI.ra con accredito su conto corrente IBAN Parte_1
[...] entro il giorno 30 di ogni mese. 4) Le utenze domestiche nonché spese di qualsiasi natura e genere afferenti all'abitazione sita in Milano alla Via Fulvio Testi n.310, di collocamento delle figlie, resteranno ad esclusivo carico della SI.ra . Parte_1
5) I genitori concordano che ciascuna figlia minore abbia diritto:
- alla genitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usata come messaggera, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori. Per tutto quanto non previsto espressamente verranno applicate le norme vigenti in materia. 6) I genitori concordano che:
‐ ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate;
‐ ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo;
‐ i contatti telefonici tra genitore e figlie non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
7) Le parti concordano nel far decorrere le presenti condizioni dalla loro sottoscrizione e riconoscono che quanto contenuto nel presente accordo corrisponde esattamente alla loro espressa volontà e, pertanto, si ritengono soddisfatte dell'accordo raggiunto attraverso i loro rispettivi Avvocati, i quali sono liberati da qualsivoglia responsabilità in relazione al mancato rispetto del presente accordo in ogni suo punto.
8) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c. Con provvedimento del 17.3.2025 il Giudice delegato ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e ha assegnato alle stesse termine all'11.6.2025 per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG